Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 38/1967
ECLI:IT:COST:1967:38
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Il sig. [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione 9 ottobre 1952,
conveniva innanzi al Tribunale di Bologna l'Ente per la colonizzazione
del [OSCURATO:PERSONA] e, per quanto occorresse, il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, chiedendo che fosse dichiarato
illegittimo il procedimento di esproprio di alcuni terreni di sua
proprietà, eseguito in base al D.P.R. 25 luglio 1952, n. 1106. Si
deduceva col primo motivo la violazione dell'art. 4 della legge 21
ottobre 1950, n. 841, per essere stata determinata la quota di
espropriazione con riferimento al reddito dominicale accertato
successivamente al 1 gennaio 1943. I convenuti resistevano alla
domanda. Nel corso del giudizio il sig. [OSCURATO:PERSONA], insistendo sempre
nella domanda principale, chiedeva in via subordinata che il Tribunale
dichiarasse che la consistenza, e quindi anche il reddito dominicale,
dell'intera proprietà dell'attore doveva essere comunque, ai fini
dell'espropriazione, quello risultante in catasto al 15 novembre 1949,
con che sarebbe risultata una quota di esproprio inferiore a quella
portata dal decreto presidenziale.
Su questo punto, l'Ente per la colonizzazione del [OSCURATO:PERSONA] e il
Ministero dell'agricoltura e delle foreste deducevano che la differenza
tra la quota scorporabile, determinata nel decreto, e la quota
risultante dal riferimento alla situazione del 15 novembre 1949 era
dovuta a tre variazioni di coltura, introdotte nei registri catastali
nel 1950 e nel 1951, ma corrispondenti a verificazioni periodiche
effettuate, una nel 1947 e le altre due prima del 15 novembre 1949,
come da certificati dell'Ufficio tecnico erariale di Ferrara. La difesa
del [OSCURATO:PERSONA] replicava che non si può confondere la "verificazione" con
la successiva variazione dei dati catastali.
Il Tribunale di Bologna, su richiesta della parte attrice, ha
rimesso a questa Corte, con ordinanza 29 marzo 1963, la questione di
legittimità costituzionale del D. P. R. 25 luglio 1952, n. 1106.
L'ordinanza, notificata alle parti e comunicata ai Presidenti delle
Camere nella sua interezza soltanto nel 1966, è pervenuta a questa
Corte il 27 aprile dello stesso anno.
Si sono costituiti nel presente giudizio l'Ente per la
colonizzazione del [OSCURATO:PERSONA] e il Ministero dell'agricoltura e delle
foreste, rappresentati dall'Avvocatura generale dello Stato, con
deduzioni 20 luglio 1963, e il sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e
difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con atto 5 gennaio 1965.
La difesa della P. A., rimettendosi alla giustizia della Corte,
chiede che l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale
colpisca l'atto impugnato limitatamente alla parte in cui sono stati
espropriati terreni in misura eccedente la previsione della legge di
delegazione.
La difesa del sig. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che sia dichiarata
l'illegittimità costituzionale del decreto di esproprio, insistendo
nelle ragioni precedentemente dedotte.
Nella discussione orale i rappresentanti delle parti si sono
rimessi alle difese scritte.
:
Risulta dall'ordinanza di rimessione degli atti a questa Corte, e
non è contestato nel presente giudizio, che nel procedimento di
esproprio a carico del sig. [OSCURATO:PERSONA] il piano particolareggiato
tenne conto di variazioni di dati che erano stati introdotti nei
registri catastali degli anni 1950 e 1951 senza la determinazione della
decorrenza, e che non erano stati definitivamente accertati alla data
del 15 novembre 1949, a cui com'è ben noto, deve aversi riguardo nella
determinazione della consistenza della proprietà soggetta a esproprio,
secondo le leggi di riforma agraria.
Devesi perciò dichiarare l'illegittimità costituzionale
dell'impugnato decreto del Presidente della Repubblica per le parti in
cui, basandosi sulle predette variazioni, ha disposto l'espropriazione
di terreni con riferimento alla consistenza fondiaria posteriore al 15
novembre 1949.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara la illegittimità costituzionale del D. P. R 25 luglio
1952, n. 1106, in quanto la quota di esproprio è stata determinata con
riferimento alla consistenza fondiaria posteriore al 15 novembre 1949.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1967.
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