CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 novembre 2021
Cassazione n. 00828/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LUCCAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Lucca confermava la decisione del Giudice di Pace di Lucca che aveva assolto BRUNI Moreno dal reato di lesioni stradali ai danni di CALOGERO Giuseppa per non avere commesso il fatto. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa della parte civile CALOGERO Giuseppa denunciando vizio di violazione di legge in relazione all'art.43 cod.pen. e 157 Codice della Strada. 3.Con dichiarazione pervenuta presso la Suprema Corte di Cassazione in data 5 Agosto 2021 il difensore della ricorrente, munito di procura speciale, dichiarava di rinunciare al ricorso. 4. Il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art.591 comma 1 lett.d) cod.proc.pen., in quanto nelle more della trattazione il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla impugnazione con dichiarazione ritualmente pervenuta in cancelleria. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia alla impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione dei motivi della rinuncia al ricorso, può essere determinata in termini minimi. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 9 Novembre 2021 Il Consigliere estensore I