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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 14462/2026

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le conclusioni del PG, con le quali è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; lette le conclusioni depositate dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], con le quali si insiste per il rigetto o la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 23.10/18.11 2025, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] tesa ad ottenere la riparazione dovuta a ingiusta sottoposizione alla misura della custodia cautelare in carcere dal 4 luglio 2017 al 22 giugno 2020, data in cui il Tribunale di Locri lo aveva assolto per insussistenza del fatto, con sentenza confermata in appello e non impugnata (irrev. il 30 aprile 2023).

11.1. La misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] fu disposta in quanto gravemente indiziato del reato di cui all' 416 bis cod.pen., per aver fatto parte di una associazione mafiosa chiamata ‘ndrangheta, ed in particolare della locale di [OSCURATO:PERSONA], che esercitava il controllo sul territorio ed era dedita alla commissione di una serie indeterminata di delitti meglio indicati nel capo A dell'imputazione. [OSCURATO:PERSONA] aveva ricoperto la carica di Sindaco per due mandati, dal 2002 al 2006 e dal 2007 al 15 febbraio 2012, quando il Consiglio comunale veniva sciolto per forme di ingerenza della criminalità organizzata.

Gli era stato contestato di aver promosso, anche in tale veste, gli interessi della cosca favorendo, anche nell'adozione di specifici provvedimenti, personaggi intranei o vicini al sodalizio, per alcuni dei quali (indicati nell'imputazione) conosceva formalmente la mancanza dei requisiti formali e sostanziali.

Gli erano, poi, stati contestati ulteriori reati, relativi alle previsioni dell'art. 323 cod.pen., per la reiterata adozione di atti amministrativi indicati quali necessari per affermato stato di necessità e urgenza, nella qualità di Sindaco del comune di Careri, finalizzati ad assegnare a imprese appartenenti a soggetti che sapeva sottoposti a misura detentiva o di prevenzione (condotte indicate nei capi di imputazione riportati dall'ordinanza qui impugnata da pag. 2 a pag. 8).

1.2. L'ordinanza impugnata ha escluso, in capo al [OSCURATO:PERSONA], la colpa grave di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., osservando come la condotta complessivamente tenuta non potesse essere ritenuta ostativa al diritto alla riparazione, con riguardo al fatto che le dichiarazioni accusatorie provenienti dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che aveva indicato il [OSCURATO:PERSONA] quale figura appartenente all"ndrangheta ancora prima della elezione a sindaco, ottenuta con l'appoggio delle cosche di riferimento in vista della successiva assegnazione di appalti pubblici alle stesse, non avevano trovato adeguata conferma nel contenuto dei dialoghi intercettati che si riferivano solo ad una persona chiamata [OSCURATO:PERSONA], come il [OSCURATO:PERSONA].

Tali ragioni avevano infatti condotto alla sua assoluzione.

2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.

2.1. Con il primo motivo deduce vizio della motivazione, poiché mancante o comunque contraddittoria, nonché l'erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen.

La Corte della riparazione, che aveva limitato la propria superficiale analisi alla reiterazione delle ragioni di assoluzione, avrebbe dovuto considerare che le frequentazioni tra il sindaco [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], pentito di mafia, non erano state escluse neanche dall'istante in sede di interrogatorio del 31 luglio 2017 di fronte 2al GIP presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], poi dichiaratosi incompetente, atteso che lo stesso non aveva negato le frequentazioni, ma aveva dichiarato di averlo incontrato in qualche occasione.

Rileva il ricorrente che la caratura criminale del [OSCURATO:PERSONA] era fatto notorio, essendo affiliato alla 'ndrangheta calabrese dal 1994, avendo trafficato in droga dal 1987 e solo dopo l'arresto - avvenuto nel 2006 - avendo deciso di collaborare con la giustizia; era stato arrestato sette volte e condannato a diciassette anni come mandante di un omicidio.

Erano insomma, quelle intercorse tra i due, frequentazioni certamente ambigue.

L'ordinanza, pur citandola, non aveva neanche valutato l'incidenza, ai fini dell'accertamento della condotta ostativa, della Relazione del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2012, pubblicata nella G.U.

Serie Generale n. 60 del 12 marzo 2012, nella quale vi era la conferma dell'irregolarità degli affidamenti e della responsabilità personale del sindaco [OSCURATO:PERSONA] e la sussistenza di consolidati rapporti tra lo stesso e le cosche locali.

Gli appalti erano stati affidati a imprese gestite da soggetti in stato di sorveglianza speciale, cosa di cui il sindaco era ben a conoscenza.

La Corte d'appello non si era fatta carico in alcun modo di considerare, ai fini della condotta ostativa, che i fatti indicati nella Relazione ministeriale erano stati effettivamente accertati e provavano quanto meno la mala gestio del sindaco e la sua inescusabile omissione di controllo della infiltrazione criminale all'interno dell'amministrazione comunale.

2.2. Con il secondo motivo, il Ministero ricorrente lamenta l'apparenza e l'illogicità della motivazione anche sotto ulteriori profili: da un lato la Corte di appello, pur applicando il criterio aritmetico per la determinazione dell'indennizzo, ha poi immotivatamente riconosciuto degli incrementi in ragione dell'asserito danno all'immagine e alla reputazione sociale, pur in presenza di precedenti penali e amministrativi in capo all'istante.

La Corte territoriale, inoltre, non aveva considerato la condotta di omessa vigilanza sulle attività illecite perpetrate all'interno dell'amministrazione comunale.

Condotta valutabile quantomeno come lievemente colposa, e quindi rilevante in ordine alla quantificazione dell'indennizzo.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato le conclusioni indicate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Per come si desume dalla stessa narrazione dei fatti contestati emergente dal provvedimento impugnato, l'accertamento devoluto al giudice della riparazione 3comprendeva l'analisi, al fine di affermare o negare il diritto alla riparazione, delle circostanze effettivamente acquisite agli atti del procedimento penale.

Pur prendendo le mosse da questi fatti, addirittura riportando per quasi sette pagine i capi dell'imputazione riferiti al [OSCURATO:PERSONA], la Corte distrettuale ha espressamente circoscritto il proprio sindacato al solo profilo della insufficiente conferma registrata dal giudice della cognizione alle dichiarazioni accusatorie mosse all'istante dal pentito [OSCURATO:PERSONA], richiamando gli argomenti che hanno condotto all'assoluzione dell'istante (pp. 9 e 12).

La motivazione è sostanzialmente incentrata sulla valutazione del contenuto del dialogo intercettato, sulle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] e sulle motivazioni che hanno condotto alla sua assoluzione in primo e in secondo grado, escludendosi profili di colpa.

3. Si tratta di motivazione fortemente insufficiente, tale da non soddisfare il requisito minimo richiesto dall'obbligo di motivare i provvedimenti giurisdizionali e, quindi, apparente.

Inoltre, la stessa risulta erronea in diritto, laddove il giudizio sulla riparazione viene fatto coincidere con quello relativo all'accertamento della responsabilità penale, già esclusa dai giudici della cognizione e che costituisce, invece, il presupposto per ottenere l'indennizzo.

Non è questa la regola di valutazione che occorre applicare per affermare o escludere la colpa grave, risultato a cui immotivatamente giunge, invece, il provvedimento impugnato.

Il giudice della riparazione avrebbe dovuto stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si siano poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione" (Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Rv. 203638 - 01; conf., Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, Rv. 222263 -01).

4. La valutazione richiesta deve essere effettuata ex ante, nel senso che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare, seppur in presenza di un errore dell'autorità procedente: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, Rv. 247663).

45. L'autonomia tra i due giudizi riguarda dunque la valutazione dei fatti, ma non l'accertamento degli stessi, irrevocabilmente compiuto nel giudizio di cognizione.

Per tale ragione, la sussistenza del dolo o della colpa grave ostativi al riconoscimento del diritto all'indennizzo non può essere desunta da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (cfr., Sez.

U n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, in motivazione, secondo cui il giudice dell'equa riparazione, deve valutare se certi comportamenti "accertati o non negati", e pur sempre riferibili alla condotta cosciente e volontaria del soggetto, possano avere svolto un ruolo almeno sinergico nel trarre in errore l'autorità giudiziaria; Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Rv. 274350 -01; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039 - 01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 262957 - 01; Sez. 3, n. 19998 del 20/04/2011, Rv. 250385 - 01).

6. L'assenza della causa ostativa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve infatti essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte, come ripetutamente affermato da questa Corte regolatrice (Sez. 4, n. 39634 del 02/10/2024, non mass.; Sez. 4, n. 39186 del 19/09/2024, non mass.; Sez. 4, n. 33137 del 10/07/2024, non mass.; Sez. 4, n. 4106 del 13/01/2021, Rv. 280390-01; Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Rv. 226004).

Sicché, deve ritenersi certamente possibile che il Ministero deduca con il ricorso per cassazione vizi inerenti al (necessario) accertamento di cui all'art, 314, comma 1, cod. proc. pen. a prescindere dagli argomenti spesi dinanzi al giudice della riparazione.

Ancora, il giudice della riparazione avrebbe dovuto verificare se i contatti - seppur inidonei a fondare il giudizio di responsabilità penale — intercorsi tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], possano o meno considerarsi condotta ostativa ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., tale da escludere il diritto alla riparazione o, comunque, se tale condotta possa o meno considerarsi caratterizzata da colpa lieve, al fine di ridurre l'entità della pretesa.

A tal fine, i giudici della riparazione, nel valutare il comportamento del ricorrente, avrebbero dovuto considerare che la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., e che è consolidato principio di diritto, quello secondo il quale deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, realizzi, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità 5giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n, 1002 del 9/10/2024, dep. 2025, non mass.; Sez. 4, n. 46588 del 27/11/2024, non mass.; Sez, 4, n. 43302 del 23/10/2008, Rv. 242034).

Nel compiere tale valutazione la Corte avrebbe dovuto considerare che il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa, secondo il costante insegnamento di questa Corte, non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell' id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'autorità giudiziaria (Sez. 4, n. 44997 del 19/11/2024, non mass.; Sez. 4, n. 41209 del 9/07/2024, non mass.; Sez. 4, n. 37752 dei 26/09/2024, non mass.; Sez. 4, n. 28243 del 16/12/2021, dep. 2022, non mass.), pur se tesa, in concreto, al perseguimento di altri risultati.

Il giudice della riparazione avrebbe dovuto tenere in considerazione anche il principio per cui la condizione ostativa può essere integrata da comportamenti quali le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento o in procedimento diverso, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, così da essere poste quanto meno in sinergia con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, Rv. 282565 - 01; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Rv. 274498 - 01).

7. La valutazione in parola avrebbe dovuto riguardare, indubbiamente, anche la gestione dell'amministrazione comunale, analiticamente descritta e ritenuta illegittima dalla Relazione ministeriale prodromica al decreto di scioglimento del Consiglio comunale di Carieri, posto che si tratta di valutare la eventuale condotta colposa del Sindaco di tale comune, ai fini dell'accertamento del diritto alla riparazione.

Come anticipato, ove il giudice del rinvio escluda l'esistenza di una condotta ostativa, dovrà comunque valutare l'esistenza o meno di profili di colpa lieve.

8. In conclusione, limitandosi a richiamare le considerazioni espresse dal giudice di merito per addivenire al giudizio di assoluzione, ed immotivatamente escludendo l'esistenza della condotta ostativa - ovvero senza valutare se la condotta accertata integri o meno una negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari - i giudici della riparazione non hanno fatto buon governo di tali principi.

Resta assorbita la questione oggetto del secondo motivo di ricorso, relativa al quantum della prestazione.

69. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che provvederà anche a regolamentare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le conclusioni del PG, con le quali è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; lette le conclusioni depositate dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], con le quali si insiste per il rigetto o la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 23.10/18.11 2025, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] tesa ad ottenere la riparazione dovuta a ingiusta sottoposizione alla misura della custodia cautelare in carcere dal 4 luglio 2017 al 22 giugno 2020, data in cui il Tribunale di Locri lo aveva assolto per insussistenza del fatto, con sentenza confermata in appello e non impugnata (irrev. il 30 aprile 2023). 11.1. La misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] fu disposta in quanto gravemente indiziato del reato di cui all' 416 bis cod.pen., per aver fatto parte di una associazione mafiosa chiamata ‘ndrangheta, ed in particolare della locale di [OSCURATO:PERSONA], che esercitava il controllo sul territorio ed era dedita alla commissione di una serie indeterminata di delitti meglio indicati nel capo A dell'imputazione. [OSCURATO:PERSONA] aveva ricoperto la carica di Sindaco per due mandati, dal 2002 al 2006 e dal 2007 al 15 febbraio 2012, quando il Consiglio comunale veniva sciolto per forme di ingerenza della criminalità organizzata. Gli era stato contestato di aver promosso, anche in tale veste, gli interessi della cosca favorendo, anche nell'adozione di specifici provvedimenti, personaggi intranei o vicini al sodalizio, per alcuni dei quali (indicati nell'imputazione) conosceva formalmente la mancanza dei requisiti formali e sostanziali. Gli erano, poi, stati contestati ulteriori reati, relativi alle previsioni dell'art. 323 cod.pen., per la reiterata adozione di atti amministrativi indicati quali necessari per affermato stato di necessità e urgenza, nella qualità di Sindaco del comune di Careri, finalizzati ad assegnare a imprese appartenenti a soggetti che sapeva sottoposti a misura detentiva o di prevenzione (condotte indicate nei capi di imputazione riportati dall'ordinanza qui impugnata da pag. 2 a pag. 8). 1.2. L'ordinanza impugnata ha escluso, in capo al [OSCURATO:PERSONA], la colpa grave di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., osservando come la condotta complessivamente tenuta non potesse essere ritenuta ostativa al diritto alla riparazione, con riguardo al fatto che le dichiarazioni accusatorie provenienti dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che aveva indicato il [OSCURATO:PERSONA] quale figura appartenente all"ndrangheta ancora prima della elezione a sindaco, ottenuta con l'appoggio delle cosche di riferimento in vista della successiva assegnazione di appalti pubblici alle stesse, non avevano trovato adeguata conferma nel contenuto dei dialoghi intercettati che si riferivano solo ad una persona chiamata [OSCURATO:PERSONA], come il [OSCURATO:PERSONA]. Tali ragioni avevano infatti condotto alla sua assoluzione. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con il primo motivo deduce vizio della motivazione, poiché mancante o comunque contraddittoria, nonché l'erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. La Corte della riparazione, che aveva limitato la propria superficiale analisi alla reiterazione delle ragioni di assoluzione, avrebbe dovuto considerare che le frequentazioni tra il sindaco [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], pentito di mafia, non erano state escluse neanche dall'istante in sede di interrogatorio del 31 luglio 2017 di fronte 2al GIP presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], poi dichiaratosi incompetente, atteso che lo stesso non aveva negato le frequentazioni, ma aveva dichiarato di averlo incontrato in qualche occasione. Rileva il ricorrente che la caratura criminale del [OSCURATO:PERSONA] era fatto notorio, essendo affiliato alla 'ndrangheta calabrese dal 1994, avendo trafficato in droga dal 1987 e solo dopo l'arresto - avvenuto nel 2006 - avendo deciso di collaborare con la giustizia; era stato arrestato sette volte e condannato a diciassette anni come mandante di un omicidio. Erano insomma, quelle intercorse tra i due, frequentazioni certamente ambigue. L'ordinanza, pur citandola, non aveva neanche valutato l'incidenza, ai fini dell'accertamento della condotta ostativa, della Relazione del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2012, pubblicata nella G.U. Serie Generale n. 60 del 12 marzo 2012, nella quale vi era la conferma dell'irregolarità degli affidamenti e della responsabilità personale del sindaco [OSCURATO:PERSONA] e la sussistenza di consolidati rapporti tra lo stesso e le cosche locali. Gli appalti erano stati affidati a imprese gestite da soggetti in stato di sorveglianza speciale, cosa di cui il sindaco era ben a conoscenza. La Corte d'appello non si era fatta carico in alcun modo di considerare, ai fini della condotta ostativa, che i fatti indicati nella Relazione ministeriale erano stati effettivamente accertati e provavano quanto meno la mala gestio del sindaco e la sua inescusabile omissione di controllo della infiltrazione criminale all'interno dell'amministrazione comunale. 2.2. Con il secondo motivo, il Ministero ricorrente lamenta l'apparenza e l'illogicità della motivazione anche sotto ulteriori profili: da un lato la Corte di appello, pur applicando il criterio aritmetico per la determinazione dell'indennizzo, ha poi immotivatamente riconosciuto degli incrementi in ragione dell'asserito danno all'immagine e alla reputazione sociale, pur in presenza di precedenti penali e amministrativi in capo all'istante. La Corte territoriale, inoltre, non aveva considerato la condotta di omessa vigilanza sulle attività illecite perpetrate all'interno dell'amministrazione comunale. Condotta valutabile quantomeno come lievemente colposa, e quindi rilevante in ordine alla quantificazione dell'indennizzo. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato le conclusioni indicate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Per come si desume dalla stessa narrazione dei fatti contestati emergente dal provvedimento impugnato, l'accertamento devoluto al giudice della riparazione 3comprendeva l'analisi, al fine di affermare o negare il diritto alla riparazione, delle circostanze effettivamente acquisite agli atti del procedimento penale. Pur prendendo le mosse da questi fatti, addirittura riportando per quasi sette pagine i capi dell'imputazione riferiti al [OSCURATO:PERSONA], la Corte distrettuale ha espressamente circoscritto il proprio sindacato al solo profilo della insufficiente conferma registrata dal giudice della cognizione alle dichiarazioni accusatorie mosse all'istante dal pentito [OSCURATO:PERSONA], richiamando gli argomenti che hanno condotto all'assoluzione dell'istante (pp. 9 e 12). La motivazione è sostanzialmente incentrata sulla valutazione del contenuto del dialogo intercettato, sulle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] e sulle motivazioni che hanno condotto alla sua assoluzione in primo e in secondo grado, escludendosi profili di colpa. 3. Si tratta di motivazione fortemente insufficiente, tale da non soddisfare il requisito minimo richiesto dall'obbligo di motivare i provvedimenti giurisdizionali e, quindi, apparente. Inoltre, la stessa risulta erronea in diritto, laddove il giudizio sulla riparazione viene fatto coincidere con quello relativo all'accertamento della responsabilità penale, già esclusa dai giudici della cognizione e che costituisce, invece, il presupposto per ottenere l'indennizzo. Non è questa la regola di valutazione che occorre applicare per affermare o escludere la colpa grave, risultato a cui immotivatamente giunge, invece, il provvedimento impugnato. Il giudice della riparazione avrebbe dovuto stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si siano poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione" (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Rv. 203638 - 01; conf., Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, Rv. 222263 -01). 4. La valutazione richiesta deve essere effettuata ex ante, nel senso che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare, seppur in presenza di un errore dell'autorità procedente: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, Rv. 247663). 45. L'autonomia tra i due giudizi riguarda dunque la valutazione dei fatti, ma non l'accertamento degli stessi, irrevocabilmente compiuto nel giudizio di cognizione. Per tale ragione, la sussistenza del dolo o della colpa grave ostativi al riconoscimento del diritto all'indennizzo non può essere desunta da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (cfr., Sez. U n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, in motivazione, secondo cui il giudice dell'equa riparazione, deve valutare se certi comportamenti "accertati o non negati", e pur sempre riferibili alla condotta cosciente e volontaria del soggetto, possano avere svolto un ruolo almeno sinergico nel trarre in errore l'autorità giudiziaria; Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Rv. 274350 -01; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039 - 01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 262957 - 01; Sez. 3, n. 19998 del 20/04/2011, Rv. 250385 - 01). 6. L'assenza della causa ostativa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve infatti essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte, come ripetutamente affermato da questa Corte regolatrice (Sez. 4, n. 39634 del 02/10/2024, non mass.; Sez. 4, n. 39186 del 19/09/2024, non mass.; Sez. 4, n. 33137 del 10/07/2024, non mass.; Sez. 4, n. 4106 del 13/01/2021, Rv. 280390-01; Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Rv. 226004). Sicché, deve ritenersi certamente possibile che il Ministero deduca con il ricorso per cassazione vizi inerenti al (necessario) accertamento di cui all'art, 314, comma 1, cod. proc. pen. a prescindere dagli argomenti spesi dinanzi al giudice della riparazione. Ancora, il giudice della riparazione avrebbe dovuto verificare se i contatti - seppur inidonei a fondare il giudizio di responsabilità penale — intercorsi tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], possano o meno considerarsi condotta ostativa ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., tale da escludere il diritto alla riparazione o, comunque, se tale condotta possa o meno considerarsi caratterizzata da colpa lieve, al fine di ridurre l'entità della pretesa. A tal fine, i giudici della riparazione, nel valutare il comportamento del ricorrente, avrebbero dovuto considerare che la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., e che è consolidato principio di diritto, quello secondo il quale deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, realizzi, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità 5giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n, 1002 del 9/10/2024, dep. 2025, non mass.; Sez. 4, n. 46588 del 27/11/2024, non mass.; Sez, 4, n. 43302 del 23/10/2008, Rv. 242034). Nel compiere tale valutazione la Corte avrebbe dovuto considerare che il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa, secondo il costante insegnamento di questa Corte, non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell' id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'autorità giudiziaria (Sez. 4, n. 44997 del 19/11/2024, non mass.; Sez. 4, n. 41209 del 9/07/2024, non mass.; Sez. 4, n. 37752 dei 26/09/2024, non mass.; Sez. 4, n. 28243 del 16/12/2021, dep. 2022, non mass.), pur se tesa, in concreto, al perseguimento di altri risultati. Il giudice della riparazione avrebbe dovuto tenere in considerazione anche il principio per cui la condizione ostativa può essere integrata da comportamenti quali le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento o in procedimento diverso, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, così da essere poste quanto meno in sinergia con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, Rv. 282565 - 01; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Rv. 274498 - 01). 7. La valutazione in parola avrebbe dovuto riguardare, indubbiamente, anche la gestione dell'amministrazione comunale, analiticamente descritta e ritenuta illegittima dalla Relazione ministeriale prodromica al decreto di scioglimento del Consiglio comunale di Carieri, posto che si tratta di valutare la eventuale condotta colposa del Sindaco di tale comune, ai fini dell'accertamento del diritto alla riparazione. Come anticipato, ove il giudice del rinvio escluda l'esistenza di una condotta ostativa, dovrà comunque valutare l'esistenza o meno di profili di colpa lieve. 8. In conclusione, limitandosi a richiamare le considerazioni espresse dal giudice di merito per addivenire al giudizio di assoluzione, ed immotivatamente escludendo l'esistenza della condotta ostativa - ovvero senza valutare se la condotta accertata integri o meno una negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari - i giudici della riparazione non hanno fatto buon governo di tali principi. Resta assorbita la questione oggetto del secondo motivo di ricorso, relativa al quantum della prestazione. 69. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che provvederà anche a regolamentare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 14462/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris