CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 1993
Cassazione n. 22686/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/07/1993 avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale egli era stato ritenuto responsabile dei reati di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri e di guida senza patente; letta la memoria pervenuta via PEC il 23 aprile 2025 e trasmessa dal Difensore dell'imputato parte civile, contenente la dichiarazione di adesione alla astensione delle udienze proclamata dagli organismi di categoria e ritenuto che non possa accedersi alla richiesta di differimento, posto che la presente udienza viene celebrata senza la necessaria partecipazione delle parti ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; rilevato, altresì, che con il primo e il secondo motivo il ricorso prospetta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che essi non siano consentiti in sede di legittimità in ragione della natura essenzialmente fattuale delle censure e che siano, inoltre, manifestamente infondati in presenza di una motivazione congrua ed esente da profili di evidente illogicità (si veda pag. 4 della sentenza impugnata), anche tenuto conto che il giudice di merito, ove non accolta la richiesta di applicazione delle attenuanti generiche, non deve prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 — 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 — 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 - 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 maggio 2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]