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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 17976/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ‘,741)20.

M21,0c c.3 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi risultano inammissibili per manifesta infondatezza dei motivi, generici, reiterativi dei motivi di appello e articolati in fatto.

Richiedono, inoltre, una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da contraddizioni e da manifeste illogicità, rileva come numerosi sono gli elementi per la configurazione del reato, ovvero le numerose fatture utilizzate (autofatture in N. di 8833 e per un importo di 16.124.353,19 euro) dalla società erano per operazioni inesistenti (materiali ferrosi di rilevante quantità) e le fatture erano relative a soggetti già deceduti al momento dell'emissione, o inesistenti.

I due ricorrenti dalla visura risultavano essere entrambi gli amministratori di diritto della società.

I ricorsi, articolati in fatto, reiterano genericamente i motivi dell'appello senza confrontarsi con le adeguate motivazioni della sentenza impugnata.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente ,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ‘,741)20. M21,0c c.3 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi risultano inammissibili per manifesta infondatezza dei motivi, generici, reiterativi dei motivi di appello e articolati in fatto. Richiedono, inoltre, una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da contraddizioni e da manifeste illogicità, rileva come numerosi sono gli elementi per la configurazione del reato, ovvero le numerose fatture utilizzate (autofatture in N. di 8833 e per un importo di 16.124.353,19 euro) dalla società erano per operazioni inesistenti (materiali ferrosi di rilevante quantità) e le fatture erano relative a soggetti già deceduti al momento dell'emissione, o inesistenti. I due ricorrenti dalla visura risultavano essere entrambi gli amministratori di diritto della società. I ricorsi, articolati in fatto, reiterano genericamente i motivi dell'appello senza confrontarsi con le adeguate motivazioni della sentenza impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente ,
Sentenza Cassazione n. 17976/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris