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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 maggio 2025

Cassazione n. 01447/2026

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso straordinario proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte di cassazione, Sezione Quinta penale, n. 27646/2025 del 21/05/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la correzione della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto del 29 agosto 2025 presentato dal difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], l'imputato [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza n. 27646/2025 emessa in data 21/05/2025 dalla Corte di cassazione Quinta Sezione penale e pubblicata il giorno 28 luglio 2025.

2. Con la pronuncia di legittimità censurata, per quanto di interesse in questa sede, veniva annullata senza rinvio la sentenza emessa, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dalla Corte di appello di Catania in data 28 gennaio 2025 limitatamente ai reati di cui ai procedimenti riuniti r.g. n. 323/17 e n. 436/17 per come rispettivamente contestati, per essere gli stessi improcedibili per difetto di querela, mentre il ricorso dello stesso imputato veniva respinto con riferimento al reato di cui al procedimento (anche esso riunito) r.g. n. 1167/17.

3. Con il ricorso straordinario in esame, si deduce la inosservanza dell'art. 625-bis e la violazione dell'art. 597 del codice di rito ed il conseguente errore materiale e di fatto in cui è incorsa la Corte di legittimità poiché, nonostante l'annullamento senza rinvio della sentenza della Corte territoriale per alcuni dei reati in contestazione, ha omesso di rideterminare la pena con riferimento al reato di cui al procedimento r.g. n. 1167/17, rispetto al quale il ricorso per cassazione era stato rigettato.

Pertanto, il ricorrente ha chiesto la rideternninazione della pena finale a seguito del parziale annullamento senza rinvio della sopra indicata decisione della Corte di appello di Catania.

4. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto la correzione della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.

2. Deve, anzitutto, ricordarsi che l'istituto del ricorso straordinario per cassazione disciplinato dall'art. 625-bis cod. proc. pen. è stato oggetto di reiterati interventi interpretativi da parte della Corte di cassazione a partire dalla pronuncia delle Sezioni Unite nr. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280, la quale, affermato che l'incontrovertibilità delle sentenze rese in sede di legittimità, per quanto non più inviolabile per effetto appunto del ricorso straordinario, costituisce tuttora il fondamento del sistema processuale delle impugnazioni e del meccanismo di formazione del giudicato (Corte cost. n. 294 del 1995, e, ivi citate, nn. 247 del 1995, 21 del 1982, 136 del 1972, 51 e 50 del 1970; Corte di Giustizia europea, sentenza 01/06/1999, C-126/97, punto 46; sentenza 30/09/2003, C- 224/01, p. 38; Corte EDU 12/01/2006, Kehaya e altri c.

Bulgaria, ric. n. 47797/99 e 68698/01), ha rilevato la necessità di una puntuale applicazione delle disposizioni regolatrici del ricorso straordinario, strumento che, per la sua natura non ordinaria e derogatoria del giudicato, non è estensibile oltre i casi in esse considerati, in ossequio al divieto generale sancito dall'art. 14 disp. gen. 2.1.

In particolare, tenuto conto della natura eccezionale del rimedio e della formulazione testuale della disposizione che lo regola, si è proceduto ad individuare in via interpretativa, recependo anche le sollecitazioni della giurisprudenza di legittimità civile, la nozione di errore di fatto legittimante la proposizione e la possibilità di accoglimento del ricorso straordinario, che resta confinata ai casi di omessa considerazione di uno o più motivi del ricorso per cassazione, intesa quale totale preternnissione delle doglianze riguardanti un capo o punto della decisione, ovvero all'errore di percezione in cui sia incorsa la Corte di cassazione nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, tutti vizi che devono avere condizionato in modo decisivo il convincimento formatosi per l'inesatta o equivocata percezione dell'ambito delle censure proposte col ricorso o delle risultanze processuali e la derivata pronuncia di una sentenza differente da quella che, in assenza dell'omissione o dell'errore, si sarebbe esitato.

Quale ulteriore conseguenza si ricava in negativo la precisazione di ciò che non rientra nel concetto di "errore di fatto", ossia: gli errori di valutazione e, in senso ampio, gli errori di giudizio e di applicazione ed interpretazione di norme di legge.

2.2. In definitiva, come rilevato da Sez. 1, n. 17362 del 15/04/2009, Rv. 244067, [OSCURATO:PERSONA], «esulando dall'errore di fatto ogni profilo valutativo, esso coincide con l'errore revocatorio, secondo l'accezione che vede in esso il travisamento degli atti nelle due forme della "invenzione" o della "omissione", non estensibile al travisamento delle risultanze, in cui sia in tesi incorsa la stessa Corte di cassazione nella lettura degli atti del suo giudizio.

Il cosiddetto "travisamento del fatto", e cioè il travisamento del significato, anziché del significante, non può in nessun caso legittimare il ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen., tantomeno quando sia dedotto come vizio della decisione del giudice di merito.

E neppure può essere, comunque, dedotto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., l'errore revocatorio in cui sarebbe incorso il giudice di merito.

I criteri di interpretazione dei fatti, dibattuti nel giudizio di legittimità e oggetto di valutazione anche implicita, non possono essere riproposti sotto forma di errori di fatto».

3. Premesso quanto sopra, si osserva che la Corte di cassazione ha omesso di trarre dal disposto annullamento senza rinvio le conseguenze in tema di trattamento sanzionatorio che non può evidentemente rimanere invariato, una volta che esso doveva correlarsi al solo reato di cui al procedimento n. r.g. n. 1167/17, per il quale il ricorso dell'imputato era stato respinto.

4. Orbene, l'art. 625-bis cod. proc. pen. dispone che, allorquando accoglie la richiesta, la Corte di cassazione "adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore".

4.1. La regola di giudizio è, quindi, volta ad individuare il rimedio adeguato alla natura e alla qualità dell'errore ravvisato, su di esse calibrando il provvedimento: ciò comporta che, l'accoglimento del ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., non impone necessariamente la revoca della precedente sentenza di legittimità, dovendosi invece provvedere all'adozione del provvedimento più idoneo alla correzione dell'errore (Sez. 6, n. 49079 del 22/11/2013, Chianello, Rv. 258361).

Invero, la revoca integrale (ovvia quando, ad esempio, l'errore consista nel mancato rilievo di un vizio del rapporto processuale di legittimità ovvero nella mancata dichiarazione dell'estinzione del reato ovvero nella mancata considerazione di motivi che impongono l'assoluzione) non avrebbe ragione di essere quando, a fronte della presenza di altro ovvero di altri motivi decisi senza alcuna contestazione del condannato, l'errore riguardi un diverso ed autonomo punto specifico della decisione.

4.2. Le caratteristiche strutturali e sistematiche dell'istituto del giudicato parziale, ex art. 624, comma 1, cod. proc. pen., possono (pur nella diversità dei contesti) essere esemplificativamente richiamate in ordine alla possibilità che parte solo della decisione mantenga autorità di giudicato.

Ciò è quanto verificatosi nella fattispecie nella quale, come visto, la Corte di legittimità ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte territoriale rispetto ai reati di due dei procedimenti riuniti, mentre ha respinto il ricorso dell'imputato rispetto al reato di cui al procedimento iscritto al r.g. n.1167/17 senza però provvedere - direttamente (ciò che, nel caso di specie, è precluso per il fatto che, per il reato residuo, la sentenza originaria aveva disposto un aumento in continuazione) o mediante rinvio alla Corte territoriale - in ordine al relativo trattamento sanzionatorio.

4.2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, quindi, che la sentenza oggetto del ricorso straordinario deve essere revocata limitatamente alla parte in cui non si è disposto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla rideterminazione della pena per il reato di cui al procedimento iscritto al r.g. n.1167/17 in ordine al quale, come indicato, non è stato pronunciato annullamento senza rinvio.

5. Quanto poi al conseguente giudizio rescissorio, trattandosi di una valutazione di merito, deve essere disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania per la rideternninazione della pena con riferimento al reato sopra indicato, fermo restando l'avvenuto accertamento in via irrevocabile della responsabilità dell'imputato rispetto alla medesima violazione di legge.

P.Q.M.

Revoca la sentenza n. 27646 del 21/05/2025 della V Sezione penale della Corte di cassazione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla parte in cui non ha assunto le determinazioni in tema di pena conseguenti al disposto annullamento senza rinvio e, per l'effetto, rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Catania per la rideter

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso straordinario proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte di cassazione, Sezione Quinta penale, n. 27646/2025 del 21/05/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la correzione della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto del 29 agosto 2025 presentato dal difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], l'imputato [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza n. 27646/2025 emessa in data 21/05/2025 dalla Corte di cassazione Quinta Sezione penale e pubblicata il giorno 28 luglio 2025. 2. Con la pronuncia di legittimità censurata, per quanto di interesse in questa sede, veniva annullata senza rinvio la sentenza emessa, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dalla Corte di appello di Catania in data 28 gennaio 2025 limitatamente ai reati di cui ai procedimenti riuniti r.g. n. 323/17 e n. 436/17 per come rispettivamente contestati, per essere gli stessi improcedibili per difetto di querela, mentre il ricorso dello stesso imputato veniva respinto con riferimento al reato di cui al procedimento (anche esso riunito) r.g. n. 1167/17. 3. Con il ricorso straordinario in esame, si deduce la inosservanza dell'art. 625-bis e la violazione dell'art. 597 del codice di rito ed il conseguente errore materiale e di fatto in cui è incorsa la Corte di legittimità poiché, nonostante l'annullamento senza rinvio della sentenza della Corte territoriale per alcuni dei reati in contestazione, ha omesso di rideterminare la pena con riferimento al reato di cui al procedimento r.g. n. 1167/17, rispetto al quale il ricorso per cassazione era stato rigettato. Pertanto, il ricorrente ha chiesto la rideternninazione della pena finale a seguito del parziale annullamento senza rinvio della sopra indicata decisione della Corte di appello di Catania. 4. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto la correzione della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 2. Deve, anzitutto, ricordarsi che l'istituto del ricorso straordinario per cassazione disciplinato dall'art. 625-bis cod. proc. pen. è stato oggetto di reiterati interventi interpretativi da parte della Corte di cassazione a partire dalla pronuncia delle Sezioni Unite nr. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280, la quale, affermato che l'incontrovertibilità delle sentenze rese in sede di legittimità, per quanto non più inviolabile per effetto appunto del ricorso straordinario, costituisce tuttora il fondamento del sistema processuale delle impugnazioni e del meccanismo di formazione del giudicato (Corte cost. n. 294 del 1995, e, ivi citate, nn. 247 del 1995, 21 del 1982, 136 del 1972, 51 e 50 del 1970; Corte di Giustizia europea, sentenza 01/06/1999, C-126/97, punto 46; sentenza 30/09/2003, C- 224/01, p. 38; Corte EDU 12/01/2006, Kehaya e altri c. Bulgaria, ric. n. 47797/99 e 68698/01), ha rilevato la necessità di una puntuale applicazione delle disposizioni regolatrici del ricorso straordinario, strumento che, per la sua natura non ordinaria e derogatoria del giudicato, non è estensibile oltre i casi in esse considerati, in ossequio al divieto generale sancito dall'art. 14 disp. gen. 2.1. In particolare, tenuto conto della natura eccezionale del rimedio e della formulazione testuale della disposizione che lo regola, si è proceduto ad individuare in via interpretativa, recependo anche le sollecitazioni della giurisprudenza di legittimità civile, la nozione di errore di fatto legittimante la proposizione e la possibilità di accoglimento del ricorso straordinario, che resta confinata ai casi di omessa considerazione di uno o più motivi del ricorso per cassazione, intesa quale totale preternnissione delle doglianze riguardanti un capo o punto della decisione, ovvero all'errore di percezione in cui sia incorsa la Corte di cassazione nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, tutti vizi che devono avere condizionato in modo decisivo il convincimento formatosi per l'inesatta o equivocata percezione dell'ambito delle censure proposte col ricorso o delle risultanze processuali e la derivata pronuncia di una sentenza differente da quella che, in assenza dell'omissione o dell'errore, si sarebbe esitato. Quale ulteriore conseguenza si ricava in negativo la precisazione di ciò che non rientra nel concetto di "errore di fatto", ossia: gli errori di valutazione e, in senso ampio, gli errori di giudizio e di applicazione ed interpretazione di norme di legge. 2.2. In definitiva, come rilevato da Sez. 1, n. 17362 del 15/04/2009, Rv. 244067, [OSCURATO:PERSONA], «esulando dall'errore di fatto ogni profilo valutativo, esso coincide con l'errore revocatorio, secondo l'accezione che vede in esso il travisamento degli atti nelle due forme della "invenzione" o della "omissione", non estensibile al travisamento delle risultanze, in cui sia in tesi incorsa la stessa Corte di cassazione nella lettura degli atti del suo giudizio. Il cosiddetto "travisamento del fatto", e cioè il travisamento del significato, anziché del significante, non può in nessun caso legittimare il ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen., tantomeno quando sia dedotto come vizio della decisione del giudice di merito. E neppure può essere, comunque, dedotto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., l'errore revocatorio in cui sarebbe incorso il giudice di merito. I criteri di interpretazione dei fatti, dibattuti nel giudizio di legittimità e oggetto di valutazione anche implicita, non possono essere riproposti sotto forma di errori di fatto». 3. Premesso quanto sopra, si osserva che la Corte di cassazione ha omesso di trarre dal disposto annullamento senza rinvio le conseguenze in tema di trattamento sanzionatorio che non può evidentemente rimanere invariato, una volta che esso doveva correlarsi al solo reato di cui al procedimento n. r.g. n. 1167/17, per il quale il ricorso dell'imputato era stato respinto. 4. Orbene, l'art. 625-bis cod. proc. pen. dispone che, allorquando accoglie la richiesta, la Corte di cassazione "adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore". 4.1. La regola di giudizio è, quindi, volta ad individuare il rimedio adeguato alla natura e alla qualità dell'errore ravvisato, su di esse calibrando il provvedimento: ciò comporta che, l'accoglimento del ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., non impone necessariamente la revoca della precedente sentenza di legittimità, dovendosi invece provvedere all'adozione del provvedimento più idoneo alla correzione dell'errore (Sez. 6, n. 49079 del 22/11/2013, Chianello, Rv. 258361). Invero, la revoca integrale (ovvia quando, ad esempio, l'errore consista nel mancato rilievo di un vizio del rapporto processuale di legittimità ovvero nella mancata dichiarazione dell'estinzione del reato ovvero nella mancata considerazione di motivi che impongono l'assoluzione) non avrebbe ragione di essere quando, a fronte della presenza di altro ovvero di altri motivi decisi senza alcuna contestazione del condannato, l'errore riguardi un diverso ed autonomo punto specifico della decisione. 4.2. Le caratteristiche strutturali e sistematiche dell'istituto del giudicato parziale, ex art. 624, comma 1, cod. proc. pen., possono (pur nella diversità dei contesti) essere esemplificativamente richiamate in ordine alla possibilità che parte solo della decisione mantenga autorità di giudicato. Ciò è quanto verificatosi nella fattispecie nella quale, come visto, la Corte di legittimità ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte territoriale rispetto ai reati di due dei procedimenti riuniti, mentre ha respinto il ricorso dell'imputato rispetto al reato di cui al procedimento iscritto al r.g. n.1167/17 senza però provvedere - direttamente (ciò che, nel caso di specie, è precluso per il fatto che, per il reato residuo, la sentenza originaria aveva disposto un aumento in continuazione) o mediante rinvio alla Corte territoriale - in ordine al relativo trattamento sanzionatorio. 4.2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, quindi, che la sentenza oggetto del ricorso straordinario deve essere revocata limitatamente alla parte in cui non si è disposto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla rideterminazione della pena per il reato di cui al procedimento iscritto al r.g. n.1167/17 in ordine al quale, come indicato, non è stato pronunciato annullamento senza rinvio. 5. Quanto poi al conseguente giudizio rescissorio, trattandosi di una valutazione di merito, deve essere disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania per la rideternninazione della pena con riferimento al reato sopra indicato, fermo restando l'avvenuto accertamento in via irrevocabile della responsabilità dell'imputato rispetto alla medesima violazione di legge. P.Q.M. Revoca la sentenza n. 27646 del 21/05/2025 della V Sezione penale della Corte di cassazione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla parte in cui non ha assunto le determinazioni in tema di pena conseguenti al disposto annullamento senza rinvio e, per l'effetto, rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Catania per la rideter
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