CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27425/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice delle indagini preliminari delTribunale di Messinaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Messina, in funzione di giudice dell’esecuzione - a seguitodell’annullamento da parte della Prima Sezione penale di questa Corte, consentenza n. 1066 del 2025, dell’ordinanza con cui la il medesimo giudicedell'esecuzione aveva rigettato le opposizioni proposte dalle stesse quali terzeinteressate rispetto alla confisca di beni riconducibile al proposto [OSCURATO:PERSONA],confisca disposta ex art. 12-sexies d.l. 306 del 1992 (ora prevista dall’art. 240-bis cod. pen.), condannato per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. - hanuovamente disatteso, in sede di rinvio, le relative doglianze.Giova considerare che la confisca è stata disposta in un procedimento nelquale è stata accertata, con sentenza irrevocabile, la responsabilità dell’Ofriaquale partecipe dall’anno 1995 (periodo successivo ad altra condanna subita dalmedesimo) fino al 24 giugno 2011 dell’associazione mafiosa “[OSCURATO:PERSONA] nostra”.Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento di confiscaè stato rigettato, mentre, a fronte di quello esperito in tale sede dalle odiernericorrenti, era stata rimessa alla Corte costituzionale la questione afferente lalegittimità dell’art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 nella formulazioneapplicabile ratione temporis (anteriore alla legge 7 ottobre 2017 n. 161), laddovenon prevedeva il diritto delle stesse a partecipare al giudizio di cognizione.La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili tali questioni, con lasentenza n. 253 del 2017, la quale ha chiarito che, nelle ipotesi in cui non trovaapplicazione il comma 4-quinquies del predetto art. 12-sexies, introdotto dall’art.31 della legge n. 161 del 2017 (oggi confluito nel comma 1-quinquies dell’art.104-bis disp. att. cod. proc. pen.) - che prevede la partecipazione dei terzi nelprocesso di cognizione (stabilendo che nel processo di cognizione ove puòdisporsi la confisca «devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personalidi godimento sui beni in stato di sequestro, di cui l’imputato risulti avere ladisponibilità a qualsiasi titolo») - la tutela degli stessi è assicurata da una seriedi altri strumenti, quali possibilità di richiedere, in costanza di sequestro, ildissequestro del bene e, nell’ipotesi di provvedimento di diniego, di proporreappello cautelare oppure, ancora, di instare per la restituzione del bene confiscatoal giudice dell'esecuzione.Le ricorrenti hanno dunque, nel solco di tale decisione, formulato le proprierichieste al giudice dell'esecuzione, che ha rigettato la stessa, provvedimentocontro il quale hanno formulato opposizione e, a seguito del provvedimentoulteriormente reiettivo, proposto ricorso a questa Corte che ha annullato conrinvio la decisione per carenza di motivazione sulle argomentazioni e sulladocumentazione prodotta dalla difesa.Il giudice del rinvio ha poi nuovamente disatteso l’opposizione dellericorrenti.2. Avverso l’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione in sede di rinvio,la Bellinvia e la Alesci hanno proposto ricorsi per cassazione, mediante attounitario, con il proprio difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi, di seguitoripercorsi, entro i limiti strettamente necessari per la decisione.2.1. Con il primo, deducono violazione degli artt. 627, comma 3, e 628,comma 2, cod. proc. pen., per il mancato esame da parte del giudicedell’esecuzione di tutto il materiale probatorio prodotto dalla difesa, in violazionedelle statuizioni contenute nella pronuncia rescindente e correlato vizio dimotivazione.Lamentano, in particolare, che, nel rigettare le opposizioni proposte, ilprovvedimento impugnato ha omesso di considerare, in spregio del mandatodella decisione di annullamento con rinvio, l’ampia documentazione depositatadalle stesse, ovvero: le consulenze tecniche, attestanti che l’azienda confiscatanon è cresciuta, come erroneamente assunto, unitamente allo sviluppo delcarisma criminale dell’[OSCURATO:PERSONA]; le dichiarazioni rese in sede di investigazionidifensive da [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiarito che, dopo l’intervento inemergenza effettuato dall’impresa Bellinvia nel settore dello smaltimento deirifiuti, era subentrato nella gestione del servizio per il Comune un altro soggettomunito delle relative autorizzazioni; le dichiarazioni dei collaboratori di giustiziaD’Amico e Siracusa, che hanno riferito che il proposto si era “defilato” dallaconsorteria criminale sin dall’inizio degli anni novanta del secolo scorso.2.2. Mediante il secondo motivo denunciano inosservanza dell’art. 125cod. proc. pen., in relazione all’art. 111, comma 6, Cost., per carente e,comunque, manifestamente illogica motivazione del provvedimento impugnatonella parte in cui, in modo apodittico, ha ritenuto, nonostante le puntualidichiarazioni del D’Amico e del Siracusa, che l’[OSCURATO:PERSONA] fosse intraneo alla consorteriabarcellonese, affidandosi alle propalazioni più risalenti nel tempo di altricollaboratori di giustizia.2.3. Con il terzo motivo lamentano, ancora, inosservanza dell’art. 125 cod.proc. pen. in relazione all’art. 111, comma 6, cost., per mancanza di motivazione,poiché è stata ritenuta accertata e incontestabile nell’incidente di esecuzione laprovenienza criminosa dei profitti della ditta Bellinvia senza considerare che essericorrenti non hanno partecipato al procedimento principale talché la confisca nonpuò ritenersi loro opponibile a norma dell’art. 24, secondo comma, Cost.2.4. Le ricorrenti dubitano, poi, per l’ipotesi di mancato accoglimento delterzo motivo, della legittimità costituzionale degli artt. 676, 667 e 623 cod. proc.pen., con riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, Cost., nella parte incui non prevedono che, nell’ipotesi di annullamento con rinvio da parte della Cortedi cassazione dell’ordinanza che decide sull’opposizione alla confisca, gli attidebbano essere trasmessi a un giudice diverso rispetto a quello che ha emesso ilprovvedimento, in considerazione delle valutazioni di merito espresse dallostesso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il primo e il secondo motivo dei ricorsi non sono fondati per le ragioni diseguito indicate.2.Sotto un primo e generale aspetto, occorre rilevare che le ricorrenti,piuttosto che confrontarsi in modo puntuale con la decisione impugnata resa dopola sentenza di annullamento con rinvio da parte della Prima Sezione Penale diquesta Corte, continuano a riproporre in questa sede le questioni fatte valeredinanzi al giudice dell’esecuzione.3. Sempre in via generale, mette conto considerare che, in sede diannullamento con rinvio, la sentenza n. 1066 del 2025 della Prima Sezione Penaledi questa Corte ha evidenziato, rispetto alla documentazione della difesa dellaquale era stata pretermessa la valutazione, che «né nella prima fase, né in quellasuccessiva della decisione sulla opposizione, il giudice dell’esecuzione si è curatodi fornire il dovuto riscontro motivazionale, se non altro per confutarne larilevanza, alle plurime ed eterogenee deduzioni difensive, essendosi il predettolimitato in entrambe le sedi, a riproporre, pressoché integralmente epedissequamente, la motivazione spesa dal giudice di primo grado nel giudizio dicognizione».La medesima decisione rescindente ha inoltre sottolineato che assumepeculiare rilievo, in tale contesto, il riferimento alla posizione apicale dell’Ofrianella compagine barcellonese, nonostante l’esclusione del ruolo di vertice daparte della sentenza n. 3816 del 2016 della Corte di cassazione.Vi è dunque che il provvedimento di annullamento con rinvio ha accertatoun vulnus nella motivazione della decisione del giudice dell’esecuzione, e non giàla violazione di specifiche disposizioni normative. Con la conseguenza che,nell’esaminare i vizi oggi denunciati, si deve applicare il principio, consolidatonella giurisprudenza di legittimità, in forza del quale, nell’ipotesi di annullamentocon rinvio per vizio di motivazione, il giudice di rinvio, investito di pieni poteri dicognizione, può - salvi i limiti nascenti da eventuale giudicato interno - rivisitareil fatto con pieno apprezzamento ed autonomia di giudizio, sicché egli non èvincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma puòaccedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, che può ancheintegrare, ove le parti ne facciano richiesta, a mezzo di rinnovazionedell'istruttoria dibattimentale, ai sensi dell'art. 627, comma secondo, cod. proc.pen. Talché egli, all’esito della compiuta rivisitazione, ben può addivenire asoluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito, ma può anchecondividerne le conclusioni, pervenendo ad un identico epilogo decisorio, purchémotivi il suo convincimento sulla base di argomenti diversi da quelli ritenuti illogicio carenti in sede di illegittimità (ex plurimis, Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023,dep. 2024, Rv. 285801 – 02; Sez. 5, n. 41085 del 03/07/2009, Rv. 245389).4. Si possono, a questo punto, vagliare, alla luce dei superiori principi, lespecifiche doglianze formulate nei primi due motivi di ricorso.4.1. Quanto, in particolare, all’assunta svalutazione delle dichiarazioni deicollaboratori D’Amico e Siracusa, non viene considerato dalle ricorrenti l’aspetto,di carattere dirimente, che, con sentenza irrevocabile, l’[OSCURATO:PERSONA] – del quale pure èstato escluso il ruolo apicale dal 1995 - è stato ritenuto associato alla compaginebarcellonese di [OSCURATO:PERSONA] fino all’anno 2011, come sottolineato dalla decisionecensurata, con sentenza in data 13 giugno 2019, resa in sede di rinvio dalla Cortedi appello di [OSCURATO:PERSONA], divenuta irrevocabile in data 7 luglio 2022.Talché sono logiche le argomentazioni spese dal provvedimentoimpugnato (pag. 6), laddove ha sottolineato che le dichiarazioni di CarmeloD’Amico si scontrano con “lo scoglio insormontabile” di tale giudicato penale.4.2. Con riguardo alle questioni fatte valere nella consulenza tecnica diparte, nel senso che non sarebbe vero che l’impresa, costituita dal padre dell’Ofriasin dagli anni sessanta del secolo scorso, sarebbe “cresciuta” soprattutto nelperiodo del massimo carisma del proposto, questioni che il giudice dell’esecuzioneavrebbe, nuovamente, trascurato di considerare, le stesse sono poste con ilricorso in esame in maniera generica, violando il principio di autosufficienza.Ciò che è particolarmente evidente, laddove si consideri che, rispetto alquadro esaminato dalla Prima Sezione Penale di questa Corte, sono emerseulteriori circostanze idonee a dimostrare la riconducibilità dell’impresa alproposto, in una posizione ben diversa da quella che la difesa cerca diprospettare, ossia di gestore, insieme al fratello, della stessa, solo in ragionedell’età avanzata della madre.Infatti, come rimarcato dal provvedimento impugnato, nei confrontidell’[OSCURATO:PERSONA], dopo la decisione di annullamento con rinvio, è stata emessa, in data19 dicembre 2024, dal Giudice per le indagini preliminari di Messina, nell’ambitodel proc. n. 23287/23, ordinanza cautelare, confermata in sede di riesame, perla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per avere il medesimo, già dall’anno2018, nonostante la duplice confisca, penale e di prevenzione, continuato adoperare quale indiscusso dominus dell’attività imprenditoriale per il tramite di unacompiacente amministrazione giudiziaria.Il che denota, plasticamente, la fallacia di una delle argomentazioniprincipali che erano state prospettate nel primo ricorso a questa Corte e corredatedalla consulenza tecnica di parte per avallare la tesi che l’impresa Bellinvia nonsarebbe “prosperata” per effetto dell’attività associativa dell’[OSCURATO:PERSONA], ossia che,dopo la misura di prevenzione, dalle relazioni annuali redatte dall’amministratoregiudiziario risultava che essa, pur in assenza del proprio ritenuto dominus, avevaregolarmente continuato l’attività imprenditoriale, mantenendo gli stessi livelli diredditività, produttività e di occupazione.Vi è inoltre che le ricorrenti non si confrontano con esito procedimento diprevenzione per cui l’impresa è stata ritenuta mafiosa.4.3. Infine, con riferimento alle dichiarazioni rese in sede di indaginidifensive da [OSCURATO:PERSONA], non è chiarito dalle ricorrenti come esse, nel quadrosinora delineato, avrebbero potuto, da sole, consentire di pervenire a unadecisione differente, e ciò vieppiù ove si tenga conto che si tratta solo di una delleplurime vicende vagliate quali espressive dei metodi mafiosi utilizzati dal propostoper far acquistare all’impresa il predominio sul territorio (cfr. pag. 10 – 11 delprovvedimento impugnato dove sono valorizzate le dichiarazioni di Alfio GiuseppeCastro nonché i fatti analoghi riferiti dai collaboratori di giustizia e riscontrati dasentenze irrevocabili).D’altra parte, vale anche osservare che la semplice circostanza che l’impresaBellinvia non fosse poi subentrata nel servizio affidato dal Comune perché privadelle relative autorizzazioni non è di per sé conducente, in quanto, come nonillogicamente evidenziato dalla decisione censurata, l’azione del proposto neiconfronti del [OSCURATO:PERSONA], come di numerosi altri soggetti, si collocava, piuttosto, in unapiù ampia strategia di lungo periodo “volta a fare terra bruciata nei settori diinteresse dell’impresa mafiosa, sì da scoraggiare ogni forma di potenzialeconcorrenza in vista dei traguardi programmati”.5. Il terzo motivo è inammissibile in quanto, a fronte della possibilità dellestesse di far valere, come peraltro puntualmente avvenuto, le proprie doglianzein sede di esecuzione, anche attraverso l’opposizione contro il provvedimento didiniego (ex ceteris, Sez. 3, n. 45818 del 11/09/2024, Rv. 287274; Sez. 5, n.28344 del 12/04/2019, Rv. 276136), non si comprende quale sia il pregiudiziosubito al diritto di difesa da parte delle stesse.Del resto, vi è che, con riguardo al pur diverso procedimento diprevenzione patrimoniale, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hannorecentemente chiarito che i terzi interessati non possono contestare i presuppostiin forza dei quali è stata disposta la misura nei confronti del proposto (Sez. U, n.30355 del 27/03/2025, Rv. 288300).6. La dedotta questione di legittimità costituzionale degli artt. 676, 667 e623 cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, Cost.,nella parte in cui non prevedono che, nell’ipotesi di annullamento con rinvio daparte della Corte di cassazione dell’ordinanza che decide sull’opposizione allaconfisca, gli atti debbano essere trasmessi a un giudice diverso rispetto a quelloche ha emesso il provvedimento, in considerazione delle valutazioni di meritoespresse dallo stesso, è inammissibile perché priva di rilevanza.Detta questione, invero, avrebbe dovuto essere fatta tempestivamentevalere proponendo istanza di ricusazione “per pregiudizio da prevenzione”, aisensi dell'art. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., del giudice dell’esecuzione(Sez. 1, n. 35216 del 19/04/2018, Rv. 273852).Come evidenziato invero da lungo tempo da questa Corte, qualora unaparte che sostenga la presenza di una situazione di incompatibilità del giudice aisensi dell'art. 34 cod. proc. pen., e non abbia proposto tale questione con lostrumento della richiesta di ricusazione del giudice stesso nel relativo grado delprocedimento in cui la incompatibilità si sarebbe verificata, proponga oriproponga dinanzi alla corte di cassazione una eccezione di legittimitàcostituzionale del citato art. 34 nella parte in cui non prevede una determinatacausa di incompatibilità, la questione di costituzionalità deve essere dichiaratairrilevante, in quanto una eventuale sentenza di accoglimento da parte della CorteCostituzionale non potrebbe spiegare alcuna influenza sulla risoluzione dellaquestione relativa alla incompatibilità, che dovrebbe essere in ogni caso respintaper la ragione pregiudiziale di non essere stata tempestivamente proposta permezzo della ricusazione (Sez. 3, n. 285 del 26/11/1999, dep. 2000, Rv. 215352).7.In definitiva i ricorsi devono essere rigettati e le ricorrenti condannateal pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]