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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24466/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Genova, il 22 gennaio 2019, ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Genova in data 1 aprile 2016 per il reato di guida in stato d'ebbrezza, commesso in Genova il 29 novembre 2014.

Il ricorrente ne chiede l'annullamento in relazione a due motivi di lagnanza.

Con il primo lamenta vizio di motivazione in riferimento al fatto che l'ipotesi di cui alla lettera C dell'art. 186, comma 2, Cod.Strada era stata derubricata dal Tribunale in quella di cui alla lettera B in considerazione del tempo trascorso tra la misurazione del tasso alcolemico e l'orario in cui il prevenuta era stato fermato dagli agenti accertatori; tuttavia, secondo il ricorrente, ciò implicava che, in relazione all'andamento della curva di assorbimento dell'alcool, ben poteva essere che la condizione del giudicabile si attestasse al disotto della punibilità penale, con la conseguenza che non può affermarsi la sua penale responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.

Con il secondo motivo di lagnanza il deducente lamenta violazione di legge in relazione alla ritenuta aggravante dell'avere provocato un incidente stradale.

2. I due motivi di ricorso sono affetti da manifesta infondatezza.

Invero, il primo motivo di ricorso propone di fatto una rilettura alternativa delle prove, incompatibile con questo giudizio di legittimità, a fronte della quale la sentenza impugnata offre contezza della valutazione probal:oria effettuata dai giudici di merito in ordine all'accertamento dello stato di ebbrezza, che - pur derubricato in primo grado nell'ipotesi di cui alla lettera B dell'art. 186, comma 2, cod.strada - risulta basato comunque su due rilevazioni del tasso alcolemico superiori al valore-soglia di cui alla lettera C (ed ha condotto alla derubricazione nella fascia di gravità intermedia solo in relazione a una valutazione relativa al tempo decorso), ma anche sul fatto che il prevenuto, quando fu fermato dalla [OSCURATO:PERSONA], emanava un forte odore alcolico: di tal che la successiva rilevazione a mezzo alcoltest aveva unicamente funzione di riscontro al suo stato di ebbrezza alla guida.

Non è, perciò, bastevole la prospettazione di un dubbio circa la distanza temporale dal momento in cui il prevenuto fu fermato alla guida al momento in cui fu sottoposto a rilevazione alcolimetrica, atteso che in tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull'imputato l'onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell'accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato, fermo restando che non integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra l'ultimo atto di guida e l'espletamento dell'accertamento (Sez. 4, Sentenza n. 50973 del 05/07/2017, Denicolò, Rv. 271532).

Quanto al secondo motivo di ricorso, è sufficiente rilevare che, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, deve intendersi per incidente stradale qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli (Sez. 4, Sentenza n. 27211 del 21/05/2019, Granelli, Rv. 275872).

In questo senso è pacifico che anche l'uscita del veicolo dalla propria traiettoria a seguito della perdita di controllo dello stesso da parte del conducente, quando termina con l'urto del veicolo contro opere murarie, guard rail o altre autovetture poste al bordo della strada integra certamente la nozione di incidente stradale.

La manifesta infondatezza del ricorso esime dal valutare se sia decorso il termine di prescrizione.

3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Genova, il 22 gennaio 2019, ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Genova in data 1 aprile 2016 per il reato di guida in stato d'ebbrezza, commesso in Genova il 29 novembre 2014. Il ricorrente ne chiede l'annullamento in relazione a due motivi di lagnanza. Con il primo lamenta vizio di motivazione in riferimento al fatto che l'ipotesi di cui alla lettera C dell'art. 186, comma 2, Cod.Strada era stata derubricata dal Tribunale in quella di cui alla lettera B in considerazione del tempo trascorso tra la misurazione del tasso alcolemico e l'orario in cui il prevenuta era stato fermato dagli agenti accertatori; tuttavia, secondo il ricorrente, ciò implicava che, in relazione all'andamento della curva di assorbimento dell'alcool, ben poteva essere che la condizione del giudicabile si attestasse al disotto della punibilità penale, con la conseguenza che non può affermarsi la sua penale responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. Con il secondo motivo di lagnanza il deducente lamenta violazione di legge in relazione alla ritenuta aggravante dell'avere provocato un incidente stradale. 2. I due motivi di ricorso sono affetti da manifesta infondatezza. Invero, il primo motivo di ricorso propone di fatto una rilettura alternativa delle prove, incompatibile con questo giudizio di legittimità, a fronte della quale la sentenza impugnata offre contezza della valutazione probal:oria effettuata dai giudici di merito in ordine all'accertamento dello stato di ebbrezza, che - pur derubricato in primo grado nell'ipotesi di cui alla lettera B dell'art. 186, comma 2, cod.strada - risulta basato comunque su due rilevazioni del tasso alcolemico superiori al valore-soglia di cui alla lettera C (ed ha condotto alla derubricazione nella fascia di gravità intermedia solo in relazione a una valutazione relativa al tempo decorso), ma anche sul fatto che il prevenuto, quando fu fermato dalla [OSCURATO:PERSONA], emanava un forte odore alcolico: di tal che la successiva rilevazione a mezzo alcoltest aveva unicamente funzione di riscontro al suo stato di ebbrezza alla guida. Non è, perciò, bastevole la prospettazione di un dubbio circa la distanza temporale dal momento in cui il prevenuto fu fermato alla guida al momento in cui fu sottoposto a rilevazione alcolimetrica, atteso che in tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull'imputato l'onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell'accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato, fermo restando che non integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra l'ultimo atto di guida e l'espletamento dell'accertamento (Sez. 4, Sentenza n. 50973 del 05/07/2017, Denicolò, Rv. 271532). Quanto al secondo motivo di ricorso, è sufficiente rilevare che, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, deve intendersi per incidente stradale qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli (Sez. 4, Sentenza n. 27211 del 21/05/2019, Granelli, Rv. 275872). In questo senso è pacifico che anche l'uscita del veicolo dalla propria traiettoria a seguito della perdita di controllo dello stesso da parte del conducente, quando termina con l'urto del veicolo contro opere murarie, guard rail o altre autovetture poste al bordo della strada integra certamente la nozione di incidente stradale. La manifesta infondatezza del ricorso esime dal valutare se sia decorso il termine di prescrizione. 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co
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