CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 38606/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi; nonché la memoria, contenente un motivo nuovo e le conclusioni, presentata ai sensi della stessa norma dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che nell'interesse dei ricorrenti ha contestato la fondezza di quanto rassegnato al Procuratore generale e ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 febbraio 2021 la Corte di appello di Potenza - a seguito del gravame interposto nell'interesse di Antonio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - ha ridotto ad anni cinque la durata delle pene accessorie fallimentari irrogate agli stessi imputati dal Tribunale di Matera con la pronuncia in data 31 agosto 2018, che ha confermato nel resto e, segnatamente, nella parte in cui ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione e, concesse alla sola [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche, li aveva condannati rispettivamente alla pena sospesa di anni tre e di anni due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, e dichiarato il [OSCURATO:PERSONA] interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. Agli imputati è stato ascritto il trasferimento dalla fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (amministrata dal [OSCURATO:PERSONA]) alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (formalmente amministrata dalla [OSCURATO:PERSONA], di cui il [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto amministratore di fatto) di un ramo di azienda e di beni strumentali, senza il versamento del corrispettivo. 2. Avverso la sentenza di secondo grado il difensore di entrambi gli imputati ha proposto ricorso per cassazione, con unico atto, formulando due motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono state prospettate la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei presupposti del delitto in imputazione e in relazione al disposto dell'art. 2112 cod. civ. (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.). La difesa ha premesso che, perché ricorra la bancarotta fraudolenta per distrazione, occorre che i beni che ne sono oggetto materiale siano «esclusi, in modo definitivo, dal patrimonio del debitore», tanto che il curatore fallimentare non deve essere in grado di reperirli o recuperarli; quando, invece, tali beni siano individuati e individuabili e oggetto di negozio (e il prezzo di essi non è stato pagato per intero o parzialmente, evenienza che non ne determinerebbe ex se la sottrazione), non ricorrerebbe la distrazione perché «il Fallimento può sempre procedere a revocare o risolvere l'atto intercorso, ovvero laddove il prezzo non sia stato pagato anche solo in parte, procedere al recupero del credito» (il che sarebbe dirsi a fortiori quando sia stato stipulato innanzi a un notaio un atto di cessione di ramo di azienda o la vendita abbia avuto luogo mediante operazioni regolarmente registrate anche ai fini fiscali). Nel caso in esame, come si trarrebbe dalla stessa sentenza impugnata, il curatore si è recato presso la sede della società fallita dove ha trovato Antonio [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dichiarato che tutti i beni presenti erano di altra società (ciò che ha impedito la redazione dell'inventario): dunque, i beni strumentali in imputazione non sono stati neppure «spostati dalla sede della società» fallita. Ricorrerebbero pertanto la denunciata violazione di legge nonché la carenza e la contraddittorietà della motivazione della sentenza che, da una parte, ha sostenuto che abbia avuto luogo una distrazione, dall'altra ha attestato la presenza dei beni presso la sede della società, senza dar conto della preordinazione del mancato pagamento del prezzo.In secondo luogo, la difesa ha assunto che, perché sussista una bancarotta fraudolenta distrattiva, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, occorre che oggetto di distrazione siano rapporti giuridicamente rilevanti ed economicamente valutabili e non mere aspettative di ricchezza, ossia fattori produttivi che rappresentato una posta attiva di bilancio; e perché ricorra la distrazione di un ramo di azienda, «unitariamente ai singoli beni e rapporti giuridici, è necessario anche l'avviamento riferibile a tale autonoma organizzazione produttiva», tenuto conto pure del disposto di cui all'art. 2112 cod. civ. (in particolare con riferimento alla «autonomia funzionale del ramo ceduto»), occorrendo pure un «danno alla massa creditizia». Nella motivazione della sentenza impugnata non si sarebbe argomentato su nessuno di tali profili; ragion per cui anche in parte qua, ricorrerebbero i vizi dedotti 2.2. Con il secondo motivo - richiamando gli artt. 190, 192, 495 cod. proc. pen., 1183 cod. civ. e 27 Cost. - sono state dedotte la violazione della legge penale nonché il vizio di motivazione contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione sull'ammontare della distrazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.). In particolare, si è censurata la sentenza impugnata deducendo che avrebbe ritenuto che le tre fatture prodotte non siano riferibili al pagamento del prezzo dei beni in imputazione, fondando tale asserto sulla mancata coincidenza degli importi e delle modalità di pagamento (in unica soluzione o meno) di cui non vi è traccia nelle scritture contabili, non tenendo conto che il denaro è bene fungibile, che la tracciabilità del pagamento e le modalità di esso non incidono sulla validità di esso e sulla sua imputazione in contabilità; peraltro, laddove si contesti la sola imputabilità del pagamento dovrebbe essere l'accusa a provare che quelli in discorso siano stati effettuati per altre «posizioni e/o transazioni»; né rileverebbe la minima differenza di euro 1.542,62 (tra l'importo portato dalle fatture in discorso e il prezzo dei beni), poiché non si potrebbe configurare una distrazione per una «mancanza in cassa» di tale importo esiguo. 3. La difesa ha presentato un motivo nuovo, con il quale ha dedotto la violazione degli artt. 216, ultimo comma, legge fall. e dell'art. 133 cod. pen. e la carenza di motivazione in ordine alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è inammissibile perché è inedito («non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza»: Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. U, n. 40275 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Cardellini, Rv. Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto), atteso che con l'atto di appello non erano state sollevate le doglianze qui avanzate, ma si era assunto che erroneamente gli imputati erano stati ritenuti dello stato di crisi della fallita all'atto della cessione dei beni e legati da un rapporto affettivo e, sempre in maniera erronea, si era affermato che la cessione avesse avuto luogo senza il pagamento di alcun corrispettivo e, che il [OSCURATO:PERSONA] fosse amministratore di fatto dell'impresa cessionaria; ancora, si era addotto che non era considerata la compensazione tra quanto dovuto dalla fallita alla [OSCURATO:PERSONA] (che ne era stata dipendente) e il prezzo di acquisto dell'azienda e che, pure in maniera erronea, si era affermata la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Non occorre, allora, dilungarsi oltre per rilevare la manifesta infondatezza del primo motivo, bastando osservare che: - «in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l'elemento oggettivo è costituito dal distacco — con qualsiasi forma e con qualsiasi modalità esso avvenga — del bene dal patrimonio dell'imprenditore, con conseguente possibilità di depauperamento patrimoniale nei confronti dei creditori, [...] anche se il reato viene ad esistenza giuridica con la dichiarazione di fallimento» (Sez. 5, n. 11928 del 17/01/2020, Capacchione, Rv. 278983 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 39635 del 23/09/2010, Calderini, Rv. 248658; Sez. 5, n. 4739 del 23/03/1999, Olivieri, Rv. 213120); - e la cessione dell'azienda senza il versamento effettivo (e in toto) del prezzo convenuto costituisce un depauperamento del patrimonio della società, così da concretare il contestato fatto distrattivo (cfr. Sez. 5, n. 34464 del 14/05/2018, Innocenti, Rv. 273644 - 01; Sez. 5, n. 17965 del 22/01/2013, Varacalli, Rv. 255501 - 01), senza che possa deporre in senso contrario l'eventuale recupero del tantundem successivo al fallimento che costituisce un posterius irrilevante al fine di escludere la sussistenza del detto elemento materiale (alla stessa stregua del recupero o della possibilità di recupero del bene, ad esempio a seguito di azione revocatoria: ivi). Diviene superflua ogni altra considerazione. 2. Con il secondo motivo non è stata denunciata la violazione della legge penale, bensì la difettosa ricostruzione della fattispecie concreta, ossia un vizio di motivazione (cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04; cfr. Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 -01). Esso è inammissibile poiché - lungi dal muovere censure all'iter della sentenza impugnata nei limiti consentiti dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. - ha anzitutto prospettato irritualmente a questa Corte di legittimità un diverso apprezzamento di fatto (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); e, nel resto, ha richiamato in maniera del tutto inconducente l'infungibilità del denaro e un'asserita inversione dell'onere della prova, non considerando che nel caso di specie i Giudici di merito hanno ritenuto che non sia stato pagato il corrispettivo dovuto per la cessione del ramo di azienda (la cui penale rilevanza sub specie della bancarotta fraudolenta per distrazione è già stata rilevata retro) e perfino assumendo che il mancato pagamento parziale del prezzo de quo (per vero, escluso dalla Corte di merito) avrebbe avuto al più ad oggetto un importo limitato, il che non integrerebbe l'elemento oggettivo del delitto in contestazione, asserto neppure argomentato dal ricorso e, con evidenza, privo di fondamento normativo. 3. Infine, è inammissibile il motivo nuovo, sia perché l'inammissibilità dei motivi principali si estende a esso (cfr. Sez. 3, n. 23929 del 25/02/2021, Verdiani, Rv. 282021 - 01), sia perché attiene a un thema per nulla oggetto dei motivi principali («in materia di impugnazioni, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione»: Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020 - dep. 2021, Paun, Rv. 280783 - 01). Né in relazione alle sanzioni accessorie fallimentari vi è nel caso in esame alcuna questione passibile di rilievo officioso, atteso che la Corte territoriale ne ha determinato la durata in cinque anni e non nella misura fissa di dieci anni (oggetto di declaratoria di illegittimità costituzione: cfr. Corte cost. n. 222 del 25 settembre 2018). 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ciascuno dei ricorrenti deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirle profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrent