CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 luglio 2022
Cassazione n. 25930/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso n. r.g.32221/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].DI.GI. di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso , con cui elettivamente domicilia presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 29 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata– e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],RA.DI.GI. dei [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. 2Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G.32221/2018 -intimati- avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 973/2018, depositata in data 15maggio 2018 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/7/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; [OSCURATO:PERSONA]: 1.La società RA.Di.Gi di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., c ostituita con atto del 31 gennaio 1989, era composta da Giuseppe D i Carlo (padre) per il 55%, da [OSCURATO:PERSONA] (figlio) e da [OSCURATO:PERSONA] (genero); successivamente (14 marzo 1990) vi è stata la modifica dei patti sociali con laquale il Terrasi aveva ceduto la sua quota per lire 2.500.000 ed è stato aumentato il capitale sociale (con successiva impugnazione per simulazione assoluta), con l’entrata in società di [OSCURATO:PERSONA] (altro figlio di [OSCURATO:PERSONA]). Pertanto, a seguito della modifica dei patti sociali la compagine societaria era composta da [OSCURATO:PERSONA], per il 10%, da [OSCURATO:PERSONA] per la quota del 45% e da [OSCURATO:PERSONA] per la residua quota del 45%. In data 17 luglio 2006 vi è stato il decesso di [OSCURATO:PERSONA]. È stata costituita, poi, altra società denominata RA.DI.GI. dei [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., composta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (figlio di [OSCURATO:PERSONA]). 2. [OSCURATO:PERSONA], figlia di [OSCURATO:PERSONA], deceduto, ha chiesto agli altri soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], figli del de cuius, di procedere alla liquidazione della quota ereditaria ai sensi dell’art.2289 c.c. A seguito di accertamento tecnico preventivo, che aveva stimato il valore complessivo del patrimonio societario in euro 1.553.253,46, e dell’offerta dei soci della somma di euro 25.887,55, 3Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G.32221/2018 pari al valore della quota ereditaria spettante a [OSCURATO:PERSONA], è stato instaurato da quest’ultima il giudizio, con il rito societario, nei confronti della società RA.DI.GI di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché della società RA.DI.GI dei [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. chiedendo il pagamento in proprio favore del valore della quota di partecipazione del de cuius, quantificato in euro 500.000,00. 3. Il Tribunale di Palermo, con sentenza depositata il 7 gennaio 2014, ha determinato nella misura del 10% la quota del capitale sociale del de cuius [OSCURATO:PERSONA] e, dopo l’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio, ha condannato i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a pagare a titolo di liquidazione della quota a [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 96.377,91. 4. Per quel che ancora qui rileva, con atto di appello principale la [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato il capo relativo alla quantificazione del proprio patrimonio sociale netto, evidenziando che «tutti gli immobili indicati nell’elenco «Costruzioni realizzate dalla RA.DI.GI di [OSCURATO:PERSONA]», facente parte dell’allegato 13 e prodotto da controparte a corredo della memoria di replica dell’11 febbraio 2009, non rientravano nel patrimonio della società appellante e, quindi, non potevano concorrere a determinare il valore del patrimonio netto della RA.DI.GI alla data di apertura della successione di [OSCURATO:PERSONA]». 5. La Corte d’appello di Palermo, dopo aver convocato a chiarimenti il c.t.u.del giudizio di prime cure, ha rigettato il gravame principale proposto dalla società RA.DI.GI di [OSCURATO:PERSONA], essendo rimasti contumaci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la società RA.DI.GI dei [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, per quel che ancora qui rileva, l’unico motivo di gravame verteva sulla quantificazione del patrimonio sociale e, in 4Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G.32221/2018 particolare, sull’inclusione n ello stesso degli immobili di cui all’allegato n.13 della memoria di replica della [OSCURATO:PERSONA]. La prova del valore della quota, secondo la Corte distrettuale,incombeva sui soci e non sugli eredi delsocio defunto, mentre sia il consulente tecnico d’ufficio, dott. [OSCURATO:PERSONA], che quello nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, avevano concluso per «l’inattendibilità delle scritture contabili della società appellante». Pertanto, il consulente d’ufficio era stato costretto ad utilizzare il metodo «patrimoniale semplice», il quale esprimeva il valore di un’azienda in funzione del suo patrimonio. Nella terza memoria di replica depositata il 18 maggio 2009 da [OSCURATO:PERSONA] era contenuto un elenco di immobili che risultavano intestati alla società alla data del decesso del de cuius avvenuto il 1 7 luglio 2006. Per la C orte distrettua le, la società, a fronte di un elenco dettagliato e preciso di beni immobili (appartamenti, box, autorimesse, magazzini, terreni urbani e non con relative superfici ed estremi catastali) «si era limitata ad una contestazione generica». La società, infatti «non aveva negato di esserne proprietaria, allegando semmai di averli alienati, senza specificare in quale data e attraverso quali atti». Quanto alla copia degli estratti dei registri immobiliari, allegati alla memoria della società del 29 maggio 2009, il giudice d’appello ha ritenuto: - che la richiesta delle «trascrizioni contro» era stata formulata da una certa RA.DI.GI sicché non poteva stabilirsi se si trattasse proprio della società appellante; non vi era certezza, allora, che i dati riportati riguardassero la società appellante ovvero l’altra società, RA.DI.GI dei [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.; che inoltre trattavasi di un «elenco anonimo, non evincendosi dalla stessa quali immobili sarebbero stati oggetto delle vendite e se essi coincidano o meno con alcuni di quelli di cui all’elenco dell’appellata»;che infine «le “trascrizioni contro” da ottobre 2006 a gennaio 2008 sarebbero 5Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G.32221/2018 comunque irrilevanti, giacché successive al decesso di [OSCURATO:PERSONA], mentre il patrimonio [andava] valutato alla data di morte del socio». La Corte d’appello ha preso in considerazione anche le dichiarazioni del consulente tecnico di parte della RA.DI.GI., che si era limitato a «rilievi generici», asserendo che il consulente d’ufficio avrebbe valutato beni inesistenti, perché venduti da anni, o non appartenenti alla società, ma a terzi, nei quali la RA.DI.GI avrebbe solo effettuato dei lavori, ovvero cedutiin permuta. Pertanto, per la Corte d’appellola società «a fronte di un elenco di immobili ad essa certamente catastalmente intestati (come ammesso dalla stessa appellante) non ha dedotto validi elementi e/o documentazione idonea a dimostrare di averli ceduti in epoca precedente il decesso del socio, ovvero che a tale data non sarebbero stati ancora realizzati o di non esserne mai stata proprietaria (come peraltro sostenuto solo in appello)». Peraltro, il CTU aveva ribadito che «anche ove alcuni degli immobili di cui all’elenco fossero stati ceduti alla data di decesso del socio, nel patrimonio sarebbero stati comunque presenti come ricavi». 6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RA.DI.GI di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].. 7. Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la RA.DI.GI dei [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo di impugnazione la società deduce la «violazione di norme di diritto in relazione all’art.2709, ultima parte, c.c. (art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.)». La società premette che sia il T ribunale che la Corte d’appello hanno concluso per la «inattendibilità delle scritture contabili» della società, e la RA.DI.GI. 6Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G.32221/2018 «non intende in alcun modo censurarla». La ricorrente premette, ancora,che non è sua intenzione prospettare una «diversa e nuova valutazione delle risultanze probatorie», essendo tale accertamento di fatto riservatoin via esclusiva al giudice di merito. Comunque, il motivo di censura «involge le statuizioni contenute nella impugnata sentenza che, ai fini dell’assolvimento dell’onere probatorio - vale a dire l’onere gravante sui soci superstiti di fornire prova del valore della quota del de cuius - ne ha negato l’avvenuto adempimento». Al contrario, la società avrebbe «pienamente assolto all’onere su di essa gravante, provando di aver ceduto i medesimi in epoca antecedente alla morte del socio». Infatti, «da un’attenta lettura della produzione documentale in atti» emergerebbe che, sia attraverso l’esibizione delle fatture di vendita degli immobili, che del registro Iva vendite, la società avrebbe dimostrato di aver alienato gran parte dei suddetti immobili. Sarebbe bastato un «semplice confronto tra le fatture emesse, il registro Iva vendite ed il libro giornale» per verificare la piena correlazione fra i vari documenti. Tra l’altro l’erronea valutazione del patrimonio sarebbe stata oggetto di «puntuali e dettagliate censure da parte del CTP della società». Nelle note critiche il consulente di parte aveva evidenziato che «il CTU ha valutato beni che non esistevano più nel patrimonio societario essendo stati venduti e beni che non esistevano ancora perché non erano ancora stati costruiti». Tali rilievi critici erano contenuti nella relazione del c.t. di parte depositata il 4 ottobre 2012 e, quindi, non «tardivamente». Vi sarebbe stata, dunque, la violazione del principio di «inscindibilità» nella valutazione delle scritture contabili ai sensi dell’art.2709 c.c. 1.1. Il motivo è inammissibile. 1.2. Il ricorso è in generale totalmente versato in fatto, ed è peraltro privo di indicazioni essenziali ex art. 366, primo comma, n. 7Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G.32221/2018 6, c.p.c. sul se e quando sarebbero stati depositati i documenti su cui è fondato (fatture di vendita, registro Iva, concessione edilizia n. 10– quest’ultima con riferimento al secondo motivo di impugnazione -), nonché sarebbero state allegate le circostanze di fatto che da essi dovrebbero emergere; infatti, tali documenti non sono menzionati dalla sentenza della Corte territoriale,che anzi esclude la avvenuta integrale produzione in giudizio del libro giornale (cfr. pagina 6 «[il CTU]…dava atto non essere present[e] il libro giornale del 1990 e del 1994[…]»).Neppure sono menzionate nella sentenza impugnata le allegazioni di fatti che solo con il ricorso risultano esposte in giudizio. 1.3.Né può a tali carenze supplire il «fascicoletto» allegato al ricorso, da esso non emergendo, non solo se i documenti siano stati tempestivamente prodotti, ma neppure la collocazione di essi nel fascicolo, che deve essere comunque indicata in ricorso, ex art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c. (Cass., sez. 1, 29 luglio 2021, n. 21831), al fine di consentire alla Corte di verificare la presenza dei documenti ed il loro contenuto. 1.4.Con specifico riferimento al primo motivo, anche se nella rubrica del motivo la ricorrente deduce una violazione di legge, e segnatamente la violazione dell’art. 2709, ultima parte, c.c. (violazione del divieto di scindere il contenuto delle scritture contabili dell’impresa), in realtà chiede una nuova valutazione dei fatti, già congruamenteeffettuata dal giudice di appello, anche con l’ausilio dell’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio. La doglianza riguarda, dunque, non l’interpretazione della norma suindicata, ma l’omessa considerazione del contenuto – peraltro del tutto genericamente indicato –di alcune delle scritture contabili prodotte (fatture di vendita di immobili e registro Iva), che tuttavia non risultano – né dalla sentenza né dal ricorso – essere state 8Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G.32221/2018 ritualmente prodotte in giudizio; nella sentenza impugnata si afferma che la società ha prodotto e fatto riferimento solo agli estratti dei [OSCURATO:PERSONA] (la cui ritenuta genericità –anche e soprattutto quanto alla individuazione degli immobili alienati –non è stata peraltro censurata in ricorso), ma nulla si dice in ordine ad eventuali riferimenti al contenuto delle fatture di vendita, che dunque non potrebbe neppure ritenersi circostanza discussa dalle parti nel giudizio di merito, ove mai potesse interpretarsi il motivo come denunciante il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ. 1.5. Del resto, nell’incipit delricorso per cassazione la società ricorrente dichiara espressamente la propria intenzione di non censurare il giudizio di «inattendibilità delle scritture contabili», espresso sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello. Tuttavia, nel motivo, contrariamente a quanto affermato all’inizio, si chiede una nuova valutazione proprio della documentazione contabile che è stata reputata inattendibile. 1.6. Tra l’altro, il ricorso si dimostra anche non autosufficiente, in quanto non vengono riportate, neppure per stralcio, le fatture di vendita degli immobili che sarebbero fuoriusciti dal patrimonio immobiliare della società prima del decesso di [OSCURATO:PERSONA] avvenuto il 17 luglio 2006. Allo stesso modo, non risultano trascritti, neppure per stralcio e per sintesi, i dati oggettivi eventualmente allegati nel giudizio di merito da cui desumere, a confutazione della ritenuta genericità della relazione del c.t. di parte, che alcuni immobili non esistevano più nel patrimonio societario alla data del 17 luglio 2006, ed altri «non esistevano ancora perché non erano ancora stati costruiti». 2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente si duole «dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato 9Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G.32221/2018 oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.)». La Corte d’appello di Palermo avrebbe totalmente omesso di valutare che numerosissimi immobili elencati nell’allegato 13 alla voce “Costruzioni realizzate dalla RA.DI.GI di [OSCURATO:PERSONA]” , all’atto di apertura della successione, non facevano parte del patrimonio della società «perché in gran parte venduti ed in parte non ancora realizzati». Quanto agli «immobili venduti» la società avrebbe depositato le fatture di vendita che trovavano piena rispondenza nel registro Iva vendite e nel libro giornale. Con riferimento agli immobili «inesistenti, poiché non ancora realizzati alla data di apertura della successione», si evidenzia che la società, già proprietaria di un terreno sito in Altofonte (PA), in data 30 maggio 2006 aveva ottenuto dal Comune la Concessione edilizia n. 10 per la realizzazione di un complesso immobiliare costituito da due corpi di fabbrica, ovvero «49 giorni antecedenti alla data di apertura della successione». Solo a seguito del conseguimento della concessione edilizia la RA.DI.GI. aveva realizzato le unità immobiliari, descritte a pagina 6 e 7 «dell’anonimo elenco facente parte dell’allegato 13». La società aveva prodotto l’atto pubblico del 15 novembre 2007, da cui emergeva unriferimento alla concessione edilizia n.10 rilasciata dal Comune di Altofonte il 30 maggio 2006. I giudici di merito avrebbero dovuto considerare «esclusivamente il valore del summenzionato terreno e non certo degli immobili ivi realizzati successivamente». Tra l’altro, la circostanza che circa 200 immobili indicati nell’elenco «costruzioni realizzate dalla RA.DI.GI.» di cui all’allegato 13, non facessero parte del patrimonio della società all’atto di apertura della successione, ossia il 17 luglio 2006, emergeva indirettamente dalle stesse dichiarazioni di controparte, contenute nella terza memoria di replica del 28 aprile 2009, ove l’attrice aveva riportato un elenco di appena 35 immobili con i relativi 10Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G.32221/2018 dati catastali. Ciò trova conferma anche nella successiva relazione del 1° sett embre 2010 del Geom. Terrasi . Pertanto, la Corte d’appelloavrebbe omesso di esaminare: le scritture contabili nella propria interezza; l’atto di compravendita del 15 novembre 2007, dal quale risultaval’avvenuto rilascio della concessione edilizia n. 10 del 30 maggio 2006; la terza memoria di replica del 28 apri le 2009; la relazione del Geom. Terrasi del 1° settembre 2010. 2.1. Il motivo è inammissibile. 2.2. Anzitutto, analogamente a quanto sopra affermato con riferimento al primo motivo, anche per il secondo motivo, che lamenta l’omesso esame di documenti (e non di fatti discussi dalle parti, il che già di per sé ne comporta l’inammissibilità secondo l’insegnamento di Cass.S.U.n.8053/2014), non sono stati assolti gli oneri di specifica indicazione posti dall’art. 366, primo comma, n. 6, cod.proc.civ. Si evidenza, poi, sempre con riferimento alle scritture contabili, che la stessa ricorrente ha espressamente ammesso che non intendeva «in alcun modo censura[re]» il giudizio di inattendibilità delle scritture contabili espresso sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello. Inoltre, non sono state indicate, neppure per stralcio, le fatture o altra documentazione contabile, da cui desumere che alcuni degli immobili contenuti nell’allegato 13 prodotto dalla socia [OSCURATO:PERSONA] fossero stati già venduti alla data deldecesso di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il 17 luglio 2006. 2.3. Costituisce, poi, principio giurisprudenziale consolidato di legittimità quello per cui, in tema di ricorso per cassazione, per infirmare, sotto il profilo della insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui il giudice dichiari di 11Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G.32221/2018 condividere il merito, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice "a quo", e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell'elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità(Cass., sez. 1, 3 giugno 2016, n. 11482; Cass., sez. 2, 5 febbraio 2020, n. 2671; Cass., n. 19427 del 2017). Nella specie, la società ricorrente non ha provveduto a trascrivere in alcun modo i punti salienti della consulenza tecnica d’ufficio espletata in prime cure, con i chiarimenti forniti dal consulente in sede di appello. Eppure, per questa Corte l'onere di provare il valore della quota del socio defunto di una società di persone, ai fini della liquidazione della stessa in favore degli eredi, incombe ai soci superstiti e non agli eredi del socio, in quanto solo i soci rimasti in società, e non certo gli eredi del defunto, sono in grado, con la produzione di scritture contabili della società, di dimostrare quale era la situazione patrimoniale nel giorno in cui si è verificata la morte del socio e quali sono gli utili e le perdite inerenti alle operazioni in corso in quel momento. In caso di mancato o parziale assolvimento di tale onere, proprio come è accaduto nel caso in esame, in cui la contabilità è stata ritenuta del tutto inattendibile, il giudice del merito può disporre consulenza tecnica d'ufficio la quale esprima, anche sul fondamento dei documenti prodotti, una valutazione per la liquidazione della quota ed apprezzarne liberamente il parere senza necessità, quando ne faccia proprie le conclusioni, di una particolareggiata motivazione o di un'analitica confutazione delle 12Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G.32221/2018 eventuali diverse conclusioni formulate dai consulenti di parte (Cass., sez. 2, 19 aprile 2001, n. 5909). 2.4.Inoltre, il motivo si sostanzia nella richiesta di nuova valutazione, non consentita, dei dati di fatto acquisiti in giudizio, attraverso la evidenziazione – generica e fuorviante (come la trascrizione di una frase contenuta nella CTU integrativa, che si limita ad affermare preliminarmente la rilevanza delle critiche della appellante, non già la loro fondatezza; o, sempre con riguardo alla CTU, la critica delle relative valutazioni priva di ogni specificazione in ordine agli immobili che l’elaborato ha considerato ai fini della richiesta stima del patrimonio sociale)– di pretese contraddizioni nell’accertamento compiuto dal giudice di merito, del tutto inidonea comunque a consentire alla Corte di apprezzare quali dati di fatto discussi dalle parti e decisivi non sarebbero stati considerati dal giudice di merito. 2.5.La ricorrente, poi, si è limitata a depositare il «fascicoletto» contenente l’atto di compravendita del 15 novembre 2007, la «terza memoria di replica del 28 aprile 2009 di [OSCURATO:PERSONA]» e la «relazione del Geom. Terrasi del 1°settembre 2010», senza, però, trascrivere, almeno in sintesi, il contenuto decisivo di tali documenti. 3. Vaperaltro evidenziato che, per giurisprudenza consolidata di legittimità,il mancato esame di un documento, o meglio di un fatto che emerga dal documento, può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia 13Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G.32221/2018 in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Cass., sez. 3, 26 giugno 2018, n. 16812; Cass., sez. 6-5, 28 settembre 2016, n. 19150). 4.Ciò vale anche per la circostanza per cui un immobile - che, in ipotesi, sarebbe stato incluso tra quelli stimati dal CTU, ma anche qui non vi è alcuna specifica indicazione in ricorso – sarebbe stato costruito dopo l’aperura della successione: circostanza che, prima ancora che non risultante provata con certezza (dovendo la stessa essere desunta presuntivamente, secondo la ricorrente, dalla data di rilascio di una concessione edilizia non prodotta e dal contenuto imprecisato, meramente richiamata in un atto di vendita successivo alla apertura della successione, e dal limitato tempo intercorso tra quest’ultima ed il rilascio della concessione), non risulta se, come e quando allegata in giudizio dalla ricorrente. 4.1.Con riferimento poi alla «terza memoria del 28 aprile 2009 di [OSCURATO:PERSONA]», come pure alla «relazione del Geom.Terrasi del 1° settembre depositata in allegato alle deduzioni del ctp dell’attrice Rag. Vassallo», non si comprende quale sarebbe il «fatto decisivo» di cui sarebbe stato omesso l’esame. Infatti, da un lato, non si provvede alla trascrizione, neppure in parte, del contenuto della memoria di replica del 28 aprile 2009, pure depositata all’interno del «fascicoletto», e dall’altro si menziona esclusivamente «un elenco di appena 35 immobili con i relativi dati catastali», senza neppure indicare il valore di ciascuno degli stessi ed il valore complessivo.Non si indica il «fatto decisivo» il cui esame sarebbe stato omesso, né il luogo processuale in cui vi sarebbe stata discussione tra le parti. 14Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G.32221/2018 Allo stesso modo, con riferimento alla «relazione del 1 settembre 2010 del Geom.Terrasi», si fa riferimento in modo del tutto generico alla «stima degli immobili di proprietà della società odierna ricorrente», senza alcuna indicazione del valore di ciascun immobile e del valore complessivo dei beni.Anche in questo caso non si indica il «fatto decisivo» il cui esame sarebbe stato omesso, né il «come», il «dove» e il «quando» dell’avvenuta discussione tra le parti. 5. Deve poi sottolinearsi che l a perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che,peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto (Cass., sez. 5, 27 dicembre 2018, n. 33503; Cass., sez. 6-5, 9 aprile 2018, n. 8621, per cui non può essere dedotto, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., il vizio di omesso esame di un fatto decisivo della controversia per la mancata considerazione di una perizia stragiudiziale, in quanto la stessa costituisce un mero argomento di prova). 6. Quanto poi agli «immobili venduti» prima del decesso di [OSCURATO:PERSONA] avvenuto il 17 luglio 2006, la motivazione della sentenza della Corte d’appello era sorretta (cfr.sopra) da quattro diverse rationes decidendi , che non sono state oggetto di specifica impugnazione con il ricorso per cassazione. 7. Non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità, in assenza di attività difensiva della controparte. P.Q.M. dichiara inammissibile ric