Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2022

Cassazione n. 33051/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza del 28.10.2021, che in riforma della sentenza del Tribunale di Matera ha rideterminato la pena in anni tre di reclusione ed C 1000 di multa per i reati di furto in abitazione pluriaggravato, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione, posti in continuazione.

Considerato che il motivo di ricorso proposto, di denuncia della violazione di legge penale in relazione alla nozione di privata dimora, è manifestamente infondato, alla luce dell'insegnamento di questa Corte per cui in tema di furto in abitazione rientra nella nozione di luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora qualsiasi luogo nel quale le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata, compreso un esercizio commerciale in orario di chiusura (Sez. 5, Sentenza n. 428 del 30/06/2015, Rv. 265694); deve poi ribadirsi come integri la nozione altresì il luogo che costituisca pertinenza di un luogo di privata dimora (Sez. 5, Sentenza n. 35764 del 27/03/2018, Rv. 273597), come nel caso di specie in cui viene in rilievo un garage dell'azienda agricola.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 7 giugno 2022 Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza del 28.10.2021, che in riforma della sentenza del Tribunale di Matera ha rideterminato la pena in anni tre di reclusione ed C 1000 di multa per i reati di furto in abitazione pluriaggravato, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione, posti in continuazione. Considerato che il motivo di ricorso proposto, di denuncia della violazione di legge penale in relazione alla nozione di privata dimora, è manifestamente infondato, alla luce dell'insegnamento di questa Corte per cui in tema di furto in abitazione rientra nella nozione di luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora qualsiasi luogo nel quale le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata, compreso un esercizio commerciale in orario di chiusura (Sez. 5, Sentenza n. 428 del 30/06/2015, Rv. 265694); deve poi ribadirsi come integri la nozione altresì il luogo che costituisca pertinenza di un luogo di privata dimora (Sez. 5, Sentenza n. 35764 del 27/03/2018, Rv. 273597), come nel caso di specie in cui viene in rilievo un garage dell'azienda agricola. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 Il consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 33051/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris