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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20430/2022

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guente ORDINANZA Occupazione senza titolo sul ricorso (iscritto al N.R.G. 15634/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 40C12 H501Z), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e presso il suo studio elettivamente domiciliato, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 27; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 48H47 F620K), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale autenticata nelle firme dal notaio [OSCURATO:PERSONA] (rep. 23697) allegata a comparsa di costituzione di nuovo difensore dell'8 novembre 2921, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA], n. 24; - controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1762/2017 (pubblicata il 16 marzo 2017); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dalla difesa della controricorrente ai sensi dell'art. 380-bis.

1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con scritture private del 22 giugno 1954 e del 22 giugno 1956 [OSCURATO:PERSONA] (allora celibe) e [OSCURATO:PERSONA], quali soci di una ,cooperativa edilizia, pattuirono che due stanze dell'appartamento prenotato dal Salina sarebbero state accorpate a quello prenotato dalla [OSCURATO:PERSONA] e che a carico di costei sarebbero gravati i relativi costi ed in suo favore sarebbe stata, quindi, trasferita la proprietà dei vani. [OSCURATO:PERSONA] contrasse, successivamente, matrimonio con tale [OSCURATO:PERSONA] e, successivamente, in data 4 dicembre 1989, in sede di assegnazione, divenne proprietario dell'appartamento prenotato, comprensivo delle due citate stanze.

Nel corso del 1997 [OSCURATO:PERSONA], figlio della [OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduta, convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, i predetti coniugi [OSCURATO:PERSONA] per l'ottenimento del trasferimento della proprietà delle due stanze oggetto degli accordi intervenuti nel 1954 e 1956 ai sensi dell'art. 2932 c.c. o per l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione della medesima proprietà.

L'adito Tribunale, con sentenza n. 6265/2000 accolse la domanda proposta con riferimento all'invocata applicazione del citato art. 2932 c.c., che venne confermata dalla Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 3934/2001.

Quest'ultima fu fatta oggetto di ricorso per cassazione e questa Corte, con sentenza n. 16361/2003, l'annullò senza rinvio, rilevando, pur essendo validi ed efficaci gli accordi originari, l'ineseguibilità dell'obbligo traslativo (ai sensi dell'art. 2932 c.c.), ostandovi il fatto che il bene era caduto, ai sensi dell'art. 189 c.c., nel regime di comunione legale fra coniugi e, per tale ragione, non poteva costituire oggetto di esecuzione di un obbligo assunto da uno dei coniugi prima del matrimonio.

A seguito di tale svolgimento della vicenda, la [OSCURATO:PERSONA] (vedova del [OSCURATO:PERSONA]), con atto di citazione notificato il 4 febbraio 2005, convenne in giudizio, sempre dinanzi al Tribunale di Roma, il [OSCURATO:PERSONA], per l'ottenimento del rilascio delle due già indicate stanze dell'appartamento sito in Roma, v.

A. Poerio 59, la restituzione dei frutti civili ed il rimborso della somma di euro 1.368,87, pagata per la soccombenza all'esito dei due gradi di merito del pregresso giudizio.

Il convenuto, oltre ad instare per il rigetto dell'avversa pretesa, proponeva, in via gradata, varie domande riconvenzionali, ovvero: - per l'accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà delle due stanze oggetto di controversia; - per l'ottenimento del trasferimento della proprietà delle stesse ai sensi dell'art. 2932 c.c. o dell'art. 2058 c.c.; - per il riconoscimento del trasferimento coattivo della proprietà limitata al 50% e la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, per il mancato trasferimento della quota residua; - per la restituzione di tutte le spese comunque sostenute a qualsiasi titolo in relazione a tale porzione.

Con sentenza n. 20834/2008 l'adito Tribunale, in accoglimento della domanda principale, dichiarava il convenuto occupante senza titolo dei due vani, con la sua conseguente condanna al rilascio degli stessi, al pagamento dell'indennità di occupazione, dalla domanda al rilascio, da quantificarsi in separata sede, oltre al rimborso della reclamata somma di euro 1.368,87, in favore della [OSCURATO:PERSONA].

Con la stessa sentenza rigettava tutte le domande riconvenzionali formulate dal convenuto [OSCURATO:PERSONA].

2. Decidendo sull'appello formulato dallo stesso Moschetti e nella costituzione dell'appellata, la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 1726/2017 (pubblicata il 16 marzo 2017), accoglieva solo parzialmente il gravame, respingendo la domanda di condanna alla restituzione dei frutti civili svolta dalla [OSCURATO:PERSONA], e confermando nel resto l'impugnata sentenza, con compensazione integrale delle spese di entrami i gradi.

Con detta sentenza, la Corte laziale riassumeva, in primo luogo, i motivi formulati con il proposto gravame, così ordinati: a) il Salina non aveva mai avuto la disponibilità materiale delle stanze, le quali erano state accorpate fin dall'inizio dal costruttore all'appartamento prenotato da [OSCURATO:PERSONA], con conseguente configurazione di un pieno possesso da parte di costei e maturazione del diritto all'acquisto per usucapione; b) con la morte del Salina era cessata la comunione legale ed il bene si sarebbe dovuto considerare appartenente in via esclusiva allì [OSCURATO:PERSONA], la quale era subentrata a titolo ereditario al marito ed era tenuta a dare esecuzione al patto originario ed al risarcimento del danno, in forma specifica o per equivalente, patrimoniale e non, derivato dal mancato trasferimento della proprietà, intera o per la quota al 50%, non sussistendo, altresì, il presunto difetto di legittimazione passiva in quanto il titolo dell'obbligazione - iure proprio o iure hereditatis - non distingue soggetti diversi; c) avrebbero dovuto essere almeno rimborsate le somme versate ai coniugi Salina in visa dell'acquisto del bene; d) non sussisteva la presunta occupazione senza titolo dei due vani alla stregua delle pattuizioni originarie del 1954 e 1956 e, comunque, la domanda di rilascio non era stata accolta nel pregresso giudizio - conclusosi con la sentenza della Corte di cassazione n. 16316/2003 - ed era, quindi, preclusa dal giudicato; e) la domanda volta alla restituzione dei frutti civili, in ragione della sua genericità, avrebbe dovuto essere considerata nulla o da respingere nel merito, difettando il consenso delle parti per la separazione dell'an dal quantum; f) la somma di euro 1.368,87 si sarebbe dovuta intendere riferita al solo costo dei precetti notificati alla [OSCURATO:PERSONA] a causa del suo inadempimento e, quindi, noni assumeva rilievo la successiva cassazione del titolo giudiziale.

La Corte di appello riteneva infondati tutti i motivi, tranne quello appena riportato sub e).Con riferimento al motivo sub a) ne ravvisava l'infondatezza in virtù dell'applicazione del principio alla stregua del quale la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile ai fini dell'usucapione, ove non rimanga dimostrata una interversione del possesso nei modi previsti dall'art. 1141 c.c., non rilevando, quindi, che la consegna del bene risalga al promittente venditore ovvero ad un terzo, essendo invece dirimente il titolo in virtù del quale viene esercitato il potere di fatto sul bene stesso da parte del promissario acquirente.

In ordine al motivo sub b), la Corte territoriale osservava che, con la pregressa sentenza della Cassazione n. 16361/2003, era rimasto escluso, con efficacia di giudicato anche nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], che potesse darsi esecuzione agli obblighi assunti dal Salina prima del matrimonio, essendo stata accertata, in proposito, una giuridica impossibilità di detta esecuzione in ragione di una circostanza sopravvenuta, in sé del tutto lecita, costituita dal matrimonio e dal connesso regime patrimoniale ordinario di comunione tra i coniugi, sicché doveva escludersi un, seppur, ipotetico, inadempimento suscettibile di essere sanzionato mediante il risarcimento dei danno, in forma specifica o per equivalente.

Con riguardo al motivo sub c), la Corte laziale considerava che il venir meno, per impossibilità giuridica, del vincolo in forza del quale sono state corrisposte somme, costituisce, in linea di principio, titolo idoneo alla ripetizione dell'indebito, ma che, tuttavia, nel caso di specie, l'appellante si era limitato a reiterare la domanda di restituzione di tutte le spese comunque sostenute a qualunque titolo dalla parte convenuta in relazione alla porzione immobiliare controversa, nella misura che sarebbe risultata provata, senza, però, la formulazione non solo di una idonea "causa petendi" ma neanche di uno specifico "petitum", in relazione, cioè, alla natura ed entità degli esborsi ed agli elementi di prova suscettibili di rappresentarli.

In ordine al motivo sub d), il giudice di appello rilevava che i patti stipulati nel 1954 e nel 1956 avevano effettivamente giustificato la detenzione dell'immobile fino al momento in cui sarebbero stati giuridicamente eseguibili e non, quindi, per il periodo successivo alla domanda di rilascio (notificata il 4 febbraio 2005), in relazione al quale il giudice di primo grado aveva accertato l'occupazione abusiva.

Quanto al motivo sub f), l'infondatezza dello stesso conseguiva alla considerazione che la resistenza opposta dalla [OSCURATO:PERSONA] dopo i due gradi di merito si era rivelata, all'esito del giudizio di cassazione, del tutto fondata.La Corte di appello rilevava, invece, la fondatezza del motivo sub e), alla stregua della genericità della domanda risarcitoria svolta dalla [OSCURATO:PERSONA], per come ritenuto dal Tribunale, e ravvisandone il difetto di prova.

3. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, il [OSCURATO:PERSONA].

Ha resistito con controricorso - contenente anche un motivo di ricorso incidentale - l'intimata [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente principale ha, inoltre, formulato controricorso al ricorso incidentale.

La difesa della controricorrente-ricorrente incidentale ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente principale ha testualmente dedotto la violazione dell'art. 1141 c.c. e l'assenza di motivazione circa il mancato accoglimento, con l'impugnata sentenza, della domanda di usucapione, non avendo la Corte di appello indagato correttamente sulla natura del titolo giustificativo della disponibilità materiale delle due stanze in controversia, che avrebbe dovuto essere inquadrato, in capo alla [OSCURATO:PERSONA], come una disponibilità caratterizzata dall'animus possidendi, per effetto della circostanza che gli accordi conclusi precedentemente tra la stessa Moschetti ed il Salina non avrebbero dovuto essere qualificati come preliminari di vendita, ma quali negozi fiduciari, ragion per cui non sarebbe stata necessaria alcuna interversione del possesso.

2. Con la seconda censura la difesa del Moschetti ha denunciato la violazione dell'art.186 c.c. in relazione all'art. 191 c.c., unitamente all'assenza di motivazione, avuto riguardo alla circostanza che, poiché il vincolo originatosi dal regime di comunione era cessato a causa del decesso del Salina, non sarebbero sussistiti ostacoli all'attuazione dell'obbligo traslativo.

Pertanto - secondo la prospettazione di detta difesa - si sarebbe dovuta considerare la temporaneità di detto vincolo, con la conseguente possibilità di applicare all'obbligo traslativo nato dall'accordo fiduciario l'art. 2932 c.c. ed il derivante obbligo risarcitorio correlato all'inerente inadempimento.

3. Con la terza doglianza il ricorrente principale ha prospettato la violazione dell'art.115 c.p.c., nella parte in cui, con la sentenza impugnata, pur essendo stato riconosciuto il diritto al rimborso delle spese in favore di esso Moschetti, era stata respinta la relativa richiesta sul presupposto che l'appellante non aveva individuato una idonea "causa petendi" e, soprattutto, uno specifico "petitum", avente riguardo alla natura ed alla entità degli esborsi e degli elementi di prova suscettibili di riscontrarli, malgrado la domanda di ripetizione fosse stata dedotta al fine di evitare un ingiustificato arricchimento dell'attrice, che avrebbe goduto della proprietà di beni per i quali né lei né il suo dante causa avevano mai sostenuto alcun costo od onere.

4. Con il quarto motivo la difesa del Moschetti ha lamentato il vizio di omessa motivazione nonché la violazione delle norme sulla interpretazione e dell'art. 1372 c.c., per non aver la Corte di appello considerato correttamente il contenuto della sentenza presupposta della Corte di cassazione n. 16361/2003, interpretandolo secondo il significato delle parole, in virtù della cui operazione ricostruttiva-ermeneutica si sarebbe dovuto ritenere che con il giudicato riconducibile alla suddetta sentenza i patti originari erano stato ritenuti leciti, validi ed efficacia, ma solo temporaneamente ineseguibili per la parte relativa all'esecuzione coattiva dell'obbligo di trasferimento della proprietà, definendo, da un lato, il giudizio (cassando sen2:a rinvio) rimandando l'esame della domanda traslativa a quando sarebbe stato possibile e, dall'altro, respingendo in via definitiva la domanda di rilascio, siccome infondata.

5. Con l'unico motivo di ricorso incidentale, la controricorrente ha testualmente denunciato una violazione e falsa applicazione di legge, ponendo riferimento all'art. 112 e 360, n. 5, c.p.c., deducendo l'illegittimità dell'impugnata sentenza nella parte in cui, dopo aver riconosciuto il suo diritto ai frutti della porzione immobiliare detenuta senza titolo dal Moschetti, ne aveva rimesso la determinazione della quantificazione a separato giudizio.

6. Rileva il collegio che il primo motivo del ricorso principale è privo di fondamento e deve, perciò, essere rigettato.

Si osserva, innanzitutto, come sia indubbio che, sulla base del contenuto degli stessi accordi del 1954 e del 1956 e dell'impostazione difensiva del Moschetti, così come derivante anche dalla sentenza di questa Corte n. 16361/2003, i relativi contratti conclusi tra il Salina e la [OSCURATO:PERSONA] (dante causa dell'odierno ricorrente) costituivano propriamente preliminari, essendo stati con essi previsto l'obbligo di successivo trasferimento dei vani in favore della seconda.

Senonché la possibile riconducibilità degli stessi accordi ad un duplice negozio fiduciario non ha costituito mai questione dedotta in giudizio e, quindi, come tale, è da ritenersi inammissibile, tanto è vero che non risulta affrontata nell'impugnata sentenza, nella quale sono puntualmente indicati i motivi specificamente dedotti dall'odierno ricorrente a sostegno del suo gravame.

Ovviamente, la dedotta circostanza in ricorso che tale prospettazione fosse stata illustrata nella seconda comparsa conclusionale del giudizio di appello non ha nessuna rilevanza, posto che il "petitum" devoluto al giudice di appello era solo quello ricollegato ai motivi prima riportati (nei quali tale questione non era stata dedotta) e che alla predetta comparsa è pacificamente riconoscibile una mera funzione illustrativa delle censure già ritualmente e tempestivamente denunciate con l'atto di appello principale o con quello (eventuale) incidentale.

Pertanto, la condizione propriamente ascrivibile alla genitrice del ricorrente (quale promissaria acquirente) era quella di detentrice qualificata per effetto dei conclusi preliminari, senza che - in mancanza di prova di una successiva interversione - tale condizione si fosse trasformata in quella possessoria.

La giurisprudenza di questa Corte (cfr., per tutte, Cass.

SU n. 7930/2008 e Cass. n. 5211/2016) è, infatti, consolidata nel ritenere che nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori, con la conseguenza che la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso (utile "ad usucapionem", fatta salva la dimostrazione di un'intervenuta "interversio possessionis" modi previsti dall'art. 1141 c.c.).

7. Anche la seconda doglianza del Moschetti è infondata dal momento che, sul piano giuridico, non sono configurabili le violazioni prospettate degli artt. 186 e 191 c.c., i cui disposti si riferiscono ai beni della comunione in relazione ai quali le obbligazioni siano state contratte da entrambi i coniugi, mentre nel caso di specie l'impegno discendente dagli stipulati preliminari (ai quali non era seguita la conclusione dei contratti definitivi) era stato assunto dal solo Salina prima del matrimonio intervenuto con la [OSCURATO:PERSONA] e, proprio per questo, con la citata sentenza di questa Corte n. 16361/2003, si era statuito, con efficacia di giudicato (a seguito della cassazione senza rinvio), che dopo la morte del Salina, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva più considerarsi tenuta al rispetto di obblighi dalla stessa non assunti (senza trascurare che l'appartamento prenotato era stato assegnato in via definitiva ad essi coniugi Salina-[OSCURATO:PERSONA] con atto notarne del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ai sensi del T.U. n. 1163/1938, sull'implicito presupposto che, in precedenza, non fosse stato concluso alcun contratto definitivo riferibile a quelli preliminari antecedenti).

8. Pure il terzo motivo del ricorso principale non coglie nel segno e va respinto sulla base della essenziale considerazione che la [OSCURATO:PERSONA] ha agito, con l'azione di rilascio senza titolo, in proprio e non "jure hereditatis" e che nei suoi confronti - per effetto di quanto detto con riguardo al precedente motivo - non poteva ritenersi configurabile un inadempimento rispetto agli obblighi assunti tra il Salina (allora celibe) e la [OSCURATO:PERSONA] con gli accordi del 1954 e 1956.

Per altro verso, pur non potendosi escludere la proponibilità di una domanda di indebito oggettivo, la Corte di appello ha specificato (riportando anche il relativo passo) che la domanda di restituzione era stata formulata in modo del tutto generico senza l'esplicazione di una idonea "causa petendi" e l'indicazione di uno specifico "petitum", ovvero senza alcun riferimento, in punto allegazione, alla natura ed entità degli esborsi invocati ed agli elementi di prova in grado di riscontrarli.

9. Anche il quarto ed ultimo motivo del ricorrente principale deve essere disatteso in virtù dell'inconferenza ed irrilevanza di quanto dedotto per effetto dell'assorbente valutazione che la [OSCURATO:PERSONA] era divenuta proprietaria dell'immobile solo a seguito dell'assegnazione definitiva dell'alloggio unitamente al coniuge Salina e che, pertanto, non vi era stato alcun precedente atto traslativo in suo favore che trovasse origine nei pregressi citati accordi intercorsi tra il Salina (celibe) e la [OSCURATO:PERSONA].

Come correttamente ritenuto dalla Corte di appello, questi ultimi avevano giustificato la detenzione dell'immobile fino al momento in cui erano ancora giuridicamente eseguibili e non, quindi, per il periodo successivo alla domanda di rilascio (notificata nel febbraio 2005), in relazione alla quale era rimasta accertata l'occupazione senza titolo da parte dell'odierno ricorrente, senza, perciò, che si fosse venuto a formare alcun effetto di giudicato preclusivo riconducibile alla citata sentenza di questa Corte n. 16361/2003.

10. L'unico motivo di ricorso incidentale formulato dalla [OSCURATO:PERSONA] è da ritenere infondato.

Invero, non si è venuta configurare alcuna delle violazioni con esso denunciate, dal momento che - dall'esame degli atti processuali (consentito anche in questa sede essendo stata dedotta anche la supposta violazione dell'art. 112 c.p.c.) - è emerso, diversamente da quanto prospettato con il motivo, che la [OSCURATO:PERSONA], mediante l'atto introduttivo del giudizio (come, del resto, risultante anche dal contenuto della sentenza di primo grado), aveva chiesto che si provvedesse alla liquidazione del "quantum" relativo ai frutti civili "in prosieguo di giudizio" e non, perciò, in separato giudizio (nel quale avrebbe, perciò, dovuto offrire il relativo riscontro probatorio); quindi, invocando l'eventuale pronuncia di condanna generica, con successivo differimento, mediante l'emanazione della relativa ordinanza, della prosecuzione del giudizio per la citata liquidazione (ai sensi dell'art. 278 c.p.c.).Al riguardo, oltretutto, occorre porre in risalto che, dall'esame della comparsa di costituzione e risposta in appello della [OSCURATO:PERSONA], non si evince che la stessa avesse impugnato il capo della sentenza di primo grado nella parte in cui, anziché disporre la prosecuzione del giudizio per provvedere alla liquidazione del "quantum" in discorso (per effetto dell'emissione di una previa pronuncia di condanna generica), aveva, invece, rimesso detta quantificazione a "separata sede", perciò ad un autonomo giudizio, nel mentre, per l'appunto, la medesima [OSCURATO:PERSONA] aveva invocato che si provvedesse nello stesso processo.

Pertanto, la Corte di appello ha correttamente rilevato, nell'impugnata sentenza, che la domanda risarcitoria svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] - nel profilo relativo al "quantum" - era stata proposta in modo del tutto generico (senza che, peraltro, tale statuizione sia stata specificamente censurata) e che, quindi, il Tribunale, provvedendo sulla stessa domanda, non poteva rimettere la liquidazione ad ulteriore ed autonomo giudizio, dovendo, invece, respingerla per difetto di prova.

A tal proposito si rileva, inoltre, come la giurisprudenza di questa Corte (v.

Cass. n. 4051/2011 e, da ultimo, Cass. n. 8581/2022 e Cass. n. 9952/2022) abbia chiarito che, ove l'attore chieda la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro determinata o determinabile (c.d. condanna specifica), il giudice non può, in assenza dell'accordo delle parti o quanto meno della opposizione del convenuto alla relativa richiesta dell'attore, rinviare a separato giudizio la liquidazione della somma dovuta, limitandosi alla condanna all'"an debeatur" (c.d. condanna generica), ma deve decidere anche in ordine al "quantum debeatur" accogliendo la domanda, ovvero respingendola in caso contrario, cioè se non ne sussistono i presupposti, come nel caso di mancato assolvimento del relativo onere probatorio.

11. In definitiva, per le ragioni complessivamente svolte, entrambi i ricorsi devono essere rigettati.

In virtù della prevalente soccombenza del ricorrente principale Moschetti, lo stesso va condannato al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA], della metà delle spese del presente giudizio (che si li liquidano come in dispositivo), dichiarandole compensate per la residua metà.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti (principale e incidentale), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta entrambi i ricorsi e condanna il ricorrente principale al pagamento della metà delle spese del presente giudizio, che si liquidano, nel loro intero ammontare, in euro 5.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva, cpa nella misura e sulle voci come per legge, dichiarando compensata tra le parti la residua metà.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA Occupazione senza titolo sul ricorso (iscritto al N.R.G. 15634/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 40C12 H501Z), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e presso il suo studio elettivamente domiciliato, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 27; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 48H47 F620K), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale autenticata nelle firme dal notaio [OSCURATO:PERSONA] (rep. 23697) allegata a comparsa di costituzione di nuovo difensore dell'8 novembre 2921, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA], n. 24; - controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1762/2017 (pubblicata il 16 marzo 2017); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dalla difesa della controricorrente ai sensi dell'art. 380-bis. 1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con scritture private del 22 giugno 1954 e del 22 giugno 1956 [OSCURATO:PERSONA] (allora celibe) e [OSCURATO:PERSONA], quali soci di una ,cooperativa edilizia, pattuirono che due stanze dell'appartamento prenotato dal Salina sarebbero state accorpate a quello prenotato dalla [OSCURATO:PERSONA] e che a carico di costei sarebbero gravati i relativi costi ed in suo favore sarebbe stata, quindi, trasferita la proprietà dei vani. [OSCURATO:PERSONA] contrasse, successivamente, matrimonio con tale [OSCURATO:PERSONA] e, successivamente, in data 4 dicembre 1989, in sede di assegnazione, divenne proprietario dell'appartamento prenotato, comprensivo delle due citate stanze. Nel corso del 1997 [OSCURATO:PERSONA], figlio della [OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduta, convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, i predetti coniugi [OSCURATO:PERSONA] per l'ottenimento del trasferimento della proprietà delle due stanze oggetto degli accordi intervenuti nel 1954 e 1956 ai sensi dell'art. 2932 c.c. o per l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione della medesima proprietà. L'adito Tribunale, con sentenza n. 6265/2000 accolse la domanda proposta con riferimento all'invocata applicazione del citato art. 2932 c.c., che venne confermata dalla Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 3934/2001. Quest'ultima fu fatta oggetto di ricorso per cassazione e questa Corte, con sentenza n. 16361/2003, l'annullò senza rinvio, rilevando, pur essendo validi ed efficaci gli accordi originari, l'ineseguibilità dell'obbligo traslativo (ai sensi dell'art. 2932 c.c.), ostandovi il fatto che il bene era caduto, ai sensi dell'art. 189 c.c., nel regime di comunione legale fra coniugi e, per tale ragione, non poteva costituire oggetto di esecuzione di un obbligo assunto da uno dei coniugi prima del matrimonio. A seguito di tale svolgimento della vicenda, la [OSCURATO:PERSONA] (vedova del [OSCURATO:PERSONA]), con atto di citazione notificato il 4 febbraio 2005, convenne in giudizio, sempre dinanzi al Tribunale di Roma, il [OSCURATO:PERSONA], per l'ottenimento del rilascio delle due già indicate stanze dell'appartamento sito in Roma, v. A. Poerio 59, la restituzione dei frutti civili ed il rimborso della somma di euro 1.368,87, pagata per la soccombenza all'esito dei due gradi di merito del pregresso giudizio. Il convenuto, oltre ad instare per il rigetto dell'avversa pretesa, proponeva, in via gradata, varie domande riconvenzionali, ovvero: - per l'accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà delle due stanze oggetto di controversia; - per l'ottenimento del trasferimento della proprietà delle stesse ai sensi dell'art. 2932 c.c. o dell'art. 2058 c.c.; - per il riconoscimento del trasferimento coattivo della proprietà limitata al 50% e la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, per il mancato trasferimento della quota residua; - per la restituzione di tutte le spese comunque sostenute a qualsiasi titolo in relazione a tale porzione. Con sentenza n. 20834/2008 l'adito Tribunale, in accoglimento della domanda principale, dichiarava il convenuto occupante senza titolo dei due vani, con la sua conseguente condanna al rilascio degli stessi, al pagamento dell'indennità di occupazione, dalla domanda al rilascio, da quantificarsi in separata sede, oltre al rimborso della reclamata somma di euro 1.368,87, in favore della [OSCURATO:PERSONA]. Con la stessa sentenza rigettava tutte le domande riconvenzionali formulate dal convenuto [OSCURATO:PERSONA]. 2. Decidendo sull'appello formulato dallo stesso Moschetti e nella costituzione dell'appellata, la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 1726/2017 (pubblicata il 16 marzo 2017), accoglieva solo parzialmente il gravame, respingendo la domanda di condanna alla restituzione dei frutti civili svolta dalla [OSCURATO:PERSONA], e confermando nel resto l'impugnata sentenza, con compensazione integrale delle spese di entrami i gradi. Con detta sentenza, la Corte laziale riassumeva, in primo luogo, i motivi formulati con il proposto gravame, così ordinati: a) il Salina non aveva mai avuto la disponibilità materiale delle stanze, le quali erano state accorpate fin dall'inizio dal costruttore all'appartamento prenotato da [OSCURATO:PERSONA], con conseguente configurazione di un pieno possesso da parte di costei e maturazione del diritto all'acquisto per usucapione; b) con la morte del Salina era cessata la comunione legale ed il bene si sarebbe dovuto considerare appartenente in via esclusiva allì [OSCURATO:PERSONA], la quale era subentrata a titolo ereditario al marito ed era tenuta a dare esecuzione al patto originario ed al risarcimento del danno, in forma specifica o per equivalente, patrimoniale e non, derivato dal mancato trasferimento della proprietà, intera o per la quota al 50%, non sussistendo, altresì, il presunto difetto di legittimazione passiva in quanto il titolo dell'obbligazione - iure proprio o iure hereditatis - non distingue soggetti diversi; c) avrebbero dovuto essere almeno rimborsate le somme versate ai coniugi Salina in visa dell'acquisto del bene; d) non sussisteva la presunta occupazione senza titolo dei due vani alla stregua delle pattuizioni originarie del 1954 e 1956 e, comunque, la domanda di rilascio non era stata accolta nel pregresso giudizio - conclusosi con la sentenza della Corte di cassazione n. 16316/2003 - ed era, quindi, preclusa dal giudicato; e) la domanda volta alla restituzione dei frutti civili, in ragione della sua genericità, avrebbe dovuto essere considerata nulla o da respingere nel merito, difettando il consenso delle parti per la separazione dell'an dal quantum; f) la somma di euro 1.368,87 si sarebbe dovuta intendere riferita al solo costo dei precetti notificati alla [OSCURATO:PERSONA] a causa del suo inadempimento e, quindi, noni assumeva rilievo la successiva cassazione del titolo giudiziale. La Corte di appello riteneva infondati tutti i motivi, tranne quello appena riportato sub e).Con riferimento al motivo sub a) ne ravvisava l'infondatezza in virtù dell'applicazione del principio alla stregua del quale la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile ai fini dell'usucapione, ove non rimanga dimostrata una interversione del possesso nei modi previsti dall'art. 1141 c.c., non rilevando, quindi, che la consegna del bene risalga al promittente venditore ovvero ad un terzo, essendo invece dirimente il titolo in virtù del quale viene esercitato il potere di fatto sul bene stesso da parte del promissario acquirente. In ordine al motivo sub b), la Corte territoriale osservava che, con la pregressa sentenza della Cassazione n. 16361/2003, era rimasto escluso, con efficacia di giudicato anche nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], che potesse darsi esecuzione agli obblighi assunti dal Salina prima del matrimonio, essendo stata accertata, in proposito, una giuridica impossibilità di detta esecuzione in ragione di una circostanza sopravvenuta, in sé del tutto lecita, costituita dal matrimonio e dal connesso regime patrimoniale ordinario di comunione tra i coniugi, sicché doveva escludersi un, seppur, ipotetico, inadempimento suscettibile di essere sanzionato mediante il risarcimento dei danno, in forma specifica o per equivalente. Con riguardo al motivo sub c), la Corte laziale considerava che il venir meno, per impossibilità giuridica, del vincolo in forza del quale sono state corrisposte somme, costituisce, in linea di principio, titolo idoneo alla ripetizione dell'indebito, ma che, tuttavia, nel caso di specie, l'appellante si era limitato a reiterare la domanda di restituzione di tutte le spese comunque sostenute a qualunque titolo dalla parte convenuta in relazione alla porzione immobiliare controversa, nella misura che sarebbe risultata provata, senza, però, la formulazione non solo di una idonea "causa petendi" ma neanche di uno specifico "petitum", in relazione, cioè, alla natura ed entità degli esborsi ed agli elementi di prova suscettibili di rappresentarli. In ordine al motivo sub d), il giudice di appello rilevava che i patti stipulati nel 1954 e nel 1956 avevano effettivamente giustificato la detenzione dell'immobile fino al momento in cui sarebbero stati giuridicamente eseguibili e non, quindi, per il periodo successivo alla domanda di rilascio (notificata il 4 febbraio 2005), in relazione al quale il giudice di primo grado aveva accertato l'occupazione abusiva. Quanto al motivo sub f), l'infondatezza dello stesso conseguiva alla considerazione che la resistenza opposta dalla [OSCURATO:PERSONA] dopo i due gradi di merito si era rivelata, all'esito del giudizio di cassazione, del tutto fondata.La Corte di appello rilevava, invece, la fondatezza del motivo sub e), alla stregua della genericità della domanda risarcitoria svolta dalla [OSCURATO:PERSONA], per come ritenuto dal Tribunale, e ravvisandone il difetto di prova. 3. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, il [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso - contenente anche un motivo di ricorso incidentale - l'intimata [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente principale ha, inoltre, formulato controricorso al ricorso incidentale. La difesa della controricorrente-ricorrente incidentale ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente principale ha testualmente dedotto la violazione dell'art. 1141 c.c. e l'assenza di motivazione circa il mancato accoglimento, con l'impugnata sentenza, della domanda di usucapione, non avendo la Corte di appello indagato correttamente sulla natura del titolo giustificativo della disponibilità materiale delle due stanze in controversia, che avrebbe dovuto essere inquadrato, in capo alla [OSCURATO:PERSONA], come una disponibilità caratterizzata dall'animus possidendi, per effetto della circostanza che gli accordi conclusi precedentemente tra la stessa Moschetti ed il Salina non avrebbero dovuto essere qualificati come preliminari di vendita, ma quali negozi fiduciari, ragion per cui non sarebbe stata necessaria alcuna interversione del possesso. 2. Con la seconda censura la difesa del Moschetti ha denunciato la violazione dell'art.186 c.c. in relazione all'art. 191 c.c., unitamente all'assenza di motivazione, avuto riguardo alla circostanza che, poiché il vincolo originatosi dal regime di comunione era cessato a causa del decesso del Salina, non sarebbero sussistiti ostacoli all'attuazione dell'obbligo traslativo. Pertanto - secondo la prospettazione di detta difesa - si sarebbe dovuta considerare la temporaneità di detto vincolo, con la conseguente possibilità di applicare all'obbligo traslativo nato dall'accordo fiduciario l'art. 2932 c.c. ed il derivante obbligo risarcitorio correlato all'inerente inadempimento. 3. Con la terza doglianza il ricorrente principale ha prospettato la violazione dell'art.115 c.p.c., nella parte in cui, con la sentenza impugnata, pur essendo stato riconosciuto il diritto al rimborso delle spese in favore di esso Moschetti, era stata respinta la relativa richiesta sul presupposto che l'appellante non aveva individuato una idonea "causa petendi" e, soprattutto, uno specifico "petitum", avente riguardo alla natura ed alla entità degli esborsi e degli elementi di prova suscettibili di riscontrarli, malgrado la domanda di ripetizione fosse stata dedotta al fine di evitare un ingiustificato arricchimento dell'attrice, che avrebbe goduto della proprietà di beni per i quali né lei né il suo dante causa avevano mai sostenuto alcun costo od onere. 4. Con il quarto motivo la difesa del Moschetti ha lamentato il vizio di omessa motivazione nonché la violazione delle norme sulla interpretazione e dell'art. 1372 c.c., per non aver la Corte di appello considerato correttamente il contenuto della sentenza presupposta della Corte di cassazione n. 16361/2003, interpretandolo secondo il significato delle parole, in virtù della cui operazione ricostruttiva-ermeneutica si sarebbe dovuto ritenere che con il giudicato riconducibile alla suddetta sentenza i patti originari erano stato ritenuti leciti, validi ed efficacia, ma solo temporaneamente ineseguibili per la parte relativa all'esecuzione coattiva dell'obbligo di trasferimento della proprietà, definendo, da un lato, il giudizio (cassando sen2:a rinvio) rimandando l'esame della domanda traslativa a quando sarebbe stato possibile e, dall'altro, respingendo in via definitiva la domanda di rilascio, siccome infondata. 5. Con l'unico motivo di ricorso incidentale, la controricorrente ha testualmente denunciato una violazione e falsa applicazione di legge, ponendo riferimento all'art. 112 e 360, n. 5, c.p.c., deducendo l'illegittimità dell'impugnata sentenza nella parte in cui, dopo aver riconosciuto il suo diritto ai frutti della porzione immobiliare detenuta senza titolo dal Moschetti, ne aveva rimesso la determinazione della quantificazione a separato giudizio. 6. Rileva il collegio che il primo motivo del ricorso principale è privo di fondamento e deve, perciò, essere rigettato. Si osserva, innanzitutto, come sia indubbio che, sulla base del contenuto degli stessi accordi del 1954 e del 1956 e dell'impostazione difensiva del Moschetti, così come derivante anche dalla sentenza di questa Corte n. 16361/2003, i relativi contratti conclusi tra il Salina e la [OSCURATO:PERSONA] (dante causa dell'odierno ricorrente) costituivano propriamente preliminari, essendo stati con essi previsto l'obbligo di successivo trasferimento dei vani in favore della seconda. Senonché la possibile riconducibilità degli stessi accordi ad un duplice negozio fiduciario non ha costituito mai questione dedotta in giudizio e, quindi, come tale, è da ritenersi inammissibile, tanto è vero che non risulta affrontata nell'impugnata sentenza, nella quale sono puntualmente indicati i motivi specificamente dedotti dall'odierno ricorrente a sostegno del suo gravame. Ovviamente, la dedotta circostanza in ricorso che tale prospettazione fosse stata illustrata nella seconda comparsa conclusionale del giudizio di appello non ha nessuna rilevanza, posto che il "petitum" devoluto al giudice di appello era solo quello ricollegato ai motivi prima riportati (nei quali tale questione non era stata dedotta) e che alla predetta comparsa è pacificamente riconoscibile una mera funzione illustrativa delle censure già ritualmente e tempestivamente denunciate con l'atto di appello principale o con quello (eventuale) incidentale. Pertanto, la condizione propriamente ascrivibile alla genitrice del ricorrente (quale promissaria acquirente) era quella di detentrice qualificata per effetto dei conclusi preliminari, senza che - in mancanza di prova di una successiva interversione - tale condizione si fosse trasformata in quella possessoria. La giurisprudenza di questa Corte (cfr., per tutte, Cass. SU n. 7930/2008 e Cass. n. 5211/2016) è, infatti, consolidata nel ritenere che nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori, con la conseguenza che la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso (utile "ad usucapionem", fatta salva la dimostrazione di un'intervenuta "interversio possessionis" modi previsti dall'art. 1141 c.c.). 7. Anche la seconda doglianza del Moschetti è infondata dal momento che, sul piano giuridico, non sono configurabili le violazioni prospettate degli artt. 186 e 191 c.c., i cui disposti si riferiscono ai beni della comunione in relazione ai quali le obbligazioni siano state contratte da entrambi i coniugi, mentre nel caso di specie l'impegno discendente dagli stipulati preliminari (ai quali non era seguita la conclusione dei contratti definitivi) era stato assunto dal solo Salina prima del matrimonio intervenuto con la [OSCURATO:PERSONA] e, proprio per questo, con la citata sentenza di questa Corte n. 16361/2003, si era statuito, con efficacia di giudicato (a seguito della cassazione senza rinvio), che dopo la morte del Salina, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva più considerarsi tenuta al rispetto di obblighi dalla stessa non assunti (senza trascurare che l'appartamento prenotato era stato assegnato in via definitiva ad essi coniugi Salina-[OSCURATO:PERSONA] con atto notarne del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ai sensi del T.U. n. 1163/1938, sull'implicito presupposto che, in precedenza, non fosse stato concluso alcun contratto definitivo riferibile a quelli preliminari antecedenti). 8. Pure il terzo motivo del ricorso principale non coglie nel segno e va respinto sulla base della essenziale considerazione che la [OSCURATO:PERSONA] ha agito, con l'azione di rilascio senza titolo, in proprio e non "jure hereditatis" e che nei suoi confronti - per effetto di quanto detto con riguardo al precedente motivo - non poteva ritenersi configurabile un inadempimento rispetto agli obblighi assunti tra il Salina (allora celibe) e la [OSCURATO:PERSONA] con gli accordi del 1954 e 1956. Per altro verso, pur non potendosi escludere la proponibilità di una domanda di indebito oggettivo, la Corte di appello ha specificato (riportando anche il relativo passo) che la domanda di restituzione era stata formulata in modo del tutto generico senza l'esplicazione di una idonea "causa petendi" e l'indicazione di uno specifico "petitum", ovvero senza alcun riferimento, in punto allegazione, alla natura ed entità degli esborsi invocati ed agli elementi di prova in grado di riscontrarli. 9. Anche il quarto ed ultimo motivo del ricorrente principale deve essere disatteso in virtù dell'inconferenza ed irrilevanza di quanto dedotto per effetto dell'assorbente valutazione che la [OSCURATO:PERSONA] era divenuta proprietaria dell'immobile solo a seguito dell'assegnazione definitiva dell'alloggio unitamente al coniuge Salina e che, pertanto, non vi era stato alcun precedente atto traslativo in suo favore che trovasse origine nei pregressi citati accordi intercorsi tra il Salina (celibe) e la [OSCURATO:PERSONA]. Come correttamente ritenuto dalla Corte di appello, questi ultimi avevano giustificato la detenzione dell'immobile fino al momento in cui erano ancora giuridicamente eseguibili e non, quindi, per il periodo successivo alla domanda di rilascio (notificata nel febbraio 2005), in relazione alla quale era rimasta accertata l'occupazione senza titolo da parte dell'odierno ricorrente, senza, perciò, che si fosse venuto a formare alcun effetto di giudicato preclusivo riconducibile alla citata sentenza di questa Corte n. 16361/2003. 10. L'unico motivo di ricorso incidentale formulato dalla [OSCURATO:PERSONA] è da ritenere infondato. Invero, non si è venuta configurare alcuna delle violazioni con esso denunciate, dal momento che - dall'esame degli atti processuali (consentito anche in questa sede essendo stata dedotta anche la supposta violazione dell'art. 112 c.p.c.) - è emerso, diversamente da quanto prospettato con il motivo, che la [OSCURATO:PERSONA], mediante l'atto introduttivo del giudizio (come, del resto, risultante anche dal contenuto della sentenza di primo grado), aveva chiesto che si provvedesse alla liquidazione del "quantum" relativo ai frutti civili "in prosieguo di giudizio" e non, perciò, in separato giudizio (nel quale avrebbe, perciò, dovuto offrire il relativo riscontro probatorio); quindi, invocando l'eventuale pronuncia di condanna generica, con successivo differimento, mediante l'emanazione della relativa ordinanza, della prosecuzione del giudizio per la citata liquidazione (ai sensi dell'art. 278 c.p.c.).Al riguardo, oltretutto, occorre porre in risalto che, dall'esame della comparsa di costituzione e risposta in appello della [OSCURATO:PERSONA], non si evince che la stessa avesse impugnato il capo della sentenza di primo grado nella parte in cui, anziché disporre la prosecuzione del giudizio per provvedere alla liquidazione del "quantum" in discorso (per effetto dell'emissione di una previa pronuncia di condanna generica), aveva, invece, rimesso detta quantificazione a "separata sede", perciò ad un autonomo giudizio, nel mentre, per l'appunto, la medesima [OSCURATO:PERSONA] aveva invocato che si provvedesse nello stesso processo. Pertanto, la Corte di appello ha correttamente rilevato, nell'impugnata sentenza, che la domanda risarcitoria svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] - nel profilo relativo al "quantum" - era stata proposta in modo del tutto generico (senza che, peraltro, tale statuizione sia stata specificamente censurata) e che, quindi, il Tribunale, provvedendo sulla stessa domanda, non poteva rimettere la liquidazione ad ulteriore ed autonomo giudizio, dovendo, invece, respingerla per difetto di prova. A tal proposito si rileva, inoltre, come la giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 4051/2011 e, da ultimo, Cass. n. 8581/2022 e Cass. n. 9952/2022) abbia chiarito che, ove l'attore chieda la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro determinata o determinabile (c.d. condanna specifica), il giudice non può, in assenza dell'accordo delle parti o quanto meno della opposizione del convenuto alla relativa richiesta dell'attore, rinviare a separato giudizio la liquidazione della somma dovuta, limitandosi alla condanna all'"an debeatur" (c.d. condanna generica), ma deve decidere anche in ordine al "quantum debeatur" accogliendo la domanda, ovvero respingendola in caso contrario, cioè se non ne sussistono i presupposti, come nel caso di mancato assolvimento del relativo onere probatorio. 11. In definitiva, per le ragioni complessivamente svolte, entrambi i ricorsi devono essere rigettati. In virtù della prevalente soccombenza del ricorrente principale Moschetti, lo stesso va condannato al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA], della metà delle spese del presente giudizio (che si li liquidano come in dispositivo), dichiarandole compensate per la residua metà. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti (principale e incidentale), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta entrambi i ricorsi e condanna il ricorrente principale al pagamento della metà delle spese del presente giudizio, che si liquidano, nel loro intero ammontare, in euro 5.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva, cpa nella misura e sulle voci come per legge, dichiarando compensata tra le parti la residua metà. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contri
Sentenza Cassazione n. 20430/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris