Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2025

Cassazione n. 25974/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];(24-rRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 22/09/2025, con la quale la Corte di appello di Bari confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni due e mesi due di reclusione, per i reati di cui agli artt. 76, comma 3 e 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011; Premesso che «sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti» (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); Ritenuto che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. n. 92/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2008, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489 - 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610 - 01); che se l'incensuratezza non è sufficiente per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen. (che ha superato la presunzione di meritevolezza del beneficio in favore dell'imputato incensurato in assenza di elementi negativi), a maggior ragione è congrua la motivazione del provvedimento impugnato che rimanda ai precedenti penali dell'imputato e rileva l'assenza di concreti elementi positivi; rilievo quest'ultimo in relazione al quale il giudice non è tenuto nemmeno a motivare sulla mancata concessione del beneficio (tra le tante, sez. 4, n. 32872 dell'08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01); che il ricorrente si limita a criticare la sentenza perché non ha motivato in base ad elementi specifici il diniego delle circostanze attenuanti generiche, così sostanzialmente invertendo la prospettiva che si ricava dalla disposizione di legge, dalla quale invece deriva semmai una «presunzione di non meritevolezza»; che invece la motivazione esaustivamente richiama anche ai fini della commisurazione della pena la gravità delle condotte e la loro ravvicinata reiterazione; che, quanto ai residui motivi sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., essi risultano del tutto aspecifici e non si confrontano con il troncante rilievo 2della reiterazione di fatti analoghi da parte dell'imputato, gravato da numerose precedenti condanne per violazione delle misure di prevenzione; Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MCosì deciso I'll 2026 [OSCURATO:PERSONA] gr" i O LUC) ..p25 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott..s-sa Kati niente 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];(24-rRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 22/09/2025, con la quale la Corte di appello di Bari confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni due e mesi due di reclusione, per i reati di cui agli artt. 76, comma 3 e 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011; Premesso che «sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti» (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); Ritenuto che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. n. 92/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2008, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489 - 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610 - 01); che se l'incensuratezza non è sufficiente per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen. (che ha superato la presunzione di meritevolezza del beneficio in favore dell'imputato incensurato in assenza di elementi negativi), a maggior ragione è congrua la motivazione del provvedimento impugnato che rimanda ai precedenti penali dell'imputato e rileva l'assenza di concreti elementi positivi; rilievo quest'ultimo in relazione al quale il giudice non è tenuto nemmeno a motivare sulla mancata concessione del beneficio (tra le tante, sez. 4, n. 32872 dell'08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01); che il ricorrente si limita a criticare la sentenza perché non ha motivato in base ad elementi specifici il diniego delle circostanze attenuanti generiche, così sostanzialmente invertendo la prospettiva che si ricava dalla disposizione di legge, dalla quale invece deriva semmai una «presunzione di non meritevolezza»; che invece la motivazione esaustivamente richiama anche ai fini della commisurazione della pena la gravità delle condotte e la loro ravvicinata reiterazione; che, quanto ai residui motivi sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., essi risultano del tutto aspecifici e non si confrontano con il troncante rilievo 2della reiterazione di fatti analoghi da parte dell'imputato, gravato da numerose precedenti condanne per violazione delle misure di prevenzione; Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MCosì deciso I'll 2026 [OSCURATO:PERSONA] gr" i O LUC) ..p25 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott..s-sa Kati niente 3
Sentenza Cassazione n. 25974/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris