CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2024
Cassazione n. 46139/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] BATTISTUTTI ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Treviso di condanna della predetta per concorso nel furto a più riprese di capi di abbigliamento da un magazzino UPIM per un valore di euro 550,00, aggravato dalla violenza sulle cose e dal numero delle persone (tre) riunite, con la recidiva, aggravanti bilanciate in termini di equivalenza con l'attenuante dell'art. 62 n. 4, cod. pen. (in Treviso, il 9/11/2014); ritenuto che il ricorso è inammissibile, quanto al primo motivo avendo la parte semplicemente dissentito rispetto alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici territoriali sulla scorta delle evidenze istruttorie, senza un effettivo confronto con le giustificazioni a sostegno della. decisione censurata. in ipotesi di doppia . sentenza conforme quanto all'affermazione della penale responsabilità, risolvendosi la censura nella sollecitazione a questa Corte di legittimità di una rivalutazione del materiale probatorio che le è precluso (sui requisiti dell'atto di impugnazione Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione; sulla natura del giudizio di legittimità, tra le altre, sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv, 257595; sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218; sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099); quanto al secondo, trattandosi di doglianza del tutto generica, priva della indicazione delle ragioni in diritto e di dati fattuali a sostegno dell'invocata rideterminazione della pena; che alla inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 7 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]