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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08669/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] IN DIRITTO

1. SOUMARE ha presentato personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 15 dicembre che lo condannava alla pena di giustizia per i reati allo stesso ascritti (artt. 628, 582, 585 in relazione all'art. 576 n. 1 e 61 n. 2 cod. pen.).

Il ricorrente ha riservato i motivi al difensore.

2. Occorre, in via preliminare, osservare che il Soumare ha presentato ricorso personalmente, mediante atto dallo stesso sottoscritto.

Tale ricorso deve, conseguentemente, essere dichiarato inammissibile, in applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale: "il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, comprese le sentenze di applicazione di pena su richiesta, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto innpugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata." (Sez.

U., n.8914 del 21/1272017, Aiello, Rv. 272010- 01,Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zahir, Rv. 274636, Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda, Rv. 276039 - 01, Sez.6, n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885-01, Sez.

5. N. 36161 del 16/03/2018, S., Rv.273765-01, Sez.4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177-01 ).

Né ricorre alcuna contrarietà alla Costituzione della previsione in questione atteso che la giurisprudenza di legittimità, che nella sua massima espressione ha chiarito, con principio che qui si intende ribadire che "È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato)". (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011-01).

3. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] IN DIRITTO 1. SOUMARE ha presentato personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 15 dicembre che lo condannava alla pena di giustizia per i reati allo stesso ascritti (artt. 628, 582, 585 in relazione all'art. 576 n. 1 e 61 n. 2 cod. pen.). Il ricorrente ha riservato i motivi al difensore. 2. Occorre, in via preliminare, osservare che il Soumare ha presentato ricorso personalmente, mediante atto dallo stesso sottoscritto. Tale ricorso deve, conseguentemente, essere dichiarato inammissibile, in applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale: "il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, comprese le sentenze di applicazione di pena su richiesta, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto innpugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata." (Sez. U., n.8914 del 21/1272017, Aiello, Rv. 272010- 01,Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zahir, Rv. 274636, Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda, Rv. 276039 - 01, Sez.6, n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885-01, Sez. 5. N. 36161 del 16/03/2018, S., Rv.273765-01, Sez.4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177-01 ). Né ricorre alcuna contrarietà alla Costituzione della previsione in questione atteso che la giurisprudenza di legittimità, che nella sua massima espressione ha chiarito, con principio che qui si intende ribadire che "È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato)". (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011-01). 3. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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