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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:656
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CC0414

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

presentate il 4 settembre 2025 ( 1 ) Causa C‑414/24

[OSCURATO:PERSONA],

G S con l’intervento di Bundesministerin für Justiz, D GmbH [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte amministrativa, Austria)] «Rinvio pregiudiziale – Protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articoli 77 e 79 – Mezzi di ricorso – Esercizio parallelo – Articolazione tra reclamo amministrativo e ricorso giurisdizionale – Autonomia procedurale degli Stati membri – Principio di effettività»

I. Introduzione

1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 77, paragrafo 1, e dell’articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ( 2 ).

2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il dottor GS (in prosieguo: «GS») e la [OSCURATO:PERSONA] (Autorità per la protezione dei dati, Austria) (in prosieguo: la «DSB») in merito al rigetto del reclamo proposto dinanzi ad essa da GS, in quanto quest’ultimo aveva previamente adito un giudice con riguardo alla medesima causa.

3. Detta domanda di pronuncia pregiudiziale si inserisce nel contesto della sentenza del 12 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA] ( 3 ), con la quale la Corte ha dichiarato che i mezzi di ricorso previsti, da un lato, all’articolo 77, paragrafo 1, e all’articolo 78, paragrafo 1, del RGPD nonché, dall’altro, all’articolo 79, paragrafo 1, di tale regolamento possono essere esercitati in modo concorrente e indipendente.

Tale articolo 77, paragrafo 1, e detto articolo 78, paragrafo 1, riguardano, rispettivamente, il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo ( 4 ) e il diritto a un ricorso giurisdizionale avverso la decisione emessa da tale autorità.

Tale articolo 79, paragrafo 1, riguarda, dal canto suo, il diritto a un ricorso giurisdizionale nei confronti di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento.

4. [OSCURATO:PERSONA] (Corte amministrativa, Austria), giudice del rinvio, intende ottenere dalla Corte precisazioni sull’articolazione di tali mezzi di ricorso e, più precisamente, sulla possibilità per l’autorità di controllo di respingere un reclamo qualora un ricorso giurisdizionale avente il medesimo oggetto sia stato proposto in precedenza, anche qualora tale procedimento continui a essere pendente o la decisione emessa in occasione di quest’ultimo non sia ancora definitiva.

5. La posta in gioco di tale questione è importante, tenuto conto della volontà del legislatore dell’Unione, da un lato, di imporre un obbligo particolare di diligenza all’autorità di controllo e, dall’altro, di rafforzare il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ( 5 ).

6. Nelle presenti conclusioni proporrò alla Corte di dichiarare che l’articolo 77, paragrafo 1, e l’articolo 79, paragrafo 1, del RGPD devono essere interpretati nel senso che ostano a che un’autorità di controllo, investita di un reclamo ai sensi di tale articolo 77, paragrafo 1, possa respingerlo per il motivo che un ricorso giurisdizionale, proposto ai sensi di tale articolo 79, paragrafo 1, e avente il medesimo oggetto, è stato proposto in precedenza e ove la decisione emessa nell’ambito di tale ricorso non è ancora definitiva.

7. Inizierò la mia analisi ricordando il carattere concorrente e indipendente dei mezzi di ricorso previsti, da un lato, all’articolo 77, paragrafo 1, e all’articolo 78, paragrafo 1, del RGPD nonché, dall’altro, all’articolo 79, paragrafo 1, di tale regolamento.

Ricorderò altresì l’obbligo degli Stati membri di coordinare tali mezzi di ricorso al fine di evitare decisioni contraddittorie.

Dimostrerò che tale obbligo di coordinamento non può rimettere in discussione il carattere concorrente e indipendente dei mezzi di ricorso offerti dal RGPD, consentendo all’autorità di controllo di respingere il reclamo di cui è investita invece di sospenderne l’esame finché il procedimento giurisdizionale avviato ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 1, del RGPD non sia stato definitivamente concluso.

II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

8. L’articolo 17 del RGPD, intitolato «Diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”)», al paragrafo 1, lettera d), enuncia quanto segue: «L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: (...)

d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;»

9. Nell’ambito del Capo VI del RGPD, intitolato «Autorità di controllo indipendenti», la Sezione 1, relativa all’«Indipendenza», comprende gli articoli da 51 a

54. Ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, del RGPD: «Ogni Stato membro dispone che una o più autorità pubbliche indipendenti siano incaricate di controllare l’applicazione del presente regolamento al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento e di agevolare la libera circolazione dei dati personali all’interno dell’Unione (…)».

10. L’articolo 52, paragrafo 1, del RGPD è così formulato: «Ogni autorità di controllo agisce in piena indipendenza nell’adempimento dei propri compiti e nell’esercizio dei propri poteri conformemente al presente regolamento».

11. Nell’ambito del capo VI, sezione 2, del RGPD, intitolato «Competenza, compiti e poteri» e che comprende gli articoli da 55 a 59, l’articolo 57, paragrafo 1, lettere a) e f), prevede quanto segue: «Fatti salvi gli altri compiti indicati nel presente regolamento, sul proprio territorio ogni autorità di controllo: a) sorveglia e assicura l’applicazione del presente regolamento; (...) f) tratta i reclami proposti da un interessato, o da un organismo, un’organizzazione o un’associazione ai sensi dell’articolo 80, e svolge le indagini opportune sull’oggetto del reclamo e informa il reclamante dello stato e dell’esito delle indagini entro un termine ragionevole, in particolare ove siano necessarie ulteriori indagini o un coordinamento con un’altra autorità di controllo».

12. L’articolo 58, paragrafo 4, dell’RGPD dispone quanto segue: «L’esercizio da parte di un’autorità di controllo dei poteri attribuitile dal presente articolo è soggetto a garanzie adeguate, inclusi il ricorso giurisdizionale effettivo e il giusto processo, previste dal diritto dell’Unione e degli Stati membri conformemente alla Carta».

13. Ai sensi dell’articolo 77 del RGPD, intitolato «Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo»: «1.

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

2. L’autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato o dell’esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell’articolo 78».

14. L’articolo 78 del RGPD, dal titolo «Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti dell’autorità di controllo», enuncia, al paragrafo 1, quanto segue: «Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ogni persona fisica o giuridica ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo avverso una decisione giuridicamente vincolante dell’autorità di controllo che la riguarda».

15. L’articolo 79 del RGPD, intitolato «Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento», al paragrafo 1 così recita: «Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale disponibile, compreso il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo ai sensi dell’articolo 77, ogni interessato ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora ritenga che i diritti di cui gode a norma del presente regolamento siano stati violati a seguito di un trattamento».

16. L’articolo 81 del RGPD, intitolato «Sospensione delle azioni», ai paragrafi 2 e 3 enuncia quanto segue: «2.

Qualora azioni riguardanti lo stesso oggetto relativamente al trattamento dello stesso titolare del trattamento o dello stesso responsabile del trattamento siano pendenti presso un’autorità giurisdizionale in un altro Stato membro, qualunque autorità giurisdizionale competente successivamente adita può sospendere le azioni.

3. Se tali azioni sono pendenti in primo grado, qualunque autorità giurisdizionale successivamente adita può parimenti dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che l’autorità giurisdizionale adita per prima sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti».

B. Il diritto austriaco 17.

L’articolo 94, paragrafo 1, del Bundes-Verfassungsgesetz (legge costituzionale federale) è così formulato: «La giustizia è indipendente dall’amministrazione in tutte le istanze».

18. L’articolo 24 del Bundesgesetz zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten (legge federale in materia di protezione delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali) ( 6 ), del 17 agosto 1999, nella versione applicabile al procedimento principale, intitolato «Reclami all’autorità per la protezione dei dati», ai paragrafi 1 e 4 enuncia quanto segue: «(1) Ogni interessato ha il diritto di proporre un reclamo all’autorità per la protezione dei dati se ritiene che il trattamento dei dati personali che lo riguardano costituisca una violazione del RGPD (...) (...)

4. Il diritto all’esame di un reclamo si estingue se l’interessato non lo esercita entro il termine di un anno dal momento in cui è venuto a conoscenza dell’evento lesivo, e comunque entro un termine massimo di tre anni dalla data in cui si è asseritamente verificato l’evento.

I ricorsi tardivi sono respinti».

III. Fatti del procedimento principale e questioni pregiudiziali

19. Il 3 luglio 2017 GS ha chiesto, prima dell’entrata in vigore del RGPD ( 7 ), alla D GmbH, società che gestisce una piattaforma online di ricerca di medici che consente a terzi di fornire valutazioni e testimonianze su medici, la cancellazione di dati personali.

Tale domanda di cancellazione veniva respinta con lettera del 10 luglio 2017.

20. Nel novembre 2017 GS ha proposto un ricorso dinanzi a un giudice civile nei confronti di D, facendo valere, in particolare, una violazione del diritto alla protezione dei dati e chiedendo la cancellazione dei suoi dati personali pubblicati da D nonché un’ingiunzione di astenersi da qualsiasi nuovo trattamento di tali dati.

21. Il 22 giugno 2018, dopo l’entrata in vigore del RGPD, GS ha nuovamente sollecitato D per ottenere la cancellazione dei suoi dati personali contenuti sulla piattaforma di quest’ultima, il che è stato parimenti negato con lettera del 6 luglio 2018.

22. Pertanto, il 26 luglio 2018 la GS ha presentato un reclamo alla DSB ai sensi dell’articolo 77 del RGPD, basandosi, in particolare, sull’articolo 17 di tale regolamento, che sancisce il diritto alla cancellazione.

In tale reclamo, GS chiedeva alla DSB di constatare la violazione dei suoi diritti nonché di obbligare D a sopprimere tutti i dati sulla sua piattaforma e ad astenersi da qualsiasi ulteriore trattamento di tali dati.

23. Con decisione del 4 gennaio 2019, la DSB ha respinto tale domanda con la motivazione che il reclamo e l’azione civile proposta nel mese di novembre 2017 avevano il medesimo oggetto, vale a dire la cancellazione dei dati personali di GS dalla piattaforma di D. Orbene, sarebbe, da un punto di vista sistematico, contrario al meccanismo di tutela giuridica del RGPD proporre contemporaneamente o successivamente un reclamo dinanzi a un’autorità di controllo e un ricorso giurisdizionale sulla medesima questione.

24. Con sentenza del 4 dicembre 2020, il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Austria) ha respinto il ricorso proposto avverso tale decisione.

In precedenza, con sentenza del 23 luglio 2020, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] dinanzi a un giudice civile nel mese di novembre 2017 era stato respinto.

Tale sentenza non era ancora definitiva il 4 dicembre 2020.

25. Nella sua sentenza, il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) ha constatato che il RGPD aveva deliberatamente introdotto una duplice forma di tutela giuridica e che occorreva pertanto confermare la competenza di principio della DSB a statuire su tale reclamo.

Per contro, detto giudice ha ritenuto che il termine di decadenza di un anno enunciato all’articolo 24, paragrafo 4, della legge sulla protezione dei dati fosse scaduto.

Nei limiti in cui GS era a conoscenza della pubblicazione dei suoi dati personali da parte di D il 3 luglio 2017, e dato che nel corso del procedimento non è stato dedotto alcun elemento fattuale sostanziale, il diritto all’esame del suo reclamo fondato sull’articolo 77 del RGPD era già estinto al momento in cui GS ha presentato il suo reclamo in data 26 luglio 2018.

Il cambiamento della situazione giuridica, vale a dire l’entrata in vigore del RGPD, non avrebbe come effetto l’interruzione del termine di decadenza.

Poiché anche la presentazione tardiva di un reclamo ai sensi dell’articolo 77 del RGPD comporterebbe parimenti il suo rigetto, secondo il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) correttamente il reclamo di GS è stato respinto.

26. GS e la DSB hanno rispettivamente proposto un ricorso per cassazione (Revision) avverso tale sentenza dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Corte amministrativa).

27. Tale giudice non condivide il parere del Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) relativo alla decadenza di cui sarebbe colpito il reclamo di GS.

Infatti, dato che GS si è avvalso per la prima volta del diritto alla cancellazione, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del RGPD, dopo l’entrata in vigore di tale regolamento, il 22 giugno 2018, il termine di cui all’articolo 24, paragrafo 4, della legge sulla protezione dei dati ha iniziato a decorrere solo dal momento in cui GS è venuta a conoscenza del messaggio di posta elettronica di D, del 6 luglio 2018, che comunicava il suo diniego di accesso alla domanda di cancellazione. [OSCURATO:PERSONA] (Corte amministrativa) ritiene quindi che la motivazione adottata dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) non sia tale da giustificare il rigetto, da parte della DSB, del reclamo di GS, proposto conformemente all’articolo 77, paragrafo 1, del RGPD.

28. Tuttavia, il [OSCURATO:PERSONA] (Corte amministrativa) esamina se il rigetto di tale reclamo non fosse giuridicamente fondato su altri motivi.

Dopo aver ricordato quanto dichiarato dalla Corte nelle sue sentenze [OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA] e del 7 dicembre 2023, SCHUFA Holding (Liberazione del debito residuo) ( 8 ), il giudice del rinvio si interroga, in particolare, sul motivo dedotto dalla DSB, relativo all’esistenza di un ricorso giurisdizionale pendente vertente sulla medesima causa.

Infatti, l’articolo 94, paragrafo 1, della legge costituzionale federale dispone che la giustizia è indipendente dall’amministrazione in tutti gli organi.

Come chiarito dal giudice del rinvio, tale articolo garantisce un principio di separazione della giustizia e dell’amministrazione, il quale esige che una causa sia assegnata integralmente ai fini della sua esecuzione o ai giudici o alle autorità amministrative.

Detto articolo osterebbe quindi a che giudici e autorità amministrative statuiscano contemporaneamente o in successione su una stessa causa ( 9 ).

29. In un primo momento , il giudice del rinvio si chiede se un reclamo presentato dinanzi all’autorità di controllo ai sensi dell’articolo 77 del RGPD possa essere respinto qualora un ricorso giurisdizionale effettivo ai sensi dell’articolo 79 del RGPD sia già stato proposto in precedenza nella stessa causa e il relativo procedimento sia ancora pendente dinanzi al giudice adito.

30. Il giudice del rinvio ricorda che, nella sua sentenza [OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha dichiarato che gli articoli da 77 a 79 del RGPD consentono un esercizio concorrente e indipendente dei mezzi di ricorso previsti, da un lato, all’articolo 77, paragrafo 1, e all’articolo 78, paragrafo 1, di tale regolamento, nonché, dall’altro, all’articolo 79, paragrafo 1, di detto regolamento e che spetta agli Stati membri, conformemente al principio dell’autonomia procedurale, prevedere le modalità di articolazione di tali mezzi di ricorso affinché siano garantiti l’effettività della tutela dei diritti garantiti dal medesimo regolamento, l’applicazione coerente e omogenea delle disposizioni di quest’ultimo nonché il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, di cui all’articolo 47 della Carta.

31. Tale giudice ritiene che, al fine di evitare l’esistenza di decisioni contraddittorie, il che «rimetterebbe in discussione l’obiettivo di garantire un’applicazione coerente e omogenea delle norme a tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei loro dati personali in tutta l’Unione» ( 10 ), sarebbe possibile ammettere, seguendo il modello dell’articolo 81, paragrafi 2 e 3, del RGPD, che, qualora una stessa controversia sia pendente dinanzi ai giudici civili e alle autorità amministrative, l’organo adito successivamente dovrebbe respingere la domanda.

32. Secondo detto giudice, sebbene la modalità nazionale di cui trattasi non coincida interamente con i meccanismi previsti nel RGPD per le situazioni che coinvolgono più Stati membri, sembra ragionevole considerarla ammissibile alla luce di tale obiettivo.

33. Il giudice del rinvio aggiunge che, anche se il principio della tutela giurisdizionale effettiva invocato dalla Corte riguarda prima facie la situazione della persona interessata dal trattamento dei dati personali che propone un ricorso, occorre altresì riconoscere al titolare del trattamento, in quanto convenuto, un diritto a un procedimento effettivo, che può essere pregiudicato dal fatto che due procedimenti paralleli possono rappresentare un onere non trascurabile, in particolare per quanto riguarda le spese di rappresentanza legale per questi due procedimenti.

34. Pertanto, il semplice fatto che una causa sia pendente dinanzi a un giudice, adito conformemente all’articolo 79 del RGPD, osterebbe a che tale causa possa essere validamente trattata dall’autorità di controllo, che agisce ai sensi dell’articolo 77 di tale regolamento, qualora quest’ultima sia stata investita di un reclamo successivamente alla proposizione del ricorso giurisdizionale.

35. Tuttavia, detto giudice osserva che, qualora un reclamo ai sensi dell’articolo 77 del RGPD venga respinto solo a motivo della pendenza di un ricorso giurisdizionale, al momento del rigetto non risulta ancora alcuna decisione nel merito sull’asserita violazione dei dati personali e pertanto non sussiste ancora un pericolo di decisioni contraddittorie.

36. In un secondo momento , in caso di risposta negativa alla sua prima questione, il giudice del rinvio chiede se un reclamo proposto dinanzi all’autorità di controllo ai sensi dell’articolo 77 del RGPD possa essere respinto per il motivo che una decisione giurisdizionale di merito è già stata emessa in un procedimento avviato ai sensi dell’articolo 79 del RGPD.

37. Secondo tale giudice, il rigetto, in ragione del principio di anteriorità, di un reclamo presentato all’autorità di controllo a partire dal momento in cui una decisione nel merito è stata adottata nel procedimento giurisdizionale tiene conto dell’obiettivo di evitare decisioni contraddittorie.

Tuttavia, si potrebbe ritenere che il fatto di riferirsi a una decisione che non è definitiva non comporti ancora, per la persona interessata, la certezza dell’esistenza di tale decisione.

38. Alla luce di tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] (Corte amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1.

Se gli articoli 77 e 79 del [RGPD], alla luce delle considerazioni formulate dalla Corte nelle sentenze [[OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA]] e [SCHUFA Holding], debbano essere interpretati nel senso che la possibilità, prevista dal diritto nazionale, di respingere un reclamo proposto dinanzi a un’autorità di controllo ai sensi dell’articolo 77 del RGPD, per il motivo che un ricorso giurisdizionale ai sensi dell’articolo 79 del RGPD è già stato proposto nell’ambito della stessa azione, e che tale ricorso è pendente dinanzi a un organo giurisdizionale, rappresenta una modalità ammissibile di articolazione di tali mezzi di ricorso (ai sensi della citata giurisprudenza della Corte di giustizia).

2. In caso di risposta negativa alla prima questione, se gli articoli 77 e 79 del [RGPD], alla luce delle considerazioni formulate dalla Corte nelle sentenze [[OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA]] e [SCHUFA Holding], debbano essere interpretati nel senso che la possibilità, prevista dal diritto nazionale, del rigetto di un reclamo proposto a un’autorità di controllo ai sensi dell’articolo 77 del RGPD per il motivo che nel procedimento relativo al ricorso giurisdizionale ai sensi dell’articolo 79 del RGPD instaurato nell’ambito della stessa azione è già stata adottata una decisione nel merito (seppure non ancora definitiva), rappresenta una modalità ammissibile di articolazione di tali mezzi di ricorso (ai sensi della citata giurisprudenza della Corte di giustizia)».

39. Hanno presentato osservazioni scritte GS, D, la DSB, i governi austriaco, italiano e ungherese, nonché la Commissione europea.

IV. Analisi

40. Al fine di poter statuire sul ricorso di cui è investito, il giudice del rinvio chiede alla Corte precisazioni sul rapporto tra, da un lato, un reclamo presentato a un’autorità di controllo ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 1, del RGPD e, dall’altro, un ricorso giurisdizionale proposto ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 1, di tale regolamento.

41. Con le sue questioni, che propongo di esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede quindi, in sostanza, alla Corte di dichiarare se un’autorità di controllo, investita di un reclamo, ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 1, del RGPD, possa respingerlo con la motivazione che un ricorso giurisdizionale, proposto ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 1, di tale regolamento e avente il medesimo oggetto, è stato proposto in precedenza (prima questione) e la decisione emessa nell’ambito di tale ricorso non è ancora definitiva (seconda questione).

42. A mio avviso, la risposta a queste due questioni dovrebbe essere negativa.

Osservo peraltro che, nonostante il rigetto da parte della DSB del reclamo di GS, sia il governo austriaco sia tale autorità di controllo condividono tale opinione.

43. Occorre ricordare, in via preliminare, che il capo VIII del RGPD disciplina, in particolare, i mezzi di ricorso che permettono di tutelare i diritti dell’interessato qualora i dati personali che lo riguardano siano stati oggetto di un presunto trattamento contrario alle disposizioni del regolamento stesso.

La tutela di tali diritti può quindi essere richiesta o direttamente dalla persona interessata, in applicazione degli articoli da 77 a 79 di detto regolamento, o da un’entità abilitata, in presenza o in assenza di un mandato a tal fine, ai sensi dell’articolo 80 del medesimo regolamento ( 11 ).

44. Al fine di chiarire al giudice del rinvio se il rigetto da parte dell’autorità di controllo di un reclamo che le è stato presentato in forza dell’articolo 77, paragrafo 1, del RGPD, per il motivo che un ricorso giurisdizionale, proposto conformemente all’articolo 79, paragrafo 1, di tale regolamento e avente il medesimo oggetto, è stato proposto in precedenza e sebbene la decisione emessa nell’ambito di tale ricorso non sia ancora definitiva, costituisca una modalità ammissibile di articolazione dei mezzi di ricorso previsti da detto regolamento, occorre ricordare che, al fine di interpretare una disposizione del diritto dell’Unione, occorre tener conto non soltanto della lettera di quest’ultima, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte ( 12 ).

45. Per quanto riguarda il tenore letterale delle disposizioni del RGPD occorre ricordare, innanzitutto, che l’articolo 77, paragrafo 1, di tale regolamento precisa che è «[f]atto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale» che ogni interessato ha il diritto di presentare un reclamo presso un’autorità di controllo.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 1, di detto regolamento, ogni persona fisica o giuridica ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo avverso una decisione giuridicamente vincolante di un’autorità di controllo che la riguardi «[f]atto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale».

Infine, l’articolo 79, paragrafo 1, del medesimo regolamento garantisce a ciascun interessato il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo «[f]atto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale disponibile, compreso il diritto di presentare un reclamo a un’autorità di controllo ai sensi dell’articolo 77».

46. Secondo la Corte, tali disposizioni del RGPD offrono diversi mezzi di ricorso ai soggetti che lamentano una violazione di tale regolamento, fermo restando che ciascuno di tali mezzi di ricorso deve poter essere esercitato «fatto salvo» ogni altro ( 13 ).

In tal senso, il RGPD non prevede alcuna competenza prioritaria o esclusiva né alcuna regola di prevalenza della valutazione effettuata da detta autorità o dai giudici a cui essa si riferisce quanto all’esistenza di una violazione dei diritti conferiti da tale regolamento ( 14 ).

In altre parole, il legislatore dell’Unione ha voluto mettere a disposizione degli interessati un sistema completo di mezzi di ricorso, in cui il diritto a un ricorso giurisdizionale e la possibilità di proporre un ricorso amministrativo o extragiudiziale coesistono autonomamente, senza che l’uno sia sussidiario rispetto all’altro.

47. Il ricorso previsto all’articolo 78, paragrafo 1, di tale regolamento, il cui oggetto è l’esame della legittimità della decisione di un’autorità di controllo adottata sulla base dell’articolo 77 di detto regolamento, e quello previsto all’articolo 79, paragrafo 1, del medesimo regolamento, possono quindi essere esercitati in modo concorrente e indipendente ( 15 ).

Lo stesso vale per i reclami che son presentati alle autorità di controllo ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 1, del RGPD.

48. Una siffatta constatazione è confermata dal contesto in cui si inseriscono le disposizioni pertinenti del RGPD ( 16 ) e dagli obiettivi perseguiti da tale regolamento.

A tal riguardo, risulta in particolare dal suo considerando 10 che quest’ultimo mira ad assicurare un livello elevato di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali all’interno dell’Unione.

Il considerando 11 di tale regolamento enuncia, inoltre, che un’efficace protezione di tali dati presuppone un rafforzamento dei diritti delle persone interessate.

In tal senso, la scelta operata dal legislatore dell’Unione di consentire agli interessati di esperire parallelamente e in modo indipendente i mezzi di ricorso previsti, da un lato, dall’articolo 77, paragrafo 1 e dall’articolo 78, paragrafo 1, del RGPD e, dall’altro, dall’articolo 79, paragrafo 1, di tale regolamento rientra nell’obiettivo di detto regolamento ( 17 ).

La Corte ha parimenti sottolineato che la messa a disposizione di diversi mezzi di ricorso rafforza l’obiettivo enunciato al considerando 141 del RGPD, di garantire che qualsiasi interessato che ritenga che i diritti che tale regolamento gli conferisce siano stati violati disponga di un ricorso giurisdizionale effettivo ai sensi dell’articolo 47 della Carta ( 18 ).

Aggiungo che tale interpretazione è confermata anche dal processo legislativo che ha portato all’adozione del RGPD.

Infatti, in seno al Consiglio dell’Unione europea, la Repubblica d’Austria ha chiarito il proprio rifiuto di votare a favore di questo testo, in particolare per quanto riguarda il parallelismo dei mezzi di ricorso previsti dal regolamento stesso ( 19 ).

Tuttavia, tale parallelismo dei mezzi di ricorso è stato mantenuto nella versione definitiva del regolamento in questione.

49. Alla luce di quanto dichiarato dalla Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA], ritengo che il fatto di ammettere che un’autorità di controllo, investita di un reclamo, ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 1, del RGPD, possa respingerlo per il motivo che un ricorso giurisdizionale, proposto ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 1, di tale regolamento e avente il medesimo oggetto, è stato proposto in precedenza e sebbene la decisione emessa nell’ambito di tale ricorso non sia ancora definitiva, pregiudicherebbe la possibilità offerta dal RGPD agli interessati di proporre ricorsi paralleli in merito allo stesso trattamento di dati personali.

50. Certo, nelle conclusioni da me presentate nella causa [OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA] ho avuto modo di sottolineare che tale possibilità può presentare un inconveniente, vale a dire l’incertezza giuridica che la comparsa di decisioni contraddittorie all’interno di uno Stato membro può generare.

Orbene, se è pur vero che il rischio di decisioni contraddittorie tra le autorità di controllo o i giudici di diversi Stati membri è stato affrontato dal legislatore dell’Unione nel RGPD, diverso è il caso in cui siffatte decisioni siano adottate all’interno di uno stesso Stato membro ( 20 ).

In tali circostanze, spetta a ogni Stato membro predisporre gli strumenti procedurali che consentano di evitare, per quanto possibile, che siano adottate decisioni contraddittorie in ordine a un medesimo trattamento di dati personali ( 21 ).

51. Nella causa che ha dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA], l’ipotesi sottoposta alla Corte era quella in cui il giudice investito di un ricorso proposto sulla base dell’articolo 78, paragrafo 1, del RGPD poteva essere indotto ad adottare una decisione in contrasto con la decisione che aveva acquisito carattere definitivo che era stata adottata in precedenza dal giudice investito di un ricorso proposto sul fondamento dell’articolo 79, paragrafo 1, di tale regolamento.

52. In tale ipotesi la Corte ha sottolineato, da un lato, che l’esistenza di due decisioni contraddittorie metterebbe in discussione l’obiettivo di garantire un’applicazione coerente ed omogenea delle norme in materia di tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali in tutta l’Unione, enunciato al considerando 10 del RGPD ( 22 ).

Infatti, secondo la Corte, la protezione concessa in forza di una decisione emessa a seguito di un ricorso proposto sulla base dell’articolo 79, paragrafo 1, di detto regolamento, che accerta una violazione delle disposizioni di quest’ultimo, non sarebbe coerente con una seconda decisione giurisdizionale risultante da un ricorso proposto sulla base dell’articolo 78, paragrafo 1, del medesimo regolamento, avente un esito opposto ( 23 ).

Inoltre, da ciò deriverebbe anche un indebolimento della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali che le riguardano, dal momento che una tale incoerenza creerebbe una situazione di incertezza giuridica ( 24 ).

53. È quindi importante che gli Stati membri assicurino che l’esistenza di mezzi di ricorso che possono essere esercitati parallelamente dagli interessati non rimetta in discussione l’effettività della protezione dei diritti che il RGPD conferisce a questi ultimi.

Spetta agli Stati membri scegliere i meccanismi procedurali che essi ritengono più adatti per consentire il coordinamento dei mezzi di ricorso previsti dagli articoli da 77 a 79 di tale regolamento.

54. A tal riguardo, la Corte ha statuito che, in assenza di una disciplina dell’Unione in materia, spetta a ciascuno Stato membro, in forza del principio di autonomia processuale degli Stati membri, stabilire le modalità delle procedure amministrative e quelle relative alla procedura giurisdizionale intese a garantire la tutela dei diritti spettanti agli amministrati in forza del diritto dell’Unione ( 25 ).

Tuttavia, le modalità di attuazione di detti mezzi di ricorso concorrenti e indipendenti non dovrebbero mettere in discussione l’effetto utile e la tutela effettiva dei diritti garantiti dal RGPD ( 26 ).

Tali modalità, infatti, non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi simili previsti per la protezione dei diritti che derivano dall’ordine giuridico interno (principio di equivalenza), né essere strutturate in modo da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) ( 27 ).

La Corte ha parimenti sottolineato che gli Stati membri devono assicurarsi che le modalità concrete di esperimento dei mezzi di ricorso di cui all’articolo 77, paragrafo 1, all’articolo 78, paragrafo 1, e all’articolo 79, paragrafo 1, di detto regolamento rispondano effettivamente alle esigenze derivanti dal diritto a un ricorso effettivo sancito dall’articolo 47 della Carta ( 28 ).

55. Nelle conclusioni che ho presentato nella causa [OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA] ( 29 ), ho indicato, segnatamente, che gli Stati membri potrebbero altresì prevedere la possibilità o l’obbligo, per un giudice investito di un ricorso ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 1, dell’RGPD, allorquando sia pendente un procedimento di reclamo ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 1, di tale regolamento o un ricorso giurisdizionale ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 1, di detto regolamento, di sospendere il procedimento dinanzi ad esso pendente e di sospendere il giudizio fino all’adozione di una decisione nell’uno o nell’altro di tali procedimenti ( 30 ).

In tal senso, ho indicato che la sospensione di un procedimento può, a mio avviso, essere una soluzione al fine di evitare l’adozione di decisioni contraddittorie che potrebbero compromettere la certezza del diritto ( 31 ).

56. Tale soluzione mi sembra particolarmente appropriata nel contesto della presente causa.

Pertanto, un’autorità di controllo, investita di un reclamo, conformemente all’articolo 77, paragrafo 1, del RGPD, dovrebbe essere autorizzata a sospendere l’esame di quest’ultimo qualora un ricorso giurisdizionale, proposto ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 1, di tale regolamento e avente il medesimo oggetto, sia stato proposto in precedenza e la decisione emessa nell’ambito di tale ricorso non sia ancora definitiva.

57. Per contro, il rigetto di un reclamo in un siffatto contesto mi sembra contrario al principio di effettività, in quanto tale modalità di articolazione dei mezzi di ricorso è tale da rimettere in discussione la tutela effettiva dei diritti garantiti dal RGPD.

Infatti, un siffatto rigetto mi sembra contrario al principio stesso di un sistema completo di mezzi di ricorso che può essere esercitato in modo concorrente e indipendente.

Inoltre, il rigetto di un reclamo non costituisce necessariamente una misura adeguata al fine di evitare l’adozione di decisioni contraddittorie.

58. A tal riguardo, occorre sottolineare che, qualora l’autorità di controllo respinga un reclamo con la motivazione che un ricorso giurisdizionale proposto ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 1, del RGPD è ancora pendente, essa non può ancora essere certa che una decisione nel merito sarà emessa nell’ambito di tale ricorso.

Pertanto, quest’ultimo può essere respinto per un motivo procedurale, quale l’irricevibilità, senza essere deciso nel merito.

59. Peraltro, anche quando detto ricorso dà luogo, come nel caso di specie, ad una decisione nel merito, quest’ultima può essere rimessa in discussione dai mezzi di ricorso interni.

Pertanto, a differenza di quanto la Commissione sembra ritenere nelle sue osservazioni ( 32 ), il carattere definitivo o meno della decisione giurisdizionale mi sembra rilevante.

A mio avviso, l’autorità di controllo non può respingere prima facie un reclamo con la motivazione che un ricorso giurisdizionale proposto ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 1, del RGPD è sfociato in una decisione, fintantoché quest’ultima non abbia acquisito carattere definitivo e possa quindi ancora essere rimessa in discussione.

60. In sintesi, fintantoché la contraddizione tra la decisione adottata da un’autorità di controllo adita ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 1, del RGPD e la decisione non ancora definitiva emessa da un giudice adito ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 1, di tale regolamento è meramente ipotetica, tale autorità non può respingere il reclamo che le è stato presentato basandosi su tale rischio di contraddizione.

61. A sostegno di tale interpretazione, occorre insistere sull’importanza del diritto di proporre un reclamo dinanzi a un’autorità di controllo, sancito all’articolo 77, paragrafo 1, del RGPD, al fine di assicurare una tutela effettiva dei diritti garantiti da tale regolamento.

Tale protezione risulta, in particolare, dagli ampi poteri conferiti da detto regolamento all’autorità di controllo al fine di valutare l’esistenza di un trattamento illecito dei dati personali dell’interessato e di adottare le misure adeguate per porvi rimedio.

62. In tale contesto, rilevo che l’articolo 51, paragrafo 1, del RGPD impone agli Stati membri di prevedere una o più autorità pubbliche indipendenti incaricate di controllare l’applicazione di tale regolamento.

L’istituzione di tali autorità, anch’essa prevista dal diritto primario dell’Unione, ossia l’articolo 8, paragrafo 3, della Carta e l’articolo 16, paragrafo 2, TFUE, costituisce un elemento essenziale dell’osservanza della tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ( 33 ).

Il compito principale di dette autorità, in forza dell’articolo 51, paragrafi 1 e 2, nonché dell’articolo 57, paragrafo 1, lettere a) e g), del RGPD, è quello di controllare l’applicazione di detto regolamento e di vigilare sul suo rispetto, contribuendo al contempo alla sua coerente applicazione nell’ambito dell’Unione, e ciò al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei loro dati personali nonché di agevolare la libera circolazione di tali dati all’interno dell’Unione ( 34 ).

63. In particolare, ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 1, lettera f), del RGDP, ogni autorità di controllo è tenuta, nel suo territorio, a trattare i reclami che qualsiasi persona, ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 1, di tale regolamento, ha il diritto di proporre quando considera che un trattamento di dati personali che la riguardano costituisca una violazione di tale regolamento, e ad esaminarne l’oggetto nella misura necessaria.

L’autorità di controllo deve trattare un siffatto reclamo con la dovuta diligenza ( 35 ).

In tal senso la Corte ha sottolineato che, benché la scelta del mezzo appropriato e necessario spetti all’autorità di controllo e questa debba compiere tale scelta prendendo in considerazione tutte le circostanze del trasferimento di dati personali di cui trattasi, detta autorità è comunque tenuta ad assolvere al suo compito di vigilare sul pieno rispetto del RGPD con tutta la diligenza richiesta ( 36 ).

64. Al fine di controllare l’applicazione di tale regolamento e di garantirne il rispetto, le autorità di controllo dispongono dei diversi poteri loro conferiti dall’articolo 58 di detto regolamento.

Pertanto, l’articolo 58, paragrafo 1, del RGPD conferisce a tali autorità importanti poteri di indagine.

Quando una siffatta autorità constata, al termine della sua indagine, una violazione delle disposizioni di tale regolamento, essa è tenuta a reagire in modo appropriato al fine di porre rimedio all’inadeguatezza constatata.

A tal fine, l’articolo 58, paragrafo 2, di tale regolamento elenca le diverse misure correttive che l’autorità di controllo può adottare ( 37 ).

65. La Corte ne ha dedotto che la procedura di reclamo, che non è simile a quella di una petizione, è concepita come un meccanismo idoneo a salvaguardare efficacemente i diritti e gli interessi delle persone coinvolte ( 38 ).

In tale prospettiva, l’autorità di controllo è tenuta ad intervenire qualora l’adozione di una o più delle misure correttive previste all’articolo 58, paragrafo 2, del RGPD sia, tenuto conto delle circostanze di ciascun singolo caso, appropriata, necessaria e proporzionata al fine di porre rimedio all’inadeguatezza constatata e assicurare la piena conformità a tale regolamento ( 39 ).

66. A mio avviso, sarebbe contrario a tale obiettivo e all’obbligo di diligenza che incombe all’autorità di controllo privare a priori un interessato del beneficio di un siffatto meccanismo consentendo a detta autorità di respingere il suo reclamo con la motivazione che un ricorso giurisdizionale, proposto conformemente all’articolo 79, paragrafo 1, di tale regolamento e avente il medesimo oggetto, è stato proposto in precedenza e quando la decisione emessa nell’ambito di tale ricorso non è ancora definitiva.

Per contro, la sospensione dell’esame di tale reclamo in attesa di una decisione giurisdizionale che abbia acquisito carattere definitivo mi sembra conforme sia all’esigenza di assicurare una protezione effettiva dei diritti garantiti dal RGPD sia a quella di evitare decisioni contraddittorie all’interno di uno stesso Stato membro.

67. Certamente, è vero che il rigetto, per un siffatto motivo, del reclamo presentato all’autorità di controllo conformemente all’articolo 77, paragrafo 1, del RGPD non osta necessariamente a che l’interessato possa presentare un nuovo reclamo a tale autorità dopo che il procedimento giurisdizionale è stato definitivamente concluso per un motivo procedurale o se l’interessato ha rinunciato al suo ricorso giurisdizionale.

68. Tuttavia, la presentazione di un nuovo reclamo può rivelarsi impossibile se il diritto nazionale lo subordina, come avviene in Austria, al rispetto di un termine di ricevibilità e quest’ultimo è scaduto.

In un’ipotesi del genere, l’interessato potrebbe essere privato di qualsiasi tutela effettiva se il suo ricorso giurisdizionale fosse respinto per un motivo procedurale senza essere deciso nel merito o se intendesse rinunciare al procedimento giurisdizionale.

69. Peraltro, e più in generale, una soluzione del genere, che fa gravare sulla persona interessata la responsabilità di adire nuovamente l’autorità di controllo dopo il rigetto iniziale del suo reclamo, mi sembra contraria all’obbligo di diligenza che grava su tale autorità.

Infatti, tale obbligo implica, come ho indicato in precedenza, che detta autorità proceda al trattamento di un reclamo presentato dinanzi ad essa con tutta la diligenza richiesta.

Detto obbligo richiede, in particolare, che, qualora l’autorità di controllo sia investita di un reclamo e sia informata dell’esistenza di un procedimento giurisdizionale avviato conformemente all’articolo 79, paragrafo 1, del RGPD e vertente sugli stessi fatti, tale autorità sia attenta, nell’ambito dell’esame di detto reclamo, alla decisione che concluderà definitivamente tale procedimento.

Nel frattempo, detto esame dovrebbe essere sospeso.

V. Conclusione

70. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte amministrativa, Austria) nel modo seguente: L’articolo 77, paragrafo 1, e l’articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a che un’autorità di controllo, investita di un reclamo, conformemente a tale articolo 77, paragrafo 1, possa respingerlo per il motivo che un ricorso giurisdizionale, proposto conformemente a tale articolo 79, paragrafo 1, e avente il medesimo oggetto, è stato proposto in precedenza e quando la decisione emessa nell’ambito di tale ricorso non è ancora definitiva. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) GU 2016, L 119, pag. 1 , in prosieguo: il «RGPD». ( 3 ) C‑132/21 , in prosieguo: la sentenza [OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA], EU:C:2023:2 . ( 4 ) Ai sensi dell’articolo 4, punto 21, del RGPD, una autorità di controllo è «l’autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 51 [di detto regolamento]». ( 5 ) In prosieguo: la «Carta». ( 6 ) BGBl.

I, 165/1999, in prosieguo: la «legge sulla protezione dei dati». ( 7 ) Questa domanda si fondava sulla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ( GU 1995, L 281, pag. 31 ). ( 8 ) C 26/22 e C 64/22 , in prosieguo: la sentenza SCHUFA Holding, EU:C:2023:958 . ( 9 ) Il giudice del rinvio si riferisce alla sentenza del Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale) del 14 ottobre 1970, G 20/70. ( 10 ) Il giudice del rinvio cita la sentenza [OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA] (punto 54). ( 11 ) V., segnatamente, sentenza del 4 ottobre 2024, Lindenapotheke ( C‑21/23 , EU:C:2024:846 , punto 47 e giurisprudenza citata). ( 12 ) V., segnatamente, sentenza del 4 ottobre 2024, Lindenapotheke ( C‑21/23 , EU:C:2024:846 , punto 52 e giurisprudenza citata). ( 13 )

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA] (punto 34).

V. anche, quanto alla possibilità per il concorrente di un’impresa di introdurre un ricorso dinanzi al giudice civile contro tale impresa sul fondamento del divieto delle pratiche commerciali sleali, in ragione della violazione dedotta da detta impresa di obblighi previsti dal RGPD, sentenza del 4 ottobre 2024, Lindenapotheke ( C‑21/23 , EU:C:2024:846 , punto 53 ). ( 14 )

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA] (punto 35). ( 15 )

V. sentenze [OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA] (punto 35 e dispositivo); SCHUFA Holding (punto 66), nonché del 30 aprile 2025, Inspektorat kam Visshia sadeben savet ( C‑313/23, C‑316/23 e C‑332/23 , EU:C:2025:303 , punto 128 ). ( 16 )

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA] (punti da 36 a 41). ( 17 )

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA] (punto 42). ( 18 )

V. sentenze [OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA] (punto 44) e SCHUFA Holding (punto 66).

In quest’ultima sentenza, la Corte ne ha dedotto che l’esistenza del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo contro un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento, previsto dall’articolo 79, paragrafo 1, del RGPD, non incide sulla portata del controllo giurisdizionale esercitato, nell’ambito di un ricorso presentato ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 1, di tale regolamento, su una decisione adottata da un’autorità di controllo in seguito a un reclamo (punto 67 di detta sentenza). ( 19 ) Si veda l’esito della votazione sull’adozione del RGPD nel doc. 7920/16 del Consiglio del 14 aprile 2016, disponibile al seguente indirizzo Internet: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST‑7920-2016-INIT/fr/pdf (pag. 7).

Tale interpretazione è condivisa dall’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Austria), come testimonia la sua sentenza del 23 maggio 2019, 6Ob91/19d (punto 4.5.). ( 20 )

V. le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA] ( C‑132/21 , EU:C:2022:661 , paragrafo 57 ). ( 21 )

V. le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA] ( C‑132/21 , EU:C:2022:661 , paragrafo 58 ). ( 22 )

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA] (punto 54). ( 23 )

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA] (punto 55). ( 24 )

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA] (punto 56). ( 25 )

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA] (punto 45). ( 26 )

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA] (punto 47). ( 27 )

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA] (punto 48). ( 28 ) V., segnatamente, sentenza del 30 aprile 2025, Inspektorat kam Visshia sadeben savet ( C‑313/23, C‑316/23 e C‑332/23 , EU:C:2025:303 , punto 136 e giurisprudenza citata). ( 29 ) C‑132/21 , EU:C:2022:661 . ( 30 )

V. le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA] ( C‑132/21 , EU:C:2022:661 , paragrafo 69 ). ( 31 )

V. le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA] ( C‑132/21 , EU:C:2022:661 , paragrafo 70 ). ( 32 )

V. osservazioni della Commissione (punto 49). ( 33 ) V., segnatamente, sentenza del 30 aprile 2025, Inspektorat kam Visshia sadeben savet ( C‑313/23, C‑316/23 e C‑332/23 , EU:C:2025:303 , punto 119 e giurisprudenza citata). ( 34 ) V., segnatamente, sentenza del 30 aprile 2025, Inspektorat kam Visshia sadeben savet ( C‑313/23, C‑316/23 e C‑332/23 , EU:C:2025:303 , punto 120 e giurisprudenza citata). ( 35 ) V., segnatamente, sentenze SCHUFA Holding (punto 56 e giurisprudenza citata) nonché del 26 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Obbligo di agire dell’autorità per la protezione dei dati) ( C‑768/21 , EU:C:2024:785 , punto 32 ). ( 36 )

V. sentenze del 16 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑311/18 , EU:C:2020:559 , punto 112 ), e del 26 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Obbligo di agire dell’autorità di controllo) ( C‑768/21 , EU:C:2024:785 , punto 37 ).

In quest’ultima sentenza, la Corte ha inoltre precisato che il margine di discrezionalità di cui dispone l’autorità di controllo è limitato dalla necessità di garantire un livello coerente ed elevato di protezione dei dati personali mediante un’applicazione rigorosa delle norme, come risulta dai considerando 7 e 10 del RGPD (punto 38). ( 37 ) V., segnatamente, sentenza SCHUFA Holding (punto 57 e giurisprudenza citata). ( 38 )

V. sentenza SCHUFA Holding (punto 58). ( 39 )

V. sentenze del 26 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Obbligo di agire dell’autorità di protezione dei dati) ( C-768/21 , EU:C:2024:785 , punto 42 ), e del 30 aprile 2025, Inspektorat kam Visshia sadeben savet ( C-313/23, C-316/23 e C-332/23 , EU:C:2025:303 , punto 132 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CC0414 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] presentate il 4 settembre 2025 ( 1 ) Causa C‑414/24 [OSCURATO:PERSONA], G S con l’intervento di Bundesministerin für Justiz, D GmbH [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte amministrativa, Austria)] «Rinvio pregiudiziale – Protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articoli 77 e 79 – Mezzi di ricorso – Esercizio parallelo – Articolazione tra reclamo amministrativo e ricorso giurisdizionale – Autonomia procedurale degli Stati membri – Principio di effettività» I. Introduzione 1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 77, paragrafo 1, e dell’articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ( 2 ). 2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il dottor GS (in prosieguo: «GS») e la [OSCURATO:PERSONA] (Autorità per la protezione dei dati, Austria) (in prosieguo: la «DSB») in merito al rigetto del reclamo proposto dinanzi ad essa da GS, in quanto quest’ultimo aveva previamente adito un giudice con riguardo alla medesima causa. 3. Detta domanda di pronuncia pregiudiziale si inserisce nel contesto della sentenza del 12 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA] ( 3 ), con la quale la Corte ha dichiarato che i mezzi di ricorso previsti, da un lato, all’articolo 77, paragrafo 1, e all’articolo 78, paragrafo 1, del RGPD nonché, dall’altro, all’articolo 79, paragrafo 1, di tale regolamento possono essere esercitati in modo concorrente e indipendente. Tale articolo 77, paragrafo 1, e detto articolo 78, paragrafo 1, riguardano, rispettivamente, il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo ( 4 ) e il diritto a un ricorso giurisdizionale avverso la decisione emessa da tale autorità. Tale articolo 79, paragrafo 1, riguarda, dal canto suo, il diritto a un ricorso giurisdizionale nei confronti di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento. 4. [OSCURATO:PERSONA] (Corte amministrativa, Austria), giudice del rinvio, intende ottenere dalla Corte precisazioni sull’articolazione di tali mezzi di ricorso e, più precisamente, sulla possibilità per l’autorità di controllo di respingere un reclamo qualora un ricorso giurisdizionale avente il medesimo oggetto sia stato proposto in precedenza, anche qualora tale procedimento continui a essere pendente o la decisione emessa in occasione di quest’ultimo non sia ancora definitiva. 5. La posta in gioco di tale questione è importante, tenuto conto della volontà del legislatore dell’Unione, da un lato, di imporre un obbligo particolare di diligenza all’autorità di controllo e, dall’altro, di rafforzare il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ( 5 ). 6. Nelle presenti conclusioni proporrò alla Corte di dichiarare che l’articolo 77, paragrafo 1, e l’articolo 79, paragrafo 1, del RGPD devono essere interpretati nel senso che ostano a che un’autorità di controllo, investita di un reclamo ai sensi di tale articolo 77, paragrafo 1, possa respingerlo per il motivo che un ricorso giurisdizionale, proposto ai sensi di tale articolo 79, paragrafo 1, e avente il medesimo oggetto, è stato proposto in precedenza e ove la decisione emessa nell’ambito di tale ricorso non è ancora definitiva. 7. Inizierò la mia analisi ricordando il carattere concorrente e indipendente dei mezzi di ricorso previsti, da un lato, all’articolo 77, paragrafo 1, e all’articolo 78, paragrafo 1, del RGPD nonché, dall’altro, all’articolo 79, paragrafo 1, di tale regolamento. Ricorderò altresì l’obbligo degli Stati membri di coordinare tali mezzi di ricorso al fine di evitare decisioni contraddittorie. Dimostrerò che tale obbligo di coordinamento non può rimettere in discussione il carattere concorrente e indipendente dei mezzi di ricorso offerti dal RGPD, consentendo all’autorità di controllo di respingere il reclamo di cui è investita invece di sospenderne l’esame finché il procedimento giurisdizionale avviato ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 1, del RGPD non sia stato definitivamente concluso. II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 8. L’articolo 17 del RGPD, intitolato «Diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”)», al paragrafo 1, lettera d), enuncia quanto segue: «L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: (...) d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;» 9. Nell’ambito del Capo VI del RGPD, intitolato «Autorità di controllo indipendenti», la Sezione 1, relativa all’«Indipendenza», comprende gli articoli da 51 a 54. Ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, del RGPD: «Ogni Stato membro dispone che una o più autorità pubbliche indipendenti siano incaricate di controllare l’applicazione del presente regolamento al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento e di agevolare la libera circolazione dei dati personali all’interno dell’Unione (…)». 10. L’articolo 52, paragrafo 1, del RGPD è così formulato: «Ogni autorità di controllo agisce in piena indipendenza nell’adempimento dei propri compiti e nell’esercizio dei propri poteri conformemente al presente regolamento». 11. Nell’ambito del capo VI, sezione 2, del RGPD, intitolato «Competenza, compiti e poteri» e che comprende gli articoli da 55 a 59, l’articolo 57, paragrafo 1, lettere a) e f), prevede quanto segue: «Fatti salvi gli altri compiti indicati nel presente regolamento, sul proprio territorio ogni autorità di controllo: a) sorveglia e assicura l’applicazione del presente regolamento; (...) f) tratta i reclami proposti da un interessato, o da un organismo, un’organizzazione o un’associazione ai sensi dell’articolo 80, e svolge le indagini opportune sull’oggetto del reclamo e informa il reclamante dello stato e dell’esito delle indagini entro un termine ragionevole, in particolare ove siano necessarie ulteriori indagini o un coordinamento con un’altra autorità di controllo». 12. L’articolo 58, paragrafo 4, dell’RGPD dispone quanto segue: «L’esercizio da parte di un’autorità di controllo dei poteri attribuitile dal presente articolo è soggetto a garanzie adeguate, inclusi il ricorso giurisdizionale effettivo e il giusto processo, previste dal diritto dell’Unione e degli Stati membri conformemente alla Carta». 13. Ai sensi dell’articolo 77 del RGPD, intitolato «Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo»: «1.   Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione. 2.   L’autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato o dell’esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell’articolo 78». 14. L’articolo 78 del RGPD, dal titolo «Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti dell’autorità di controllo», enuncia, al paragrafo 1, quanto segue: «Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ogni persona fisica o giuridica ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo avverso una decisione giuridicamente vincolante dell’autorità di controllo che la riguarda». 15. L’articolo 79 del RGPD, intitolato «Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento», al paragrafo 1 così recita: «Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale disponibile, compreso il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo ai sensi dell’articolo 77, ogni interessato ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora ritenga che i diritti di cui gode a norma del presente regolamento siano stati violati a seguito di un trattamento». 16. L’articolo 81 del RGPD, intitolato «Sospensione delle azioni», ai paragrafi 2 e 3 enuncia quanto segue: «2.   Qualora azioni riguardanti lo stesso oggetto relativamente al trattamento dello stesso titolare del trattamento o dello stesso responsabile del trattamento siano pendenti presso un’autorità giurisdizionale in un altro Stato membro, qualunque autorità giurisdizionale competente successivamente adita può sospendere le azioni. 3.   Se tali azioni sono pendenti in primo grado, qualunque autorità giurisdizionale successivamente adita può parimenti dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che l’autorità giurisdizionale adita per prima sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti». B. Il diritto austriaco 17. L’articolo 94, paragrafo 1, del Bundes-Verfassungsgesetz (legge costituzionale federale) è così formulato: «La giustizia è indipendente dall’amministrazione in tutte le istanze». 18. L’articolo 24 del Bundesgesetz zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten (legge federale in materia di protezione delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali) ( 6 ), del 17 agosto 1999, nella versione applicabile al procedimento principale, intitolato «Reclami all’autorità per la protezione dei dati», ai paragrafi 1 e 4 enuncia quanto segue: «(1)   Ogni interessato ha il diritto di proporre un reclamo all’autorità per la protezione dei dati se ritiene che il trattamento dei dati personali che lo riguardano costituisca una violazione del RGPD (...) (...) 4.   Il diritto all’esame di un reclamo si estingue se l’interessato non lo esercita entro il termine di un anno dal momento in cui è venuto a conoscenza dell’evento lesivo, e comunque entro un termine massimo di tre anni dalla data in cui si è asseritamente verificato l’evento. I ricorsi tardivi sono respinti». III. Fatti del procedimento principale e questioni pregiudiziali 19. Il 3 luglio 2017 GS ha chiesto, prima dell’entrata in vigore del RGPD ( 7 ), alla D GmbH, società che gestisce una piattaforma online di ricerca di medici che consente a terzi di fornire valutazioni e testimonianze su medici, la cancellazione di dati personali. Tale domanda di cancellazione veniva respinta con lettera del 10 luglio 2017. 20. Nel novembre 2017 GS ha proposto un ricorso dinanzi a un giudice civile nei confronti di D, facendo valere, in particolare, una violazione del diritto alla protezione dei dati e chiedendo la cancellazione dei suoi dati personali pubblicati da D nonché un’ingiunzione di astenersi da qualsiasi nuovo trattamento di tali dati. 21. Il 22 giugno 2018, dopo l’entrata in vigore del RGPD, GS ha nuovamente sollecitato D per ottenere la cancellazione dei suoi dati personali contenuti sulla piattaforma di quest’ultima, il che è stato parimenti negato con lettera del 6 luglio 2018. 22. Pertanto, il 26 luglio 2018 la GS ha presentato un reclamo alla DSB ai sensi dell’articolo 77 del RGPD, basandosi, in particolare, sull’articolo 17 di tale regolamento, che sancisce il diritto alla cancellazione. In tale reclamo, GS chiedeva alla DSB di constatare la violazione dei suoi diritti nonché di obbligare D a sopprimere tutti i dati sulla sua piattaforma e ad astenersi da qualsiasi ulteriore trattamento di tali dati. 23. Con decisione del 4 gennaio 2019, la DSB ha respinto tale domanda con la motivazione che il reclamo e l’azione civile proposta nel mese di novembre 2017 avevano il medesimo oggetto, vale a dire la cancellazione dei dati personali di GS dalla piattaforma di D. Orbene, sarebbe, da un punto di vista sistematico, contrario al meccanismo di tutela giuridica del RGPD proporre contemporaneamente o successivamente un reclamo dinanzi a un’autorità di controllo e un ricorso giurisdizionale sulla medesima questione. 24. Con sentenza del 4 dicembre 2020, il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Austria) ha respinto il ricorso proposto avverso tale decisione. In precedenza, con sentenza del 23 luglio 2020, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] dinanzi a un giudice civile nel mese di novembre 2017 era stato respinto. Tale sentenza non era ancora definitiva il 4 dicembre 2020. 25. Nella sua sentenza, il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) ha constatato che il RGPD aveva deliberatamente introdotto una duplice forma di tutela giuridica e che occorreva pertanto confermare la competenza di principio della DSB a statuire su tale reclamo. Per contro, detto giudice ha ritenuto che il termine di decadenza di un anno enunciato all’articolo 24, paragrafo 4, della legge sulla protezione dei dati fosse scaduto. Nei limiti in cui GS era a conoscenza della pubblicazione dei suoi dati personali da parte di D il 3 luglio 2017, e dato che nel corso del procedimento non è stato dedotto alcun elemento fattuale sostanziale, il diritto all’esame del suo reclamo fondato sull’articolo 77 del RGPD era già estinto al momento in cui GS ha presentato il suo reclamo in data 26 luglio 2018. Il cambiamento della situazione giuridica, vale a dire l’entrata in vigore del RGPD, non avrebbe come effetto l’interruzione del termine di decadenza. Poiché anche la presentazione tardiva di un reclamo ai sensi dell’articolo 77 del RGPD comporterebbe parimenti il suo rigetto, secondo il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) correttamente il reclamo di GS è stato respinto. 26. GS e la DSB hanno rispettivamente proposto un ricorso per cassazione (Revision) avverso tale sentenza dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Corte amministrativa). 27. Tale giudice non condivide il parere del Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) relativo alla decadenza di cui sarebbe colpito il reclamo di GS. Infatti, dato che GS si è avvalso per la prima volta del diritto alla cancellazione, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del RGPD, dopo l’entrata in vigore di tale regolamento, il 22 giugno 2018, il termine di cui all’articolo 24, paragrafo 4, della legge sulla protezione dei dati ha iniziato a decorrere solo dal momento in cui GS è venuta a conoscenza del messaggio di posta elettronica di D, del 6 luglio 2018, che comunicava il suo diniego di accesso alla domanda di cancellazione. [OSCURATO:PERSONA] (Corte amministrativa) ritiene quindi che la motivazione adottata dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) non sia tale da giustificare il rigetto, da parte della DSB, del reclamo di GS, proposto conformemente all’articolo 77, paragrafo 1, del RGPD. 28. Tuttavia, il [OSCURATO:PERSONA] (Corte amministrativa) esamina se il rigetto di tale reclamo non fosse giuridicamente fondato su altri motivi. Dopo aver ricordato quanto dichiarato dalla Corte nelle sue sentenze [OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA] e del 7 dicembre 2023, SCHUFA Holding (Liberazione del debito residuo) ( 8 ), il giudice del rinvio si interroga, in particolare, sul motivo dedotto dalla DSB, relativo all’esistenza di un ricorso giurisdizionale pendente vertente sulla medesima causa. Infatti, l’articolo 94, paragrafo 1, della legge costituzionale federale dispone che la giustizia è indipendente dall’amministrazione in tutti gli organi. Come chiarito dal giudice del rinvio, tale articolo garantisce un principio di separazione della giustizia e dell’amministrazione, il quale esige che una causa sia assegnata integralmente ai fini della sua esecuzione o ai giudici o alle autorità amministrative. Detto articolo osterebbe quindi a che giudici e autorità amministrative statuiscano contemporaneamente o in successione su una stessa causa ( 9 ). 29. In un primo momento , il giudice del rinvio si chiede se un reclamo presentato dinanzi all’autorità di controllo ai sensi dell’articolo 77 del RGPD possa essere respinto qualora un ricorso giurisdizionale effettivo ai sensi dell’articolo 79 del RGPD sia già stato proposto in precedenza nella stessa causa e il relativo procedimento sia ancora pendente dinanzi al giudice adito. 30. Il giudice del rinvio ricorda che, nella sua sentenza [OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha dichiarato che gli articoli da 77 a 79 del RGPD consentono un esercizio concorrente e indipendente dei mezzi di ricorso previsti, da un lato, all’articolo 77, paragrafo 1, e all’articolo 78, paragrafo 1, di tale regolamento, nonché, dall’altro, all’articolo 79, paragrafo 1, di detto regolamento e che spetta agli Stati membri, conformemente al principio dell’autonomia procedurale, prevedere le modalità di articolazione di tali mezzi di ricorso affinché siano garantiti l’effettività della tutela dei diritti garantiti dal medesimo regolamento, l’applicazione coerente e omogenea delle disposizioni di quest’ultimo nonché il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, di cui all’articolo 47 della Carta. 31. Tale giudice ritiene che, al fine di evitare l’esistenza di decisioni contraddittorie, il che «rimetterebbe in discussione l’obiettivo di garantire un’applicazione coerente e omogenea delle norme a tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei loro dati personali in tutta l’Unione» ( 10 ), sarebbe possibile ammettere, seguendo il modello dell’articolo 81, paragrafi 2 e 3, del RGPD, che, qualora una stessa controversia sia pendente dinanzi ai giudici civili e alle autorità amministrative, l’organo adito successivamente dovrebbe respingere la domanda. 32. Secondo detto giudice, sebbene la modalità nazionale di cui trattasi non coincida interamente con i meccanismi previsti nel RGPD per le situazioni che coinvolgono più Stati membri, sembra ragionevole considerarla ammissibile alla luce di tale obiettivo. 33. Il giudice del rinvio aggiunge che, anche se il principio della tutela giurisdizionale effettiva invocato dalla Corte riguarda prima facie la situazione della persona interessata dal trattamento dei dati personali che propone un ricorso, occorre altresì riconoscere al titolare del trattamento, in quanto convenuto, un diritto a un procedimento effettivo, che può essere pregiudicato dal fatto che due procedimenti paralleli possono rappresentare un onere non trascurabile, in particolare per quanto riguarda le spese di rappresentanza legale per questi due procedimenti. 34. Pertanto, il semplice fatto che una causa sia pendente dinanzi a un giudice, adito conformemente all’articolo 79 del RGPD, osterebbe a che tale causa possa essere validamente trattata dall’autorità di controllo, che agisce ai sensi dell’articolo 77 di tale regolamento, qualora quest’ultima sia stata investita di un reclamo successivamente alla proposizione del ricorso giurisdizionale. 35. Tuttavia, detto giudice osserva che, qualora un reclamo ai sensi dell’articolo 77 del RGPD venga respinto solo a motivo della pendenza di un ricorso giurisdizionale, al momento del rigetto non risulta ancora alcuna decisione nel merito sull’asserita violazione dei dati personali e pertanto non sussiste ancora un pericolo di decisioni contraddittorie. 36. In un secondo momento , in caso di risposta negativa alla sua prima questione, il giudice del rinvio chiede se un reclamo proposto dinanzi all’autorità di controllo ai sensi dell’articolo 77 del RGPD possa essere respinto per il motivo che una decisione giurisdizionale di merito è già stata emessa in un procedimento avviato ai sensi dell’articolo 79 del RGPD. 37. Secondo tale giudice, il rigetto, in ragione del principio di anteriorità, di un reclamo presentato all’autorità di controllo a partire dal momento in cui una decisione nel merito è stata adottata nel procedimento giurisdizionale tiene conto dell’obiettivo di evitare decisioni contraddittorie. Tuttavia, si potrebbe ritenere che il fatto di riferirsi a una decisione che non è definitiva non comporti ancora, per la persona interessata, la certezza dell’esistenza di tale decisione. 38. Alla luce di tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] (Corte amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1. Se gli articoli 77 e 79 del [RGPD], alla luce delle considerazioni formulate dalla Corte nelle sentenze [[OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA]] e [SCHUFA Holding], debbano essere interpretati nel senso che la possibilità, prevista dal diritto nazionale, di respingere un reclamo proposto dinanzi a un’autorità di controllo ai sensi dell’articolo 77 del RGPD, per il motivo che un ricorso giurisdizionale ai sensi dell’articolo 79 del RGPD è già stato proposto nell’ambito della stessa azione, e che tale ricorso è pendente dinanzi a un organo giurisdizionale, rappresenta una modalità ammissibile di articolazione di tali mezzi di ricorso (ai sensi della citata giurisprudenza della Corte di giustizia). 2. In caso di risposta negativa alla prima questione, se gli articoli 77 e 79 del [RGPD], alla luce delle considerazioni formulate dalla Corte nelle sentenze [[OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA]] e [SCHUFA Holding], debbano essere interpretati nel senso che la possibilità, prevista dal diritto nazionale, del rigetto di un reclamo proposto a un’autorità di controllo ai sensi dell’articolo 77 del RGPD per il motivo che nel procedimento relativo al ricorso giurisdizionale ai sensi dell’articolo 79 del RGPD instaurato nell’ambito della stessa azione è già stata adottata una decisione nel merito (seppure non ancora definitiva), rappresenta una modalità ammissibile di articolazione di tali mezzi di ricorso (ai sensi della citata giurisprudenza della Corte di giustizia)». 39. Hanno presentato osservazioni scritte GS, D, la DSB, i governi austriaco, italiano e ungherese, nonché la Commissione europea. IV. Analisi 40. Al fine di poter statuire sul ricorso di cui è investito, il giudice del rinvio chiede alla Corte precisazioni sul rapporto tra, da un lato, un reclamo presentato a un’autorità di controllo ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 1, del RGPD e, dall’altro, un ricorso giurisdizionale proposto ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 1, di tale regolamento. 41. Con le sue questioni, che propongo di esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede quindi, in sostanza, alla Corte di dichiarare se un’autorità di controllo, investita di un reclamo, ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 1, del RGPD, possa respingerlo con la motivazione che un ricorso giurisdizionale, proposto ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 1, di tale regolamento e avente il medesimo oggetto, è stato proposto in precedenza (prima questione) e la decisione emessa nell’ambito di tale ricorso non è ancora definitiva (seconda questione). 42. A mio avviso, la risposta a queste due questioni dovrebbe essere negativa. Osservo peraltro che, nonostante il rigetto da parte della DSB del reclamo di GS, sia il governo austriaco sia tale autorità di controllo condividono tale opinione. 43. Occorre ricordare, in via preliminare, che il capo VIII del RGPD disciplina, in particolare, i mezzi di ricorso che permettono di tutelare i diritti dell’interessato qualora i dati personali che lo riguardano siano stati oggetto di un presunto trattamento contrario alle disposizioni del regolamento stesso. La tutela di tali diritti può quindi essere richiesta o direttamente dalla persona interessata, in applicazione degli articoli da 77 a 79 di detto regolamento, o da un’entità abilitata, in presenza o in assenza di un mandato a tal fine, ai sensi dell’articolo 80 del medesimo regolamento ( 11 ). 44. Al fine di chiarire al giudice del rinvio se il rigetto da parte dell’autorità di controllo di un reclamo che le è stato presentato in forza dell’articolo 77, paragrafo 1, del RGPD, per il motivo che un ricorso giurisdizionale, proposto conformemente all’articolo 79, paragrafo 1, di tale regolamento e avente il medesimo oggetto, è stato proposto in precedenza e sebbene la decisione emessa nell’ambito di tale ricorso non sia ancora definitiva, costituisca una modalità ammissibile di articolazione dei mezzi di ricorso previsti da detto regolamento, occorre ricordare che, al fine di interpretare una disposizione del diritto dell’Unione, occorre tener conto non soltanto della lettera di quest’ultima, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte ( 12 ). 45. Per quanto riguarda il tenore letterale delle disposizioni del RGPD occorre ricordare, innanzitutto, che l’articolo 77, paragrafo 1, di tale regolamento precisa che è «[f]atto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale» che ogni interessato ha il diritto di presentare un reclamo presso un’autorità di controllo. Inoltre, ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 1, di detto regolamento, ogni persona fisica o giuridica ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo avverso una decisione giuridicamente vincolante di un’autorità di controllo che la riguardi «[f]atto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale». Infine, l’articolo 79, paragrafo 1, del medesimo regolamento garantisce a ciascun interessato il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo «[f]atto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale disponibile, compreso il diritto di presentare un reclamo a un’autorità di controllo ai sensi dell’articolo 77». 46. Secondo la Corte, tali disposizioni del RGPD offrono diversi mezzi di ricorso ai soggetti che lamentano una violazione di tale regolamento, fermo restando che ciascuno di tali mezzi di ricorso deve poter essere esercitato «fatto salvo» ogni altro ( 13 ). In tal senso, il RGPD non prevede alcuna competenza prioritaria o esclusiva né alcuna regola di prevalenza della valutazione effettuata da detta autorità o dai giudici a cui essa si riferisce quanto all’esistenza di una violazione dei diritti conferiti da tale regolamento ( 14 ). In altre parole, il legislatore dell’Unione ha voluto mettere a disposizione degli interessati un sistema completo di mezzi di ricorso, in cui il diritto a un ricorso giurisdizionale e la possibilità di proporre un ricorso amministrativo o extragiudiziale coesistono autonomamente, senza che l’uno sia sussidiario rispetto all’altro. 47. Il ricorso previsto all’articolo 78, paragrafo 1, di tale regolamento, il cui oggetto è l’esame della legittimità della decisione di un’autorità di controllo adottata sulla base dell’articolo 77 di detto regolamento, e quello previsto all’articolo 79, paragrafo 1, del medesimo regolamento, possono quindi essere esercitati in modo concorrente e indipendente ( 15 ). Lo stesso vale per i reclami che son presentati alle autorità di controllo ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 1, del RGPD. 48. Una siffatta constatazione è confermata dal contesto in cui si inseriscono le disposizioni pertinenti del RGPD ( 16 ) e dagli obiettivi perseguiti da tale regolamento. A tal riguardo, risulta in particolare dal suo considerando 10 che quest’ultimo mira ad assicurare un livello elevato di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali all’interno dell’Unione. Il considerando 11 di tale regolamento enuncia, inoltre, che un’efficace protezione di tali dati presuppone un rafforzamento dei diritti delle persone interessate. In tal senso, la scelta operata dal legislatore dell’Unione di consentire agli interessati di esperire parallelamente e in modo indipendente i mezzi di ricorso previsti, da un lato, dall’articolo 77, paragrafo 1 e dall’articolo 78, paragrafo 1, del RGPD e, dall’altro, dall’articolo 79, paragrafo 1, di tale regolamento rientra nell’obiettivo di detto regolamento ( 17 ). La Corte ha parimenti sottolineato che la messa a disposizione di diversi mezzi di ricorso rafforza l’obiettivo enunciato al considerando 141 del RGPD, di garantire che qualsiasi interessato che ritenga che i diritti che tale regolamento gli conferisce siano stati violati disponga di un ricorso giurisdizionale effettivo ai sensi dell’articolo 47 della Carta ( 18 ). Aggiungo che tale interpretazione è confermata anche dal processo legislativo che ha portato all’adozione del RGPD. Infatti, in seno al Consiglio dell’Unione europea, la Repubblica d’Austria ha chiarito il proprio rifiuto di votare a favore di questo testo, in particolare per quanto riguarda il parallelismo dei mezzi di ricorso previsti dal regolamento stesso ( 19 ). Tuttavia, tale parallelismo dei mezzi di ricorso è stato mantenuto nella versione definitiva del regolamento in questione. 49. Alla luce di quanto dichiarato dalla Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA], ritengo che il fatto di ammettere che un’autorità di controllo, investita di un reclamo, ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 1, del RGPD, possa respingerlo per il motivo che un ricorso giurisdizionale, proposto ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 1, di tale regolamento e avente il medesimo oggetto, è stato proposto in precedenza e sebbene la decisione emessa nell’ambito di tale ricorso non sia ancora definitiva, pregiudicherebbe la possibilità offerta dal RGPD agli interessati di proporre ricorsi paralleli in merito allo stesso trattamento di dati personali. 50. Certo, nelle conclusioni da me presentate nella causa [OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA] ho avuto modo di sottolineare che tale possibilità può presentare un inconveniente, vale a dire l’incertezza giuridica che la comparsa di decisioni contraddittorie all’interno di uno Stato membro può generare. Orbene, se è pur vero che il rischio di decisioni contraddittorie tra le autorità di controllo o i giudici di diversi Stati membri è stato affrontato dal legislatore dell’Unione nel RGPD, diverso è il caso in cui siffatte decisioni siano adottate all’interno di uno stesso Stato membro ( 20 ). In tali circostanze, spetta a ogni Stato membro predisporre gli strumenti procedurali che consentano di evitare, per quanto possibile, che siano adottate decisioni contraddittorie in ordine a un medesimo trattamento di dati personali ( 21 ). 51. Nella causa che ha dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA], l’ipotesi sottoposta alla Corte era quella in cui il giudice investito di un ricorso proposto sulla base dell’articolo 78, paragrafo 1, del RGPD poteva essere indotto ad adottare una decisione in contrasto con la decisione che aveva acquisito carattere definitivo che era stata adottata in precedenza dal giudice investito di un ricorso proposto sul fondamento dell’articolo 79, paragrafo 1, di tale regolamento. 52. In tale ipotesi la Corte ha sottolineato, da un lato, che l’esistenza di due decisioni contraddittorie metterebbe in discussione l’obiettivo di garantire un’applicazione coerente ed omogenea delle norme in materia di tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali in tutta l’Unione, enunciato al considerando 10 del RGPD ( 22 ). Infatti, secondo la Corte, la protezione concessa in forza di una decisione emessa a seguito di un ricorso proposto sulla base dell’articolo 79, paragrafo 1, di detto regolamento, che accerta una violazione delle disposizioni di quest’ultimo, non sarebbe coerente con una seconda decisione giurisdizionale risultante da un ricorso proposto sulla base dell’articolo 78, paragrafo 1, del medesimo regolamento, avente un esito opposto ( 23 ). Inoltre, da ciò deriverebbe anche un indebolimento della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali che le riguardano, dal momento che una tale incoerenza creerebbe una situazione di incertezza giuridica ( 24 ). 53. È quindi importante che gli Stati membri assicurino che l’esistenza di mezzi di ricorso che possono essere esercitati parallelamente dagli interessati non rimetta in discussione l’effettività della protezione dei diritti che il RGPD conferisce a questi ultimi. Spetta agli Stati membri scegliere i meccanismi procedurali che essi ritengono più adatti per consentire il coordinamento dei mezzi di ricorso previsti dagli articoli da 77 a 79 di tale regolamento. 54. A tal riguardo, la Corte ha statuito che, in assenza di una disciplina dell’Unione in materia, spetta a ciascuno Stato membro, in forza del principio di autonomia processuale degli Stati membri, stabilire le modalità delle procedure amministrative e quelle relative alla procedura giurisdizionale intese a garantire la tutela dei diritti spettanti agli amministrati in forza del diritto dell’Unione ( 25 ). Tuttavia, le modalità di attuazione di detti mezzi di ricorso concorrenti e indipendenti non dovrebbero mettere in discussione l’effetto utile e la tutela effettiva dei diritti garantiti dal RGPD ( 26 ). Tali modalità, infatti, non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi simili previsti per la protezione dei diritti che derivano dall’ordine giuridico interno (principio di equivalenza), né essere strutturate in modo da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) ( 27 ). La Corte ha parimenti sottolineato che gli Stati membri devono assicurarsi che le modalità concrete di esperimento dei mezzi di ricorso di cui all’articolo 77, paragrafo 1, all’articolo 78, paragrafo 1, e all’articolo 79, paragrafo 1, di detto regolamento rispondano effettivamente alle esigenze derivanti dal diritto a un ricorso effettivo sancito dall’articolo 47 della Carta ( 28 ). 55. Nelle conclusioni che ho presentato nella causa [OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA] ( 29 ), ho indicato, segnatamente, che gli Stati membri potrebbero altresì prevedere la possibilità o l’obbligo, per un giudice investito di un ricorso ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 1, dell’RGPD, allorquando sia pendente un procedimento di reclamo ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 1, di tale regolamento o un ricorso giurisdizionale ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 1, di detto regolamento, di sospendere il procedimento dinanzi ad esso pendente e di sospendere il giudizio fino all’adozione di una decisione nell’uno o nell’altro di tali procedimenti ( 30 ). In tal senso, ho indicato che la sospensione di un procedimento può, a mio avviso, essere una soluzione al fine di evitare l’adozione di decisioni contraddittorie che potrebbero compromettere la certezza del diritto ( 31 ). 56. Tale soluzione mi sembra particolarmente appropriata nel contesto della presente causa. Pertanto, un’autorità di controllo, investita di un reclamo, conformemente all’articolo 77, paragrafo 1, del RGPD, dovrebbe essere autorizzata a sospendere l’esame di quest’ultimo qualora un ricorso giurisdizionale, proposto ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 1, di tale regolamento e avente il medesimo oggetto, sia stato proposto in precedenza e la decisione emessa nell’ambito di tale ricorso non sia ancora definitiva. 57. Per contro, il rigetto di un reclamo in un siffatto contesto mi sembra contrario al principio di effettività, in quanto tale modalità di articolazione dei mezzi di ricorso è tale da rimettere in discussione la tutela effettiva dei diritti garantiti dal RGPD. Infatti, un siffatto rigetto mi sembra contrario al principio stesso di un sistema completo di mezzi di ricorso che può essere esercitato in modo concorrente e indipendente. Inoltre, il rigetto di un reclamo non costituisce necessariamente una misura adeguata al fine di evitare l’adozione di decisioni contraddittorie. 58. A tal riguardo, occorre sottolineare che, qualora l’autorità di controllo respinga un reclamo con la motivazione che un ricorso giurisdizionale proposto ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 1, del RGPD è ancora pendente, essa non può ancora essere certa che una decisione nel merito sarà emessa nell’ambito di tale ricorso. Pertanto, quest’ultimo può essere respinto per un motivo procedurale, quale l’irricevibilità, senza essere deciso nel merito. 59. Peraltro, anche quando detto ricorso dà luogo, come nel caso di specie, ad una decisione nel merito, quest’ultima può essere rimessa in discussione dai mezzi di ricorso interni. Pertanto, a differenza di quanto la Commissione sembra ritenere nelle sue osservazioni ( 32 ), il carattere definitivo o meno della decisione giurisdizionale mi sembra rilevante. A mio avviso, l’autorità di controllo non può respingere prima facie un reclamo con la motivazione che un ricorso giurisdizionale proposto ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 1, del RGPD è sfociato in una decisione, fintantoché quest’ultima non abbia acquisito carattere definitivo e possa quindi ancora essere rimessa in discussione. 60. In sintesi, fintantoché la contraddizione tra la decisione adottata da un’autorità di controllo adita ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 1, del RGPD e la decisione non ancora definitiva emessa da un giudice adito ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 1, di tale regolamento è meramente ipotetica, tale autorità non può respingere il reclamo che le è stato presentato basandosi su tale rischio di contraddizione. 61. A sostegno di tale interpretazione, occorre insistere sull’importanza del diritto di proporre un reclamo dinanzi a un’autorità di controllo, sancito all’articolo 77, paragrafo 1, del RGPD, al fine di assicurare una tutela effettiva dei diritti garantiti da tale regolamento. Tale protezione risulta, in particolare, dagli ampi poteri conferiti da detto regolamento all’autorità di controllo al fine di valutare l’esistenza di un trattamento illecito dei dati personali dell’interessato e di adottare le misure adeguate per porvi rimedio. 62. In tale contesto, rilevo che l’articolo 51, paragrafo 1, del RGPD impone agli Stati membri di prevedere una o più autorità pubbliche indipendenti incaricate di controllare l’applicazione di tale regolamento. L’istituzione di tali autorità, anch’essa prevista dal diritto primario dell’Unione, ossia l’articolo 8, paragrafo 3, della Carta e l’articolo 16, paragrafo 2, TFUE, costituisce un elemento essenziale dell’osservanza della tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ( 33 ). Il compito principale di dette autorità, in forza dell’articolo 51, paragrafi 1 e 2, nonché dell’articolo 57, paragrafo 1, lettere a) e g), del RGPD, è quello di controllare l’applicazione di detto regolamento e di vigilare sul suo rispetto, contribuendo al contempo alla sua coerente applicazione nell’ambito dell’Unione, e ciò al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei loro dati personali nonché di agevolare la libera circolazione di tali dati all’interno dell’Unione ( 34 ). 63. In particolare, ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 1, lettera f), del RGDP, ogni autorità di controllo è tenuta, nel suo territorio, a trattare i reclami che qualsiasi persona, ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 1, di tale regolamento, ha il diritto di proporre quando considera che un trattamento di dati personali che la riguardano costituisca una violazione di tale regolamento, e ad esaminarne l’oggetto nella misura necessaria. L’autorità di controllo deve trattare un siffatto reclamo con la dovuta diligenza ( 35 ). In tal senso la Corte ha sottolineato che, benché la scelta del mezzo appropriato e necessario spetti all’autorità di controllo e questa debba compiere tale scelta prendendo in considerazione tutte le circostanze del trasferimento di dati personali di cui trattasi, detta autorità è comunque tenuta ad assolvere al suo compito di vigilare sul pieno rispetto del RGPD con tutta la diligenza richiesta ( 36 ). 64. Al fine di controllare l’applicazione di tale regolamento e di garantirne il rispetto, le autorità di controllo dispongono dei diversi poteri loro conferiti dall’articolo 58 di detto regolamento. Pertanto, l’articolo 58, paragrafo 1, del RGPD conferisce a tali autorità importanti poteri di indagine. Quando una siffatta autorità constata, al termine della sua indagine, una violazione delle disposizioni di tale regolamento, essa è tenuta a reagire in modo appropriato al fine di porre rimedio all’inadeguatezza constatata. A tal fine, l’articolo 58, paragrafo 2, di tale regolamento elenca le diverse misure correttive che l’autorità di controllo può adottare ( 37 ). 65. La Corte ne ha dedotto che la procedura di reclamo, che non è simile a quella di una petizione, è concepita come un meccanismo idoneo a salvaguardare efficacemente i diritti e gli interessi delle persone coinvolte ( 38 ). In tale prospettiva, l’autorità di controllo è tenuta ad intervenire qualora l’adozione di una o più delle misure correttive previste all’articolo 58, paragrafo 2, del RGPD sia, tenuto conto delle circostanze di ciascun singolo caso, appropriata, necessaria e proporzionata al fine di porre rimedio all’inadeguatezza constatata e assicurare la piena conformità a tale regolamento ( 39 ). 66. A mio avviso, sarebbe contrario a tale obiettivo e all’obbligo di diligenza che incombe all’autorità di controllo privare a priori un interessato del beneficio di un siffatto meccanismo consentendo a detta autorità di respingere il suo reclamo con la motivazione che un ricorso giurisdizionale, proposto conformemente all’articolo 79, paragrafo 1, di tale regolamento e avente il medesimo oggetto, è stato proposto in precedenza e quando la decisione emessa nell’ambito di tale ricorso non è ancora definitiva. Per contro, la sospensione dell’esame di tale reclamo in attesa di una decisione giurisdizionale che abbia acquisito carattere definitivo mi sembra conforme sia all’esigenza di assicurare una protezione effettiva dei diritti garantiti dal RGPD sia a quella di evitare decisioni contraddittorie all’interno di uno stesso Stato membro. 67. Certamente, è vero che il rigetto, per un siffatto motivo, del reclamo presentato all’autorità di controllo conformemente all’articolo 77, paragrafo 1, del RGPD non osta necessariamente a che l’interessato possa presentare un nuovo reclamo a tale autorità dopo che il procedimento giurisdizionale è stato definitivamente concluso per un motivo procedurale o se l’interessato ha rinunciato al suo ricorso giurisdizionale. 68. Tuttavia, la presentazione di un nuovo reclamo può rivelarsi impossibile se il diritto nazionale lo subordina, come avviene in Austria, al rispetto di un termine di ricevibilità e quest’ultimo è scaduto. In un’ipotesi del genere, l’interessato potrebbe essere privato di qualsiasi tutela effettiva se il suo ricorso giurisdizionale fosse respinto per un motivo procedurale senza essere deciso nel merito o se intendesse rinunciare al procedimento giurisdizionale. 69. Peraltro, e più in generale, una soluzione del genere, che fa gravare sulla persona interessata la responsabilità di adire nuovamente l’autorità di controllo dopo il rigetto iniziale del suo reclamo, mi sembra contraria all’obbligo di diligenza che grava su tale autorità. Infatti, tale obbligo implica, come ho indicato in precedenza, che detta autorità proceda al trattamento di un reclamo presentato dinanzi ad essa con tutta la diligenza richiesta. Detto obbligo richiede, in particolare, che, qualora l’autorità di controllo sia investita di un reclamo e sia informata dell’esistenza di un procedimento giurisdizionale avviato conformemente all’articolo 79, paragrafo 1, del RGPD e vertente sugli stessi fatti, tale autorità sia attenta, nell’ambito dell’esame di detto reclamo, alla decisione che concluderà definitivamente tale procedimento. Nel frattempo, detto esame dovrebbe essere sospeso. V. Conclusione 70. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte amministrativa, Austria) nel modo seguente: L’articolo 77, paragrafo 1, e l’articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a che un’autorità di controllo, investita di un reclamo, conformemente a tale articolo 77, paragrafo 1, possa respingerlo per il motivo che un ricorso giurisdizionale, proposto conformemente a tale articolo 79, paragrafo 1, e avente il medesimo oggetto, è stato proposto in precedenza e quando la decisione emessa nell’ambito di tale ricorso non è ancora definitiva. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) GU 2016, L 119, pag. 1 , in prosieguo: il «RGPD». ( 3 ) C‑132/21 , in prosieguo: la sentenza [OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA], EU:C:2023:2 . ( 4 ) Ai sensi dell’articolo 4, punto 21, del RGPD, una autorità di controllo è «l’autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 51 [di detto regolamento]». ( 5 ) In prosieguo: la «Carta». ( 6 ) BGBl. I, 165/1999, in prosieguo: la «legge sulla protezione dei dati». ( 7 ) Questa domanda si fondava sulla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ( GU 1995, L 281, pag. 31 ). ( 8 ) C 26/22 e C 64/22 , in prosieguo: la sentenza SCHUFA Holding, EU:C:2023:958 . ( 9 ) Il giudice del rinvio si riferisce alla sentenza del Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale) del 14 ottobre 1970, G 20/70. ( 10 ) Il giudice del rinvio cita la sentenza [OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA] (punto 54). ( 11 ) V., segnatamente, sentenza del 4 ottobre 2024, Lindenapotheke ( C‑21/23 , EU:C:2024:846 , punto 47 e giurisprudenza citata). ( 12 ) V., segnatamente, sentenza del 4 ottobre 2024, Lindenapotheke ( C‑21/23 , EU:C:2024:846 , punto 52 e giurisprudenza citata). ( 13 ) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA] (punto 34). V. anche, quanto alla possibilità per il concorrente di un’impresa di introdurre un ricorso dinanzi al giudice civile contro tale impresa sul fondamento del divieto delle pratiche commerciali sleali, in ragione della violazione dedotta da detta impresa di obblighi previsti dal RGPD, sentenza del 4 ottobre 2024, Lindenapotheke ( C‑21/23 , EU:C:2024:846 , punto 53 ). ( 14 ) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA] (punto 35). ( 15 ) V. sentenze [OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA] (punto 35 e dispositivo); SCHUFA Holding (punto 66), nonché del 30 aprile 2025, Inspektorat kam Visshia sadeben savet ( C‑313/23, C‑316/23 e C‑332/23 , EU:C:2025:303 , punto 128 ). ( 16 ) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA] (punti da 36 a 41). ( 17 ) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA] (punto 42). ( 18 ) V. sentenze [OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA] (punto 44) e SCHUFA Holding (punto 66). In quest’ultima sentenza, la Corte ne ha dedotto che l’esistenza del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo contro un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento, previsto dall’articolo 79, paragrafo 1, del RGPD, non incide sulla portata del controllo giurisdizionale esercitato, nell’ambito di un ricorso presentato ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 1, di tale regolamento, su una decisione adottata da un’autorità di controllo in seguito a un reclamo (punto 67 di detta sentenza). ( 19 ) Si veda l’esito della votazione sull’adozione del RGPD nel doc. 7920/16 del Consiglio del 14 aprile 2016, disponibile al seguente indirizzo Internet: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST‑7920-2016-INIT/fr/pdf (pag. 7). Tale interpretazione è condivisa dall’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Austria), come testimonia la sua sentenza del 23 maggio 2019, 6Ob91/19d (punto 4.5.). ( 20 ) V. le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA] ( C‑132/21 , EU:C:2022:661 , paragrafo 57 ). ( 21 ) V. le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA] ( C‑132/21 , EU:C:2022:661 , paragrafo 58 ). ( 22 ) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA] (punto 54). ( 23 ) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA] (punto 55). ( 24 ) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA] (punto 56). ( 25 ) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA] (punto 45). ( 26 ) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA] (punto 47). ( 27 ) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA] (punto 48). ( 28 ) V., segnatamente, sentenza del 30 aprile 2025, Inspektorat kam Visshia sadeben savet ( C‑313/23, C‑316/23 e C‑332/23 , EU:C:2025:303 , punto 136 e giurisprudenza citata). ( 29 ) C‑132/21 , EU:C:2022:661 . ( 30 ) V. le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA] ( C‑132/21 , EU:C:2022:661 , paragrafo 69 ). ( 31 ) V. le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA] ( C‑132/21 , EU:C:2022:661 , paragrafo 70 ). ( 32 ) V. osservazioni della Commissione (punto 49). ( 33 ) V., segnatamente, sentenza del 30 aprile 2025, Inspektorat kam Visshia sadeben savet ( C‑313/23, C‑316/23 e C‑332/23 , EU:C:2025:303 , punto 119 e giurisprudenza citata). ( 34 ) V., segnatamente, sentenza del 30 aprile 2025, Inspektorat kam Visshia sadeben savet ( C‑313/23, C‑316/23 e C‑332/23 , EU:C:2025:303 , punto 120 e giurisprudenza citata). ( 35 ) V., segnatamente, sentenze SCHUFA Holding (punto 56 e giurisprudenza citata) nonché del 26 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Obbligo di agire dell’autorità per la protezione dei dati) ( C‑768/21 , EU:C:2024:785 , punto 32 ). ( 36 ) V. sentenze del 16 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑311/18 , EU:C:2020:559 , punto 112 ), e del 26 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Obbligo di agire dell’autorità di controllo) ( C‑768/21 , EU:C:2024:785 , punto 37 ). In quest’ultima sentenza, la Corte ha inoltre precisato che il margine di discrezionalità di cui dispone l’autorità di controllo è limitato dalla necessità di garantire un livello coerente ed elevato di protezione dei dati personali mediante un’applicazione rigorosa delle norme, come risulta dai considerando 7 e 10 del RGPD (punto 38). ( 37 ) V., segnatamente, sentenza SCHUFA Holding (punto 57 e giurisprudenza citata). ( 38 ) V. sentenza SCHUFA Holding (punto 58). ( 39 ) V. sentenze del 26 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Obbligo di agire dell’autorità di protezione dei dati) ( C-768/21 , EU:C:2024:785 , punto 42 ), e del 30 aprile 2025, Inspektorat kam Visshia sadeben savet ( C-313/23, C-316/23 e C-332/23 , EU:C:2025:303 , punto 132 ).
Sentenza Corte di giustizia UE/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris