CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19494/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nsigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 19773/2016proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Palermo n. 98/2009 del 3 novembre 2009, nella persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio letto presso il suo studio in Roma, piazza [OSCURATO:PERSONA], n. 101, giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione. - ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Agente della Riscossione per la Sicilia, nella persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso. Pec: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d ella SICILIA, n. 52/30/16 , depositata in data 1 1 gennaio 2016 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 giugno2024 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha rigettato l’appello proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza n. 128/3/2012 della Commissione tributaria provinciale di Palermo, che aveva respinto il ricorso avente ad oggetto la cartella di pagamento, contenente l’iscrizione a ruolo, a seguito di accertamento per l’anno di imposta 2004 notificato in data 3 dicembre 2009 e divenuto definitivo per mancata impugnazione, per una pretesa tributaria complessiva di euro 8.958.812,42. 2.I giudici di secondo grado, in particolare, hanno ritenuto la notifica della cartella regolare sia nella compilazione che nella sottoscrizionee che la società ricorrente aveva contestato la difformità della relata consegnata alla parte rispetto a quella versata nel procedimento tardivamente,non avendola disconosciuta nel giudizio di primo grado; la notifica non era inesistente e la Curatela fallimentare, alla quale la cartella era stata regolarmente notificata, non aveva sollevato eccezione di sorta, anche perché la copia risultava notificataa persona incaricata della ricezione degli atti; la cartella era motivata, in quanto riportava gli elementi essenziali ed identificativi del rapporto giuridico che andava a definire e l’Agenzia delle Entrate era il soggetto legittimato sostanziale. 3. La società [OSCURATO:SOCIETA]., nella persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] , ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a due motivie memoria. 4. L'Agenzia delle Entrate e la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resistono con rispettivi controricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.In via preliminare va rilevato che la società ricorrente ha depositato memoria, con la quale ha rappresentato che,nelle more del giudizio di Cassazione, l'Agenzia delle Entrate aveva provveduto all'annullamento parziale in autotutela dell'accertamento n. RJP03A501266/2009 per l'anno di imposta 2004, notificato in data 3 dicembre 2009, sotteso alla cartella di pagamento oggetto del giudizio, rideterminando la pretesa erariale e procedendo allo sgravio parziale del ruolo già emesso, e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, nei limiti e per quanto di ragione del menzionato provvedimento di autotutela. 2. In via gradatamente preliminare va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione, dovendosi richiamarele Sezioni Unite, che decidendo su questione di particolare importanza, hanno affermato i seguenti principi: « In caso di rapporto d’imposta i cui presupposti si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l’atto impositivo lo può impugnare, ex art. 43 l.fall., a condizione che il curatore si sia astenuto dall’impugnazione e che, cioè, quest’ultimo abbia assunto un comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l’abbiano determinato. L’insussistenzadi uno stato di inerzia del curatore, come sopra definito, comporta il difetto della capacità processuale del fallito in ordine all’impugnazione dell’atto impositivo e va conseguentemente rilevato, anche d’ufficio, dal giudice in ogni stato e grado del processo» (Cass., Sez. U., 28 aprile 2023,n. 11287). 2.1 In particolare, con riferimento al primo principio di diritto, riguardante la definizione della fattispecie legittimante l'inerzia, le Sezioni Unite hanno precisato che il fallito è legittimato ad agire in giudizio per il solo fatto, obiettivamente rilevato, che il curatore si astenga dal farlo e che la capacità processuale del fallito discende da una condizione di inerzia pura e semplice del curatore, senza necessità di indagarne le cause, le giustificazioni o gli scopi. In questa ottica, l’inattività del curatore costituisce elemento necessario e sufficiente a che la tutela giudiziaria venga esperita direttamente e personalmente dal fallito, con il solo limite che si tratti di inattività originaria, ovvero che il Curatore, pur prestando acquiescenza, nonsi sia tuttavia attivato nel precedente grado di giudizio. 2.2 Dunque, l’art. 43 legge fall imentare, con una interpretazione costituzionalmente orientata ex art.24 Cost., ammette il contribuente fallito ad impugnare «in proprio» l’atto impositivo ritenuto illegittimo nel caso in cui a tanto non provveda, per qualsiasi ragione, il curatore. 3.Il primo motivo deduce la nullità della sentenza violazione e falsa applicazione degli artt. 148 e 160 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere, il giudice di primo grado attribuito prevalenza alla relata di notifica della cartella di pagamento depositata dall'Agente della riscossione piuttosto che a quella in possesso del destinatario in violazione di univoca giurisprudenza di legittimità. 3.1Il motivo è inammissibile sotto plurimi profili. 3.2È in primo luogo inammissibile per difetto di autosufficienza. 3.3 Ed invero, in tema di ricorso per cassazione, ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di autosufficienza, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (Cass., 30 novembre 2018, n. 31038). 3.4 Più in particolare, in mancanza di trascrizione dell'impugnata cartella nel corpo del ricorso, non è concessa a questa Corte la possibilità di verificare la corrispondenza del «contenuto» dell'atto rispetto a quanto asserito dalla contribuente; ciò che comporta il radicale impedimento di ogni attività nomofilattica, la quale presuppone appunto la certa conoscenza del tenore della cartella in discorso (Cass., 29 luglio 2015, n. 16010; Cass., 9 aprile 2013, n. 8569). 3.5 Il motivo è pure inammissibile, perché doglianza diretta, con evidenza, a censurare una erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa, che non costituiscono vizio di violazione di legge (Cass., 19 agosto 2020, n. 17313), avendo il giudice di appello affermato, con un accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, che la notifica della cartella era stata regolare, sia nella compilazione che nella sottoscrizione, e che il ricorrente aveva contestato la difformità della relata consegnata alla parte rispetto a quella versata nel procedimento tardivamente, non avendola disconosciuta nel giudizio di primo grado (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).3.6 Peraltro, il motivo risulta inammissibile anche per la violazione dell'art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ., stante il rigetto dell'appello statuito dalla Corte di merito e non avendo la parte attuale ricorrente specificato in ricorso le ragioni di fatto poste rispettivamente a fondamento della decisione di primo e di secondo grado, così dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., 22 dicembre 2016, n. 26774). 4.Il secondo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. quale conseguenza dell’omessa pronuncia sull’eccezione di mancata notifica dell’avviso di accertamento prodromico, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.. Era stato dedotto, sia in primo grado che nel grado di appello, che la notifica dell’avviso di accertamento sarebbe stata eseguita il 13 dicembre 2009,solo all'ex legale rappresentante della società (già fallita un mese prima) e non anche al Curatore fallimentare e per di più al suo indirizzo di residenza e con le modalità dell'art. 140 cod. proc. civ., senza le opportune ricerche e senza l'invio della raccomandata informativa necessaria per il suo perfezionamento. 4.1 Anche il secondo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza non essendo stato trascritto il contenuto degli atti di notifica dell’avviso di accertamento impugnato, sulla base dei quali la società ricorrente assume che la notifica era stata eseguita solo all’ex legale rappresentante della società fallita un mese prima e non anche al Curatore e che la notifica era stata fatta all’indirizzo di residenza e con le modalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ. senza le opportune ricerche e senza l’invio della raccomandata informativa necessaria per il suo perfezionamento. L’onere della trascrizione dei suindicati atti si imponeva anche alla luce di quanto argomentato dall’Agenzia delle Entrate sulla regolarità dell’iter notificatorio dell’avviso di accertamento a pag. 3 del controricorso («A riprova della regolarità dell’iter notificatorio del prodromico atto di accertamento ed in linea con quanto dedotto in giudizio, l’Ufficio ha depositato copia dell’avviso di accertamento n. RJP03A501266/2009 comprensivo della relata di notificazione, copia dell’attestazione di intervenuto deposito dell’atto da notificare alla [OSCURATO:PERSONA] ed, infine, copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale il destinatario della notifica era stato informato dell’intervenuto deposito»). 4.2 E ciò in disparte l’infondatezza del motivo di ricorso laddove afferma la necessità della notifica al Curatore fallimentare, dovendosi richiamare la giurisprudenza di questa Corte che, al riguardo, ha affermato che l'accertamento tributario «ove riguardi crediti i cui presupposti si siano determinati anteriormente alla dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d'imposta in cui detta dichiarazione è intervenuta, va notificato non solo al curatore ma anche al contribuente, che non è privat o, a seguito della declaratoria fallimentare, della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, rimanendo esposto ai riflessi, anche sanzionatori, derivanti dalla definitività dell'atto impositivo. Ne consegue che il fallito, nell'inerzia degli organi fallimentari -ravvisabile nell'omesso esercizio, da parte del curatore, del diritto alla tutela giurisdizionale avverso l'atto impositivo - è eccezionalmente abilitato ad esercitare egli stesso siffatta tutela, alla luce dell'interpretazione sistematica del combinato disposto degli artt. 43 l. fall. e 16 del d.P.R. n. 636 del 1972, conforme ai principi garantiti dall'art. 24 Cost.» (cfr. tra le tante Cass. 16 ottobre 2019, n. 26127 ; Cass., 9 novembre 2018, n. 28707; Cass., 11 maggio 2017, n. 11618). 4.3Anche di recente è stato affermato che «gli avvisi di accertamento e le cartelle esattoriali, anche se inerenti a crediti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente devono essere notificati sia al curatore, in ragione della partecipazione di detti crediti al concorso fallimentare o, comunque, della loro idoneità ad incidere sulla gestione dei beni e delle attività acquisiti al fallimento, sia al contribuente fallito» (Cass., 16 giugno 2021, n. 16958) e che « In tema di contenzioso tributario, sebbene l'ente impositore o il concessionario non siano obbligati, a pena di nullità, anotificare avvisi di accertamento e cartelle esattoriali sia al fallitoche alla curatela fallimentare, tale scelta condiziona la futura opponibilità di tali atti o nell'ambito della procedura fallimentare o nei confronti delfallito tornato "in bonis", ai fini della legittima prosecuzione della procedura esattoriale; ciò nel senso che lacartella di pagamento notificataunicamente al curatore fallimentare non è opponibile alfallito tornato "in bonis" sicché, in caso di notifica a quest'ultimo di un preavviso di fermo che abbia tale cartella come atto presupposto, egli può sia limitarsi a far valere la nullità dell'atto successivo che gli è statonotificato, sia - qualora ne abbia ancora interesse - contestare anche la validità e fondatezza dell'atto prodromico che non gli è stato notificato, perchénotificato al solo curatore in costanza di fallimento, e di cui sia venuto a conoscenza con l'atto successivo»(Cass., 31 gennaio 2022, n. 2857). 5. Per le ragioni di cui sopra, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere con specifico riferimento all’importo oggetto di sgravio a seguito di provvedimento di annullamento parziale in autotutela n. prot. 18037 del 16 febbraio 2016 e, per il resto, il ricorso deve essere rigettato. 5.1 Le spese del giudizio, in ragione dell’intervenuto sgravio, devono essere compensate nella misura del 50%, mentre per il restante 50% la società ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, sostenute dalla Agenzia controricorrente e dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere con specifico riferimento all’importo oggetto di sgravio a seguito di provvedimento di annullamento parziale in autotutela n. prot. 18037 del 16 febbraio 2016 e rigetta,per il resto, il ricorso. Compensa le spese processuali nella misura del 50% e condanna la società ricorrente al pagamento del restante 50% delle spese processualiche liquida in favore della Agenzia controricorrente in euro 15.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debitoe in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in euro 15.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte