CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 14029/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o tempore, rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VINCENZOTRIOLO, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA];1902 - intimata –avverso la sentenza n. 1591/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI,depositata il 02/11/2020 R.G.N. 2047/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del16/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHEIn riforma della pronuncia di primo grado, la Corted’appello di Bari riconosceva a [OSCURATO:PERSONA] ilNumero registro generale 5323/2021Numero sezionale 1902/2026Numero di raccolta generale 14029/2026Data pubblicazione 13/05/2026diritto all’indennità di disoccupazione agricola per l’anno2008.Riteneva la Corte che sussistessero gli elementicostitutivi del diritto, posto che la ricorrente nel 2008aveva maturato 150 giornate lavorative, mentre nel2007 aveva maturato l’accreditamento di 8 settimanecontributive per attività di lavoro dipendente nonagricola.Avverso la sentenza, ricorre l’Inps per due motivi.[OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.In sede di odierna adunanza camerale, il collegioriservava il termine di 60 giorni per il deposito delpresente provvedimento.RITENUTO CHECon il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione efalsa applicazione degli artt.32, lett. a) l. n.264/49, 3 e4 d.lgs. lgt. n.212/46, in relazione all’art.2697 c.c., peravere la Corte ritenuto dimostrati i fatti costitutivi deldiritto alla prestazione, invece insussistenti.Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazionee falsa applicazione dell’art.3 d.P.R. n.1049/70, incombinato disposto con l’art.32, lett. a) l. n.264/49,anche in relazione all’art.12 delle disposizioni sulla leggein generale, per avere la Corte riconosciuto laprestazione nonostante mancasse il requisito del bienniodi iscrizione agli elenchi dei lavoratori agricoli, reputandosufficiente il solo requisito contributivo.Numero registro generale 5323/2021Numero sezionale 1902/2026Numero di raccolta generale 14029/2026Data pubblicazione 13/05/2026I due motivi possono essere trattati congiuntamente,ponendo la medesima questione di diritto, e sonofondati.Risulta dalla sentenza che la lavoratrice fu iscritta aglielenchi dei lavoratori agricoli per il solo 2008, anno in cuifu impiegata per 150 giornate lavorative. Nel 2007 nonfu iscritta in quanto vantò una contribuzione qualelavoratrice dipendente non agricola.La Corte d’appello ha ritenuto che nel biennio 2007-2008fosse raggiunto il requisito contributivo richiestodall’art.32, lett. a), l. n.264/49, nel testo modificatodall’art.1 d.P.R. n.1049/70, ovvero 102 contributigiornalieri in ciascun anno.Lo stesso art.32, lett. a) richiede altresì il requisito delbiennio di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli,Poiché entro il biennio 2007-2008 si ebbe compresenzadi attività lavorativa agricola e non agricola, concontribuzione prevalente in ambito agricolo (150giornate nel 2008), va applicato l’art.3, co.3 d.P.R.n.1049/70, secondo cui: “I lavoratori addettipromiscuamente ad attività agricola e non agricola, iquali presentino domanda di indennità di disoccupazionein base alle speciali norme per i lavoratori agricoli e chenel biennio di cui al precedente articolo 1 possano farvalere una prevalente contribuzione in agricoltura, sonoammessi a fruire della indennità ai sensi dell'articolo 32,lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264, modificatodal precedente articolo 1.”Dunque, in caso di lavoro promiscuo in prevalenzaagricolo, si applicano sempre le disposizioni dell’art.32,Numero registro generale 5323/2021Numero sezionale 1902/2026Numero di raccolta generale 14029/2026Data pubblicazione 13/05/2026lett. a), cit., con conseguente necessità del doppiorequisito sia contributivo, sia di iscrizione biennale aglielenchi dei lavoratori agricoli.Non essendo stato verificato il requisito della iscrizionebiennale, e in particolare della necessaria iscrizione aglielenchi dei lavoratori agricoli in altra annualitàprecedente e ulteriore a quella del 2008, la sentenza vacassata, con rinvio alla Corte d’appello di Bari, per ilrelativo accertamento, nonché per la statuizione sullespese di lite del presente giudizio di legittimità.P.q.m.La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnatae rinvia alla Corte d’appello di Bari in diversacomposizione, anche per le spese di lite del presentegiudizio di cassazione.Roma, deciso all’adunanza camerale del 16.4.26La Presidente