CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 20491/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntante p.t., rappr. e dif. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], elett. dom . presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via G. Zanardelli, 36 [OSCURATO:EMAIL] da procura in calce all’atto - ricorrent e – contro R.G.N. Ud.14.6.2022 ALBANESE Carmela, CAMPAGNA Salvatore , CONDO’ Orlando, FOSSARI Teresa, FURFARO Lu igi Alberto, GALLIZZI M arco, LAGANA’ Stella, PALAMARO Salvatore, SCRIVA Giovanni, SORBARA Salvatore, TIGANI [OSCURATO:PERSONA], TIMPANO [OSCURATO:PERSONA], TRAMONTANA Maria, tutti rappr. e dif. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:EMAIL], elett. dom. in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 36 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] come da procura in calce all’atto ; - controricorrent i – [OSCURATO:PERSONA] CORTE D’[OSCURATO:PERSONA]-intimato- perla cassazione della sentenza App. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] , n.579/2019, in R.G. 249/2017 in R.G. 249/2017 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio no n partecipata del 14 giugno 2022 dal Consigliere Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata 4.07.2019, n. 579/2019, in R.G. 249/2017la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto il reclamo ex art. 18 l. fall. proposto dalla società odierna ricorrente, [OSCURATO:SOCIETA] unipersonalein liquida zione, avverso la sentenza 23.03.2017, n. 4/2017 dichiarativadel proprio fallimento, emessa dal Tribunale di Palmi in R.G. 249/2017, su istanza degli odierni creditori lavoratori subordinati controricorrenti; 2. l a Corte , premesso che la debitrice non si era costituita avanti al tribunale,ha ritenuto : a) condivisibili le deduzioni delle parti resistenti incentrate sull’assenza di dati patrimoniali certi inerenti agli elementi dell’attivoe passivo soci e t ario e sull’inattendibilità e aleatorietà di quelli fornitidal reclamante in sede di reclamo , posta la cessazione dell’attività produttiva e l ’assenza di liquidità, inidonea a saldare le pretese stipendiali residue fatte valere (anche con procedimenti monitori) ; b) l’incompletezza contabile e le opposte risultanze dello stato passivo corroboravano il giudizio d’insolvenza; c) risultava un indebitamento complessivamentemaggiore rispetto al valore – peraltro solo presuntivo - dichiarato del patrimonio liquidabile ; d) non vi era ragio nevole prospettivadi un’ agevole alienabilità dell’unico cespite aziendale – tra l’altro,gravato da ipoteca legale – e, quanto ai presunti crediti derivanti da due procedimenti giudiziari di natura risarcitoria in corso, era analogala prognosi negativa di conseguimento di liquidità dagli stessi ; 3. [OSCURATO:SOCIETA] unipersonale in liquidazione propone ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi , cui hanno resistito i creditori istanti concontroricorso. CONSIDERATOCHE 1. sulla premessa – comune a tutte le censure - della natura non irreversibile della propria difficoltà finanziaria, c on il primo motivo, denunciante e x art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 l. fall., il ricorrente si duole del mancato accertamentoda parte della Corte della titolarità del credito in capo ai creditoriistanti, secondo connotati di non contestazione ovvero qualità esecutiva; 2. c on il secondo motivo s’invoca, ai sensi dell’ art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 l. fall., per un’erronea valutazione dello stato di insolvenza della società in liquidazione, le cui condizioni economiche apparivano riconducibili ad una situazione di difficoltà superabile e non ad una impotenza patrimoniale coincidente con il presupposto oggettivo del fallimento , nébastando i singoli inadempimenti ; 3. c on il terzo motivo si articola, sempre ai sensi dell’art. 360, co. 1,n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli ar t t. 132, co. 2,n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., essendosi la Corte di Appello limitata ad effettuareuna motivazione per relationem alla sentenza di primo grado mediante mera adesione ad essa e alle argomentazioni delle parti resistenti,con motivazione appar ente , senza poi dar conto del vizio di notificaex art.140 c.p.c. affliggente la sentenza del tribunale ; 4. i l primo motivo è inammissibile; pur nella prospetta ta violazione dell’art. 6 l.fall., le argomentazion i addotte sono volte in realtà a caldeggiareuna mera critica di merito alla sentenza impugnata, vale a dire la presunta carenza dello stato d’insolvenza , per come invece accertata anche dal giud ice del reclamo; la lunga esposizione sul necessarioaccertamento della legittim azione del creditore a proporre istanzadi fallimento , asseritamente omesso dal giudice, appare infatti direttaa far rimuovere il giudizio sull’insolvenza se solo il giudice si fosse accorto del difetto della legittimazione ad agire dei creditori istanti, secondo un apprezzamento di rilevanza volto a verificarne la fondatezza( «al precipuo scopo di stabilire se la potenziale esclusione diquel credito fac (esse) venir meno lo stato di insolvenza» ) ; 5. l’apparente confusione della doglianza non impedisce tuttavia di osservareche la prospettazione della qualità di creditori da parte degli originariistanti era precisamente stata avanzata nei rispettivi ricorsi ex art.6l.fall. e, al pari, anche il giudiz io, in termini di scrutinio sommario ed incid entale circa la propria posizione soggettiva attiva, risultava positivamente condotto dal giudice di merito; tenendo conto della formazione d i titoli giudiziali monitori non opposti e della promozione infruttuosadi pignoramenti agli atti , nonché della natura tipicamente aziendale dei debiti impagati (stipendi di plurimi lavoratori), appare rispettato il criterio, cui dare continuità, per cui « l a dichiarazione di fallimentopresuppone un'autonoma delibazione incidentale, da parte deltribunale fallimentare, compatibilmente con il carattere sommario delrito, circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, quale necessario post ulato della verifica della legittimazione del creditorea chiedere il fallimento » (Cass. 23494/2020); né, del tutto ovviamente, tale accertamento, a maggior ragione nelle circostanze date di illi quidità , esige v a dei pignoramenti anche nelle iniziative di ciascunodei creditori impagati ed istanti; 6. lo stesso motivo è poi carente di specificità , proprio perché artificiosamente costruito e foriero di una domanda nuova, invece imponendoil ricorso per cassazione alla parte « che denunci il vizio di cuiall'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione,di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazi oni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultimecontrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorati va ufficiosa,che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa» (Cass. s.u. 23745/2020); 7. il secondo motivo è inammissibile , avendo correttamente l a Corte desunto lo stato d’insolvenza sulla base della pluralità degli indici fattualiemersi in istruttoria (cessazione dell’attività , mancato deposito deibilanci, debito ipotecario, aleatorietà della prospettiva liquidatoria , inattendibilità dei giudizi recuperatori) , oltre che degli inadempimenti e rafforzando il medesimo giudizio secondo le risultanze dello stato passivo;esse invero accerta va no debiti ulteriori rispetto a quelli vantati dai creditori istanti, di ammontare prossimo ad eguagliare lo stesso valore solo presunto del patrimonio liquidabile , nemmeno infine potendo negarsi decisività - nella valutazione dell’insolvenza - anche alla s valutata considerazione degli elementi attivi rispetto ai quali il giudice ha ricostruito la mancata prova di un’agevole e pronta liquidazione o addirittura probabile consistenza ; la sentenza mostra cosìdi aver prestato ossequio al principio per cui « quando la società è in liquidazione la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art.5 1. fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementiattivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisf acimento dei creditori sociali, in quanto — non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimentodei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzionedell'eventuale residuo tra i soci — non è più richiesto che essadisponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte» (Cass. 25167/2016, Cass. 19414/2017 , Cass.24660/2020); si tratta poi di un apprezzamento non sindacabile sotto quelprofilo sostanziale nel quale è di fatto refluita la doglianza (Cass. s.u. 8053/2014), mentre altrettanto corrett o è il riferimento in sentenzaalla situazione esistente alla data della pronuncia dichiarativa difallimento ( cfr. Cass. 24660/2020; Cass. 19790/2015) ; 8. il terzo motivo è , per un primo profilo, inammissibile, posto che lamotivazione resa dalla Corte di Appello supera ampiamente, anche con la tecnica del rinvio (peraltro solo in parte esterno ed invece in altraparte condotto su elementi riassunti ed esplicitamente condivisi ) , la soglia del minimo costituzionale , invest e ndo i singoli motivi di censura già sollevati dall’appellante ; infatti, si può ripetere, « la sentenza pronunziata in sede di gravame è legittimamente motivata "per relationem" ove contenga espliciti riferimenti alla pronuncia di primogrado, facendone pro prie le argomentazioni in punto di diritto, e fornisca, pur sinteticamente, una risposta alle censure formulate, nell'atto di appello e nelle conclusioni, dalla parte soccombente, risultando così appagante e corretto il percorso argomentativo desumibile at traverso l'integrazione della parte motiva delle due sentenze»(cfr. Cass.21037/2018; Cass. n. 27112/2018 ); 9. né infine appare qualificat a da autosufficienza la seconda critica , fuggevolmenteospitata nel terzo motivo e relativa ad un presunto vizio del contraddittorio che avrebbe connotato il procedimento di primo grado,mancando nel motivo, in modo radicale, un qualsiasi riepilogo descrittivodella stessa questione in fatto (Cass. 342/2021) , tanto pi ù che– del tutto contraddittoriamente – la stessa società (a pag.5) dà contodi una notifica “normativamente corretta”; il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; da ciò consegue, oltre alla condanna del ricorrente alle spese, nella misura derivante dall’applicazione del principio della soccombenza, e liquidazione come meglio da dispositivo, la dichiarazione della sussistenza dei presupposti processuali del cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020). P.Q.M. la Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente al pagamentodelle spese del procedimento di legittimità, liquidate in euro 7.000,oltre ad euro 2 00 per rimborso, alla misur a forfettaria del 15% sulcompenso e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 - quater , d.P.R.115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteri