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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 1987

Cassazione n. 21778/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 39719/2025 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, attinente all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è meramente reiterativo di analogo motivo d'appello, disatteso dalla Corte territoriale con argomentazioni immuni da censure (pagg. 7-8 della sentenza impugnata); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, inerente al vizio di motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è parimenti riproduttivo di analoga doglianza già vagliata e rigettata dalla Corte d'appello con motivazione logica e coerente (pagg. 8-9 della sentenza impugnata); Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta l'applicazione della massima durata dell'attività non retribuita in favore della collettività quale condizione cui subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena, prospetta deduzioni del tutto generiche; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara P.Q.MIl Consigliere estensore Il Pres4ènteMaria [OSCURATO:PERSONA] stanzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 39719/2025 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, attinente all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è meramente reiterativo di analogo motivo d'appello, disatteso dalla Corte territoriale con argomentazioni immuni da censure (pagg. 7-8 della sentenza impugnata); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, inerente al vizio di motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è parimenti riproduttivo di analoga doglianza già vagliata e rigettata dalla Corte d'appello con motivazione logica e coerente (pagg. 8-9 della sentenza impugnata); Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta l'applicazione della massima durata dell'attività non retribuita in favore della collettività quale condizione cui subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena, prospetta deduzioni del tutto generiche; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara P.Q.MIl Consigliere estensore Il Pres4ènteMaria [OSCURATO:PERSONA] stanzo