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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 novembre 2021

Cassazione n. 04429/2022

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la seguente SENTENZA Motivazione semplificata sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/07/19 -76 avverso la sentenza del 21/07/2020 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Bologna, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene di giustizia pronunciata dal Tribunale di Ravenna in data 22/1/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al delitto di estorsione consumata; all'imputato era stato contestato di aver preteso dalla persona offesa, con minacce, il pagamento di una somma di denaro per i debiti assunti per l'acquisto di sostanze stupefacenti dal figlio della vittima nei confronti del Verlicchi.

2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge in relazione all'art. 629 cod. pen.; il giudizio di responsabilità dell'imputato era stato pronunciato pur in assenza di prove del requisito del ricorso a minacce o ad atti di violenza nei confronti della vittima per ottenere il pagamento di somme che legittimamente il Verlicchi richiedeva, per le lesioni subite ad opera del figlio della persona offesa; l'assenza della condotta minatoria era dimostrata dal contenuto di una telefonata registrata dalla persona offesa, in presenza degli investigatori, nel corso della quale non vi era alcun riferimento a minacce di qualsivoglia genere e, al contrario, risultava una conversazione dai toni pacati e naturali in cui non era prospettata alcuna conseguenza negativa nell'ipotesi in cui non si fosse provveduto a versare la somma richiesta.

2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione al profilo dell'errata qualificazione giuridica del fatto contestato, da ricondurre - in difetto del requisito dell'ingiusto profitto - al più nell'ipotesi del delitto di violenza privata.

2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'esclusione della qualificazione giuridica del fatto in termini di delitto tentato; la consegna del denaro richiesto era avvenuta sotto il diretto controllo degli investigatori, sicché doveva escludersi che l'imputato avesse conseguito la disponibilità del denaro.

2.3. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge, in relazione al trattamento sanzionatorio operato, giudicato eccessivo rispetto alla contenuta gravità del fatto, all'assenza di minacce e al mancato impossessamento della somma di denaro.

3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, perché reiterativo oltre che manifestamente infondato.

1.1. Il primo motivo di ricorso si sostanzia in una differente valutazione della prova rappresentata da una conversazione telefonica che, peraltro, non rappresenta l'unico elemento posto a base dell'affermazione dell'esistenza di condotte minatorie, poiché la Corte d'appello ha indicato puntualmente i numerosi e distinti episodi in occasione dei quali il ricorrente aveva prospettato danni ingiusti non solo alla persona offesa, ma anche ai congiunti della donna e del figlio.

1.2. Con il secondo motivo il ricorrente prospetta una differente causale della richiesta di denaro (ancorata ad un supposto fatto illecito da parte del figlio della persona offesa, che avrebbe causato delle lesioni al ricorrente) non supportata da alcun dato di prova (non avendo neppure l'imputato dedotto tale causale).1.3.

Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, alla luce del costante insegnamento di legittimità secondo il quale nel caso di consegna da parte della vittima all'estorsore di una somma di denaro sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria, che immediatamente dopo provveda all'arresto del responsabile ricorre il delitto di estorsione consumata e non tentata, atteso che l'adoperarsi della vittima per giungere all'arresto dell'autore della condotta illecita integra una delle molteplici modalità di reazione soggettiva allo stato di costrizione in cui versa senza eliminarlo (Sez. 2, n. 12675 del 20/12/2018, dep. 2019, Sirbu, Rv. 275417 - 01; Sez. 2, n. 1619 del 12/12/2012, dep. 2013, Russo, Rv. 254450).

1.4. Il quarto motivo è proposto per ragioni non consentite in quanto non dedotte con l'atto di appello.

2. All' inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 10/11/2021 [OSCURATO:PERSONA]. ere Estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Motivazione semplificata sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/07/19 -76 avverso la sentenza del 21/07/2020 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Bologna, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene di giustizia pronunciata dal Tribunale di Ravenna in data 22/1/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al delitto di estorsione consumata; all'imputato era stato contestato di aver preteso dalla persona offesa, con minacce, il pagamento di una somma di denaro per i debiti assunti per l'acquisto di sostanze stupefacenti dal figlio della vittima nei confronti del Verlicchi. 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge in relazione all'art. 629 cod. pen.; il giudizio di responsabilità dell'imputato era stato pronunciato pur in assenza di prove del requisito del ricorso a minacce o ad atti di violenza nei confronti della vittima per ottenere il pagamento di somme che legittimamente il Verlicchi richiedeva, per le lesioni subite ad opera del figlio della persona offesa; l'assenza della condotta minatoria era dimostrata dal contenuto di una telefonata registrata dalla persona offesa, in presenza degli investigatori, nel corso della quale non vi era alcun riferimento a minacce di qualsivoglia genere e, al contrario, risultava una conversazione dai toni pacati e naturali in cui non era prospettata alcuna conseguenza negativa nell'ipotesi in cui non si fosse provveduto a versare la somma richiesta. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione al profilo dell'errata qualificazione giuridica del fatto contestato, da ricondurre - in difetto del requisito dell'ingiusto profitto - al più nell'ipotesi del delitto di violenza privata. 2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'esclusione della qualificazione giuridica del fatto in termini di delitto tentato; la consegna del denaro richiesto era avvenuta sotto il diretto controllo degli investigatori, sicché doveva escludersi che l'imputato avesse conseguito la disponibilità del denaro. 2.3. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge, in relazione al trattamento sanzionatorio operato, giudicato eccessivo rispetto alla contenuta gravità del fatto, all'assenza di minacce e al mancato impossessamento della somma di denaro. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché reiterativo oltre che manifestamente infondato. 1.1. Il primo motivo di ricorso si sostanzia in una differente valutazione della prova rappresentata da una conversazione telefonica che, peraltro, non rappresenta l'unico elemento posto a base dell'affermazione dell'esistenza di condotte minatorie, poiché la Corte d'appello ha indicato puntualmente i numerosi e distinti episodi in occasione dei quali il ricorrente aveva prospettato danni ingiusti non solo alla persona offesa, ma anche ai congiunti della donna e del figlio. 1.2. Con il secondo motivo il ricorrente prospetta una differente causale della richiesta di denaro (ancorata ad un supposto fatto illecito da parte del figlio della persona offesa, che avrebbe causato delle lesioni al ricorrente) non supportata da alcun dato di prova (non avendo neppure l'imputato dedotto tale causale).1.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, alla luce del costante insegnamento di legittimità secondo il quale nel caso di consegna da parte della vittima all'estorsore di una somma di denaro sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria, che immediatamente dopo provveda all'arresto del responsabile ricorre il delitto di estorsione consumata e non tentata, atteso che l'adoperarsi della vittima per giungere all'arresto dell'autore della condotta illecita integra una delle molteplici modalità di reazione soggettiva allo stato di costrizione in cui versa senza eliminarlo (Sez. 2, n. 12675 del 20/12/2018, dep. 2019, Sirbu, Rv. 275417 - 01; Sez. 2, n. 1619 del 12/12/2012, dep. 2013, Russo, Rv. 254450). 1.4. Il quarto motivo è proposto per ragioni non consentite in quanto non dedotte con l'atto di appello. 2. All' inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 [OSCURATO:PERSONA]. ere Estensore
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