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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 19837/2022

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10011/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso DECRETO di [OSCURATO:PERSONA] n. 29560/2020 depositata il13/11/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Roma, depositata il 13 novembre 2020, che ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivamente presentato, il suo ricorso per l’annullamento del provvedimento del Prefetto di Roma con cui era stata disposta la sua espulsione dal territorio nazionale; -il ricorso è affidato ad un unico motivo; -il Ministero dell’Interno non spiega alcuna difesa; - il pubblico ministero conclude chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]: - occorre preliminarmente osservare che la procura alle liti per il presente giudizio, rilasciata su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso, non risulta essere inficiata dal vizio di nullità per difetto del requisito di specificità prospettato dal pubblico ministero, in quanto il riferimento ivi contenuto alla facoltà « di proporre ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso l’ordinanza emessa dal Giudice di Pace di Roma nell’ambito del ricorso indicato in epigrafe» e l’indicazione nell’epigrafe degli estremi del procedimento di primo grado costituiscono elementi idonei a consentire l’esatta indicazione del provvedimento la cui impugnazione è oggetto del mandato; - quanto al requisito dell’anteriorità della data rispetto alla proposizione del ricorso, si evidenzia che non trova applicazione al caso in esame l’art. 35 bis, comma 13, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 – secondo cui il difensore deve certifica re la data di rilascio in suo favore della procura medesima – , in quanto relativo al ricorso in cassazione avverso il decreto del Tribunale reso all’esito dell’impugnazione dei provvedimenti indicati in tale articolo di legge, cui è estraneo quello in oggetto; - ne consegue che , ai fini della verifica dell’anteriorità della data della procura speciale rispetto alla proposizione del ricorso per cassazione, è sufficiente l’indicazione della data apposta in calce alla procura, avuto riguardo all’idoneità dell’autentica della sottoscrizione del difensore ad attestare anche la data che precede tale sottoscrizione; - nel merito, con l’unico motivo proposto il ricorrente deduce la violazione dell’art. 153 cod. proc. civ., per non aver il Giudice di pace disposto la sua rimessione in termini al fine di consentirgli la comprensione del provvedimento di espulsione notificatogli, in quanto redatto in lingua italiana, con traduzione nella sola lingua veicolare inglese, entrambe a lui non note; - evidenzia, in particolare, che la mancata conoscenza del contenuto del provvedimento e, in particolare, dei tempi e delle modalità per l’impugnazione era, dunque, riconducibile a causa a lui non imputabile, per cui il Giudice di pace, anziché dichiarare il ricorso inammissibile per mancato rispetto del relativo termine decadenziale, avrebbe dovuto rimetterlo in termini per consentirgli l’esercizio del diritto di difesa; -il motivo è inammissibile; - l’ istituto della rimessione in termini, tanto nella versione prevista dall'art. 184-bis c od. proc. civ. , quanto in quella di più ampia portata prefigurata nel novellato art. 153, secondo comma, cod. proc. civ.,presuppone la tempestività dell'iniziativa della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile, tempestività da intendere come immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa (Cass. 5 agosto 2021, n. 22342; Cass. 11 novembre 2020, n. 25289; Cass. 1° marzo 2019, n. 6102); - orbene, nel caso in esame non vi è evidenza che la parte abbia reagito alla decadenza in cui era incorsa proponendo istanza di rimessione in termini appena resasi conto del contenuto del provvedimento notificatole, atteso che né l’ordinanza impugnata, né le deduzioni svolte nel ricorso in cassazione danno atto dell’avvenuta prospettazione della questione nel corso del giudizio di merito; -per le suesposte considerazioni, dunque, il ricorso non può essere accolto; - nulla va disposto in ordine al governo delle spese del giudizio, in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa; P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10011/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso DECRETO di [OSCURATO:PERSONA] n. 29560/2020 depositata il13/11/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Roma, depositata il 13 novembre 2020, che ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivamente presentato, il suo ricorso per l’annullamento del provvedimento del Prefetto di Roma con cui era stata disposta la sua espulsione dal territorio nazionale; -il ricorso è affidato ad un unico motivo; -il Ministero dell’Interno non spiega alcuna difesa; - il pubblico ministero conclude chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]: - occorre preliminarmente osservare che la procura alle liti per il presente giudizio, rilasciata su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso, non risulta essere inficiata dal vizio di nullità per difetto del requisito di specificità prospettato dal pubblico ministero, in quanto il riferimento ivi contenuto alla facoltà « di proporre ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso l’ordinanza emessa dal Giudice di Pace di Roma nell’ambito del ricorso indicato in epigrafe» e l’indicazione nell’epigrafe degli estremi del procedimento di primo grado costituiscono elementi idonei a consentire l’esatta indicazione del provvedimento la cui impugnazione è oggetto del mandato; - quanto al requisito dell’anteriorità della data rispetto alla proposizione del ricorso, si evidenzia che non trova applicazione al caso in esame l’art. 35 bis, comma 13, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 – secondo cui il difensore deve certifica re la data di rilascio in suo favore della procura medesima – , in quanto relativo al ricorso in cassazione avverso il decreto del Tribunale reso all’esito dell’impugnazione dei provvedimenti indicati in tale articolo di legge, cui è estraneo quello in oggetto; - ne consegue che , ai fini della verifica dell’anteriorità della data della procura speciale rispetto alla proposizione del ricorso per cassazione, è sufficiente l’indicazione della data apposta in calce alla procura, avuto riguardo all’idoneità dell’autentica della sottoscrizione del difensore ad attestare anche la data che precede tale sottoscrizione; - nel merito, con l’unico motivo proposto il ricorrente deduce la violazione dell’art. 153 cod. proc. civ., per non aver il Giudice di pace disposto la sua rimessione in termini al fine di consentirgli la comprensione del provvedimento di espulsione notificatogli, in quanto redatto in lingua italiana, con traduzione nella sola lingua veicolare inglese, entrambe a lui non note; - evidenzia, in particolare, che la mancata conoscenza del contenuto del provvedimento e, in particolare, dei tempi e delle modalità per l’impugnazione era, dunque, riconducibile a causa a lui non imputabile, per cui il Giudice di pace, anziché dichiarare il ricorso inammissibile per mancato rispetto del relativo termine decadenziale, avrebbe dovuto rimetterlo in termini per consentirgli l’esercizio del diritto di difesa; -il motivo è inammissibile; - l’ istituto della rimessione in termini, tanto nella versione prevista dall'art. 184-bis c od. proc. civ. , quanto in quella di più ampia portata prefigurata nel novellato art. 153, secondo comma, cod. proc. civ.,presuppone la tempestività dell'iniziativa della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile, tempestività da intendere come immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa (Cass. 5 agosto 2021, n. 22342; Cass. 11 novembre 2020, n. 25289; Cass. 1° marzo 2019, n. 6102); - orbene, nel caso in esame non vi è evidenza che la parte abbia reagito alla decadenza in cui era incorsa proponendo istanza di rimessione in termini appena resasi conto del contenuto del provvedimento notificatole, atteso che né l’ordinanza impugnata, né le deduzioni svolte nel ricorso in cassazione danno atto dell’avvenuta prospettazione della questione nel corso del giudizio di merito; -per le suesposte considerazioni, dunque, il ricorso non può essere accolto; - nulla va disposto in ordine al governo delle spese del giudizio, in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa; P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
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