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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37312/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, ritenuta la recidiva specifica ed infraquinquennale, mantenuto fermo il giudizio di equivalenza delle concesse attenuanti generiche sull'aggravante, è stata confermata la pena inflitta dal Tribunale di Rovereto per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90.

A motivi di ricorso lamenta: I) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva; II) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena ed al giudizio di bilanciamento operato; III) Il ricorso è inammissibile.

Si tratta di motivi generici, riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati dalla Corte di merito e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche.

In tema di riconoscimento della recidiva la Corte di merito ha fatto buon governo, in sentenza, dei principi stabiliti in sede di legittimità, evidenziando come il nuovo fatto reato per il quale è intervenuta condanna, riveli, alla luce dei precedenti annoverati dall'imputato, un'accresciuta pericolosità sociale.

Si tratta di motivazione in linea con il principio enunciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 15/02/2012, Marcianò), in base al quale sul giudice del merito incombe uno specifico dovere di motivazione sia quando ritiene, sia quando esclude la rilevanza della recidiva.

Esclusi i casi di recidiva c.d. obbligatoria, di cui al comma quinto dell'art. 99 cod. pen., il giudice può attribuire effetti alla recidiva unicamente quando la ritenga effettivamente idonea ad influire, di per sé, sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede; ed è quindi, tenuto a verificare se il nuovo episodio criminoso sia «concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo» (Corte cost., sent. n.192 del 5 giugno 2007).

Del pari manifestamente infondate sono le doglianze di cui al secondo motivo di ricorso.

La decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo in punto di trattamento sanzionatorio, avendo i giudici illustrato le ragioni poste a fondamento della scelta operata, sia con riferimento alla individuazione della pena in concreto irrogata all'imputato, sia con riferimento al diniego del beneficio della concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante.

Deve rammentarsi come la dosimetria della pena sia questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito: in base al principio normativamente codificato all'art. 132 cod. pen., il quantum della pena da infliggersi, nei limiti della legge, è compito affidato esclusivamente alla valutazione discrezionale del giudice che deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., indicando i motivi che giustificano la sua scelta.

Ne deriva l'inammissibilità della censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad ottenere una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel presente caso, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).

Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in rapporto di prevalenza sulle ritenute aggravanti, è nota la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Suprema Corte (Sez. 1, n. 15542 del 16/02/2001, Rv. 219263-01, ribadita da Sez.

U., n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931-01), secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano, come nel presente caso, frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

Infine, non è censurabile l'utilizzazione dei medesimi dati di fatto ai fini della determinazione della pena e del diniego delle attenuanti generiche [cfr. Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 18/04/2019, M., Rv. 275904 - 03: "Ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto più volte del medesimo dato di fatto sotto differenti profili e per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem". (Nella specie la Corte ha ritenuto immune da vizi la motivazione della Corte d'appello che ha fatto riferimento ai medesimi elementi indicativi della gravità del fatto per determinare la pena in misura superiore al minimo e per negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche)].

Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, ritenuta la recidiva specifica ed infraquinquennale, mantenuto fermo il giudizio di equivalenza delle concesse attenuanti generiche sull'aggravante, è stata confermata la pena inflitta dal Tribunale di Rovereto per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. A motivi di ricorso lamenta: I) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva; II) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena ed al giudizio di bilanciamento operato; III) Il ricorso è inammissibile. Si tratta di motivi generici, riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati dalla Corte di merito e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche. In tema di riconoscimento della recidiva la Corte di merito ha fatto buon governo, in sentenza, dei principi stabiliti in sede di legittimità, evidenziando come il nuovo fatto reato per il quale è intervenuta condanna, riveli, alla luce dei precedenti annoverati dall'imputato, un'accresciuta pericolosità sociale. Si tratta di motivazione in linea con il principio enunciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 15/02/2012, Marcianò), in base al quale sul giudice del merito incombe uno specifico dovere di motivazione sia quando ritiene, sia quando esclude la rilevanza della recidiva. Esclusi i casi di recidiva c.d. obbligatoria, di cui al comma quinto dell'art. 99 cod. pen., il giudice può attribuire effetti alla recidiva unicamente quando la ritenga effettivamente idonea ad influire, di per sé, sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede; ed è quindi, tenuto a verificare se il nuovo episodio criminoso sia «concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo» (Corte cost., sent. n.192 del 5 giugno 2007). Del pari manifestamente infondate sono le doglianze di cui al secondo motivo di ricorso. La decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo in punto di trattamento sanzionatorio, avendo i giudici illustrato le ragioni poste a fondamento della scelta operata, sia con riferimento alla individuazione della pena in concreto irrogata all'imputato, sia con riferimento al diniego del beneficio della concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante. Deve rammentarsi come la dosimetria della pena sia questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito: in base al principio normativamente codificato all'art. 132 cod. pen., il quantum della pena da infliggersi, nei limiti della legge, è compito affidato esclusivamente alla valutazione discrezionale del giudice che deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., indicando i motivi che giustificano la sua scelta. Ne deriva l'inammissibilità della censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad ottenere una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel presente caso, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in rapporto di prevalenza sulle ritenute aggravanti, è nota la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Suprema Corte (Sez. 1, n. 15542 del 16/02/2001, Rv. 219263-01, ribadita da Sez. U., n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931-01), secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano, come nel presente caso, frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Infine, non è censurabile l'utilizzazione dei medesimi dati di fatto ai fini della determinazione della pena e del diniego delle attenuanti generiche [cfr. Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 18/04/2019, M., Rv. 275904 - 03: "Ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto più volte del medesimo dato di fatto sotto differenti profili e per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem". (Nella specie la Corte ha ritenuto immune da vizi la motivazione della Corte d'appello che ha fatto riferimento ai medesimi elementi indicativi della gravità del fatto per determinare la pena in misura superiore al minimo e per negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche)]. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 37312/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris