CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 dicembre 2025
Cassazione n. 32551/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orso iscritto al n. 00755/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], r appresenta to e dife so da gli avv. ti [OSCURATO:PERSONA], giusta procura allegata al ricorso ; - ricorrent e - [OSCURATO:PERSONA], in proprio quale socio de [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nonché quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. , rappresentat o e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura allegata al controricorso; -controricorrente - Oggetto: s.r.l. scissione *Principio di diritto* AC –04/12/2025 r.g. n. 00755/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Co rte di appello di Firenze n. 1066 /20 2 1 , pubblicata il 25maggio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a duemotivi, avverso la sentenza con cui l a Co rte di appello di Firenze , in totale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la risoluzione del contratto preliminare di vendita del 14 luglio 2011 , sottoscritto tra il predetto e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., condannandoquest’ultima a restituire il doppio della caparra ricevuta e dichiarato inammissibili le domande proposte dallo Schiano nei confronti dellaMei [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2. [OSCURATO:PERSONA] , in proprio e quale ex socio delle società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , entrambe estinte per cancellazione dal Registro delle Imprese, nonché quale legale rappresentante delle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. , ha resistito con controricorso. 3. L a Co rte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha dichiarato l’inammissibilità delle domande proposte solo in appello dallo Schiano nei confronti delle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] territoriale ha rilevato sul punto c he in data 16 ottobre 2013 si era completata un’operazione straordinaria sul capitale della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per effetto della quale essa si era parzialmentescissa, dando vita a due nuove società, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, siccome dal progetto di scissioneapprovato emergeva che il credito dello Schiano, r.g. n. 00755/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] inerente alla vicendadel preliminare di compravendita oggetto di lite , era rimasto nel patrimonio della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nelle more divenuta [OSCURATO:SOCIETA]., l’evocazione in appello delle società conferitarie doveva ritenersi inammissibile a tale titolo, posto che dell’obbligazione oggetto di lite doveva risp o ndere sempre e solo [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva sottoscritto il preliminare di compravendita. [OSCURATO:SOCIETA] di appello ha concluso evidenziando che nemmenoera possibile ritenere ammissibile l’evocazione per la prima volta in appello delle società di nuova costituzione , qual i soggetti solidalmente responsabili con l’originaria società per le obbligazioni rinvenienti dal prelim in are ai sensi dell’art. 2506 - quater cod. civ., vertendosi al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 331 cod. proc. civ. e trattandosi, in ogni caso, di domanda nuova, rivolta nei confronti di soggetti che non hanno partecipato al giudizio di primo grado, con conseguente inammissibilità ex art. 345 cod.proc. c iv . 4. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’esame dei singoli motivi di ricorso deve essere preceduto da una premessa di carattere generale. Per effetto della scissione parziale, una società preesistente scorpora una parte del proprio patrimonio e la a ssegna a una o più società di nuova costituzione, continuando , tuttavia , la propria attività. L’operazione è disciplinata dall’art. 2506 - bis cod. civ., che impone l’identificazione puntuale della parte del patrimonio conferito all a società beneficiari a di nuova costituzione e, per converso, di quello residuodella scissa all’esito dell’operazione. La ragione di tale previsione ridonda nel relativo regime di responsabilità per le obbligazioni derivanti dalla scissione : a norma dell’art. 2506-quater cod. civ., effettuata l’ultima iscrizione nel r.g. n. 00755/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] delle Imprese dell’atto di scissione, delle obbligazioni (attive o passive) inerenti a i rapporti giuridici originanti le singole poste patrimoniali inserite nel progetto di scissione approvato risponde il soggetto a cui, per effetto della scissione stessa , esse sono state trasferite. L’ultimo comma dell’articolo 2506-quater cod. civ., con un evidente intento di tutela dei creditori della società scissa, prevede che dei debiti della predetta società non soddisfatti dalla società cui, per effetto della scissione parziale, essi fanno carico, ri s po ndano solidalmente tutte le società pa r t e c i panti all’operazione di scissione. In altri termini, tutte le società coinvolte nell’operazione di scissione sono garanti in solido con quella cui il debito è stato trasferito per effetto della scissione medesima , nell’ ipotesi in cui questa resti inadempientenei confronti del creditore originario della scissa. Il procedimento di scissione è soggetto agli oneri pubblicitari indicati dall’art. 2502-bis cod. civ., anche al fine di consentire ai c r editori di presentare opposizione al progetto , ai sensi dell’art. 2503 cod. civ.; eseguita l’ultima iscrizione dell’atto di scissione, la sua invalidità non può più essere pronunciata, come testualmente prevede l’art. 2504 - quater cod. civ., tutti richiamati come applicabili alla scissione dall’art. 2506-tercod. civ. L’interpretazione della richiamata normativa conduce a ritenere che, come regola, dell’obbligazione inerente alla posta patrimoniale interessata dalla scissione risponde il soggetto cui, per effetto della stessa, essa sia stata attribuita. A tale regola si affianca un’eccezione – come detto disciplinata dall’art. 2506-quater, terzo comma, cod. civ. – che prevede una responsabilità solidale di tutti i soggetti coinvolti nell’operazione per l’eventualità che l’obbligazione derivante dalla posta patrimoniale attribuita non sia stata adempiuta. r.g. n. 00755/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] È tuttavia determinante , ancora a livello sostanziale , prima ancora che processuale, indagare il perimetro di tale responsabilità sol i dale, e, più specificamente , le ipotesi in cui tale s o lidari e tà trova applicazione. In proposito,va rilevato che la regola desumibile dal disposto dell’art. 2506-quater, terzo comma, cod. civ., prevede let ter almente che del debito inerentealla posta patrimoniale interessata risponde per intero solo la società cui il debito è stato assegnato o rimasto. Tale ultima locuzione illumina della possibile esistenza di due ipotesi , entrambe assoggettate alla medesima regola: l’obbligazione passiva originariamente esistente a carico della scissa può essere transitata alla beneficiaria per e ffetto dell’ assegnazione della posta patrimoniale contenuta nel progettodi scissione attuato (a ciò si riferisce la parola: “assegnato”), oppure può essere mantenuta a carico della scissa, nell’ipotesi in cui la posta patrimoniale sia rimasta nel patrimonio della società originaria (a ciò si riferiscela parola: “rimasto”). La disciplina , evidentemente ispirata alla tutela del creditore dell’obbligazione medesima , prevede, quindi , un regime di responsabilità diretta e totale che vede come soggetto passivo la società che si è vista attribuire nel proprio patrimonio il bene che ha originatola relativa obbligazione. A tale responsabilità si affianca una responsabilità solidale parziale delle altre società partecipanti alla scissione, che rispondono secondo un beneficium ordinis, solo nei limiti della quota di patrimonio netto di loro spettanza, come determinato al momento della scissione (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 35087 del 30/12/2024 che , in senso conforme, distingue un diritto di sequela sul bene assegnato alla beneficiaria da un alternativo diritto di credito, invocabile nei confronti di tutti gli obbligati solidali come partecipanti all’ operazione r.g. n. 00755/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] nei limiti previsti dall’art. 2506 - quater , terzo comma, cod. civ. ; id. Sez. 5, Ordinanza n. 32469 del 03/11/2022 , che afferma la sussistenzadella dedotta solidarietà i n ipotesi di debit o erarial e della società scissa relativo a periodi d'imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione produce effetti). Ciò che, vieppiù, va rilevato è che tale meccanismo di solidarietà scatta tanto per l’ipotesi in cui la posta che ha originato il debito sia stata trasferita alla società beneficiaria della scissione, quanto anche nell’ipotesiin cui tale posta sia rimasta nel patrimonio della scissa. A tale conclusione conduce tanto l’ interpretazione let t erale della norma in commento (art. 2506-quater, terzo comma, cod. civ.), laddove si fa testuale riferimento al debito della scissa non soddisfatt o , tanto l’interpretazione sistematica della norma medesima: non avrebbe alcun senso opinare nel senso che tale meccanismo di solidarietà operi solo nell’ipotesi in cui la posta sia stata assegnata a una delle nuove società beneficiarie della scissione e non anche nell’ ipotesi in cui il debito faccia riferimento a una posta trattenuta nel patrimonio della scissa. Se l’esigenza, come è innegabile, è quella di tutelare i creditori anche attraversol’istituzione di un meccanismo di solidarietà nell’adempimento dell’obbligazione passiva tr a la società partecipanti all’operazione straordinaria, tale esigenza deve ritenersi rinveni bile neldebito originario della società scissa, indipendentemente dal fatto che, per effetto dell’operazione , esso sia rimasto o meno nel suo patrimonio. Tale conclusione non appare nemmeno pregiudicare in maniera irragionevole o eccessiva le società di nuova co stituzione , beneficiarie della scissione, atteso che, come detto, esse risponderanno dell’ originaria obbligazione solo nei limiti del patrimonio netto ass e gnato per effetto della scissione medesima , laddove integral m ent e responsabile rimane solo la società r.g. n. 00755/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] originariamente obbligata al momento dell’assunzione dell’obbligazione, prima della scissione (cfr. in senso sostanzialmente conforme, Cass.Sez. 1, Ordinanza n. 13127 del 17/05/2025; Sez. 1, Sentenza n. 6675 del 2025, in motivazione). È, poi , il caso di precisare che tale meccanismo di solidarietà sostanziale nell’adempimento dell’ obb li gazione pre sci nde del tutto dall’eventualeesercizio da parte del singolo creditore delle altre forme di tutelache l’ ord i namento h a previsto nel p r ocedim en to di scissione . Il riferimen to è alla circostanza che, ai fini dell’ invocazione del meccanismo di s o lidarietà in esame, è del tutto ir r ilevante che il creditore abbia o meno proposto opposizio ne al procedimento di scissione, atteso che in nessuna parte della normativa applicabile è previsto un siffatto effetto condizionante . Si tratta, invece, di due previsioni di tutela del creditore che possono cumularsi tra loro , nell’ipotesi che quest’ultimo prima si opponga alla scissione e , poi, non essendo riuscito a impedirla , invochi la solidarietà che ne costituisce effetto, ma che possono anche essere alternativamente coltivate dal creditore, posto che in nessuna parte della disciplina in esame è prevista una preclusione alla proponibilità alternativa delle due azioni o, finanche , un vincolo di pregiudizialità dell’una rispetto all’altra. 2. Tanto premesso, il ricorso lamenta : a) Primo motivo di ricorso: « Violazione e falsa applicazione degli artt. 2506 quater, c.c., in rapporto all’art. 2740, c.c., e agli artt. 344, c.p.c. 111, c.p.c.», deducendo l’ erroneità dell’interpretazione fornita dalla Corte territoriale della normativainvocata come lesa, atteso che essa si sarebbe allineata alle indicazioni di Cass. n. 31313 del 2018, ignorando, tuttavia, le diversità tra la fattispecie di quella rispetto alla vicenda oggetto del presente giudizio e le diverse esigenze di tutela: r.g. n. 00755/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] in quella, invero, si trattava di riconoscere la legittimazione attiva per l’intervento in appello alla società risultante dalla scissione; in questa, si pone la questione di estendere lalegittimazione passiva alla società risultante dalla scissione, a seguito di una situazione unilateralmente creata dalla società scissa, gravemente pregiudizievole per il creditore, non dichiarata nel giudizio pendente in primo grado e che ha determinato l’impossibilità per il ricorrentedi opporsi alla scissione e di esercitare l’azione revocatoria, in presenza di un disegno di depauperamento del patrimonio della debitrice originaria , che aveva trattenuto il debito derivante dal preli mi nare nel proprio patrimonio , ma aveva contestualmente trasferito il bene immobile oggetto del preliminare a una delle società di nuova costituzione derivanti dalla scissione. b) Secondo motivo del ricorso: « Violazione e falsa applicazione dell’art. 331, c.p.c., in relazione all’esclusione della sua applicabilità alla responsabilità ai sensi dell’art. 2506 quater, terzo comma, c.c.; nullità della sentenza o del procedimento, ex art. 360, n. 4, per apparente motivazione sul punto, nonché per l’inesplicato concetto di “domanda nuova”», deducendo che la Corte di appello avrebbe reso una motivazione criptica e pertanto apparente, omettendo di considerare che la domanda formulata in appello nei confronti delle duesocietà beneficiarie della scissione è identica, per petitum e causa petendi, a quella proposta in primo grado, e nemmeno è investita da alcuna “novità soggettiva”, trattandosi di estensionedella domanda in presenza di una scissione societaria attuata dall’ originaria società convenutain primo grado a giudizio pendente e non dichiarata, dalla quale si sono originate due “nuove” società con identica compagine sociale rispetto alla scissa, così da avere attuato una mera traslazione del patrimonio a danno del creditore. r.g. n. 00755/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso va accolto, nei limiti e per le considerazioni che seguono. 4. La sentenza impugnata, alla luce delle superiori generali considerazioni, è errata laddove ritiene che dell e obbligazioni derivantidalle post e assegnat e in sede di scissione debba rispondere solo ed esclusivamentela società che se l’è vista attribuire in sede di operazione straordinaria. Una considerazione di tal fatta può, al limite, essere corretta solo ove l’azione proposta dal creditore faccia esclusivo riferimento al bene attribuito con una caratterizzazione di infungibilità (si pensi, a mo’ di esempio, al creditore ipotecario che agisca in sequela rispetto l’immobile assegnato a una delle società partecipantialla scissione), ma è destinata a essere erronea se estesa anche alle ipotesi, come è quella per cui è causa, in cui il creditore fa valere un proprio diritto di credito pecuniario - dunque fungibile per definizione - derivante da un titolo maturato nei confronti della società originaria e intende farlo valere , proprio ai sensi dell’art. 2506-quater, terzo comma, cod. civ., nei confronti di tutte le società partecipanti all’operazione, naturalmente nei limiti di quanto p revisto dalla ridetta norma. Altrettanto erronea , sempre alla luce delle superiori premesse, è l’altra affermazione contenuta nella sentenza impugnata (pag. 6) , secondo cui,nell’ipotesi di accertato esercizio dell’azione fondata sulla responsabilitàsolidale ex art. 2506 - quater , terzo comma, cod. civ. si sarebbe “ al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 331 c.p.c. ” e anzi in presenza di una “domanda nuova, rivolta nei confronti di soggetti che non hanno partecipato al giudizio di primo grado, con conseguente inammissibilità ex art. 345 c.p.c.”. Tale affermazione è erronea, non considerando che l’estensione della domanda alle società neo - costituite pereffetto della scissione è un effetto processuale collegato r.g. n. 00755/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] agli effetti sostanziali della scissione medesima e più sopra dettagliatamenteindagati , sì che questa Corte ( Sez. 3, Ordinanza n. 2457 del 25/01/2024; id. Sez. 3, Ordinanza n. 5287 del 20/02/2023) ha del tutto condivisibilmente affermato che la responsabilità solidale prevista dall'art. 2506-quater c od . c iv ., presupponendo la verifica dell'inadempimento della società a cui fa carico il debito sulla base del progetto di scissione, ha natura sussidiaria o dipendente, dando luogo, in sede di impugnazione, a un litisconsorzio processuale necessario per inscindibilità di cause, atteso il rapporto di subordinazione logica e di pregiudizialità tra le domande rivolte nei confronti di ciascuno dei condebitori solidali. Il giudicedi rinvio si atterrà, pertanto, ai seguenti principi di diritto: a) In tema di scissione, delle obbligazioni gravanti sui beni oggetto delle poste patrimoniali interessate dall’operazione risponde sempre il soggetto cui, per effetto della stessa, esse siano state attribuite; ai sensi del l’art. 2506 - quater , terzo comma, cod. civ., per l’eventualità che le obbligazioniinsistenti sui beni costituenti l e predette post e non sia no stat e adempiute dall’attributario, allaresponsabilità di quest’ultimo si affianca in via solidale la responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nell’operazione, sia che i beni oggetto delle predette obbligazioni siano rimasti nel patrimonio della scissa, sia che siano confluiti nei soggetti di nuova istituzione i quali ultimi , tuttavia, rispond o no dell’originaria obbligazione solo nei limiti del patrimonio netto assegnato per effetto della scissione medesima, laddove integralmente responsabile rimane solo la società originariamente obbligata al momento dell’assunzione dell’obbligazionein epoca precedente alla scissione. ”. r.g. n. 00755/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] b) In tema di scissione, ai fini dell’invocazione del regime di responsabilità solidale parziale di cui all’art. 2506-quater, terzo comma, cod. civ., il creditore non ha alcun onere di esperire preventivamente le altre forme di tutela previste dall’ordinamento nel p r ocedim en to di scissione di talché, ai fini dell’invocazione del meccanismo di solidarietà previsto dalla citata norma, è del tutto irrilevante che il creditore abbia o meno proposto opposizione al procedimento di scissione, atteso che in nessuna parte della normativa applicabile è previsto un siffatto effetto condizionante.”. In applicazione dei principi appena enunciati, il giudice del rinvio indagherà la sussistenza della responsabilità solidale delle altre società partecipanti all'operazione di scissione dedotta in causa , tenendo conto che ciascuna di esse risponde nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto a essa assegnato o rimasto, il cui ammontare è onere di ciascuna di esse dimostrare in giudizio, quale fatto parzialmente impeditivo della pretesa altrui e in virtù del principio di vicinanza della prova(così, condivisibilmente Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 36690 del 25/11/2021). 5. La sentenza va dunque cassata e le parti rinviate alla Corte di appello di Firenze , in diversa composizione, che provvederà a rinnovare il giudizio secondo i principi sopra esposti e a regolare le spese della presente fase di legittimità. P.Q.M [OSCURATO:SOCIETA] accoglie ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Corte di appello di Firenze,in diversa composizione, che