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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 574/1989

ECLI:IT:COST:1989:574
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Con ordinanze emesse il 2 maggio 1989 la Commissione Tributaria di secondo grado di Trieste sul ricorso proposto dall'Ufficio del Registro di Trieste contro, rispettivamente, [OSCURATO:PERSONA] (n. 336 del 1989) e [OSCURATO:PERSONA] (n. 337 stesso anno) ha sollevato, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 17, 21 e 127 della legge regionale 1° settembre 1982 n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica).

Viene assunto che la disciplina delle agevolazioni fiscali contenuta nel d.P.R. n. 601 del 1973 (art. 32) si riferisce esclusivamente a programmi pubblici di edilizia residenziale diretti alla costruzione di alloggi da parte di Enti pubblici, a totale carico o con il concorso dello Stato.

Per contro, in attuazione di programmi di edilizia convenzionata o agevolata, la Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA], con gli artt. 17, 21 e 127 della legge regionale n. 75 del 1982, "ha esteso le suddette agevolazioni anche a quest'ultimo tipo di edilizia, con ciò legiferando in materia fiscale esorbitante da quelle che l'art. 117 della Costituzione riserva alla competenza regionale".

È intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente della Giunta regionale del Friuli-[OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata inammissibile.

Viene indicato, infatti, come parametro costituzionale, l'art. 117 della Costituzione, ma questo articolo segna il limite delle competenze delle Regioni ordinarie e non può essere utilmente invocato per la Regione in discorso.

La questione, peraltro, è manifestamente infondata, giacché fra le materie di competenza della Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA], sarebbe compresa anche la materia tributaria.

Comunque, non risulterebbe esatto che con l'art. 127 (e con questo gli articoli 17 e 21) della legge regionale n. 75 del 1982, la Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA] ha introdotto una disciplina differenziata di maggior favore, rispetto a quella statale: quel che le ordinanze di rimessione assumono essere la portata della suddetta norma, nient'altro sarebbe che la portata di una norma statale, l'ultimo comma cioè dell'art. 70 della legge n. 865 del 1971.

Si chiede, perciò, che la questione venga dichiarata inammissibile od infondata.

1. - Le ordinanze pongono un'identica questione; i relativi giudizi vanno riuniti, in conseguenza, per formare oggetto di unica pronuncia. 2.1 - L'art. 127 della legge della Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA] 1° settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) con richiamo all'art. 70, ultimo comma, della legge (statale) 22 ottobre 1971, n. 865 per i programmi e il coordinamento della riferita edilizia, testualmente esplicita che "si estendono le esenzioni ed i benefici espressamente previsti negli stessi casi dalle vigenti disposizioni statali in materia tributaria". 2.2 - I giudici a quibus osservano che la Regione avrebbe con ciò legiferato "in materia fiscale esorbitante da quella che l'art. 117 della Costituzione riserva alla competenza regionale", sospettando così di illegittimità costituzionale sia il cennato art. 127 che i precedenti 17 e 21 della legge regionale.

3. - La questione è inammissibile.

Il confronto della norma emanata dal Friuli-[OSCURATO:PERSONA], il cui Statuto speciale è adottato con legge costituzionale, risulta posto dai rimettenti con l'articolo 117 della Costituzione, riferibile alle sole Regioni a statuto ordinario (tra l'altro, neppure per queste ultime direttamente conferente alla potestà normativa propria in materia tributaria: cfr. sentenza n. 271 del 1986).

Sicché esso non appare, nella sua erronea genericità, in alcun modo atto a consentire il vaglio delle disposizioni impugnate.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 17, 21 e 127 della legge della Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA] 1° settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), sollevata, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Trieste con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Con ordinanze emesse il 2 maggio 1989 la Commissione Tributaria di secondo grado di Trieste sul ricorso proposto dall'Ufficio del Registro di Trieste contro, rispettivamente, [OSCURATO:PERSONA] (n. 336 del 1989) e [OSCURATO:PERSONA] (n. 337 stesso anno) ha sollevato, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 17, 21 e 127 della legge regionale 1° settembre 1982 n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica). Viene assunto che la disciplina delle agevolazioni fiscali contenuta nel d.P.R. n. 601 del 1973 (art. 32) si riferisce esclusivamente a programmi pubblici di edilizia residenziale diretti alla costruzione di alloggi da parte di Enti pubblici, a totale carico o con il concorso dello Stato. Per contro, in attuazione di programmi di edilizia convenzionata o agevolata, la Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA], con gli artt. 17, 21 e 127 della legge regionale n. 75 del 1982, "ha esteso le suddette agevolazioni anche a quest'ultimo tipo di edilizia, con ciò legiferando in materia fiscale esorbitante da quelle che l'art. 117 della Costituzione riserva alla competenza regionale". È intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente della Giunta regionale del Friuli-[OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata inammissibile. Viene indicato, infatti, come parametro costituzionale, l'art. 117 della Costituzione, ma questo articolo segna il limite delle competenze delle Regioni ordinarie e non può essere utilmente invocato per la Regione in discorso. La questione, peraltro, è manifestamente infondata, giacché fra le materie di competenza della Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA], sarebbe compresa anche la materia tributaria. Comunque, non risulterebbe esatto che con l'art. 127 (e con questo gli articoli 17 e 21) della legge regionale n. 75 del 1982, la Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA] ha introdotto una disciplina differenziata di maggior favore, rispetto a quella statale: quel che le ordinanze di rimessione assumono essere la portata della suddetta norma, nient'altro sarebbe che la portata di una norma statale, l'ultimo comma cioè dell'art. 70 della legge n. 865 del 1971. Si chiede, perciò, che la questione venga dichiarata inammissibile od infondata. 1. - Le ordinanze pongono un'identica questione; i relativi giudizi vanno riuniti, in conseguenza, per formare oggetto di unica pronuncia. 2.1 - L'art. 127 della legge della Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA] 1° settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) con richiamo all'art. 70, ultimo comma, della legge (statale) 22 ottobre 1971, n. 865 per i programmi e il coordinamento della riferita edilizia, testualmente esplicita che "si estendono le esenzioni ed i benefici espressamente previsti negli stessi casi dalle vigenti disposizioni statali in materia tributaria". 2.2 - I giudici a quibus osservano che la Regione avrebbe con ciò legiferato "in materia fiscale esorbitante da quella che l'art. 117 della Costituzione riserva alla competenza regionale", sospettando così di illegittimità costituzionale sia il cennato art. 127 che i precedenti 17 e 21 della legge regionale. 3. - La questione è inammissibile. Il confronto della norma emanata dal Friuli-[OSCURATO:PERSONA], il cui Statuto speciale è adottato con legge costituzionale, risulta posto dai rimettenti con l'articolo 117 della Costituzione, riferibile alle sole Regioni a statuto ordinario (tra l'altro, neppure per queste ultime direttamente conferente alla potestà normativa propria in materia tributaria: cfr. sentenza n. 271 del 1986). Sicché esso non appare, nella sua erronea genericità, in alcun modo atto a consentire il vaglio delle disposizioni impugnate. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 17, 21 e 127 della legge della Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA] 1° settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), sollevata, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Trieste con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI