CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00447/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ci Premesso che la richiesta di rinvio dell'udienza per omesso avviso all'avv. [OSCURATO:PERSONA] è priva di fondamento atteso che risulta dagli atti che l'avviso dell'udienza è stato ritualmente comunicato al predetto difensore di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con trasmissione inoltrata per posta elettronica certificata prezzo l'indirizzo del destinatario con attestazione di avvenuta consegna; ritenuto che la Corte di appello di Caltanissetta ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena dopo l'annullamento parziale disposto dalla Corte di cassazione, fornendo giustificazione alla misura dell'aumento per continuazione con riferimento al [OSCURATO:PERSONA], e, con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], sul nuovo computo della pena per effetto della riconosciuta attenuante di cui all'art. 416 bis.1, comma 3 c.p.p.; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono generiche perché entrambi i ricorrenti, a fronte di una motivazione puntuale, si limitano ad invocare una pena pvù mite, senza alcuna concreta indicazione che giustifichi il dedotto vizio di motivazione, tenuto conto del contesto di criminalità organizzata considerato ai fini della determinazione della pena, a tale riguardo, si deve ricordare che la determinazione della pena è rimessa all'esclusivo vaglio del giudice di merito e si sottrae a sindacato di legittimità, se la decisione impugnata risulti sorretta da una motivazione sufficiente e logica, come anche il giudizio sulle ragioni del bilanciamento delle attenuanti generiche in termini di equivalenza resta un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a fare emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo (Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Rv.248737; Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591). Nel caso in esame la Corte ha adeguatamente motivato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sua scelta, evidenziando la gravità dei fatti tali da escludere la possibilità di applicare le generiche prevalenti, in considerazione della già disposta riduzione della pena per effetto della riconosciuta attenuante speciale sopra specificata, applicata nella misura di un terzo reputata congrua in rapporto sempre alla valutazione della gravità dei fatti. A fronte di una motivazione puntuale, il ricorrente si è limitato ad invocare una maggiore riduzione della pena sulla base di valutazioni che investono apprezzamenti riservati al giudizio di merito. Le stesse considerazioni devono ripetersi con riferimento alle censure del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che investono la determinazione della misura dell'aumento di pena per la continuazione, adeguatamente motivato, non potendosi ritenere vincolanti i differenti criteri aritmetici suggeriti dal ricorrente, né potendosi ritenere violato il principio di proporzionalità a fronte di un aumento di pena di molto inferiore al massimo consentito, e notevolmente inferiore anche rispetto al minimo edittale previsto per il reato considerato meno grave. Ritenuto che anche i motivi nuovi dedotti dai difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attesa l'inammissibilità del ricorso originario, non possono sanare il difetto di specificità del ricorso ai sensi dell'art. 585, comma quarto, cod. proc. pen., oltre ad essere manifestamente infondati atteso - per il [OSCURATO:PERSONA] - che nella valutazione della gravità del reato si tiene conto del comportamento complessivo del reo e che - per il [OSCURATO:PERSONA] - le valutazioni comparative con altri coimputati non sono consentite in sede di legittimità (Sez. 2, n. 1886 del 15/12/2016 Rv. 269317); Da quanto precede deriva la inammissibilità dei ricorsi dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00. 7V P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,o0p tayoreslella cassa delle ammende. Così deciso il giorno il El!121: r_&-d 2024