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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 38/1967

ECLI:IT:COST:1967:38
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Il sig. [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione 9 ottobre 1952, conveniva innanzi al Tribunale di Bologna l'Ente per la colonizzazione del [OSCURATO:PERSONA] e, per quanto occorresse, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, chiedendo che fosse dichiarato illegittimo il procedimento di esproprio di alcuni terreni di sua proprietà, eseguito in base al D.P.R. 25 luglio 1952, n. 1106.

Si deduceva col primo motivo la violazione dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per essere stata determinata la quota di espropriazione con riferimento al reddito dominicale accertato successivamente al 1 gennaio 1943.

I convenuti resistevano alla domanda.

Nel corso del giudizio il sig. [OSCURATO:PERSONA], insistendo sempre nella domanda principale, chiedeva in via subordinata che il Tribunale dichiarasse che la consistenza, e quindi anche il reddito dominicale, dell'intera proprietà dell'attore doveva essere comunque, ai fini dell'espropriazione, quello risultante in catasto al 15 novembre 1949, con che sarebbe risultata una quota di esproprio inferiore a quella portata dal decreto presidenziale.

Su questo punto, l'Ente per la colonizzazione del [OSCURATO:PERSONA] e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste deducevano che la differenza tra la quota scorporabile, determinata nel decreto, e la quota risultante dal riferimento alla situazione del 15 novembre 1949 era dovuta a tre variazioni di coltura, introdotte nei registri catastali nel 1950 e nel 1951, ma corrispondenti a verificazioni periodiche effettuate, una nel 1947 e le altre due prima del 15 novembre 1949, come da certificati dell'Ufficio tecnico erariale di Ferrara.

La difesa del [OSCURATO:PERSONA] replicava che non si può confondere la "verificazione" con la successiva variazione dei dati catastali.

Il Tribunale di Bologna, su richiesta della parte attrice, ha rimesso a questa Corte, con ordinanza 29 marzo 1963, la questione di legittimità costituzionale del D. P. R. 25 luglio 1952, n. 1106.

L'ordinanza, notificata alle parti e comunicata ai Presidenti delle Camere nella sua interezza soltanto nel 1966, è pervenuta a questa Corte il 27 aprile dello stesso anno.

Si sono costituiti nel presente giudizio l'Ente per la colonizzazione del [OSCURATO:PERSONA] e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, rappresentati dall'Avvocatura generale dello Stato, con deduzioni 20 luglio 1963, e il sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con atto 5 gennaio 1965.

La difesa della P. A., rimettendosi alla giustizia della Corte, chiede che l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale colpisca l'atto impugnato limitatamente alla parte in cui sono stati espropriati terreni in misura eccedente la previsione della legge di delegazione.

La difesa del sig. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale del decreto di esproprio, insistendo nelle ragioni precedentemente dedotte.

Nella discussione orale i rappresentanti delle parti si sono rimessi alle difese scritte. : Risulta dall'ordinanza di rimessione degli atti a questa Corte, e non è contestato nel presente giudizio, che nel procedimento di esproprio a carico del sig. [OSCURATO:PERSONA] il piano particolareggiato tenne conto di variazioni di dati che erano stati introdotti nei registri catastali degli anni 1950 e 1951 senza la determinazione della decorrenza, e che non erano stati definitivamente accertati alla data del 15 novembre 1949, a cui com'è ben noto, deve aversi riguardo nella determinazione della consistenza della proprietà soggetta a esproprio, secondo le leggi di riforma agraria.

Devesi perciò dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'impugnato decreto del Presidente della Repubblica per le parti in cui, basandosi sulle predette variazioni, ha disposto l'espropriazione di terreni con riferimento alla consistenza fondiaria posteriore al 15 novembre 1949.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara la illegittimità costituzionale del D. P. R 25 luglio 1952, n. 1106, in quanto la quota di esproprio è stata determinata con riferimento alla consistenza fondiaria posteriore al 15 novembre 1949.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1967.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Il sig. [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione 9 ottobre 1952, conveniva innanzi al Tribunale di Bologna l'Ente per la colonizzazione del [OSCURATO:PERSONA] e, per quanto occorresse, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, chiedendo che fosse dichiarato illegittimo il procedimento di esproprio di alcuni terreni di sua proprietà, eseguito in base al D.P.R. 25 luglio 1952, n. 1106. Si deduceva col primo motivo la violazione dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per essere stata determinata la quota di espropriazione con riferimento al reddito dominicale accertato successivamente al 1 gennaio 1943. I convenuti resistevano alla domanda. Nel corso del giudizio il sig. [OSCURATO:PERSONA], insistendo sempre nella domanda principale, chiedeva in via subordinata che il Tribunale dichiarasse che la consistenza, e quindi anche il reddito dominicale, dell'intera proprietà dell'attore doveva essere comunque, ai fini dell'espropriazione, quello risultante in catasto al 15 novembre 1949, con che sarebbe risultata una quota di esproprio inferiore a quella portata dal decreto presidenziale. Su questo punto, l'Ente per la colonizzazione del [OSCURATO:PERSONA] e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste deducevano che la differenza tra la quota scorporabile, determinata nel decreto, e la quota risultante dal riferimento alla situazione del 15 novembre 1949 era dovuta a tre variazioni di coltura, introdotte nei registri catastali nel 1950 e nel 1951, ma corrispondenti a verificazioni periodiche effettuate, una nel 1947 e le altre due prima del 15 novembre 1949, come da certificati dell'Ufficio tecnico erariale di Ferrara. La difesa del [OSCURATO:PERSONA] replicava che non si può confondere la "verificazione" con la successiva variazione dei dati catastali. Il Tribunale di Bologna, su richiesta della parte attrice, ha rimesso a questa Corte, con ordinanza 29 marzo 1963, la questione di legittimità costituzionale del D. P. R. 25 luglio 1952, n. 1106. L'ordinanza, notificata alle parti e comunicata ai Presidenti delle Camere nella sua interezza soltanto nel 1966, è pervenuta a questa Corte il 27 aprile dello stesso anno. Si sono costituiti nel presente giudizio l'Ente per la colonizzazione del [OSCURATO:PERSONA] e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, rappresentati dall'Avvocatura generale dello Stato, con deduzioni 20 luglio 1963, e il sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con atto 5 gennaio 1965. La difesa della P. A., rimettendosi alla giustizia della Corte, chiede che l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale colpisca l'atto impugnato limitatamente alla parte in cui sono stati espropriati terreni in misura eccedente la previsione della legge di delegazione. La difesa del sig. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale del decreto di esproprio, insistendo nelle ragioni precedentemente dedotte. Nella discussione orale i rappresentanti delle parti si sono rimessi alle difese scritte. : Risulta dall'ordinanza di rimessione degli atti a questa Corte, e non è contestato nel presente giudizio, che nel procedimento di esproprio a carico del sig. [OSCURATO:PERSONA] il piano particolareggiato tenne conto di variazioni di dati che erano stati introdotti nei registri catastali degli anni 1950 e 1951 senza la determinazione della decorrenza, e che non erano stati definitivamente accertati alla data del 15 novembre 1949, a cui com'è ben noto, deve aversi riguardo nella determinazione della consistenza della proprietà soggetta a esproprio, secondo le leggi di riforma agraria. Devesi perciò dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'impugnato decreto del Presidente della Repubblica per le parti in cui, basandosi sulle predette variazioni, ha disposto l'espropriazione di terreni con riferimento alla consistenza fondiaria posteriore al 15 novembre 1949. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara la illegittimità costituzionale del D. P. R 25 luglio 1952, n. 1106, in quanto la quota di esproprio è stata determinata con riferimento alla consistenza fondiaria posteriore al 15 novembre 1949. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1967. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
Sentenza Corte costituzionale n. 38/1967 — Fons Iuris — Fons Iuris