CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 maggio 2021
Cassazione n. 30609/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1908-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - contro C.N.R. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - controricorrente incidentale- avverso la sentenza n. 291/2014 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 16/07/2014 R.G.N. 242/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. n. r.g. 1908 2015 Rilevato 1. Il Tribunale di Genova aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], volto al riconoscimento del diritto alla progressione retributiva ed al conseguente passaggio di fascia stipendiale superiore in relazione all'anzianità di servizio maturata durante la vigenza dei contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati con il CNR nel 2001 e nel 2004, cui era seguita l'assunzione a tempo indeterminato da parte dello stesso CNR, nel febbraio 2008. 2. la Corte d'Appello di Genova, adita dal CNR, in riforma parziale della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda inerente la progressione di carriera a fini economici e la domanda relativa agli scatti e ha stabilito la decorrenza del riconoscimento dell'anzianità a fini giuridici dalla posteriore data del 16 agosto 2004; 3. la Corte territoriale ha ritenuto che, rispetto al primo contratto del 2001, non fosse ravvisabile alcuna disparità di trattamento rispetto al lavoro a tempo indeterminato, ma solo una diversa possibile valorizzazione dell'anzianità, utile in un caso alla assunzione appunto con contratto a tempo indeterminato e viceversa destinata, nell'altro caso a sorreggere la progressione economica; 4. al riguardo, la Corte territoriale ha ritenuto che: dalla sola stabilizzazione non deriva il diritto alla conservazione dell'anzianità pregressa, perché con la speciale procedura in questione si realizza un nuovo e diverso rapporto e non la mera prosecuzione del precedente a cui sarebbe, invece, conseguente la conservazione dell' anzianità; il lavoratore non poteva utilmente invocare la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE; anche a voler riconoscere l'assoluta identità per contenuto e qualità delle prestazioni svolte, prima in forza del contratto a termine, e, poi, in forza del contratto a tempo indeterminato, e a volere superare il fatto che il contratto a termine può essere stipulato anche a. seguito di procedura semplificata avente ad oggetto un tema specifico e più circoscritto, mentre il ricercatore a tempo indeterminato deve ordinariamente risultare vincitore.di un concorso per titoli ed esami, nel quale è valutata la sua conoscenza e competenza in un'ampia area di ricerca, nondimeno, la diversità di trattamento era giustificata da una ragione oggettiva, perchè solo per le assunzioni a tempo indeterminato l'art.20 comma del d.lgs. n. 127 del 2003, richiede, quale requisito di partecipazione al concorso, una pregressa attività di durata almeno triennale; i n. r.g. 1908 2015 5. ha aggiunto che, ove si valorizzasse per gli stabilizzati l'intera anzianità maturata sulla base di rapporti a termine si determinerebbe una discriminazione a contrario in quanto la medesima anzianità verrebbe ad essere valutata due volte, sia come condizione per l'accesso all'assunzione, in qualità di ricercatrice a tempo indeterminato, sia ai fini della progressione professionale; 6. con riguardo all'ultimo contratto a tempo determinato, stipulato nel 2004, la Corte territoriale è pervenuta a conclusioni opposte, sul rilievo che tale contratto era stato stipulato in forza di un bando che prevedeva requisiti del tutto analoghi (dottorato di ricerca o esperienza, nella specie addirittura quadriennale, di ricerca, oltre al ad altri requisiti) a quelli previsti per le assunzioni a tempo indeterminato, con la conseguenza che, rispetto ad esso, non poteva dirsi che l'anzianità fosse valutata due volte (per l'incremento retributivo e per l'assunzione) o che gli effetti di essa fossero diversi tra il lavoro a termine e quello a tempo indeterminato, con conseguente venir meno della ragione obiettiva che, rispetto agli altri casi, giustificava la disparità, che, dunque, sussisteva; 7. la Corte territoriale ha ritenuto parzialmente fondato il motivo di appello formulato dal CNR in ordine al carattere discrezionale e non automatico dell'avanzamento economico; 8. tanto, sul rilievo che la norma contenuta nell'art. 4 c. 6 del CCNL del [OSCURATO:DATA_NASCITA], relativo al biennio economico 1996-1997, che suboFdinava il passaggio tra posizione stipendiale in godimento e posizione superiore, trascorsi i termini previsti dalla stessa contrattazione collettiva, all'accertamento positivo, da parte dell'Ente, dell'attività svolta in tutto l'arco del periodo considerato, non era stata superata dalla contrattazione collettiva posteriore cd. normativa; 9. ha aggiunto che: l'art. 4 c. 6 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], dettato solo per ricercatori e tecnologi, trovava ragione nel fatto che la specificità della funzione postula un controllo sui risultati e la concreta operatività scientifica; non vi era prova che la specifica valutazione triennale (prevista dal CCNL 2006-2009) fosse stata effettuata; la valutazione triennale non poteva ritenersi surrogata dalla valutazione svolta per la procedura di trasformazione a tempo indeterminato ( trasformazione, poi, superata nei fatti dall'assunzione ad altro titolo) secondo il sistema tenure track; quest'ultima valutazione, a parte la diversità dei fini, era stata svolta nel corso dell'anno 2008 e non vi era prova che avesse riguardato soltanto, come doveva essere per integrare il presupposto del diritto allo scatto, il triennio (16.8.2004-16.8.2007) rilevante per l'incremento retributivo di anzianità; la domanda era, dunque, infondata rispetto alla n. r.g. 1908 2015 progressione economica; ad ogni altro fine giuridico, e in ragione della ravvisata discriminazione, doveva essere riconosciuto il diritto del Bellingeri alla decorrenza della anzianità di servizio fin dall'assunzione a tempo determinato del 16.8.2004 perché , dopo di essa, l'attività presso il CNR era proseguita sino al sopraggiungere dell'assunzione a tempo indeterminato; 10. avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi di ricorso, illustrati da memoria, al quale il CNR ha resistito con tempestivo controricorso ed ha proposto ricorso incidentale, affidato a due motivi, al quale il ricorrente principale ha resistito con controricorso; Considerato . sintesi dei motivi del ricorso principale 11. con il primo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 cod.proc.civ., "violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001 (art. 6), nonchè del principio di non discriminazione ex Accordo quadro [OSCURATO:PERSONA] e CEEP del 1999 (da cui scaturisce la direttiva 1999/70/CE), clausola 4.1 e 4.3"; asserisce che: è illegittima la differenziazione del trattamento di anzianità di servizio/retributivo tra ricercatore a termine e ricercatore a tempo indeterminato che svolgono le medesime mansioni; ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e delle conseguenti maggiorazioni economiche non può costituire ragione oggettiva la diversità delle forme di reclutamento perchè, come evidenziato dalla Corte di Giustizia in fattispecie analoga, occorre avere riguardo alle funzioni esercitate nell'espletamenta del contratto di lavoro e che l'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia, in danno dei dipendenti assunti a seguito del superamento di un concorso pubblico, non può mai giustificare una normativa nazionale che escluda totalmente ed in ogni circostanza la valorizzazione del servizio prestato in qualità di lavoratore a tempo determinato; 12. con il secondo motivo, formulato in via condizionata al mancato accoglimento del primo , il ricorrente addebita, ai sensi dell' art. 360 c. 1 n. 5 cod.proc.civ., alla Corte territoriale di avere omesso l'esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, perchè non ha considerato che la selezione pubblica di cui ai bandi INFM del 20 dicembre 2000 e del 30 marzo 2004, ai quali esso ricorrente aveva partecipato, con esito favorevole, per l'assunzione con contratto a tempo termine n. r.g. 1908 2015 richiedevano titoli e valutazioni identiche a quelle previste per l'assunzione a tempo indeterminato nel CNR; 13. con il terzo motivo, formulato in via subordinata, il ricorrente principale denuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione di norma di CCNL di settore (art. 4 parte seconda del [OSCURATO:PERSONA] nazionale di settore biennio 1996-1997) e CCNL di settore successivi 2002-2005 e 2006-2009; 14. assume che la clausola contenuta nell'art. 4 c. 6 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] biennio economico 1996-1997 non era vigente né nel 2004 né nel 2008 e che l'art. 17 del CCNL di comparto, quadriennio normativo 2002-2005 e primo biennio economico 2002-2003 aveva previsto l'accesso alla successiva fascia stipendiale, in virtù dell'anzianità di servizio, senza alcuna altra precisazione e che, in modo analogo, aveva disposto il CCNL 2006-2009; sostiene che, in ogni caso, l' art. 4 commi da 8 a 11, dopo avere disciplinato il sistema delle verifiche, aveva previsto che ove gli enti non avessero effettuato le verifiche previste, nondimeno i ricercatori e i tecnologi avrebbero acquisito la posizione stipendiale successiva con decorrenza dal primo giorno del mese di compimento dell' anzianità prevista per il passaggio alla medesima posizione; ha dedotto che il Direttore dell'[OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato, su richiesta del CNR, le le verifiche per gli anni dal 2001 al 2008; sintesi dei motivi del ricorso incidentale 15. con il primo motivo, il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 cod.proc.civ. "Violazione e falsa applicazione della direttiva 1999/70/CE, e dell'Accordo quadro allegato; dell'art. 4 c. 5 del CCNL comparto ricerca del 5.3.1998; dell'art. 20 del CCNL comparto ricerca 21.2.2002 relativo al quadriennio 1998-2001; dell'art. 4 del CCNL comparto ricerca quadriennio normativo 2006-2009 e primo biennio economico 24.202009; dell'art. 1 commi 519 e 520 della I. 296 del 2006; dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001; 16. imputa alla Corte territoriale di avere errato nella parte in cui ha ritenuto sussistente la discriminazione con riguardo al contratto a tempo determinato stipulato nel 2004; 17. asserisce che: l' Accordo quadro allegato alla Direttiva presuppone che le condizioni di impiego dei lavoratori a tempo determinato siano comparabili a quelle dei lavoratori a tempo determinato e che pure in presenza di tali similitudini, sussistono ragioni oggettive tali da giustificare un diverso trattamento; la disparità di trattamento deve essere esclusa in quanto gli incarichi afferenti ai contratti di ricerca non si n. r.g. 1908 2015 configurano come un rapporto unico perché le pattuizioni individuali non si legano tra loro in modo continuativo ma sono connotate dalla destinazione dei ricercatori e dei tecnologi a specifici programmi di ricerca, come previsto dalli art. 23 del DPR n. 171 del 1991; la contrattazione collettiva del comparto ricerca, in relazione ai ricercatori ed ai tecnologi, consente la valorizzazione dell'anzianità attraverso l'inserimento dei dipendenti in fasce stipendiali diverse (all'interno di uno stesso livello), purchè vi sia il riscontro della regolarità della prestazione per il periodo pregresso; a differenza di quanto avviene in altri comparti, la possibilità di progressione nelle fasce economiche è contemplata sia per i rapporti a tempo determinato che per quelli a tempo indeterminato, anche se, ai sensi dell' art. 4 del CCNL 2006-2009, è escluso qualsiasi effetto di trascinamento di anzianità, posto che ad ogni nuovo contratto corrisponde l' attribuzione della fascia iniziale; la diversità di trattamento è giustificata dalla diversa formazione richiesta per le assunzioni a termine, rispetto a quella richiesta per l'assunzione a tempo indeterminato, dalla diversità della procedura di selezione, dalla differenza dell'attività svolta, correlata nell' assunzione a tempo determinato, a differenza di quanto accade per le assunzioni a tempo indeterminato, ad uno specifico tema o progetto; diversamente opinando, si svilirebbe la portata del principio costituzionale che prevede che l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni può avvenire per pubblico concorso da una ragione oggettiva; 18. con il secondo motivo il ricorrente denuncia; ai sensi dell' art. 360 c. 1 n. 5 cod.proc.civ., insufficiente motivazione su un punto decisivo, per non avere la Corte adeguatamente spiegato le ragioni per le quali ha ravvisato illegittima discriminazione in relazione all'assunzione avvenuta nell'anno 2004. esame dei motivi 19. il primo motivo del ricorso principale è fondato, mentre è infondato il primo motivo del ricorso incidentale. 20. questa Corte si è già pronunciata sulla questione, che qui viene in rilievo, del riconoscimento dell'anzianità maturata sulla base di contratti a termine dai dipendenti del C.N.R. e di altri enti di ricerca, successivamente stabilizzati ai sensi della L. n. 296 del 2006, ed ha affermato che, in tal caso, al lavoratore "deve essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata precedentemente all'acquisizione dello status di lavoratore a tempo indeterminato, allorchè le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell'ambito del contratto a termine, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una n. r.g. 1908 2015 situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della P.A., mirando le condizioni di stabilizzazione fissate dal legislatore proprio a consentire l'assunzione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo" (Cass. n. 15232/2020, Cass. n.15231/2020, Cass. n. 4195/2020, Cass. n.7112/2018, Cass. n. 27950/2017; negli stessi termini Cass. n.21311/2020, in tema di personale stabilizzato alle dipendenze dell'Istituto di Astrofisica; Cass. n. 118/2018 e Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019 queste ultime in tema di personale stabilizzato alle dipendenze dell'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]); 21. il principio di diritto è stato affermato valoriziando la giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale, nelle pronunce successive agli arresti di questa Corte (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C- 72/18 [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:DATA_NASCITA], causa C- 29/18, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:DATA_NASCITA], causa C- 619/17, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:DATA_NASCITA], causa C - 677/16, [OSCURATO:PERSONA]), ha dato continuità alla propria interpretazione della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE ribadendo che: 22. la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del .diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact; 13.9.2007, causa C-307/05, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:DATA_NASCITA], causa C-177/10 [OSCURATO:PERSONA]); 23. il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" ([OSCURATO:PERSONA], cit., punto 42) 24. le maggiorazioni retributive, che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in n. r.g. 1908 2015 presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, [OSCURATO:PERSONA], punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); 25. a tal fine, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione, che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ([OSCURATO:PERSONA], cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi); 26. la stessa Corte di Giustizia, chiamata a pronunciare in fattispecie nelle quali veniva in rilievo il mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in epoca antecedente alla procedura di stabilizzazione prevista dalla L. n. 296 del 2006, ha evidenziato che la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendénze di un'autorità pubblica siano (),» presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere" (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C - 152/14 Bertazzi); 27. la Corte di Giustizia, sempre in relazione alle procedure di stabilizzazione ex lege n. 96 del 2006, ha esaminato anche la questione, prospettata dal giudice del rinvio, della necessità di evitare discriminazioni alla rovescia, ossia in danno degli assunti a tempo indeterminato, ed ha evidenziato che l'obiettivo, pur potendo costituire una "ragione oggettiva" ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, "non può comunque giustificare una normativa nazionale sproporzionata come quella controversa nel procedimento principale, la quale esclude totalmente e in ogni circostanza la presa in considerazione dei periodi di servizio svolti da lavoratori nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato ai fini della determinazione della n. r.g. 1908 2015 loro anzianità in sede di assunzione a tempo indeterminato e, dunque, del loro livello di retribuzione" (Corte di Giustizia Bertazzi, cit., punto 16); 28. i richiamati principi, come osservato da questa Corte nelle decisioni Cass. nn 9806, 9491, 7705, 7309 del 2020, sono stati ribaditi dalla Corte di Giustizia nella sentenza 20 settembre 2018 in causa C-466/17, Motter, con la quale si è, in sintesi, osservato che al fine di «raggiungere un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato» e di evitare «discriminazioni alla rovescia» è consentito, nel rispetto del principio del pro rata, tener conto dei periodi di servizio prestati in misura non integrale, fermo però restando che, al momento dell' assunzione come dipendente pubblico di ruolo, deve essere valorizzata ai tini dell'anzianità anche la carriera pregressa del lavoratore a tempo determinato. 29. è stato precisato, al riguardo, che il riconoscimento non integrale deve comunque trovare fondamento nella necessità di «....rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono interventi in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti»; 30. è sufficiente richiamare quest'ultimo arresto della Corte per escludere che i principi già affermati da questa Corte, nelle pronunce indicate nei p. n. 20 e n. 28 di questa ordinanza, possa essere rimeditato dal Collegio, in ragione di una pretesa diversità fra i requisiti di accesso al rapporto a termine e quelli richiesti per la partecipazione alle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione con contratto a tempo indeterminato; 31. il Collegio intende, anche, ribadire il principio, recentemente affermato nella sentenza n. 31149/2019 in tema di ricostruzione della carriera del personale docente della scuola, secondo cui la clausola 4 dell'[OSCURATO:PERSONA] attribuisce un diritto incondizionato che può essere fatto valere dal singolo lavoratore dinanzi al giudice nazionale e non può essere paralizzato da una norma generale ed astratta, sicchè la denunciata discriminazione deve essere sempre verificata in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio e pertanto, ove la dinrersità di trattamento si leghi a presupposti giustificativi, non necessariamente sussistenti in relazione ai singoli rapporti, non si può escludere che la diversità possa essere ritenuta discriminatoria in un caso e non nell'altro, dipendendo la sua giustificazione dalla ricorrenza di condizioni che vanno verificate non in astratto bensì con riferimento al singolo rapporto;n. r.g. 1908 2015 32. nella fattispecie in esame, la Corte territoriale ha disatteso i principi innanzi richiamati perché ha fondato la pronuncia di rigetto della domanda, in relazione all'assunzione avvenuta con il contratto a termine stipulato nel 2001, facendo leva sul d.lgs. 4 giugno 2003, n. 127, art. 20, che disciplina le diverse tipologie di rapporto e le relative modalità di assunzione alle dipendenze del C.N.R.; 33. il giudice d'appello, in altri termini, ha ritenuto giustificato il trattamento differenziato valorizzando una "ragione oggettiva" desunta, in via astratta, dalla normativa che disciplina le modalità di assunzione alle dipendenze del C.N.R., senza compiere alcuna comparazione con i requisiti che erano stati richiesti al ricorrente per essere assunto, nell' anno 2001, con contratto a tempo determinato alle dipendenze del CNR. 34. dei principi innanzi richiamati la Corte territoriale ha fatto, invece, corretta applicazione, nella parte in cui ha ritenuto sussistente la discriminazione con riguardo all'assunzione a termine avvenuta nell'anno 2004 perché ha ricostruito l'intera vicenda lavorativa del Bellingeri, le diverse tipologie di rapporto e le concrete modalità di assunzione alle dipendenze del C.N.R., l' identità delle mansioni svolte nel corso del rapporto di lavoro di lavoro a tempo determinato instaurato nel 2004, rispetto a quelle svolte successivamente alla assunzione a tempo indeterminato per effetto della stabilizzazione prevista dalla legge n. 296 del 2006; 35. dalle considerazioni svolte deriva che il primo motivo del ricorso principale deve essere accolto, con assorbimento del secondo e del terzo motivo del ricorso principale, mentre deve essere rigettato il primo motivo del ricorso incidentale; 36. il secondo motivo del ricorso incidentale, che pontesta alla sentenza impugnata insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, è inammissibile perché estraneo al perimetro del mezzo impugnatorio previsto dall'art. 360 c. 1 n. 5 cod.proc.civ., che, nel testo novellato applicabile ratione temporis ( la sentenza impugnata è stata pubblicata il 16 luglio 2014), ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo ( Cass. Sez.Un. n. 8053/2014); 37. conclusivamente, il primo motivo del ricorso principale deve essere accolto, con assorbimento del secondo e del terzo motivo del ricorso principale, mentre deve essere rigettato il ricorso incidentale;n. r.g. 1908 2015 38. la sentenza impugnata deve essere cassata nella parte in cui ha rigettato la domanda con riguardo all'assunzione avvenuta .nel 2001, con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo del ricorso principale, assorbiti il secondo e il terzo. Rigetta il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in ordine al motivo accolto. Rinvia alla Corte di Appello di Genova, in diversa composizione, anche in