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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 febbraio 2026

Cassazione n. 20619/2026

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a del 5/11/2025visti gli atti;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleEttore Pedicini, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 5.11.2025, il Tribunale di Roma, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha provveduto su una richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di dichiarare che lasentenza di condanna alla pena di sei anni di reclusione del Tribunale di Roma del18.1.2013 (confermata dalla Corte d’appello di Roma in data 16.3.2016, irrevocabile il26.11.2017) non era divenuta esecutiva per la nullità del decreto di latitanza e laconseguente mancata conoscenza del procedimento o, in subordine, di restituire ilcondannato nel termine per impugnare la sentenza d’appello, non impugnata dal difensored’ufficio.Il giudice dell’esecuzione ha rilevato l’infondatezza della doglianza difensiva secondocui le ricerche propedeutiche alla dichiarazione di latitanza (avvenuta il 14.2.2005 dopol’emissione dell’ordinanza cautelare in data 27.12.2004) erano insufficienti per essersi lapolizia giudiziaria limitata a ricercare [OSCURATO:PERSONA] in un albergo di Roma laddove invece egli erarientrato in [OSCURATO:PERSONA], ove aveva contratto matrimonio.Secondo il Tribunale, invece, le ricerche erano state validamente eseguite pressol’ultimo domicilio noto e non esistevano altri elementi utili al rintraccio di [OSCURATO:PERSONA] ovvero perestendere le ricerche al suo Paese d’origine, in quanto non c‘era alcuna indicazione sullaipotesi di un suo rimpatrio.

Infatti, egli era presente stabilmente in Italia dal 2001 e sfruttavala prostituzione di cittadine rumene a Roma.

Dalle intercettazioni, inoltre, non emergeva lasua eventuale intenzione di tornare definitivamente in [OSCURATO:PERSONA].Il fatto che il suo allontanamento sia avvenuto contestualmente alle indagini a suocarico non può essere ritenuto una coincidenza, né è credibile che egli non abbia avutonotizie dell’esecuzione delle misure cautelari a carico dei coindagati.Di conseguenza, la dichiarazione di latitanza – secondo il giudice dell’esecuzione – èda considerarsi esente da vizi, sicché la richiesta ex art. 670 cod. proc. pen. è stata rigettata.Nondimeno, il Tribunale ha ritenuto che il latitante avrebbe diritto alla restituzione neltermine per impugnare se provasse di non avere avuto conoscenza del processo, e ciòanche quando, come nel caso di specie, il difensore d’ufficio ha proposto tempestivamenteappello.

A decidere, tuttavia, deve essere - ex art. 175, comma 4, cod. proc. pen. - il giudicecompetente sull’impugnazione e, pertanto, gli atti sono stati trasmessi alla Corte d’appello diRoma.2.

Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] VasileBaican, articolando due motivi.2.1 Con il primo motivo, deduce violazione degli artt. 670, 295, 296 cod. proc. pen. evizio di motivazione.[OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di dichiarare la mancata esecutività della sentenza di condanna,derivante dall’omessa notifica dell’estratto contumaciale per effetto della nullità del decreto dilatitanza.Il giudice dell’esecuzione ha rigettato la richiesta, peraltro facendo riferimento ad atti(intercettazioni) che non sono disponibili, in quanto il fascicolo del procedimento penale nonè stato reperito.Ciò premesso, non v’è prova, in primo luogo, che [OSCURATO:PERSONA] avesse dimorato nell’albergodove è stato cercato.

Dagli atti di polizia giudiziaria risulta, invece, che già il 18.12.2003 erapartito per la [OSCURATO:PERSONA].

Né è corretto affermare che non vi fossero altri elementi utili alrintraccio, perché [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto essere ricercato in altri luoghi italiani risultanti dalleinformative e comunque presso la sua residenza rumena, pure conosciuta ([OSCURATO:PERSONA], infatti,era stato fermato per un controllo ed era stato identificato tramite il passaporto che riportavatutti i suoi dati), giacché comunque la circostanza che fosse tornato in [OSCURATO:PERSONA] risultavadalle informative: di conseguenza, difetta la prova che il ricercato si sia sottrattovolontariamente all’esecuzione della misura.L’ordinanza afferma che dalle intercettazioni risulta che [OSCURATO:PERSONA] fosse rientrato in Italianel febbraio 2004: tuttavia, nelle intercettazioni – che, peraltro, non sono state rinvenute –richiamate dalle informative risulterebbe che solo i suoi coindagati siano tornati in Italia, nonanche lui.

In ogni caso, ciò non sarebbe sufficiente per ritenere che, dopo più di un anno dache era partito per la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] fosse in un albergo dove non aveva mai soggiornatoe comunque che si fosse allontanato per sottrarsi ad una misura emessa un anno dopo,mentre invece è provato che la sua partenza era programmata per il matrimonio in patria.2.2 Con il secondo motivo, deduce violazione degli artt. 670, 548 cod. proc. pen. e viziodi motivazione.La sentenza di condanna non era divenuta esecutiva perché non v’è prova dellanotifica dell’estratto contumaciale della sentenza, emessa il 18.12.2013 prima della modificaintervenuta con la L. n. 67 del 2014 sul processo in absentia.Anche se la notifica fosse stata eseguita presso il domiciliatario (ma non v’è comunqueprova della notifica al difensore), ciò non dimostrerebbe l’effettiva conoscenza dell’atto daparte di [OSCURATO:PERSONA]: a nulla rileva, poi, che sia stato presentato appello, perché il gravameproposto dal difensore lascia inalterata l’autonoma facoltà di impugnazione dell’imputato.3.

Con requisitoria scritta del 12.2.2026, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso, che reitera argomenti già sostenuti nella precedentesede di merito ed esaustivamente respinti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è da considerarsi infondato, con la necessaria premessa che le questionidedotte, in ragione del principio tempus regit actum, devono essere esaminate alla luce delladisciplina vigente al momento in cui sono stati compiuti gli atti di cui è prospettata la nullità,non essendo applicabile la successiva disciplina introdotta in materia di latitanza e didichiarazione di assenza (cfr. Sez. 6, n. 13458 del 12/1/2023, Finocchiaro, Rv. 284573 – 01,in motivazione; Sez. 4, n. 19043 del 3/4/2025, Meto, Rv. 288119 – 01, in motivazione).Il principio in questione non consente di ritenere caducato e privo di effetti l'attolegittimamente formatosi sulla scorta delle norme processuali vigenti al momento del suocompimento e la sua operatività, nel caso di specie, è confermata dalla norma transitoria dicui all’art. 89, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.Questo vuol dire che, siccome il ricorso deduce con il primo motivo la inosservanza el’erronea applicazione degli artt. 295 e 296 cod. proc. pen. per farne discendere la censuradi nullità del decreto di latitanza, le norme di cui si lamenta la violazione vanno prese inconsiderazione nella loro formulazione vigente al momento della emissione delprovvedimento dichiarativo della latitanza di [OSCURATO:PERSONA].2.

Ciò premesso, il ricorso contesta sostanzialmente che, non risultando al momentodella tentata esecuzione della misura cautelare alcun indirizzo italiano ove potessericercato), le ricerche del ricorrente, ai fini della dichiarazione di latitanza, dovessero esseresvolte in [OSCURATO:PERSONA], ove era rientrato precedentemente per contrarre matrimonio e da cui nonrisultava fosse medio tempore ritornato in Italia.Su questo punto, l’ordinanza impugnata – pur considerando che le ricerchedell’imputato in Italia erano state esaurientemente svolte all’ultimo domicilio noto – hacomunque ritenuto che le ricerche di [OSCURATO:PERSONA] non dovessero essere estese al Paese d’originein mancanza di “una qualsiasi indicazione della località in cui poteva trovarsi”.

Si tratta di affermazione del tutto conforme al principio, già espresso dalle Sezioni unitedi questa Corte sulla base di una situazione normativa omologa a quella vigente al tempodella dichiarazione di latitanza di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui, ai fini della dichiarazione di latitanza,tenuto conto delle differenze che non rendono compatibili tale condizione con quella dellairreperibilità, le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. pen.- pur dovendo essere tali da risultare esaustive al duplice scopo di consentire al giudice divalutare l'impossibilità di procedere alla esecuzione della misura per il mancato rintracciodell'imputato e la volontaria sottrazione di quest'ultimo alla esecuzione della misura emessanei suoi confronti - non devono necessariamente comprendere quelle nei luoghi specificatidal codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità e, di conseguenza, neanche lericerche all'estero quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 169, comma quarto, dellostesso codice (Sez.

U, n. 18822 del 27/3/2014, Avram, Rv. 258792 - 01).Sotto questo profilo, non può non tenersi conto che anche dagli atti allegati al ricorso (inparticolare, dall’annotazione di polizia giudiziaria del 20.11.2003 di cui all’allegato n. 11, chepure viene indicata dal ricorrente come la documentazione in cui figurava la residenza diBaican in [OSCURATO:PERSONA]) non risultava, in realtà, un preciso luogo all’estero identificabile come ildomicilio di [OSCURATO:PERSONA], ma solo il suo comune di nascita in [OSCURATO:PERSONA] (che, peraltro, anche in unavalutazione a posteriori dei documenti non noti all’autorità giudiziaria dell’epoca, è a suavolta diverso da quello in cui è stato celebrato il matrimonio di [OSCURATO:PERSONA], cui pure il ricorsoannette particolare rilievo).Di conseguenza, non vi sarebbe stata alcuna possibilità che il giudice cautelareritenesse “non esaurienti” (art. 295, comma 2, cod. proc. pen.) le ricerche di [OSCURATO:PERSONA] e chechiedesse la eventuale attivazione di strumenti di cooperazione internazionale atti aconsentirne il rintraccio, eventualità, quest’ultima, che le Sezioni unite Avram soprarichiamate ricollegano ragionevolmente alla sola ipotesi che «dalle indagini emerganoconcreti elementi che denotino la presenza in un determinato luogo all'estero della personaricercata».Quanto, in secondo luogo, alla ulteriore censura contenuta nel primo motivo, relativaalla insussistenza del presupposto della volontaria sottrazione alla misura cautelare (davalutarsi alla luce del disposto dell’art. 296 cod. proc. pen. allora vigente), deve rilevarsi chel’ordinanza impugnata è provvista di una motivazione adeguata, che, senza illogicità, indicagli elementi tratti dalle informative di polizia giudiziaria e dalle intercettazioni da cui è stataricavata la conclusione che [OSCURATO:PERSONA] non avesse affatto interrotto l’attività delittuosa e chefosse a conoscenza dell’avvenuta esecuzione della misura nei confronti dei suoi coindagati.Il ricorso, per parte sua, avversa tale conclusione mediante la proposta di una letturaalternativa degli elementi di fatto presi in considerazione dal giudice dell’esecuzione, cuigiunge con l'autonoma adozione di parametri di valutazione diversi, che indica comemaggiormente plausibili rispetto a quelli adottati nella fase di merito.Si tratta, pertanto, di una rivalutazione non consentita in sede di legittimità, che peraltrorende evidente quanto il tema della possibilità di far valere, con lo strumento dell'incidente diesecuzione, l'invalidità del decreto di latitanza, mai eccepita nel giudizio di cognizione, pongail problema della deducibilità in sede esecutiva di vizi che si assumono come verificatisiprima del passaggio in giudicato del provvedimento cui dare attuazione (cfr., in proposito,Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 – 01, spec. in motivazione).La censura, infatti, attiene ad una valutazione tipicamente di merito, relativa allavolontarietà della sottrazione alla misura cautelare da parte della persona che ne èdestinataria, la quale è riservata al giudice della cognizione e il cui eventuale vizio avrebbedovuto essere fatto valere dal difensore d’ufficio ritualmente nominato.Il giudizio concernente la valutazione dei presupposti per l'accertamento dellavolontarietà della sottrazione ad un provvedimento restrittivo della libertà personale è deltutto autonomo rispetto al giudizio concernente l'accertamento dell'effettiva conoscenza delprocedimento o del provvedimento (Sez. 2, n. 47852 del 23/9/2016, Kennedy, Rv. 268174 –01, anche in motivazione).La giurisprudenza ha più volte rilevato che, ai fini dell'accertamento della volontarietàdella sottrazione al provvedimento restrittivo, che costituisce il presupposto psicologico delladeclaratoria di latitanza, non occorre dimostrare la conoscenza della avvenuta emissione delprovvedimento, ma è sufficiente che l'interessato si ponga in condizioni di irreperibilità,sapendo che quelprovvedimento possa essere emesso (Sez. 5, n., 19891 del 30/1/2015, A., Rv.259839 - 01; Sez. 6, n. 43962 del 27/9/2013, Hassad, Rv. 256684 – 01;Sez. 1, n. 48739del 25/11/2004, Lusha, Rv. 230390 - 01) o, a maggior ragione, che sia stato emesso.È stato precisato, peraltro, che l'accertamento della volontarietà dell'imputato disottrarsi alle ricerche può fondarsi anche su presunzioni, purché le stesse abbiano una basefattuale idonea a dimostrare tale volontà, tenuto anche conto delle concrete abitudini di vitadel ricercato (Sez. 3, n. 10733 del 7/2/2023, Dervishi, Rv. 284315 – 01; Sez. 5, n. 54189 del20/10/2026, Buzi, Rv. 268827 – 01).Una volta che tale evenienza sia stata positivamente apprezzata con provvedimentodel giudice, ciò legittima l'esecuzione delle notificazioni al latitante mediante consegna aldifensore ex art. 165 cod. proc. pen.: e l’ordinanza impugnata ha adeguatamente dato atto,sotto questo profilo, che la dichiarazione di latitanza di [OSCURATO:PERSONA] emessa nel 2004 fosserituale.Sulla scorta di quanto fin qui considerato, pertanto, il primo motivo deve esseredisatteso.3.

Se è così, la questione posta con il secondo motivo, che lamenta in sostanza cheBaican non abbia ricevuto a mani proprie la notifica dell’estratto contumaciale delle duesentenze a suo carico, è priva di pregio.Il presupposto di tale doglianza è evidentemente – come espressamente riportato nelricorso – che [OSCURATO:PERSONA] “era stato erroneamente dichiarato latitante”.

Tuttavia, è da ritenersi che il ricorrente, per come osservato innanzi, sia statovalidamente dichiarato latitante.Di qui, l’applicazione dell’art. 165 cod. proc. pen., che al comma 1 prevede che lenotifiche all’imputato latitante sono eseguite mediante consegna di copia al difensore e alcomma 4 prevede che l’imputato latitante è rappresentato dal difensore, il quale nel caso dispecie, peraltro, ha anche proposto appello contro la sentenza di primo grado.Altra questione è se l’avvenuta dichiarazione di latitanza dell'imputato, assistito da undifensore d'ufficio, costituisca di per sé, ove assistita da regolarità formale, elemento idoneoad escludere la mancata conoscenza del procedimento.Ma di questo s’è già occupata l’ordinanza impugnata, che infatti ha scisso la richiesta direstituzione nel termine da quella relativa alla validità del titolo esecutivo e ha disposto latrasmissione degli atti ex art. 175, comma 4, cod. proc. pen. alla Corte d’appello di Romaperché valutasse il diverso aspetto della prova della eventuale mancata conoscenzaincolpevole del processo da parte dell’imputato.Anche il secondo motivo, quindi, va disatteso.4.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con la conseguente condanna delricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a del 5/11/2025visti gli atti;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleEttore Pedicini, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 5.11.2025, il Tribunale di Roma, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha provveduto su una richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di dichiarare che lasentenza di condanna alla pena di sei anni di reclusione del Tribunale di Roma del18.1.2013 (confermata dalla Corte d’appello di Roma in data 16.3.2016, irrevocabile il26.11.2017) non era divenuta esecutiva per la nullità del decreto di latitanza e laconseguente mancata conoscenza del procedimento o, in subordine, di restituire ilcondannato nel termine per impugnare la sentenza d’appello, non impugnata dal difensored’ufficio.Il giudice dell’esecuzione ha rilevato l’infondatezza della doglianza difensiva secondocui le ricerche propedeutiche alla dichiarazione di latitanza (avvenuta il 14.2.2005 dopol’emissione dell’ordinanza cautelare in data 27.12.2004) erano insufficienti per essersi lapolizia giudiziaria limitata a ricercare [OSCURATO:PERSONA] in un albergo di Roma laddove invece egli erarientrato in [OSCURATO:PERSONA], ove aveva contratto matrimonio.Secondo il Tribunale, invece, le ricerche erano state validamente eseguite pressol’ultimo domicilio noto e non esistevano altri elementi utili al rintraccio di [OSCURATO:PERSONA] ovvero perestendere le ricerche al suo Paese d’origine, in quanto non c‘era alcuna indicazione sullaipotesi di un suo rimpatrio. Infatti, egli era presente stabilmente in Italia dal 2001 e sfruttavala prostituzione di cittadine rumene a Roma. Dalle intercettazioni, inoltre, non emergeva lasua eventuale intenzione di tornare definitivamente in [OSCURATO:PERSONA].Il fatto che il suo allontanamento sia avvenuto contestualmente alle indagini a suocarico non può essere ritenuto una coincidenza, né è credibile che egli non abbia avutonotizie dell’esecuzione delle misure cautelari a carico dei coindagati.Di conseguenza, la dichiarazione di latitanza – secondo il giudice dell’esecuzione – èda considerarsi esente da vizi, sicché la richiesta ex art. 670 cod. proc. pen. è stata rigettata.Nondimeno, il Tribunale ha ritenuto che il latitante avrebbe diritto alla restituzione neltermine per impugnare se provasse di non avere avuto conoscenza del processo, e ciòanche quando, come nel caso di specie, il difensore d’ufficio ha proposto tempestivamenteappello. A decidere, tuttavia, deve essere - ex art. 175, comma 4, cod. proc. pen. - il giudicecompetente sull’impugnazione e, pertanto, gli atti sono stati trasmessi alla Corte d’appello diRoma.2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] VasileBaican, articolando due motivi.2.1 Con il primo motivo, deduce violazione degli artt. 670, 295, 296 cod. proc. pen. evizio di motivazione.[OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di dichiarare la mancata esecutività della sentenza di condanna,derivante dall’omessa notifica dell’estratto contumaciale per effetto della nullità del decreto dilatitanza.Il giudice dell’esecuzione ha rigettato la richiesta, peraltro facendo riferimento ad atti(intercettazioni) che non sono disponibili, in quanto il fascicolo del procedimento penale nonè stato reperito.Ciò premesso, non v’è prova, in primo luogo, che [OSCURATO:PERSONA] avesse dimorato nell’albergodove è stato cercato. Dagli atti di polizia giudiziaria risulta, invece, che già il 18.12.2003 erapartito per la [OSCURATO:PERSONA]. Né è corretto affermare che non vi fossero altri elementi utili alrintraccio, perché [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto essere ricercato in altri luoghi italiani risultanti dalleinformative e comunque presso la sua residenza rumena, pure conosciuta ([OSCURATO:PERSONA], infatti,era stato fermato per un controllo ed era stato identificato tramite il passaporto che riportavatutti i suoi dati), giacché comunque la circostanza che fosse tornato in [OSCURATO:PERSONA] risultavadalle informative: di conseguenza, difetta la prova che il ricercato si sia sottrattovolontariamente all’esecuzione della misura.L’ordinanza afferma che dalle intercettazioni risulta che [OSCURATO:PERSONA] fosse rientrato in Italianel febbraio 2004: tuttavia, nelle intercettazioni – che, peraltro, non sono state rinvenute –richiamate dalle informative risulterebbe che solo i suoi coindagati siano tornati in Italia, nonanche lui. In ogni caso, ciò non sarebbe sufficiente per ritenere che, dopo più di un anno dache era partito per la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] fosse in un albergo dove non aveva mai soggiornatoe comunque che si fosse allontanato per sottrarsi ad una misura emessa un anno dopo,mentre invece è provato che la sua partenza era programmata per il matrimonio in patria.2.2 Con il secondo motivo, deduce violazione degli artt. 670, 548 cod. proc. pen. e viziodi motivazione.La sentenza di condanna non era divenuta esecutiva perché non v’è prova dellanotifica dell’estratto contumaciale della sentenza, emessa il 18.12.2013 prima della modificaintervenuta con la L. n. 67 del 2014 sul processo in absentia.Anche se la notifica fosse stata eseguita presso il domiciliatario (ma non v’è comunqueprova della notifica al difensore), ciò non dimostrerebbe l’effettiva conoscenza dell’atto daparte di [OSCURATO:PERSONA]: a nulla rileva, poi, che sia stato presentato appello, perché il gravameproposto dal difensore lascia inalterata l’autonoma facoltà di impugnazione dell’imputato.3. Con requisitoria scritta del 12.2.2026, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso, che reitera argomenti già sostenuti nella precedentesede di merito ed esaustivamente respinti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è da considerarsi infondato, con la necessaria premessa che le questionidedotte, in ragione del principio tempus regit actum, devono essere esaminate alla luce delladisciplina vigente al momento in cui sono stati compiuti gli atti di cui è prospettata la nullità,non essendo applicabile la successiva disciplina introdotta in materia di latitanza e didichiarazione di assenza (cfr. Sez. 6, n. 13458 del 12/1/2023, Finocchiaro, Rv. 284573 – 01,in motivazione; Sez. 4, n. 19043 del 3/4/2025, Meto, Rv. 288119 – 01, in motivazione).Il principio in questione non consente di ritenere caducato e privo di effetti l'attolegittimamente formatosi sulla scorta delle norme processuali vigenti al momento del suocompimento e la sua operatività, nel caso di specie, è confermata dalla norma transitoria dicui all’art. 89, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.Questo vuol dire che, siccome il ricorso deduce con il primo motivo la inosservanza el’erronea applicazione degli artt. 295 e 296 cod. proc. pen. per farne discendere la censuradi nullità del decreto di latitanza, le norme di cui si lamenta la violazione vanno prese inconsiderazione nella loro formulazione vigente al momento della emissione delprovvedimento dichiarativo della latitanza di [OSCURATO:PERSONA].2. Ciò premesso, il ricorso contesta sostanzialmente che, non risultando al momentodella tentata esecuzione della misura cautelare alcun indirizzo italiano ove potessericercato), le ricerche del ricorrente, ai fini della dichiarazione di latitanza, dovessero esseresvolte in [OSCURATO:PERSONA], ove era rientrato precedentemente per contrarre matrimonio e da cui nonrisultava fosse medio tempore ritornato in Italia.Su questo punto, l’ordinanza impugnata – pur considerando che le ricerchedell’imputato in Italia erano state esaurientemente svolte all’ultimo domicilio noto – hacomunque ritenuto che le ricerche di [OSCURATO:PERSONA] non dovessero essere estese al Paese d’originein mancanza di “una qualsiasi indicazione della località in cui poteva trovarsi”. Si tratta di affermazione del tutto conforme al principio, già espresso dalle Sezioni unitedi questa Corte sulla base di una situazione normativa omologa a quella vigente al tempodella dichiarazione di latitanza di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui, ai fini della dichiarazione di latitanza,tenuto conto delle differenze che non rendono compatibili tale condizione con quella dellairreperibilità, le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. pen.- pur dovendo essere tali da risultare esaustive al duplice scopo di consentire al giudice divalutare l'impossibilità di procedere alla esecuzione della misura per il mancato rintracciodell'imputato e la volontaria sottrazione di quest'ultimo alla esecuzione della misura emessanei suoi confronti - non devono necessariamente comprendere quelle nei luoghi specificatidal codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità e, di conseguenza, neanche lericerche all'estero quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 169, comma quarto, dellostesso codice (Sez. U, n. 18822 del 27/3/2014, Avram, Rv. 258792 - 01).Sotto questo profilo, non può non tenersi conto che anche dagli atti allegati al ricorso (inparticolare, dall’annotazione di polizia giudiziaria del 20.11.2003 di cui all’allegato n. 11, chepure viene indicata dal ricorrente come la documentazione in cui figurava la residenza diBaican in [OSCURATO:PERSONA]) non risultava, in realtà, un preciso luogo all’estero identificabile come ildomicilio di [OSCURATO:PERSONA], ma solo il suo comune di nascita in [OSCURATO:PERSONA] (che, peraltro, anche in unavalutazione a posteriori dei documenti non noti all’autorità giudiziaria dell’epoca, è a suavolta diverso da quello in cui è stato celebrato il matrimonio di [OSCURATO:PERSONA], cui pure il ricorsoannette particolare rilievo).Di conseguenza, non vi sarebbe stata alcuna possibilità che il giudice cautelareritenesse “non esaurienti” (art. 295, comma 2, cod. proc. pen.) le ricerche di [OSCURATO:PERSONA] e chechiedesse la eventuale attivazione di strumenti di cooperazione internazionale atti aconsentirne il rintraccio, eventualità, quest’ultima, che le Sezioni unite Avram soprarichiamate ricollegano ragionevolmente alla sola ipotesi che «dalle indagini emerganoconcreti elementi che denotino la presenza in un determinato luogo all'estero della personaricercata».Quanto, in secondo luogo, alla ulteriore censura contenuta nel primo motivo, relativaalla insussistenza del presupposto della volontaria sottrazione alla misura cautelare (davalutarsi alla luce del disposto dell’art. 296 cod. proc. pen. allora vigente), deve rilevarsi chel’ordinanza impugnata è provvista di una motivazione adeguata, che, senza illogicità, indicagli elementi tratti dalle informative di polizia giudiziaria e dalle intercettazioni da cui è stataricavata la conclusione che [OSCURATO:PERSONA] non avesse affatto interrotto l’attività delittuosa e chefosse a conoscenza dell’avvenuta esecuzione della misura nei confronti dei suoi coindagati.Il ricorso, per parte sua, avversa tale conclusione mediante la proposta di una letturaalternativa degli elementi di fatto presi in considerazione dal giudice dell’esecuzione, cuigiunge con l'autonoma adozione di parametri di valutazione diversi, che indica comemaggiormente plausibili rispetto a quelli adottati nella fase di merito.Si tratta, pertanto, di una rivalutazione non consentita in sede di legittimità, che peraltrorende evidente quanto il tema della possibilità di far valere, con lo strumento dell'incidente diesecuzione, l'invalidità del decreto di latitanza, mai eccepita nel giudizio di cognizione, pongail problema della deducibilità in sede esecutiva di vizi che si assumono come verificatisiprima del passaggio in giudicato del provvedimento cui dare attuazione (cfr., in proposito,Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 – 01, spec. in motivazione).La censura, infatti, attiene ad una valutazione tipicamente di merito, relativa allavolontarietà della sottrazione alla misura cautelare da parte della persona che ne èdestinataria, la quale è riservata al giudice della cognizione e il cui eventuale vizio avrebbedovuto essere fatto valere dal difensore d’ufficio ritualmente nominato.Il giudizio concernente la valutazione dei presupposti per l'accertamento dellavolontarietà della sottrazione ad un provvedimento restrittivo della libertà personale è deltutto autonomo rispetto al giudizio concernente l'accertamento dell'effettiva conoscenza delprocedimento o del provvedimento (Sez. 2, n. 47852 del 23/9/2016, Kennedy, Rv. 268174 –01, anche in motivazione).La giurisprudenza ha più volte rilevato che, ai fini dell'accertamento della volontarietàdella sottrazione al provvedimento restrittivo, che costituisce il presupposto psicologico delladeclaratoria di latitanza, non occorre dimostrare la conoscenza della avvenuta emissione delprovvedimento, ma è sufficiente che l'interessato si ponga in condizioni di irreperibilità,sapendo che quelprovvedimento possa essere emesso (Sez. 5, n., 19891 del 30/1/2015, A., Rv.259839 - 01; Sez. 6, n. 43962 del 27/9/2013, Hassad, Rv. 256684 – 01;Sez. 1, n. 48739del 25/11/2004, Lusha, Rv. 230390 - 01) o, a maggior ragione, che sia stato emesso.È stato precisato, peraltro, che l'accertamento della volontarietà dell'imputato disottrarsi alle ricerche può fondarsi anche su presunzioni, purché le stesse abbiano una basefattuale idonea a dimostrare tale volontà, tenuto anche conto delle concrete abitudini di vitadel ricercato (Sez. 3, n. 10733 del 7/2/2023, Dervishi, Rv. 284315 – 01; Sez. 5, n. 54189 del20/10/2026, Buzi, Rv. 268827 – 01).Una volta che tale evenienza sia stata positivamente apprezzata con provvedimentodel giudice, ciò legittima l'esecuzione delle notificazioni al latitante mediante consegna aldifensore ex art. 165 cod. proc. pen.: e l’ordinanza impugnata ha adeguatamente dato atto,sotto questo profilo, che la dichiarazione di latitanza di [OSCURATO:PERSONA] emessa nel 2004 fosserituale.Sulla scorta di quanto fin qui considerato, pertanto, il primo motivo deve esseredisatteso.3. Se è così, la questione posta con il secondo motivo, che lamenta in sostanza cheBaican non abbia ricevuto a mani proprie la notifica dell’estratto contumaciale delle duesentenze a suo carico, è priva di pregio.Il presupposto di tale doglianza è evidentemente – come espressamente riportato nelricorso – che [OSCURATO:PERSONA] “era stato erroneamente dichiarato latitante”. Tuttavia, è da ritenersi che il ricorrente, per come osservato innanzi, sia statovalidamente dichiarato latitante.Di qui, l’applicazione dell’art. 165 cod. proc. pen., che al comma 1 prevede che lenotifiche all’imputato latitante sono eseguite mediante consegna di copia al difensore e alcomma 4 prevede che l’imputato latitante è rappresentato dal difensore, il quale nel caso dispecie, peraltro, ha anche proposto appello contro la sentenza di primo grado.Altra questione è se l’avvenuta dichiarazione di latitanza dell'imputato, assistito da undifensore d'ufficio, costituisca di per sé, ove assistita da regolarità formale, elemento idoneoad escludere la mancata conoscenza del procedimento.Ma di questo s’è già occupata l’ordinanza impugnata, che infatti ha scisso la richiesta direstituzione nel termine da quella relativa alla validità del titolo esecutivo e ha disposto latrasmissione degli atti ex art. 175, comma 4, cod. proc. pen. alla Corte d’appello di Romaperché valutasse il diverso aspetto della prova della eventuale mancata conoscenzaincolpevole del processo da parte dell’imputato.Anche il secondo motivo, quindi, va disatteso.4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con la conseguente condanna delricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 20619/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris