CassazionedecretoSezione LDecisione del 3 giugno 2026
Cassazione n. 17592/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mo condomicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia-controricorrente-avverso il decreto n. 7631/2025 del 27/5/2025 emesso dalTribunale Civitavecchia.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.Numero registro generale 14334/2025Numero sezionale 546/2026Numero di raccolta generale 17592/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveData pubblicazione 03/06/2026provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 1.210,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Così deciso in Roma, il 2 giugno 2026dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]