CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 15224/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6962/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], NINO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e presso il medesimo domiciliati -controricorrenti- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6962/2021 Numero sezionale 4553/2022 Numero di raccolta generale 15224/2022Data pubblicazione 12/05/2022 avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 1455/2020 depositata il 03/08/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte di appello di Bari che aveva rigettato il suo appello contro la decisione del Tribunale di Trani. Quest’ultimo aveva respinto la domanda dell’odierno ricorrente, volta a rivendicare la proprietà esclusiva di una terrazza nonché l’illegittimità del potere di fatto esercitato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] su tale area. Costoro, costituendosi, avevano a loro volta spiegato domanda riconvenzionale, per ottenere la chiusura dei varchi attorei adducenti alla terrazza, nonché il risarcimento dei danni: tale domanda era stata ugualmente respinta dal primo giudice e l’appello incidentale, all’uopo proposto, era stato disatteso dalla Corte barese; che il ricorso è affidato a due formali motivi; che, col primo, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., si invoca violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c.., oltre che degli artt. 1362 e 1363 c.c., giacché la Corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato le clausole contenute nei contratti, mediante i quali le parti avevano acquistato le rispettive proprietà; che, col secondo, si assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere il giudice di secondo grado omesso di considerare che la statuizione contenuta nella sentenza del Tribunale (secondo cui la terrazza per F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6962/2021 Numero sezionale 4553/2022Numero di raccolta generale 15224/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 cui è causa sarebbe stata in uso esclusivo al Mangiarano) sarebbe divenuta definitiva, per mancata impugnazione avversaria; che i controricorrenti si sono costituiti per resistere al ricorso; che il primo motivo è inammissibile; che, infatti, la censura si risolve in un’istanza di revisione del giudizio di fatto e della valutazione delle risultanze istruttorie condotti dal giudice di merito, volta all’ottenimento di una nuova pronunzia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U, n. 24148 del 25 ottobre 2013); che la Corte d’appello, all’esito di una disamina analitica ed esaustiva degli elementi emergenti dall’istruzione probatoria, ha motivatamente ritenuto che, almeno a partire dal 1964, la terrazza fosse compresa tra le parti comuni dell’edificio e che il Mangiarano non avesse fornito idonea dimostrazione della proprietà esclusiva della terrazza stessa; che la differente lettura proposta dal ricorrente s’infrange contro il principio granitico, più volte affermato da questa Corte, secondo cui “La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6962/2021 Numero sezionale 4553/2022Numero di raccolta generale 15224/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra”. (ex multis, Sez. 1 n. 16987 del 27 giugno 2018); che il secondo motivo è infondato; che, invero, gli originari convenuti avevano proposto appello incidentale, ricomprendendo in tal modo le domande riconvenzionali già esposte in prime cure e non accolte dal Tribunale; che, in definitiva, non si configura alcun giudicato interno sul punto, posto che la materia del contendere – anche in seconde cure – era costituita non solo dall’accertamento della proprietà del lastrico, ma anche dal diritto del Mangiarano di utilizzarlo in modo esclusivo; che al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 (quattromila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6962/2021 Numero sezionale 4553/2022 Numero di raccolta generale 15224/2022Data pubblicazione 12/05/2022 di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 29 aprile 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A