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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 gennaio 2022

Cassazione n. 04256/2022

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la seguente /947-é.-- .J-casroet ORDINANZA It1TERLOCUTITURL sul ricorso iscritto al n. 6694/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso il primo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 5; (115 .cit) - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, è domiciliata; - controricorrente - - avverso la sentenza n. 907/04/15 della Commissione tributaria Regionale della Liguria, depositata il 3.9.2015; udita la relazione della causa svolta nella adunanza pubblica del 19/1/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; udite le conclusioni rassegnate dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la resistente.

Ritenuto in fatto

1. Con avviso di liquidazione ed irrogazioni sanzioni n.20111T021607000, l'Agenzia delle entrate revocava i benefici cd "prima casa" richiesti in relazione all'atto di compravendita del 29.11.2011, avente ad oggetto una unità immobiliare composta da tre piani collegati internamente tra loro e box acquistata da [OSCURATO:PERSONA], in quanto aventi natura di lusso ex art 7 del D.M. 2.8.1969 e, dunque, superando il valore del terreno coperto di una volta e mezzo il costo della costruzione.

2. La contribuente impugnava il suddetto avviso e la Commissione tributaria regionale della Liguria (CTR), con la sentenza n. 907/04/15, depositata il 3.9.2013, in riforma della sentenza di primo grado - che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per violazione dell'art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992 - confermava la pretesa fiscale esclusa l'applicazione delle sanzioni in essa contenuta.

3. Avverso tale sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

4. L'Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.

5. In prossimità dell'udienza pubblica la ricorrente ha depositato memoria.

Considerato in diritto

1. Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce, ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per omessa pronuncia relativamente alla dedotta: a) violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del d.m. 2 agosto 1969, avendo l'Agenzia delle entrate sottratto dal corrispettivo indicato nell'atto di compravendita (relativo al terreno e al fabbricato su esso insistente) un ipotetico e non corretto costo per la costruzione dell'immobile; b) violazione e falsa applicazione dell'art. 1, nota II-bis della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 avendo la CTR applicato il suindicato art. 7 e non l'art. 10 del medesimo decreto.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del d.m. 2 agosto 1969 e dell'art. 12 disp. prel. c.c. il quale, diversamente da quanto inteso dalla CTR, non prevede che il terreno sul quale insiste l'immobile debba avere un valore superiore una volta e mezzo il costo della costruzione, ma che lo scostamento tra i due valori debba corrispondere o essere superiore al valore della costruzione moltiplicato per il coefficiente 1,5

3. Con il terzo motivo la contribuente lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. l'omesso esame su fatto decisivo costituito nella valutazione del valore del costruito pari ad C. 900.000,00 risultante dal contratto di assicurazione per il rischio di incendio e dai valori OMI.

4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 79 d.P.R. n. 131 del 1986 e dell'art. 1, nota II-bis della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986.

La CTR in violazione delle norme sopra indicate non avrebbe, infatti, applicato le norme successive più favorevoli.

5. [OSCURATO:PERSONA] rileva che questa Corte, con ordinanza n. 30708 del 29.10.2021, ha rimesso al [OSCURATO:PERSONA] Presidente la questione circa la portata applicativa del nuovo regime introdotto con l'art. 10 del d.lgs. n. 23 del 2011 che, in tema di agevolazioni "prima casa" e di esclusione da quest'ultime, ha superato il criterio di individuazione dell'immobile di lusso ex d.m. 2.8.1969 con quello delle categorie catastali.In ragione di quanto sopra si ritiene opportuno rinviare a nuovo ruolo il presente procedimento in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione sopra indicata.

P.Q.M.

La Corte - Rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della soluzione della questione rimessa all'esame delle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza della Sezione Tributaria n. 30708 del 2021.

Così deciso in Roma il 19.1.2022 Il Consigliere rel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente /947-é.-- .J-casroet ORDINANZA It1TERLOCUTITURL sul ricorso iscritto al n. 6694/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso il primo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 5; (115 .cit) - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, è domiciliata; - controricorrente - - avverso la sentenza n. 907/04/15 della Commissione tributaria Regionale della Liguria, depositata il 3.9.2015; udita la relazione della causa svolta nella adunanza pubblica del 19/1/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; udite le conclusioni rassegnate dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la resistente. Ritenuto in fatto 1. Con avviso di liquidazione ed irrogazioni sanzioni n.20111T021607000, l'Agenzia delle entrate revocava i benefici cd "prima casa" richiesti in relazione all'atto di compravendita del 29.11.2011, avente ad oggetto una unità immobiliare composta da tre piani collegati internamente tra loro e box acquistata da [OSCURATO:PERSONA], in quanto aventi natura di lusso ex art 7 del D.M. 2.8.1969 e, dunque, superando il valore del terreno coperto di una volta e mezzo il costo della costruzione. 2. La contribuente impugnava il suddetto avviso e la Commissione tributaria regionale della Liguria (CTR), con la sentenza n. 907/04/15, depositata il 3.9.2013, in riforma della sentenza di primo grado - che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per violazione dell'art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992 - confermava la pretesa fiscale esclusa l'applicazione delle sanzioni in essa contenuta. 3. Avverso tale sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. 4. L'Agenzia delle entrate ha depositato controricorso. 5. In prossimità dell'udienza pubblica la ricorrente ha depositato memoria. Considerato in diritto 1. Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce, ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per omessa pronuncia relativamente alla dedotta: a) violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del d.m. 2 agosto 1969, avendo l'Agenzia delle entrate sottratto dal corrispettivo indicato nell'atto di compravendita (relativo al terreno e al fabbricato su esso insistente) un ipotetico e non corretto costo per la costruzione dell'immobile; b) violazione e falsa applicazione dell'art. 1, nota II-bis della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 avendo la CTR applicato il suindicato art. 7 e non l'art. 10 del medesimo decreto. 2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del d.m. 2 agosto 1969 e dell'art. 12 disp. prel. c.c. il quale, diversamente da quanto inteso dalla CTR, non prevede che il terreno sul quale insiste l'immobile debba avere un valore superiore una volta e mezzo il costo della costruzione, ma che lo scostamento tra i due valori debba corrispondere o essere superiore al valore della costruzione moltiplicato per il coefficiente 1,5 3. Con il terzo motivo la contribuente lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. l'omesso esame su fatto decisivo costituito nella valutazione del valore del costruito pari ad C. 900.000,00 risultante dal contratto di assicurazione per il rischio di incendio e dai valori OMI. 4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 79 d.P.R. n. 131 del 1986 e dell'art. 1, nota II-bis della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986. La CTR in violazione delle norme sopra indicate non avrebbe, infatti, applicato le norme successive più favorevoli. 5. [OSCURATO:PERSONA] rileva che questa Corte, con ordinanza n. 30708 del 29.10.2021, ha rimesso al [OSCURATO:PERSONA] Presidente la questione circa la portata applicativa del nuovo regime introdotto con l'art. 10 del d.lgs. n. 23 del 2011 che, in tema di agevolazioni "prima casa" e di esclusione da quest'ultime, ha superato il criterio di individuazione dell'immobile di lusso ex d.m. 2.8.1969 con quello delle categorie catastali.In ragione di quanto sopra si ritiene opportuno rinviare a nuovo ruolo il presente procedimento in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione sopra indicata. P.Q.M. La Corte - Rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della soluzione della questione rimessa all'esame delle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza della Sezione Tributaria n. 30708 del 2021. Così deciso in Roma il 19.1.2022 Il Consigliere rel
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