CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 novembre 2021
Cassazione n. 02281/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentila le conclusioni del PG • ,14,4(1 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 20 gennaio 2021, la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava l'indulto concesso a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del Tribunale di Pescara del 4.6.1990, nella misura di anni uno, mesi sei di reclusione ed C. 361,52 di multa, e con sentenza della Corte di appello di Catania del 15.5.1992, irrevocabile dal 5.11.1993, nella misura di anni due, mesi quattro di reclusione ed C. 1.549,37 di multa, per avere il predetto commesso "entro cinque anni altri delitti non colposi per i quali ha riportato condanna a pena detentiva non inferiore a dieci anni (vedi sentenza della Corte di appello di Catania del 22.2.1996, irrevocabile il 13.12.1996, per reati commessi il 10.4.1991)". 2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], per "violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale; motivazione carente in relazione agli artt. 663, 674 cod. proc. pen. e 78, comma 1, cod. pen.". Il ricorrente ha, al riguardo, osservato che quelle pene, in relazione alle quali era stato concesso l'indulto, sarebbero state ricomprese in successivi provvedimenti di pene concorrenti, in virtù dei quali la pena sarebbe stata determinata con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 78 cod. pen.; ha, quindi, sostenuto che non sarebbe stato possibile "sciogliere il cumulo", perché "la pena era da considerarsi unica e l'operazione di revoca doveva essere operata su quella pena unica che, per intero, doveva essere riportata", "senza considerare che lo scorporo, così come richiesto e accolto, opera su una pena che il Garozzo aveva già interamente scontato perché già in allora eccedente i limiti di cui all'art. 78 cod. pen.". 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato e, pertanto, va rigettato. Quanto al rilievo - secondo cui le pene, in relazione alle quali era stato concesso l'indulto, sarebbero state ricomprese in successivi provvedimenti di pene concorrenti, in virtù dei quali la pena sarebbe stata determinata con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 78 cod. pen. - va osservato che il ricorrente finisce con il confondere due diversi aspetti della questione: la revoca dell'indulto ex lege, ricorrendone le condizioni previste dalla normativa clemenziale (di natura meramente dichiarativa e i cui effetti devono farsi risalire al passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il reato che ha dato luogo a detta revoca) e gli effetti che derivano dalla revoca dell'indulto sulla pena complessiva riportata nel provvedimento di pene concorrenti. Ricorrendone le condizioni di legge, il Giudice dell'esecuzione deve procedere alla revoca dell'indulto in precedenza concesso in relazione a pena ricompresa nel provvedimento di cumulo emesso dall'organo di Procura, che dovrà, conseguentemente, emettere altro provvedimento che tenga conto di detta decisione. Né si può ritenere che, nel caso di specie, le pene rispetto alle quali era stato concesso l'indulto, poi, revocato, si fossero estinte, in quanto nel decennio successivo alla data di irrevocabilità della sentenza di condanna della Corte di appello di Catania del 22.2.1996 (13.12.1996) il Garozzo ha riportato condanne per delitti della stessa indole, come risulta dalle stesse allegazioni difensive, con la conseguenza che trova applicazione il disposto della norma di cui all'art. 172, comma 7, cod. pen.. 2. Del tutto inconsistente deve ritenersi l'altra argomentazione contenuta in ricorso ("senza considerare che lo scorporo, così come richiesto e accolto, opera su una pena che il Garozzo aveva già interamente scontato perché già in allora eccedente i limiti di cui all'art. 78 cod. pen.") per l'evidente rilievo che una pena indultata non è, per sua natura, eseguibile fino a quando non venga pronunciata la revoca del beneficio. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 17 novembre 2021