CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 1969
Cassazione n. 26383/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 21/10/1969 [OSCURATO:PERSONA] nato il 19/02/1973 avverso la sentenza del 23/07/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANO4,35t49-~14&e-a44e-Paft-if udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cpp (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.) sono inammissibili. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame i ricorrenti hanno allegato la carenza di motivazione circa la mancata applicazione di sentenza di proscioglimento. Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Rilevato che pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] ensore [OSCURATO:PERSONA]