CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2024
Cassazione n. 39933/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso proposto avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 377 cod. pen. è inammissibile poiché i denunciati vizi di motivazione in punto di responsabilità si risolvono in motivi volti ad un diverso apprezzamento delle risultanze processuali che, facendo corretta applicazione delle regole di inferenza logica, la Corte di appello ha ritenuto riconducibili ad una condotta minatoria idonea a indurre la persona offesa a ritrattare le accuse, rilevando, altresì, l'assenza di cause di giustificazione che l'imputato aveva allegato fin dal primo grado. Manifestamente infondato è il motivo in rito poiché, in relazione alla diversa qualificazione giuridica del fatto, il giudice di appello, pur in presenza dell'impugnazione del solo imputato, può procedere alla riqualificazione giuridica nel rispetto del principio del giusto processo previsto dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, anche senza disporre la rinnovazione totale o parziale dell'istruttoria dibattimentale, sempre che sia sufficientemente prevedibile la ridefinizione dell'accusa inizialmente formulata, che il condannato sia in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto e che questa non comporti una modifica "in peius" del trattamento sanzionatorio (Sez. 3, n. 9457 del 19/01/2024, Rv. 286026), condizioni tutte presenti nella vicenda in esame ove lo stesso difensore dell'imputato aveva sollecitato la diversa riqualificazione del fatto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 20