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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 1994

Cassazione n. 24937/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod. pen., con particolare riferimento al giudizio di attendibilità dell'individuazione fotografica effettuata dal personale di polizia giudiziaria, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto meramente riproduttivo di censure già adeguatamente esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni corrette sotto il profilo logico e giuridico, senza che il ricorrente muova una specifica critica alle ragioni poste a base della sentenza impugnata; considerato, inoltre, che la doglianza proposta risulta diretta a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti mediante criteri valutativi alternativi rispetto a quelli adottati dal giudice di merito che, invece, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha dato conto delle ragioni del proprio convincimento, evidenziando come dai fotogrammi estratti dal sistema di videosorveglianza emergessero i tratti somatici del rapinatore chiaramente visibili e perfettamente sovrapponibili a quelli del [OSCURATO:PERSONA] (si vedano, in particolare, le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te Giu ppe [OSCURATO:PERSONA] o Imperiali [- r [OSCURATO:PERSONA] G 2026 Ftige LO g IDE' Aaritm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod. pen., con particolare riferimento al giudizio di attendibilità dell'individuazione fotografica effettuata dal personale di polizia giudiziaria, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto meramente riproduttivo di censure già adeguatamente esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni corrette sotto il profilo logico e giuridico, senza che il ricorrente muova una specifica critica alle ragioni poste a base della sentenza impugnata; considerato, inoltre, che la doglianza proposta risulta diretta a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti mediante criteri valutativi alternativi rispetto a quelli adottati dal giudice di merito che, invece, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha dato conto delle ragioni del proprio convincimento, evidenziando come dai fotogrammi estratti dal sistema di videosorveglianza emergessero i tratti somatici del rapinatore chiaramente visibili e perfettamente sovrapponibili a quelli del [OSCURATO:PERSONA] (si vedano, in particolare, le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te Giu ppe [OSCURATO:PERSONA] o Imperiali [- r [OSCURATO:PERSONA] G 2026 Ftige LO g IDE' Aaritm
Sentenza Cassazione n. 24937/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris