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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1957

ECLI:EU:C:1957:1
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61956C0002 [OSCURATO:PERSONA] dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] dal tedesco

SOMMARIO

Pag.

I — Gli antefatti II — Le conclusioni e la ricevibilità del ricorso III — [OSCURATO:PERSONA] di forme essenziali IV — [OSCURATO:PERSONA] tra l'art. 65 e l'art. 4 b V — [OSCURATO:PERSONA] della concorrenza ai sensi dell'art. 65 N o 1 VI — Se era possibile concedere l'approvazione ai sensi dell'art. 65 N o 2 VII — La discriminazione VIII — [OSCURATO:PERSONA] finali [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici ,

I — [OSCURATO:PERSONA]

Questa causa in cui si affrontano da un lato, diciannove imprese minerarie del bacino della Ruhr e l'[OSCURATO:PERSONA] di vendita da esse costituito in forma di Società a responsabilità limitata di diritto germanico e dall'altro lato, l'[OSCURATO:PERSONA] della Comunità Europea del Carbone e dell'acciaio e nella quale la discussione orale prenderà fine con le mie conclusioni, non richiede di giudicare su fatti concreti o sui loro effetti giuridici e nemmeno su avvenimenti reali.

Come lo indica il ricorso, la controversia sorge in merito ad una specifica clausola di una convenzione intervenuta fra le imprese minerarie della Ruhr per la vendita in comune e sulle norme da applicare.

Tale specifica clausola che in una con la convenzione è stata sottoposta all'approvazione dell'[OSCURATO:PERSONA], va esaminata con riguardo alla sua aderenza alle disposizioni sulle intese che il [OSCURATO:PERSONA] della Comunità contiene.

Il tenore della disciplina commerciale e quello della decisione che l'[OSCURATO:PERSONA] ha emanato in esito alla richiesta d'approvazione presentata dalle ricorrenti prime nominate, vi sono già ben noti attraverso il procedimento scritto. [OSCURATO:PERSONA] relatore ve ne ha fatta una sommaria esposizione in udienza ed i rappresentanti delle parti hanno illustrato ciò che ad essi sembrava essenziale.

La materia su cui verte la causa essendo stata diffusamente esposta posso limitarmi a farne un generico richiamo.

Mi sembra però necessario insistere sul fatto che per giudicare in merito alla singola clausola la cui reiezione ha dato origine al ricorso, è necessario non perder di vista il quadro complesso in cui tale clausola si inserisce.

Il contratto di società e la disciplina commerciale riguardano degli accordi per la vendita in comune sul mercato comune dei combustibili prodotti dalle diciannove imprese minerarie partecipanti, cioè dalle ricorrenti prime nominate.

Sino ad ora, come è noto, quasi tutte le imprese minerarie del bacino della Ruhr erano raggruppate in seno ad un solo organismo di vendita in comune.

La creazione degli attuali tre Uffici di vendita, fra i quali la ricorrente seconda nominata, rappresenta quindi una via di mezzo tra il sistema di vendita in comune sinora vigente e quello della vendita diretta da parte di ciascuna delle circa cinquanta imprese 'minerarie della Ruhr.

L'[OSCURATO:PERSONA] ha in sostanza approvato le tre convenzioni per la vendita in comune stipulate ciascuna in forma analoga da circa un terzo delle imprese della Ruhr.

Essa ha riconosciuto che la vendita in comune in tal modo predisposta giova ad una miglior distribuzione dei combustibili tenendo conto della situazione delle miniere e che d'altra parte essa era sufficiente a garantire vendite proficue, ad assicurare l'impiego della mano d'opera nonchè l'equilibrio nei rifornimenti.

Nei limiti in cui essi giovavano a tali scopi l'[OSCURATO:PERSONA] ha pure autorizzato alcuni organismi comuni ai tre Uffici di vendita od ha riconosciuto che essi non richiedevano la sua autorizzazione.

Essa non ha però autorizzato accordi che limitavano la concorrenza al di là di quanto tali scopi esigevano ed anche per alcune delle clausole che furono approvate, essa ha imposto restrizioni e condizioni che garantissero l'indipendenza dei tre uffici di vendita e dessero loro la possibilità di svolgere un'autonoma politica di vendita.

Il rifiuto di approvare una delle clausole, quella con cui le ricorrenti intendevano imporre un requisito per l'acquisto diretto presso gli Uffici di vendita e così per il riconoscimento della qualifica di grossista, va messo in relazione con quanto sopra.

II — [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Col ricorso s'impugna il rifiuto d'approvare tale requisito, previsto dalla disciplina di vendita.

Con l'art. 8 della decisione N o 5-56 del 15 febbraio 1956 l'[OSCURATO:PERSONA] ha negato l'approvazione del predetto requisito per cui, nelle loro conclusioni, le ricorrenti chiedono l'annullamento del predetto articolo.

Nel procedimento scritto l'[OSCURATO:PERSONA] non ha sollevato eccezioni sulla ricevibilità del ricorso ma ha solo chiesto che esso venga respinto perche infondato.

Nella discussione orale l'avvocato dell'[OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia posto l'interrogativo se era ammissibile impugnare isolatamente un singolo articolo di una decisione che disciplina una complessa ed unitaria situazione di fatto; egli ha sostenuto che ove la Corte annullasse l'articolo impugnato, essa si sostituirebbe in pratica all'[OSCURATO:PERSONA] accordando l'autorizzazione richiesta.

Egli ha affermato che la domanda giudiziale potrebbe assumere diversa portata e venir estesa all'intera decisione Ciò però non corrisponderebbe all'oggetto della controversia.

La Corte ha da accertare soltanto se il rifiuto di approvare la clausola in contesto violi forme essenziali o disposizioni del [OSCURATO:PERSONA].

Nulla di quanto espongono le ricorrenti può far ritenere che esse intendano impugnare anche altri articoli della decisione.

Nemmeno la convenuta pretende che il rifiuto della predetta clausola condizioni l'approvazione delle altre.

Per statuire in questa causa bisogna quindi partire dal presupposto che le ricorrenti accettano la rimanente parte della decisione.

Siffatta limitazione dell'oggetto della causa è lecita.

L'annullamento dell'art. 8 della decisione N o 5-56 non comporterebbe necessariamente l'approvazione della clausola in con-testo e ciò nonostante il tenore dell'art. 4 della citata decisione.

Per di più, in virtù dell'art. 34 del [OSCURATO:PERSONA] ed a seconda dei dettami della sentenza, l'[OSCURATO:PERSONA] potrebbe essere tenuta a procedere ad un nuovo esame della questione, a por rimedio alle violazioni di forme essenziali oppure a modificare il tenore dell'articolo annullato.

2. Dall'esame d'ufficio della ricevibilità del ricorso risulta quanto segue: la decisione parzialmente impugnata dalle ricorrenti fu loro notificata il 22 febbraio 1956; il ricorso fu presentato il 25 marzo 1956 cioè nei termini previsti dal combinato disposto degli articoli 33, 3 o comma, del [OSCURATO:PERSONA] e 85 del Regolamento della Corte.

Ricorrenti sono anzitutto le diciannove imprese minerarie parti alla convenzione, cioè delle imprese produttrici di carbone individualmente destinatarie della decisione e quindi legittimate a ricorrere.

È inoltre ricorrente l'[OSCURATO:PERSONA] di vendita «Geitling» creato dalla convenzione intervenuta fra le diciannove imprese suddette. [OSCURATO:PERSONA] figura ripetutamente nella decisione quale destinatario delle norme che impongono restrizioni, condizioni ed obblighi; dopo la sua costituzione, che in assenza di contrari elementi deve ritenersi definitiva, questo [OSCURATO:PERSONA] ha svolto tutto quanto necessario per la vendita in comune delle diciannove imprese.

Trattasi di un organismo di distribuzione il quale, ai sensi dell'art. 80 del [OSCURATO:PERSONA], è pure legittimato a presentare ricorso in relazione all'art. 65 del [OSCURATO:PERSONA].

3. Col vietare l'applicazione della clausola in contesto, l'art. 8 della decisione N o 5-56 impone un obbligo di non fare: esso rappresenta dunque una decisione nel senso dell'art. 33 del [OSCURATO:PERSONA].

L'eventuale annullamento dell'art. 8 potrebbe avere l'effetto di costringere l'[OSCURATO:PERSONA] ad approvare la clausola in contesto.

Si può ritenere a tal proposito che il ricorso faccia valere l'obbligo che incombe all'[OSCURATO:PERSONA] di emanare una decisione (ipotesi prevista dall'art. 35 primo comma) che conceda l'approvazione richiesta.

Si tratta comunque di una decisione individuale che riguarda le ricorrenti; esse possono pertanto far valere tutti i mezzi enunciati nell'art. 33, 1 o comma. 4.

Il ricorso è quindi ricevibile.

Con esso si fanno valere i mezzi di violazione di forme essenziali, di violazione del [OSCURATO:PERSONA] e di palese misconoscimento delle sue disposizioni.

III — [OSCURATO:PERSONA]

1. Le ricorrenti ravvisano una violazione di forme essenziali nell'insufficiente motivazione dell'art. 8 della decisione N o 5-56.

A loro avviso, il motivo secondo cui la clausola non sarebbe necessaria a stabilire il volume richiesto per essere qualificati grossisti, avrebbe potuto valere per scartare gli altri criteri ad eccezione di uno solo il quale sarebbe bastato a fissare una norma del genere.

Le ricorrenti assumono inoltre che nella motivazione non è enunciata alcuna constatazione di fatto da cui risulti che la clausola limiti la concorrenza e contrasti con l'art. 65 N o

2. L'[OSCURATO:PERSONA] ribatte che per stabilire se la sua decisione sia convenientemente motivata si deve tener conto delle sue vedute in linea giuridica; essa ha menzionato tali vedute nella motivazione ed in base ad esse ha fornito motivi sufficienti anche in linea di fatto.

2. Per giudicare su tale mezzo si devono rilevare due punti.

Anzitutto si tratta di uno solo dei quattordici articoli del provvedimento d'autorizzazione; non era possibile motivarlo in modo distinto ed autonomo; si deve invece tener conto di tutti gli elementi della motivazione della decisione i quali formano un insieme coerente che riguarda pure l'articolo impugnato.

Stante l'ampiezza del testo della convenzione, compresavi la disciplina commerciale, il pretendere dall'[OSCURATO:PERSONA] che essa riesponga in modo esauriente le sue vedute generali rispetto ad ogni restrizione o diniego d'approvazione, rappresenterebbe un ultroneo ampliamento dell'obbligo di motivare.

In secondo luogo, il controllo sull'osservanza delle prescrizioni formali non deve sconfinare nell'esame del merito.

La Corte ha già avuto occasione di statuire che nella motivazione di una decisione non è necessario confutare tutte le opinioni contrarie espresse ma che vi si devono enunciare gli elementi essenziali delle constatazioni di fatto da cui discende la giustificazione legale della decisione (in questo senso le sentenze N o 4-54 e N o 6-54).

Non basta dunque che la motivazione riprenda il testo del [OSCURATO:PERSONA]; vanno al contrario opportunamente circoscritti i fatti concreti ai quali l'[OSCURATO:PERSONA] ha applicato le norme del [OSCURATO:PERSONA] di cui trattasi.

Ciò è necessario ma anche sufficiente per adempiere all'obbligo di motivare: gli interessati devono sapere a quali concrete circostanze l'[OSCURATO:PERSONA] ha applicato le norme del [OSCURATO:PERSONA] su cui essa fonda la sua decisione; in caso di controversia la Corte controlla se tali fatti sono stati esattamente accertati e se essi legittimano l'applicazione delle norme richiamate.

3. Come ho già detto all'inizio, nella presente causa non si tratta della valutazione di avvenimenti reali.

Si tratta di accertare la legittimità di una parte della disciplina commerciale e precisamente le disposizioni sul riconoscimento della qualifica di grossista autorizzato a ritirare direttamente presso l'[OSCURATO:PERSONA] di vendita.

Gli elementi essenziali di tali disposizioni sono enunciati nella motivazione della decisione ( pag. 33/56 colonna sinistra della [OSCURATO:PERSONA] della Comunità N o 6, del 13 marzo 1956 ).

Prima di esaminarli in linea di diritto l'[OSCURATO:PERSONA] ne ha tratto delle deduzioni di fatto.

La prima riguarda tutti i criteri proposti e così dunque anche quello in contesto.

Nello stabilire i requisiti richiesti per poter fare acquisti diretti, la convenzione nega tale facoltà a tutti i negozianti che ad essi non adempiano ( [OSCURATO:PERSONA] della Comunità N o 6, del 13 marzo 1956, pag. 33/56 colonna sinistra).

Ricavandone tale ovvia deduzione che nemmeno le ricorrenti contestano, e tenendo conto della suddivisione dei distretti di vendita quale risulta dalla disciplina commerciale e della fissazione di tonellaggi limite, l'[OSCURATO:PERSONA] ha chiaramente indicati gli elementi di fatto in cui ravvisa una ripartizione degli acquirenti e del mercato nel senso inteso dagli articoli 4 d e 65 N o 1 (vedasi la motivazione, [OSCURATO:PERSONA] della Comunità N o 6, del 13 marzo 1956, pag. 33/56 colonna sinistra).

Allorchè le ricorrenti pretendono che l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe pure dovuto indicare tutte le ripercussioni che la disciplina commerciale poteva avere in materia di limitazione della concorrenza esse, secondo me, data l'evidenza dei fatti, pretendono troppo.

Anzitutto qui le constatazioni di fatto c'entrano ancor meno che rispetto al contenuto della disciplina commerciale stessa; qui si tratta invece di previsioni sugli effetti di una disciplina generale di carattere economico, previsioni strettamente connesse ad una valutazione giuridica.

Per tutte queste ragioni si dovrà attendere l'esame di merito per stabilire se le constatazioni di fatto menzionate giustifichino le conseguenze giuridiche che se ne sono tratte o se esse erano incomplete e se si è potuto meglio precisarle in corso di causa.

Io giungo così all'opinione che la limitazione della concorrenza derivante dalle condizioni poste per essere ammessi ad acquistare direttamente e fra le quali è compresa la clausola in contesto, dia sufficienti motivi per applicare l'art. 65 N o 1 del [OSCURATO:PERSONA].

La seconda deduzione di fatto che l'[OSCURATO:PERSONA] ha tratto dalla disciplina commerciale riguarda soltanto la clausola in contesto e non gli altri requisiti per fare acquisti diretti.

Dopo aver constatato che gli altri requisiti adempiono alle condizioni poste dall'art. 65 N o 2, l'[OSCURATO:PERSONA] così si esprime ( [OSCURATO:PERSONA] della Comunità N o 6, del 13 marzo 1956, pag. 34/56 ): «… Considerando che la clausola in contesto … porta alla conseguenza che il negoziante — per assicurarsi il vantaggio dell'acquisto diretto — acquisterà di preferenza, fino a concorrenza di tale quantitativo di 25.000 tonnellate all'anno, combustibili provenienti dagli altri due Uffici di vendita del carbone della Ruhr e quindi differirà l'acquisto di combustibili presso i produttori di altri bacini;» l'[OSCURATO:PERSONA] ravvisa la singolarità del requisito in contesto rispetto agli altri che ha approvati, nella circostanza che esso induce i negozianti a dare la preferenza ai due altri Uffici di vendita del carbone della Ruhr con pregiudizio dei rimanenti produttori della Comunità.

Tale motivo fa chiaramente apparire che il concetto determinante è stato che il requisito in contesto consentiva ad uno qualsiasi degli Uffici di conteggiare, come fatti presso di se, gli acquisti effettuati presso gli altri Uffici; con gli altri requisiti si trattava soltanto di un determinato volume di acquisti in uno qualsiasi dei vari Bacini della Comunità o presso le ricorrenti ma non presso determinati altri Uffici di vendita.

Non posso quindi seguire le ricorrenti quando sostengono che i motivi enunciati avrebbero potuto valere per vietare anche qualsiasi altro requisito.

Dovremmo attendere l'esame di merito per vedere se l'[OSCURATO:PERSONA] ha rettamente valutato in linea giuridica tale situazione di fatto ed in ispecie se essa ha con ragione fatto richiamo al divieto di discriminazioni dell'art. 4.

4. Ritengo in definitiva che i motivi su cui fonda l'art. 8 della decisione N o 5-56 appaiano in modo sufficiente dall'insieme della motivazione della decisione.

Ciò vale pure per le circostanze che hanno portato all'applicazione del fondamentale divieto di limitare la concorrenza, sancito dall'art. 6 N o 1 nonchè in particolare per quelle che hanno indotto l'[OSCURATO:PERSONA] ad affermare che l'art. 65 N o 2 vietava di approvare la clausola in contesto.

Va ancora rilevato che un minuto esame della motivazione nel suo complesso, rivela che essa fu redatta in modo esauriente e dettagliato.

IV — [OSCURATO:PERSONA] L'ARTICOLO 65 E L'ARTICOLO 4 b

1. A sostegno del mezzo di violazione del [OSCURATO:PERSONA] sono state elevate varie censure.

Le ricorrenti assumono che la clausola in contesto non contravviene al divieto di discriminazioni di cui l'art. 4 b e neppure al divieto delle intese di cui l'art. 65.

Quest'ordine si ritrova in tutti gli atti di causa benchè le ricorrenti sostengano a priori che il principio del divieto di discriminazioni sia completamente estraneo al procedimento d'autorizzazione previsto dall'art. 65.

In tal modo si trova proposta la questione di principio della relazione tra l'art. 65 e l'art. 4 b.

Tale relazione può avere importanza per l'ordine in cui vanno esaminate le varie questioni; se si dovesse accogliere la tesi delle ricorrenti ciò potrebbe persino rendere superfluo l'esame sotto il profilo della discriminazione.

Si deve quindi esaminare anzitutto tale questione per quanto lo richiede la fattispecie.

2. Le ricorrenti assumono che l'art. 65 rappresenta rispetto all'art. 4 una « lex specialis »; a prescindere dalla particolare norma del paragrafo 12 della Convenzione relativa alle Disposizioni transitorie l'art. 65 N o 2 enuncerebbe tassativamente tutti i motivi per cui l'autorizzazione può venir negata per modo che l'art. 4 non avrebbe più alcuna autonoma portata.

La ricorrenti assumono inoltre che gli accordi che comportino discriminazioni non possono venir approvati ai sensi dell'art. 62 paragrafo 2 b perchè essi hanno sempre un carattere più restrittivo di quanto il loro legittimo scopo richieda e che all'opposto, una disciplina che adempia alle condizioni poste dall'art. 65 N o 2 non può violare l'art. 4.

Esse sostengono altresì che di pratiche discriminatorie è questione nell'art. 65 N o 1 e che di conseguenza qualora ricorrano le condizioni indicate nel N o 2 esse possono venir autorizzate.

Sembra che la convenuta condivida questa opinione posto che ammette che una discriminazione non è essenziale per conseguire lo scopo di una convenzione che comporti delle limitazioni della concorrenza lecite per se stesse e che tale discriminazione darebbe alla convenzione un carattere più restrittivo di quanto il suo scopo richieda.

Da ciò essa deduce che quando si procede all'esame previsto dall'art. 65 N o 2 si deve sempre accertare, diretta-mente od indirettamente, se la convenzione comporti delle discriminazioni.

Che quindi non ha importanza che l'[OSCURATO:PERSONA] si richiami al N o 2 o che faccia invece espresso richiamo all'art. 4 b.

Dato che nella decisione impugnata essa ha fatto l'uno e l'altro, la questione sollevata dalle ricorrenti sarebbe inconsistente.

3. Da un sommario esame della dottrina sulle intese emerge che vi si fa sempre questione della relazione fra le discriminazioni e le intese.

Da parte delle intese si afferma in ispecie che talune discriminazioni sono inevitabili per conseguire scopi che possano essere autorizzati mentre le autorità responsabili da parte loro, si richiamano alle discriminazioni per vietare le intese.

Rinuncio a citare tutto quanto in dottrina si è detto su questo argomento perchè ciò mi porterebbe a farne una scelta arbitraria ed incompleta.

Vorrei soltanto menzionare il rapporto della [OSCURATO:PERSONA] sui Monopoli del 1955, ove sono specialmente trattate le discriminazioni collettive.

Se volessi assumere una posizione di principio su questi problemi andrei ben oltre al compito che mi compete in questa causa.

Anche limitandomi al diritto della Comunità nel quale i concetti di discriminazione e di limitazione della concorrenza vanno esaminati alla luce del [OSCURATO:PERSONA] ed in cui si devono studiare e considerare le specifiche condizioni delle industrie fondamentali che sono state messe in comune, è impossibile esaminare a fondo tale problema nell'ambito delle conclusioni relative ad una singola controversia.

Senza pretendere di essere completi si possono solo porre in luce alcuni punti di vista di carattere generale e porre poi il problema in termini che permettano di risolvere il caso di specie.

4. Il primo punto che si può stabilire è il seguente: non tutte le limitazioni alla concorrenza di cui l'art. 65 costituiscono necessariamente discriminazioni vietate dall'art. 4 b.

Ce ne fornisce un esempio la vendita in comune fatta per conto di varie imprese produttrici: essa limita in fatto la concorrenza e deve quindi ottenere la preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 65 N o 2; è però perfettamente possibile organizzare tale vendita in comune in modo che essa non abbia carattere discriminatorio.

Ciò posto, per la questione che ci interessa si può trame la seguente deduzione: Quand'anche dall'esame di una convenzione che istituisce un'intesa risulti che essa non contravviene al divieto dell'art. 4 b devesi ancora esaminare se si trovino adempiute le condizioni poste dall'art. 65 N o 2.

5. Vale anche l'inverso? Ossia si può affermare che: non ogni discriminazione che per se stessa è vietata dall'art. 4 b costituisce per ciò solo una limitazione della concorrenza, illegittima ai sensi dell'art. 65.

Quì bisogna distinguere.

Vi possono infatti essere delle pratiche discriminatorie che non hanno incidenze sensibili sulla concorrenza.

Ciò avverà in generale se tali discriminazioni sian fatte da imprese che non hanno notevole influenza sulla concorrenza.

Invece le intese e le imprese che hanno sul mercato una posizione predominante possono pure limitare la concorrenza per mezzo di discriminazioni.

Se ne deve comunque concludere che non basta che dall'autonomo esame, fatto ai sensi dell'art. 4 b, emerga una discriminazione perchè si possa affermare che vi è una limitazione della concorrenza incompatibile con l'art. 65 N o 2.

6. Le due considerazioni che ho ora fatte portano ad affermare che non ci si può comunque astenere dal procedere all'esame previsto dall'art. 65 N o 2; è con esso quindi che il procedimento di autorizzazione deve avere inizio.

È inoltre dubbio che si possa procedere ad un separato esame.

La Corte ha già affermato (cito la sentenza N o 1-54) che: «Gli articoli 2, 3 e 4 del [OSCURATO:PERSONA] … rappresentano le disposizioni fondamentali che istituiscono il mercato comune ed enunciano gli obbiettivi della Comunità.

La loro importanza si evince chiaramente dall'art. 95. [OSCURATO:PERSONA], Dell 'autorizzare l'[OSCURATO:PERSONA] a definire le pratiche vietate, le impone di tener conto di tutti gli scopi indicati negli articoli 2, 3 e 4.» ( 1 ) Nella sentenza N o 7 e N o 9-54 la Corte si è richiamata alla suddetta pronuncia ed ha ancora affermato che: «Per quelle disposizioni dell'articolo 4 che si trovano riprese richiamate ed integrate in altre parti del [OSCURATO:PERSONA], i testi … vanno considerati nel loro complesso e simultaneamente applicati.» Ebbi già a ricordare nelle mie conclusioni in quella causa che il divieto di discriminazioni vige «nei modi previsti dal [OSCURATO:PERSONA]».

Secondo quanto ho esposto, è possibile che il divieto di discriminazioni e quello delle intese si sovrappongano in parte e che così le due disposizioni stiano teoricamente in contrasto.

Ciò mi porta a ritenere che nel procedimento di autorizzazione previsto dall'art. 65, si devon prender le mosse dalle disposizioni di tale articolo, pur tenendo conto dell'art. 4 b e richiamandovisi per l'interpretazione dell'art. 65 N o 2, ma che il divieto di discriminazioni in sè non costituisce uno specifico motivo per negare l'autorizzazione ai sensi dell'art. 65 N o 2.

7. Sembra che in un certo modo anche l'[OSCURATO:PERSONA] sia di questo avviso, come emerge da alcuni punti della sua motivazione; L'[OSCURATO:PERSONA] ha invero riconosciuto che la disciplina commerciale comporta una ripartizione dei clienti e dei mercati e che pertanto essa contravviene non soltanto all'art. 65 N o 1 ma pure all'art. 4 b che è un'altra delle norme fondamentali; malgrado tale infrazione al divieto di principio posto dall'art. 4 l'[OSCURATO:PERSONA] ha in sostanza approvato la disciplina commerciale.

In secondo luogo l'[OSCURATO:PERSONA] ha accertato che l'autorizzazione di vendita in comune dà alle società minerarie che vi partecipano una notevole influenza sul mercato che a sua volta permette di applicare sistemi contrari alle prescrizioni dell'art. 4 b e d , in ispecie per quanto ha tratto al divieto di discriminazioni ed alla ripartizione del mercato ( vedasi [OSCURATO:PERSONA] della Comunità N o 6, del 13 marzo 1956, pag. 32/56 ).

Tale possibilità di fare discriminazioni non proviene dal contenuto stesso della disciplina sottoposta ad approvazione e non ha quindi determinato il divieto della vendita in comune ma soltanto una messa in guardia contro talune modalità pratiche di applicazione della disciplina, modalità in cui l'[OSCURATO:PERSONA] ravviserebbe effetti discriminatori.

8. Dall'esame or fatto risulta che nella specie si doveva cominciare con l'esaminare se si trovavano adempiute le condizioni poste dall'art. 65 N o

2. [OSCURATO:PERSONA] esame farà apparire fino a qual punto si deve tener conto, all'atto in cui vi si procede, delle possibilità di discriminazione nonchè se sia possibile o necessario procedere in seguito ad un separato esame sotto il profilo della discriminazione.

Le considerazioni generali fatte in merito alla relazione che vi è fra i due divieti verranno così confermate e completate per quanto lo richiede il caso in esame.

V — [OSCURATO:PERSONA]'ARTICOLO 65 N

o 1

1. Prima di poter accertare se la clausola in contesto adempia alle condizioni previste dal N o 2 e se pertanto possa venir approvata, bisogna anzitutto stabilire in qual modo essa, in via diretta od indiretta, impedisca limiti o falsi il normale giuoco della concorrenza nel senso indicato al N o

1. A dir vero, le ricorrenti han sostenuto soltanto nella replica che la clausola respinta non comportava limitazioni della concorrenza e che essa pertanto non abbisognava di autorizzazione.

Se in ciò si ravvisa un mezzo nuovo ed autonomo fatto valere a sostegno del ricorso, tale mezzo, ai sensi dell'esplicita norma dell'art. 22 dello Statuto della Corte, non potrebbe essere ammesso.

Tale re-iezione a limine avrebbe tuttavia soltanto valore formale.

Infatti, l'accertamento se la clausola comporti una limitazione della concorrenza nel senso indicato dal N o 1, è un presupposto necessario per poter esaminare se la limitazione, una volta accertata, doveva essere autorizzata ai sensi del N o

2. Si può inoltre ritenere che stante la stretta relazione materiale che vi è, ciò non costituisca un nuovo mezzo ma soltanto lo sviluppo e l'ampliamento di un mezzo già fatto valere nel ricorso.

Con esso le ricorrenti avevano sostenuto che la clausola non ha carattere più restrittivo di quanto lo scopo della disciplina commerciale esiga.

Dopo che la convenuta ebbe a precisare quali elementi costituivano, a suo avviso, una limitazione della concorrenza, le ricorrenti hanno sviluppato la loro tesi sostenendo che le asserite limitazioni non sussistevano.

È comunque necessario procedere all'esame del merito.

2. Nella motivazione della sua decisione l'[OSCURATO:PERSONA] ha ripreso la parte in discussione della disciplina commerciale ed ha poi affermato: «Considerando che siffatti accordi comportano una ripartizione degli acquirenti e del mercato, ai sensi degli articoli 4 d e 65 N o 1 del [OSCURATO:PERSONA]».

Nella comparsa di risposta l'[OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che la clausola in contesto rappresentava un elemento di una convenzione cui conseguiva una ripartizione del mercato e dei clienti.

Che inoltre la clausola in contesto limitava la concorrenza fra i tre Uffici di vendita; infatti, posto che applicano tutti la stessa disciplina, essi costituiscono così una sola unità economica (vedasi pag. 38 della comparsa di risposta).

Allorchè il negoziante ha raggiunto il quantitativo di 12.500 tonnellate nei suoi acquisti presso l'[OSCURATO:PERSONA] dal quale intende farsi riconoscere grossista qualificato ad acquistare direttamente, la clausola ha l'effetto di fargli perdere ogni interesse di acquistare ulteriori 12.500 tonnellate presso quello stesso ufficio cioè a raggiungere il quantitativo di 25.000 tonnellate.

La clausola infine incide in modo ingiustificatamente diverso sulla situazione competitiva dei negozianti posto che essi, a seconda dei distretti di vendita in cui operano, non potrebbero adempiere nello stesso modo a quanto essa prescrive.

In ispecie poi la clausola non ha effetto pratico per i negozianti germanici mentre ha una importanza decisiva per quelli degli altri paesi della Comunità.

A ciò le ricorrenti ribattono con due argomenti: a) Non vi sarebbe una ripartizione dei clienti tale da limitare la concorrenza posto che nonostante la clausola resterebbero comunque circa 400 grossisti qualificati per di più la successiva revisione prescritta dall'art. 9 N o 4 della decisione N o 5-56 permetterebbe di ovviare alle eventuali limitazioni della concorrenza che si fossero verificate. b) Che in fatto, senza la clausola non vi sarebbe concorrenza fra i tre Uffici di vendita posto che con o senza di essa, per ottenere la qualifica di grossista non importa a quale dei tre Uffici vengano acquistati i quantitativi in supero alle 12.500 tonnellate.

La clausola non tende ad influenzare il mercato, nè potrebbe farlo, ma ha soltanto lo scopo di garantire che la qualifica di grossista venga adeguatamente attribuita.

3. Se si prendono alla lettera gli argomenti delle ricorrenti e s'interpretano nel senso che la clausola non ricadrebbe sotto il disposto dell'art. 65, non occorre scendere ad un minuto esame per confutare tale tesi.

Nel complesso degli accordi di cui tratta la decisione N o 5-56 si possono ravvisare delle limitazioni alla concorrenza che sono, in un certo senso, di vario grado.

In primo luogo, l'accordo riguardante la vendita in comune delle diciannove imprese ricade già sotto il divieto di principio genericamente enunciato nel N o 1 perchè limita in ispecie la reciproca concorrenza fra le varie imprese così raggruppate.

Non è necessario che una convenzione relativa alla vendita in comune preveda anche la delimitazione dei grossisti con facoltà di acquistare direttamente; vi è dunque in ciò una ulteriore limitazione che proviene dal fatto di ammettere taluni negozianti e di escluderne altri, il che comporta una limitazione della concorrenza fra negozianti.

In relazione al N o 1 il numero dei grossisti ammessi non ha rilevanza.

Neppure la revisione prevista dall'art. 9 N o 4 della decisione N o 5-56 ha incidenza sul divieto di principio posto dall'art. 65 N o 1 del [OSCURATO:PERSONA]; essa deve soltanto impedire che le limitazioni esistenti vadano al di .là di quanto il N o 2 consente (vedasi motiva-zione della decisione, [OSCURATO:PERSONA] della Comunità N o 6, del 13 marzo 1956, pag. 34/56 ove, nell'ambito del N o 2 si è pur tenuto conto degli effetti della clausola di revisione nonchè del numero prevedibile di grossisti che operano nei vari distretti di vendita).

Posto che la clausola in contesto è un elemento della disciplina commerciale il quale serve a circoscrivere la categoria dei grossisti ammessi agli acquisti diretti, le considerazioni sovra-menzionate bastano a dimostrare che anche la clausola ricade sotto il divieto di principio del N o 1 e che pertanto essa è soggetta ad autorizzazione.

4. Per dimostrarlo non è necessario esaminare ancora quali sono le ulteriori specifiche limitazioni della concorrenza che da tale clausola derivano.

Sembra tuttavia opportuno esaminare sin d'ora in che cosa la clausola incida particolarmente sulla concorrenza posto che le altre limitazioni derivanti dalla vendita in comune e dalla disciplina commerciale sono state, all'opposto della clausola in contesto, sostanzialmente autorizzate.

Con ciò ci avviamo all'esame previsto dal N o 2 nel quale ci si dovrà soprattutto preoccupare di stabilire se la specifica ulteriore limitazione della concorrenza e di cui si è constata l'esistenza, esuli dai limiti ammessi.

In quest'argomento delle ricorrenti si potrà anche ritrovare l'affermazione che la clausola in contesto non ha l'effetto di fare alla concorrenza delle particolari limitazioni che vadano al di là di quelle che son già siate autorizzate; in questo senso va anche intesa l'affermazione delle ricorrenti secondo cui non si comprenderebbe per quale ragione la clausola in contesto, all'opposto delle altre, è stata respinta.

Nella discussione orale il patrono delle ricorrenti ha ammesso che la disciplina commerciale, considerata nel suo complesso, era soggetta ad autorizzazione; egli ha soltanto negato che la clausola comporti delle limitazioni alla concorrenza o le aggravi.

5. Nell'esaminare se la motivazione della decisione N o 5-56 era sufficiente ho già citato quella sua parte che riguarda specificamente la clausola in contesto e non gli altri requisiti previsti per aver la facoltà di fare acquisti diretti.

Si tratta di una preferenza data, in forza di detta clausola, ai due Uffici di vendita del carbone della Ruhr e con pregiudizio degli altri produttori della Comunità nonchè al computo, sul quantitativo di 25.000 tonnellate, degli acquisti fatti presso Uffici di vendita diversi dalla «Geitling».

Del pari, nell'esaminare il mezzo di violazione di forme essenziali ho già esposto che le deduzioni tratte dal contenuto della clausola non costituiscono una constatazione di fatto bensì la valutazione economica dei prevedibili effetti di una disciplina generale, valutazione che è strettamente connessa alla valutazione giuridica della clausola.

Il precisare e sviluppare tale valutazione in corso di causa non costituisce quindi un mutamento dei mezzi difensivi fatti valere.

Prescindendo da quanto le parti hanno esposto, la Corte può esaminare quali sono le particolari limitazioni della concorrenza cui la clausola in contesto dà origine.

Durante la discussione orale sul tema dell'ampiezza del controllo della Corte, le ricorrenti stesse hanno rilevato che il fatto di accertare se sussista una discriminazione od una limitazione della concorrenza non ha nulla da vedere con i fatti economici ma rientra nell'interpretazione del [OSCURATO:PERSONA]; la Corte ha dunque ampi poteri per esaminare tale questione.

Ma stando così le cose, la Corte ha pure facoltà di valutare sovranamente quali sono gli effetti della clausola senza esser legata dagli argomenti che l'[OSCURATO:PERSONA] ha enunciata nella sua decisione nè da quelli che per la prima volta essa ha invocati in corso di causa; solo dopo di ciò la Corte potrà validamente stabilire se la clausola ha l'effetto di aggravare il carattere restrittivo della disciplina commerciale.

Deve però trattarsi in tal caso di argomenti veri e propri o meglio di deduzioni di fatto o giuridiche che si possano direttamente trarre dal tenore della disciplina commerciale senza dover a tal fine procedere ad una nuova analisi dei fatti.

6. Per esaminare la questione così posta va precisato il contenuto della clausola.

A tale fine si deve tener conto di due punti: a) In primo luogo , la clausola non è stata vietata perchè vi si prescriveva un quantitativo di 25.000 tonnellate.

Le ricorrenti mettono con ragione in rilievo che non vi è nella decisione alcuna considerazione di tal genere.

Nell'ambito dell'esame previsto dal N o 2 si sarebbe dovuto ricercare, a tal effetto, quale sarebbe effettivamente stato il numero dei negozianti che restavano ammessi quali grossisti; a tal proposito sarebbe pure valido l'argomento delle ricorrenti secondo cui la prevista revisione avrebbe ovviato ad una eccessiva riduzione del numero dei grossisti ammessi.

Ma se il volume degli acquisti non è stato determinante pel diniego d'approvazione, non si dovrebbe tener conto della ulteriore limitazione derivante dalla circostanza che il volume di acquisti prescritto sia stato elevato da 12.500 a 25.000 tonnellate. b) In secondo luogo , la clausola non impone l'obbligo di rifornirsi presso i due altri Uffici di vendita del carbone della Ruhr.

Al contrario, il negoziante adempirebbe a quanto la clausola esige anche ove acquisti l'intero quantitativo di 25.000 tonnellate presso la «Geitling».

Ritornerò più tardi su questi due punti.

Per quanto riguarda la limitazione della concorrenza di cui sto trattando, basti rilevare che: Non si può sostenere che la clausola, coll'imporre il quantitativo di 25.000 tonnellate in luogo di 12.500, comporti una ulteriore limitazione della concorrenza posto che il diniego d'approvazione della clausola non si basa su tale motivo.

Non si può nemmeno sostenere che la limitazione derivi dal presunto obbligo di rifornirsi anche presso taluni altri Uffici di vendita posto che la clausola non impone un obbligo del genere.

Vi è nella clausola un solo elemento che può dar origine ad una particolare limitazione della concorrenza e precisamente il fatto che essa dà al negoziante la possibilità di farsi conteggiare, sino ad un determinato quantitativo, gli acquisti fatti presso gli altri Uffici di vendita.

7. È su questa base che va ora eseminato se ed in qual modo la clausola dia adito ad una limitazione della concorrenza.

Essa potrebbe avere tale effetto per i negozianti; lo potrebbe pure avere nei rapporti fra i produttori della Ruhr da una parte e gli altri produttori della Comunità dall'altra; li potrebbe avere infine nei reciproci rapporti dei tre Uffici di vendita. a) La clausola dà adito ad un'ulteriore limitazione della concorrenza fra i negozianti che desiderino essere riconosciuti quali grossisti dalla «Geitling» ma ciò proviene unicamente dal volume di acquisti che vi si esige.

Mentre secondo gli altri requisiti bastava l'acquisto di 12.500 tonnellate, con la clausola ce ne vogliono

25.000. Tale aggravamento delle condizioni imposte ai negozianti è però attenuato dal fatto che non si richiede che le 25.000 tonnellate provengano dalla «Geitling» potendosene acquistare la metà presso gli altri due Uffici.

La possibilità di far conteggiare tale quantitativo — solo elemento specifico della clausola di cui qui si possa tener conto — non rappresenta pertanto per i negozianti una nuova restrizione ma all'opposto, un'attenuazione delle restrizioni derivanti dall'aumento del quantitativo limite. b) Non appare che la clausola incida sulla concorrenza fra i produttori della Ruhr in generale e gli altri produttori della Comunità.

Posto che a questo riguardo i produttori della Ruhr devono venir considerati come un unico raggruppamento, la possibilità di conteggiare gli acquisti fatti presso i tre Uffici non può modificare i rapporti fra loro.

Si può dire tuttalpiù che la posizione competitiva di ciascun [OSCURATO:PERSONA], e quindi anche delle ricorrenti, viene ad essere rinforzata per quanto concerne i loro rapporti con gli altri produttori della Comunità e che così il giuoco normale della concorrenza fra ciascuno degli Uffici ed i suoi concorrenti sul mercato comune, viene ad essere falsato. c) La facoltà di conteggiare tali acquisti ha però incidenze soprattutto sui rapporti fra i tre Uffici.

Posto che non si ha da prendere in considerazione il volume di acquisti richiesto, non si devono confrontare il requisito delle 12.500 tonnellate acquistate presso «Geitling» con quello delle 25.000 tonnellate acquistate nella Ruhr.

Il particolare carattere di tale facoltà emerge invece solo ove si confrontino i requisiti 25.000 tonnellate acquistate presso «Geitling» e 12.500 tonnellate acquistate presso la stessa con quello delle 12.500 tonnellate acquistate presso altri Uffici di vendita del carbone della Ruhr: solo ove si applichi la seconda condizione invece della prima si può rilevare una limitazione della concorrenza fra i tre Uffici.

Ecco perchè quando le ricorrenti sostengono che con o senza la clausola, non importa presso quale degli Uffici venga acquistato il supero delle 12.500 tonnellate, esse trascurano il fondo del problema.

La differenza sta invece nella circostanza che senza la clausola si richiede soltanto un determinato volume di acquisti presso la «Geitling» e non è quindi affatto indifferente presso quale [OSCURATO:PERSONA] essi vengano fatti; solo la clausola in contesto offre un'alternativa.

In questo esame si può partire dal presupposto che l'attribuzione della qualifica di grossista rappresenti un mezzo di concorrenza.

Le ricorrenti stesse hanno sostenuto che, quali commercianti, compete loro di dire ad un negoziante: «Se ti impegni a fondo per lo smercio del nostro carbone, noi ti daremo una posizione particolare».

Si esige dal negoziante tale impegno applicando la clausola delle «25.000 tonnellate da acquistare presso «Geitling».

Tale esigenza viene attenuata dall'alternativa offerta e dalla facoltà di far conteggiare con le «12.500 tonnellate acquistate presso “Geitling” anche le 12.500 tonnellate acquistate presso altri Uffici di vendita del carbone della Ruhr»; come abbiamo visto, in ciò si può ravvisare un'attenuazione dell'obbligo imposto al negoziante.

Ma quali ne sono gli effetti sui rapporti fra i tre Uffici? Il solo effetto che ne può derivare è di far sì che la «Geitling» esiga che l'impegno sia volto soltanto per metà allo smercio dei suoi prodotti e che essa tenga conto, a favore del negoziante, dell'impegno con cui egli tratta i prodotti degli altri Uffici di vendita della Ruhr.

In tal modo la «Geitling» rinuncia parzialmente ai mezzi di concorrenza di cui dispone e limita, a favore degli altri due Uffici, l'offerta competitiva dei suoi prodotti.

Le ricorrenti pretendono dai loro grossisti che essi smercino 25.000 tonnellate di carbone della Ruhr e che si valgano di ogni mezzo perchè l'intero quantitativo provenga dalla «Geitling».

Ma prevedendo la facoltà dei reciproci conteggi, le ricorrenti rinunciano in parte ad uno di tali mezzi.

Ciò basta a falsare la concorrenza fra i tre Uffici ed è quindi irrilevante che la concorrenza rimanga possibile in altro modo.

Le stesse ricorrenti hanno sostenuto nella discussione orale che la clausola deve anzitutto permettere al carbone della Ruhr di affermarsi; quando si sarà raggiunto tale risultato anche la concorrenza fra i tre Uffici verrà intensificata.

Ma con ciò si viene a dire chiaramente che per ragioni di comune interesse i tre Uffici limitano fra loro la concorrenza per lo smercio dei loro prodotti, e quindi la loro reciproca competizione e che, almeno all'inizio, intendono agire come un'unica entità economica.

8. Dalla facoltà che la clausola prevede deriva che la «Geitling» sacrifica in parte il proprio interesse a smerciare i suoi prodotti in omaggio all'interesse collettivo che è quello di smerciare in generale carbone della Ruhr e ciò senza che il volume di acquisti preteso abbia rilevanza.

Ciò significa rinunciare in parte ad una autonoma politica di vendite e costituisce una limitazione della concorrenza nei confronti degli altri due Uffici di vendita del carbone della Ruhr.

Dovremo esaminare in seguito se in relazione all'art. 65 N o 2 b , questo particolare effetto sia essenziale per gli obbiettivi della vendita in comune e della disciplina commerciale o se esso non abbia un carattere più restrittivo di quanto il conseguimento di tali obbiettivi richieda.

VI — [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA]'ARTICOLO 65 N

o 2

1. Nella motivazione della sua decisione l'[OSCURATO:PERSONA] ha risposto negativamente a tale interrogativo avendo essa constatato — a prescindere dall'esame sotto il profilo della discriminazione — che il requisito in contesto aveva carattere più restrittivo di quanto lo scopo della delimitazione richiedeva, scopo che consisteva nello stabilire norme che imponessero al negoziante un determinato volume d'acquisti; il requisito non adempirebbe dunque alle condizioni poste dall'art. 65 N o 2 e non potrebbe pertanto venir approvato (vedi [OSCURATO:PERSONA] della Comunità N o 6, del 13 marzo 1956, pag. 34/56 ).

Nel ricorso le ricorrenti sostengono che l'[OSCURATO:PERSONA] non sarebbe scesa all'esame previsto dal N o 2 evidentemente perchè avrebbe ritenuto ch'essa doveva negare a priori la sua approvazione perchè vi era una discriminazione.

A questo argomento contraddice quella parte della motivazione in cui si dà espressamente atto che vi è una violazione del N o

2. Le ricorrenti espongono in seguito diffusamente che la clausola sarebbe stata necessaria per conseguire i ben intesi obbiettivi della disciplina commerciale.

Esse assumono che lo smercio di 12.500 tonnellate del loro carbone è in sè cosa troppo modesta e non sufficiente a conferire al negoziante la qualifica di grossista se non vi si aggiungessero altre 12.500 tonnellate di carbone della Ridir.

Che invero le ricorrenti avrebbero dovuto pretendere che si smerciassero ben 25.000 tonnellate del loro carbone; tuttavia, per non introdurre restrizioni più importanti di quanto necessario, esse si sarebbero limitate a pretendere che la metà soltanto dell'intero quantitativo sia di loro produzione.

Esse ritengono legittimo far entrare nel computo anche gli acquisti fatti presso gli altri due Uffici di vendita e ciò perchè trattasi di carbone della stessa qualità, estratto nello stesso bacino e la cui vendita si fa con uguali modalità in specie per ciò che riguarda i noli, l'assicurazione e la costituzione delle scorte.

Tale 'disciplina renderebbe nel contempo più facili i rifornimenti in caso di temporanea penuria presso l'uno o l'altro degli Uffici; essa faciliterebbe inoltre la simultanea ammissione dei negozianti agli acquisti diretti presso tutti gli Uffici di vendita del carbone della Ruhr.

2. Per valutare questa tesi bisogna prender le mosse dalla specifica limitazione della concorrenza che si è accertata e la quale, per effetto della clausola in contesto, s'aggiungerebbe alle limitazioni che sostanzialmente sono state autorizzate.

Si tratta di sapere se questa specifica limitazione sia necessaria per poter fare una scelta ragionevole dei grossisti ammessi agli acquisti diretti presso la «Geitling».

Va notato a questo proposito che tale selezione dei grossisti costituisce soltanto una parte dell'accordo concernente la vendita in comune intervenuto fra le diciannove imprese raggruppate in seno alla «Geitling» accordo che poteva venir approvato solo ove contribuisse notevolmente a migliorare la distribuzione dei prodotti della « Geitling » e si rivelasse necessario a tal fine.

3. Sotto questo profilo appare chiaramente da tutti gli argomenti che le ricorrenti han fatto valere a sostegno del reciproco conteggio degli acquisti, che non si tratta di contribuire ad un sensibile miglioramento della distribuzione del loro proprio carbone ma tuttalpiù di favorire cumulativamente la distribuzione del carbone della Ruhr.

Ma l'autorizzazione data alle ricorrenti riguarda soltanto i loro propri prodotti.

Scopo della riorganizzazione della vendita del carbone della Ruhr fu precisamente di istituire tre Uffici di vendita indipendenti con un'autonoma politica di produzione e di sbocchi (vedasi [OSCURATO:PERSONA] della Comunità N o 6, del 13 marzo 1956, pag. 32/56 ).

In questa nuova disciplina l'[OSCURATO:PERSONA] non ha trascurato i dati naturali cui le ricorrenti si richiamano per pretendere che tutto il carbone della Ruhr venga messo sullo stesso piano.

All'opposto, furono autorizzati taluni organismi ed alcune disposizioni comuni ai tre Uffici di vendita.

Per quanto riguarda la Ruhrkohlen-Exportgesellschaft, la Ruhrkohlen-Beratungsgesellschaft e la Ruhrkohle-Treuhand-gesellschaft, l'[OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che l'autorizzazione non era necessaria per tali organismi che non svolgono alcuna attività da cui possano derivare limitazioni della concorrenza sul mercato comune (vedasi [OSCURATO:PERSONA] della Comunità N o 6, del 13 marzo 1956, pag. 31/56 ).

Con decisione N o 8-56 l'[OSCURATO:PERSONA] ha autorizzato un ufficio comune, una commissione delle norme ed alcuni meccanismi finanziari dei tre Uffici di vendita in quanto gli obbiettivi che i tre Uffici perseguono possono venir raggiunti soltanto se tutte le imprese minerarie interessate nonchè i tre Uffici di vendita del carbone della Ruhr, cooperino entro limiti stabiliti ma l'attività di detti organismi e meccanismi comuni deve essere tuttavia circo-scritta a quanto è necessario per conseguire i predetti obbiettivi (vedi [OSCURATO:PERSONA] della Comunità N o 6, del 13 marzo 1956, pag. 71/56 ).

Le ricorrenti stesse affermano che la clausola introduce un «elemento di concorrenza» per il carbone della Ruhr.

L'[OSCURATO:PERSONA] ha con ragione ribattuto che il fare propaganda commerciale per il carbone della Ruhr è di spettanza della Ruhrkohlen-Beratungsgesellschaft (vedi [OSCURATO:PERSONA] della Comunità N o 6, del 13 marzo 1956, pag. 31/56 ).

Le ricorrenti pretendono che la clausola faciliti i rifornimenti in caso di temporanea penuria presso un [OSCURATO:PERSONA] di vendita ma va rilevato che di ciò si è tenuto conto nelle attribuzioni dell'[OSCURATO:PERSONA] comune (vedi [OSCURATO:PERSONA] della Comunità N o 6, del 13 marzo 1956, pag. 71/56 ).

Infine la decisione N o 8-56 elenca le norme la cui uniformità è stata riconosciuta necessaria per i tre Uffici di vendita (vedasi [OSCURATO:PERSONA] della Comunità N o 6, del 13 marzo 1956, pagg. 71/56 e 72/56 ); fra di esse non figura alcun requisito per l'ammissione dei grossisti da parte dei vari Uffici di vendita.

4. Dopo le considerazioni ora fatte mi è possibile rispondere riassuntivamente alla questione sollevata e per quanto ha tratto al conteggio degli ordini passati agli altri due Uffici di vendita.

La clausola in contesto limita la concorrenza fra i tre Uffici.

Gli argomenti cui le ricorrenti si richiamano a favore dell'uguale trattamento del carbone dei tre Uffici non valgono a dimostrare che tale limitazione sia necessaria per migliorare la distribuzione dei loro propri prodotti nè per fare una ragionevole scelta dei grossisti.

Alla constatazione fatta che gli acquisti effettuati presso altri Uffici di vendita dello stesso bacino, all'infuori della «Geitling», non rappresentano un elemento essenziale per la qualifica dei grossisti da esse ammessi, le ricorrenti nulla hanno opposto di valido.

Per quanto ha tratto al controllo giurisdizionale rilevo ancora che quando l'[OSCURATO:PERSONA] fa la constatazione che taluni accordi sono essenziali per raggiungere uno scopo e che essi non hanno carattere più restrittivo di quanto tale scopo richiede, essa procede ad una valutazione economica complessiva ai sensi dell'art. 33 comma I o —2 a frase del [OSCURATO:PERSONA].

Le ricorrenti avrebbero pertanto dovuto dimostrare che nel fare tale valutazione l'[OSCURATO:PERSONA] ha «palesemente» misconosciuto delle disposizioni del [OSCURATO:PERSONA].

Gli argomenti fatti valere dalle ricorrenti a tal fine sono, a mio avviso, insufficienti.

5. Devo ritornare ancora sulla tesi delle ricorrenti riguardo al volume degli acquisti prescritto.

Le ricorrenti assumono che l'acquisto di 12.500 tonnellate del loro carbone non basta a conferire la qualifica di grossista di prima mano e che in realtà esse avrebbero dovuto richiedere l'acquisto di 25.000 tonnellate.

Ove la disciplina commerciale fosse stata concepita in questo senso ed oltre ai due primi requisiti avesse imposto soltanto l'acquisto di 25.000 tonnellate presso le ricorrenti, non ne sarebbe conseguita la limitazione della concorrenza fra i tre Uffici che si è rilevata.

L'[OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la clausola in contesto dava luogo ad una eccessiva limitazione per tale suo specifico effetto e non già per il volume d'acquisti richiesto.

Stando così le cose, ci si deve chiedere se l'[OSCURATO:PERSONA] aveva diritto di scartare semplicemente la clausola in contesto o se invece essa avrebbe dovuto trarre conseguenze diverse dai motivi cui si è richiamata.

6. La disciplina commerciale prevedeva quale terzo requisito per l'ammissione agli acquisti diretti il ritiro di non meno di 25.000 tonnellate «presso gli Uffici di vendita del carbone della Ruhr» e come quarto requisito che almeno la metà di tale quantitativo venisse acquistato presso «Geitling».

«Un negoziante poteva pertanto adempiere ai due requisiti acquistando 25.000 tonnellate soltanto presso la “Geitling”.» Poteva l'[OSCURATO:PERSONA] tener conto anche di tale possibilità e modificare di conseguenza il requisito delle «25.000 tonnellate di carbone della Ruhr» in «25.000 tonnellate presso “Geitling”» rendendo così privo di oggetto il quarto requisito? E per giustificare la decisione che in fatto essa emanò avrebbe potuto l'[OSCURATO:PERSONA] enunciare nella motivazione che la pretesa dell'acquisto di 25.000 tonnellate presso la «Geitling» era eccessiva? Per rispondere a tali interrogativi si deve tener presente che l'[OSCURATO:PERSONA] può soltanto approvare o respingere una convenzione che viene sottoposta alla sua approvazione.

Secondo l'art. 65 N o 2, 3 o comma del [OSCURATO:PERSONA] le autorizzazioni possono venir accordate sotto specifiche condizioni e per un periodo di tempo limitato.

Il 4 o comma della citata disposizione consente all'[OSCURATO:PERSONA] di modificare i termini di un accordo del genere soltanto ove le circostanze mutino.

Secondo le predette disposizioni l'[OSCURATO:PERSONA] ha quindi diritto di imporre delle condizioni ma non ha facoltà, o quanto meno non l'obbligo, di modificare i termini di una convenzione sottopostale in modo da renderla atta ad essere approvata.

Nella fattispecie il requisito delle «25.000 tonnellate da acquistare presso gli Uffici di vendita del carbone della Ruhr» dev'essere considerato diverso dal requisito delle «25.000 tonnellate da acquistare presso la “Geitling”.

Ciò risulta dal fatto che la limitazione della concorrenza che è stata accertata si verifica soltanto per effetto del primo requisito.

L'[OSCURATO:PERSONA] poteva dunque attenersi soltanto al volume di acquisti prescritto presso la “Geitling” ed è indifferente che esso sia esplicitamente indicato o che si possa agevolmente e sicuramente ricavarlo.

Posto che l'[OSCURATO:PERSONA] non ha obbiettato che il volume di acquisti richiesto era eccessivo, essa non aveva motivo di fare ampie considerazioni su tale volume.

7. L'assunto delle ricorrenti che l'acquisto di 25.000 tonnellate è indispensabile per un'adeguata qualifica dei grossisti non può determinare il richiesto annullamento dell'art. 8 della decisione.

Neppure tale tesi può venir presa in considerazione nel caso in esame.

La Corte ha facoltà di sindacare soltanto la legittimità della decisione che l'[OSCURATO:PERSONA] ha collegialmente adottata ai sensi dell'art. 65 N o 2 e nelle forme prescritte ma nel farlo, essa deve attenersi alle disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] — e penso in ispecie all'art. 33, I o comma 2 a frase.

Essa non può direttamente provvedere su una domanda d'autorizzazione — che del resto le ricorrenti nemmeno le hanno presentato in quanto, con i loro argomenti esse han soltanto inteso difendere la disciplina commerciale che hanno concordata.

Nemmeno l'agente della convenuta può far in corso di causa dichiarazioni che impegnino l'[OSCURATO:PERSONA] per la decisione che potrebbe prendere in avvenire su un'altra richiesta che le venisse presentata.

Richiamiamo quindi le ricorrenti sulla possibilità che hanno di modificare la disciplina commerciale e di ripresentarla all'[OSCURATO:PERSONA]; tale ipotesi è del resto prevista nella decisione N o 5-56 (art. 3 N o 10, 10 A, ed articoli 11 e 12).

8. Concludendo il mio esame, ritengo non si possa ravvisare una violazione dell'art. 65 del [OSCURATO:PERSONA] nel fatto che la clausola in contesto sia stata respinta.

Posto che quella parte della decisione che è stata impugnata si basa su detto articolo, ed in ispecie sul N o 2 b, essa è pertanto giuridicamente fondata ed il ricorso potrebbe venir respinto anche senza proseguire nell'esame.

Tuttavia, per sola compiutezza e per precisare i concetti generali sulla relazione tra il divieto di discriminazioni ed il divieto delle intese, aggiungerò alcune brevi considerazioni sulla questione della discriminazione cui le parti han voluto dare rilievo.

VII — [OSCURATO:PERSONA]

1. Nella motivazione della decisione l'[OSCURATO:PERSONA] dà atto che il requisito in contesto oltre a limitare la concorrenza al di là di quanto necessario, creava pure discriminazioni, in ispecie a danno dei produttori degli altri bacini della Comunità.

Le ricorrenti ritengono che giuridicamente non siano nemmeno concepibili discriminazioni fatte da produttori nei confronti di altri produttori.

Esse assumono che si tratta di un legittimo mezzo di concorrenza a favore del carbone della Ruhr e sostengono che sarebbe discriminatorio fare artificiose distinzioni fra il carbone offerto dai tre Uffici.

L'[OSCURATO:PERSONA]

ritiene che il sistema di cui le ricorrenti intendono valersi non è lecito in quanto comporta diversità di trattamento oggettivamente ingiustificate, non già fra esse ricorrenti e determinati produttori ma tra vari altri produttori.

2. All'argomento secondo cui una discriminazione fra enti economici posti sullo stesso piano non sarebbe concepibile, si deve rispondere che qualsiasi discriminazione può avere molteplici effetti di cui gli uni sono forse previsti e voluti e gli altri sorgono quale inevitabile conseguenza. [OSCURATO:PERSONA] stesso, precisamente all'art. 60 N o 1 2 o comma, prevede l'ipotesi di una discriminazione fatta da produttori nei confronti dei loro concorrenti: si tratta dei ribassi puramente locali cioè dei prezzi “differenziali” che tendono ad eliminare i concorrenti in una determinata zona.

Si potrebbe dire a questo proposito che gli acquirenti di altre zone vengono trattati in modo discriminatorio perchè si nega loro l'applicazione di tali prezzi “differenziali” più bassi; ma questa è soltanto una conseguenza accessoria: lo scopo è quello di incitare gli acquirenti della zona di cui trattasi a dar la preferenza al produttore che fa una discriminazione nei confronti degli altri produttori con cui sta in concorrenza.

È solo per via indiretta che si può fare una differenziazione fra entità economiche che stanno sullo stesso piano; ma ciò non consente ancora di stabilire se la diversità di trattamento fatta con mezzi indiretti sia oggettivamente giustificata.

Se consideriamo ora gli argomenti illustrati dalle parti appare che nell'esame in relazione all'art. 65 N o 1 e 2 se n'è tenuto ampiamente conto.

Anche in questa sede le ricorrenti hanno insistito sul trattamento pari che dovrebbero avere i carboni dei tre Uffici e quindi sul concetto di “carbone della Ruhr” mentre l'[OSCURATO:PERSONA] insiste sul fatto che gli altri due Uffici sono autonomi ed indipendenti rispetto alle ricorrenti.

Per stabilire se sia oggettivamente giustificato fare pari trattamento a tutto il carbone della Ruhr dobbiamo riportarci agli obbiettivi che la “Geitling” persegue.

La “Geitling” non è incaricata di vendere in comune il carbone della Ruhr ma soltanto di vendere in comune i prodotti delle diciannove imprese in essa raggruppate.

La disciplina commerciale deve stabilire la qualifica dei grossisti ammessi presso la “Geitling” non già esigere che i negozianti siano degli “specialisti della Ruhr” e che questo sarebbe lo scopo della clausola lo han confessato le stesse ricorrenti.

La loro tesi, secondo cui sarebbe ingiusto ed artificioso far distinzioni fra i prodotti dei tre Uffici, rimette invero in discussione il principio stesso della istituzione dei tre Uffici indipendenti, ciascuno con una propria politica di vendita ed i quali possono solo limitatamente cooperare.

La discriminazione consiste quindi nel fatto che le ricorrenti conteggino ai grossisti, come acquistato presso di loro il carbone che questi acquistano presso determinati altri Uffici mentre questi ultimi devono agire nei confronti delle ricorrenti, in materia di acquisti e di vendita, con la stessa indipendenza con cui agiscono nei confronti degli altri produttori della Comunità delle cui vendite invece non si tiene alcun conto a favore dei grossisti.

Arriviamo così alla conclusione che il requisito in contesto crea pure una discriminazione tra i produttori della Ruhr da un lato e tutti gli altri produttori della Comunità dall'altro.

3. In corso di causa l'[OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che vi è pure una discriminazione tra negozianti e precisamente fra coloro che adempiono ai requisiti ammessi, e che secondo l'[OSCURATO:PERSONA] sono adeguatamente qualificati quali grossisti presso la “Geitling”, e coloro che oltre a ciò adempirebbero anche al requisito in contesto.

Tale differenziazione non è obbiettivamente giustificata in quanto gli ulteriori acquisti presso determinati altri Uffici non han nulla a che vedere con le qualifiche richieste per essere riconosciuti grossisti dall'[OSCURATO:PERSONA] ricorrente.

Essa, in pratica, condurrebbe persino ad una discriminazione di carattere nazionale posto che il requisito scartato è pressocchè privo d'importanza per i negozianti tedeschi ma essenziale per quelli degli altri Paesi.

Le ricorrenti ritengono dubbio che il [OSCURATO:PERSONA] preveda per i negozianti, isolatamente considerati, una specifica tutela contro le discriminazioni.

Secondo loro la differenziazione creata dalla clausola è oggettivamente giustificata in quanto esse han dovuto esigere un sufficiente volume di acquisti di carbone della stessa provenienza e riservare la qualifica di grossisti agli “specialisti del carbone della Ruhr”.

4. A questo proposito devo ancora rilevare che gli argomenti fatti valere son già stati esaminati in ciò che han d'essenziale, in relazione all'art. 65.

Essi non toccano il merito perchè il volume di acquisti imposto non va preso in considerazione e la clausola non ha l'effetto di costringere i negozianti a rifornirsi presso gli altri Uffici di vendita del carbone della Ruhr.

All'opposto, ho già chiarito che l'elemento decisivo è la possibilità offerta dalla clausola in con-testo.

Si devono quindi raffrontare i seguenti due gruppi di negozianti: Il primo, costituito da coloro che acquistano l'intero quantitativo di 25.000 tonnellate presso la “Geitling”; Il secondo gruppo, costituito da coloro che si valgono dell'alternativa che la clausola offre e si riforniscono in parte presso gli altri due Uffici.

Per valutare questa situazione di fatto bisogna riportarsi alla circostanza che l'ammissione agli acquisti diretti e la concessione del conseguente ribasso son destinati a compensare gli sforzi che il negoziante fa; le stesse ricorrenti lo hanno affermato.

Da ciò consegue che si accorda lo stesso ribasso a dei negozianti di cui gli uni smerciano 25.000 tonnellate di carbone della “Geitling” e gli altri soltanto

12.500. In sostanza, le ricorrenti concedono a tutti l'identico sconto pur imponendo a coloro che smerciano anche carbone degli altri due Uffici, un'impegno a favore dei loro stessi prodotti che è ben minore di quello che impongono a chi voglia smerciare esclusivamente carbone acquistato presso di esse.

Due negozianti che giungano allo stesso risutato per la «Geitling», cioè che abbiano smerciato 12.500 tonnellate dei suoi prodotti, vengono trattati in modo diverso a seconda che ritirino il supero presso «Praesident» e «Mausegatt» oppure presso altri produttori della Comunità.

Risulta da ciò chiaramente che la clausola in contesto permette di fare un diverso trattamento ai vari negozianti.

Per rispondere alle obbiezioni di carattere generale fatte dalle ricorrenti le quali si chiedono se il negoziante deve avere un'autonoma tutela contro le discriminazioni, l'[OSCURATO:PERSONA] si richiama con ragione al testo dell'art. 4 b che espressamente menziona gli acquirenti in relazione alle prescrizioni sulle condizioni di prezzo e di consegna.

Le parti concordano nel riconoscere che nel termine «acquirenti» si devono intendere compresi i negozianti; bisogna dar loro ragione.

L'argomento che le ricorrenti vogliono trarre dall'art. 3 non è convincente.

L'accesso degli utilizzatori alle fonti di produzione è possibile in ampia misura solo per tramite dei negozianti ed essi vi esercitano una sensibile influenza.

I produttori stessi han sempre manifestato un grande interesse per l'organizzazione degli sbocchi; basti ricordare ad esempio, gli uffici di vendita direttamente istituiti dalle miniere.

Le ricorrenti stesse ammettono che i negozianti devono venir tutelati allorchè la situazione dei produttori sul mercato subisce sfavorevoli incidenze; abbiamo constatato che quì di ciò si tratta in quanto la clausola comporta una discriminazione dei produttori ed una limitazione della concorrenza fra i produttori della Ruhr.

Vi è dunque pure una discriminazione fra negozianti.

5. Dopo quanto ho detto in generale sulla relazione tra il divieto di discriminazioni ed il divieto delle intese, aggiungo che il caso in esame ci conferma che le due disposizioni possono apparire teoricamente in contrasto.

La necessità od anche soltanto l'opportunità di valutare anzitutto la portata delle limitazioni lecite della concorrenza deriva dal fatto che nell'ipotesi di differenziazioni che limitino la concorrenza, la loro oggettiva giustificazione è strettamente legata all'accertamento che tali limitazioni siano essenziali e necessarie a conseguire lo scopo lecito che l'intesa si propone.

VIII — [OSCURATO:PERSONA]

Riassumo l'esito del mio esame:

1. L'impugnato art. 8 della decisione dell'[OSCURATO:PERSONA] N o 5-56 15 febbraio 1956 è stato adeguatamente motivato sia riguardo agli effetti limitativi della concorrenza che la clausola comporta sia per quanto concerne il carattere più restrittivo di quanto il suo scopo richieda.

2. Il requisito in contesto comporta una specifica limitazione della concorrenza che va al di là di quella che proviene dagli altri requisiti.

5. Tale specifica limitazione non è necessaria per selezionare i grossisti da ammettere agli acquisti diretti presso la ricorrente «Geitling».

Nel caso in esame non ha rilevanza il fatto che gli altri requisiti approvati garantiscano a tale effetto un sufficiente volume d'affari.

4. Il requisito in contesto crea inoltre discriminazioni tra produttori nonchè tra negozianti.

I mezzi fatti valere sono pertanto infondati.

Concludo quindi per la reiezione del ricorso; per le spese si provveda ai sensi del Regolamento della Corte art. 60, paragrafo

1. ( 1 ) Raccolta della Giurisprudenza della Corte, Volume 1, Edizione italiana, pag. 23 II 1 a).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61956C0002 [OSCURATO:PERSONA] dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] dal tedesco SOMMARIO Pag. I — Gli antefatti II — Le conclusioni e la ricevibilità del ricorso III — [OSCURATO:PERSONA] di forme essenziali IV — [OSCURATO:PERSONA] tra l'art. 65 e l'art. 4 b V — [OSCURATO:PERSONA] della concorrenza ai sensi dell'art. 65 N o 1 VI — Se era possibile concedere l'approvazione ai sensi dell'art. 65 N o 2 VII — La discriminazione VIII — [OSCURATO:PERSONA] finali [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici , I — [OSCURATO:PERSONA] Questa causa in cui si affrontano da un lato, diciannove imprese minerarie del bacino della Ruhr e l'[OSCURATO:PERSONA] di vendita da esse costituito in forma di Società a responsabilità limitata di diritto germanico e dall'altro lato, l'[OSCURATO:PERSONA] della Comunità Europea del Carbone e dell'acciaio e nella quale la discussione orale prenderà fine con le mie conclusioni, non richiede di giudicare su fatti concreti o sui loro effetti giuridici e nemmeno su avvenimenti reali. Come lo indica il ricorso, la controversia sorge in merito ad una specifica clausola di una convenzione intervenuta fra le imprese minerarie della Ruhr per la vendita in comune e sulle norme da applicare. Tale specifica clausola che in una con la convenzione è stata sottoposta all'approvazione dell'[OSCURATO:PERSONA], va esaminata con riguardo alla sua aderenza alle disposizioni sulle intese che il [OSCURATO:PERSONA] della Comunità contiene. Il tenore della disciplina commerciale e quello della decisione che l'[OSCURATO:PERSONA] ha emanato in esito alla richiesta d'approvazione presentata dalle ricorrenti prime nominate, vi sono già ben noti attraverso il procedimento scritto. [OSCURATO:PERSONA] relatore ve ne ha fatta una sommaria esposizione in udienza ed i rappresentanti delle parti hanno illustrato ciò che ad essi sembrava essenziale. La materia su cui verte la causa essendo stata diffusamente esposta posso limitarmi a farne un generico richiamo. Mi sembra però necessario insistere sul fatto che per giudicare in merito alla singola clausola la cui reiezione ha dato origine al ricorso, è necessario non perder di vista il quadro complesso in cui tale clausola si inserisce. Il contratto di società e la disciplina commerciale riguardano degli accordi per la vendita in comune sul mercato comune dei combustibili prodotti dalle diciannove imprese minerarie partecipanti, cioè dalle ricorrenti prime nominate. Sino ad ora, come è noto, quasi tutte le imprese minerarie del bacino della Ruhr erano raggruppate in seno ad un solo organismo di vendita in comune. La creazione degli attuali tre Uffici di vendita, fra i quali la ricorrente seconda nominata, rappresenta quindi una via di mezzo tra il sistema di vendita in comune sinora vigente e quello della vendita diretta da parte di ciascuna delle circa cinquanta imprese 'minerarie della Ruhr. L'[OSCURATO:PERSONA] ha in sostanza approvato le tre convenzioni per la vendita in comune stipulate ciascuna in forma analoga da circa un terzo delle imprese della Ruhr. Essa ha riconosciuto che la vendita in comune in tal modo predisposta giova ad una miglior distribuzione dei combustibili tenendo conto della situazione delle miniere e che d'altra parte essa era sufficiente a garantire vendite proficue, ad assicurare l'impiego della mano d'opera nonchè l'equilibrio nei rifornimenti. Nei limiti in cui essi giovavano a tali scopi l'[OSCURATO:PERSONA] ha pure autorizzato alcuni organismi comuni ai tre Uffici di vendita od ha riconosciuto che essi non richiedevano la sua autorizzazione. Essa non ha però autorizzato accordi che limitavano la concorrenza al di là di quanto tali scopi esigevano ed anche per alcune delle clausole che furono approvate, essa ha imposto restrizioni e condizioni che garantissero l'indipendenza dei tre uffici di vendita e dessero loro la possibilità di svolgere un'autonoma politica di vendita. Il rifiuto di approvare una delle clausole, quella con cui le ricorrenti intendevano imporre un requisito per l'acquisto diretto presso gli Uffici di vendita e così per il riconoscimento della qualifica di grossista, va messo in relazione con quanto sopra. II — [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Col ricorso s'impugna il rifiuto d'approvare tale requisito, previsto dalla disciplina di vendita. Con l'art. 8 della decisione N o 5-56 del 15 febbraio 1956 l'[OSCURATO:PERSONA] ha negato l'approvazione del predetto requisito per cui, nelle loro conclusioni, le ricorrenti chiedono l'annullamento del predetto articolo. Nel procedimento scritto l'[OSCURATO:PERSONA] non ha sollevato eccezioni sulla ricevibilità del ricorso ma ha solo chiesto che esso venga respinto perche infondato. Nella discussione orale l'avvocato dell'[OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia posto l'interrogativo se era ammissibile impugnare isolatamente un singolo articolo di una decisione che disciplina una complessa ed unitaria situazione di fatto; egli ha sostenuto che ove la Corte annullasse l'articolo impugnato, essa si sostituirebbe in pratica all'[OSCURATO:PERSONA] accordando l'autorizzazione richiesta. Egli ha affermato che la domanda giudiziale potrebbe assumere diversa portata e venir estesa all'intera decisione Ciò però non corrisponderebbe all'oggetto della controversia. La Corte ha da accertare soltanto se il rifiuto di approvare la clausola in contesto violi forme essenziali o disposizioni del [OSCURATO:PERSONA]. Nulla di quanto espongono le ricorrenti può far ritenere che esse intendano impugnare anche altri articoli della decisione. Nemmeno la convenuta pretende che il rifiuto della predetta clausola condizioni l'approvazione delle altre. Per statuire in questa causa bisogna quindi partire dal presupposto che le ricorrenti accettano la rimanente parte della decisione. Siffatta limitazione dell'oggetto della causa è lecita. L'annullamento dell'art. 8 della decisione N o 5-56 non comporterebbe necessariamente l'approvazione della clausola in con-testo e ciò nonostante il tenore dell'art. 4 della citata decisione. Per di più, in virtù dell'art. 34 del [OSCURATO:PERSONA] ed a seconda dei dettami della sentenza, l'[OSCURATO:PERSONA] potrebbe essere tenuta a procedere ad un nuovo esame della questione, a por rimedio alle violazioni di forme essenziali oppure a modificare il tenore dell'articolo annullato. 2. Dall'esame d'ufficio della ricevibilità del ricorso risulta quanto segue: la decisione parzialmente impugnata dalle ricorrenti fu loro notificata il 22 febbraio 1956; il ricorso fu presentato il 25 marzo 1956 cioè nei termini previsti dal combinato disposto degli articoli 33, 3 o comma, del [OSCURATO:PERSONA] e 85 del Regolamento della Corte. Ricorrenti sono anzitutto le diciannove imprese minerarie parti alla convenzione, cioè delle imprese produttrici di carbone individualmente destinatarie della decisione e quindi legittimate a ricorrere. È inoltre ricorrente l'[OSCURATO:PERSONA] di vendita «Geitling» creato dalla convenzione intervenuta fra le diciannove imprese suddette. [OSCURATO:PERSONA] figura ripetutamente nella decisione quale destinatario delle norme che impongono restrizioni, condizioni ed obblighi; dopo la sua costituzione, che in assenza di contrari elementi deve ritenersi definitiva, questo [OSCURATO:PERSONA] ha svolto tutto quanto necessario per la vendita in comune delle diciannove imprese. Trattasi di un organismo di distribuzione il quale, ai sensi dell'art. 80 del [OSCURATO:PERSONA], è pure legittimato a presentare ricorso in relazione all'art. 65 del [OSCURATO:PERSONA]. 3. Col vietare l'applicazione della clausola in contesto, l'art. 8 della decisione N o 5-56 impone un obbligo di non fare: esso rappresenta dunque una decisione nel senso dell'art. 33 del [OSCURATO:PERSONA]. L'eventuale annullamento dell'art. 8 potrebbe avere l'effetto di costringere l'[OSCURATO:PERSONA] ad approvare la clausola in contesto. Si può ritenere a tal proposito che il ricorso faccia valere l'obbligo che incombe all'[OSCURATO:PERSONA] di emanare una decisione (ipotesi prevista dall'art. 35 primo comma) che conceda l'approvazione richiesta. Si tratta comunque di una decisione individuale che riguarda le ricorrenti; esse possono pertanto far valere tutti i mezzi enunciati nell'art. 33, 1 o comma. 4. Il ricorso è quindi ricevibile. Con esso si fanno valere i mezzi di violazione di forme essenziali, di violazione del [OSCURATO:PERSONA] e di palese misconoscimento delle sue disposizioni. III — [OSCURATO:PERSONA] 1. Le ricorrenti ravvisano una violazione di forme essenziali nell'insufficiente motivazione dell'art. 8 della decisione N o 5-56. A loro avviso, il motivo secondo cui la clausola non sarebbe necessaria a stabilire il volume richiesto per essere qualificati grossisti, avrebbe potuto valere per scartare gli altri criteri ad eccezione di uno solo il quale sarebbe bastato a fissare una norma del genere. Le ricorrenti assumono inoltre che nella motivazione non è enunciata alcuna constatazione di fatto da cui risulti che la clausola limiti la concorrenza e contrasti con l'art. 65 N o 2. L'[OSCURATO:PERSONA] ribatte che per stabilire se la sua decisione sia convenientemente motivata si deve tener conto delle sue vedute in linea giuridica; essa ha menzionato tali vedute nella motivazione ed in base ad esse ha fornito motivi sufficienti anche in linea di fatto. 2. Per giudicare su tale mezzo si devono rilevare due punti. Anzitutto si tratta di uno solo dei quattordici articoli del provvedimento d'autorizzazione; non era possibile motivarlo in modo distinto ed autonomo; si deve invece tener conto di tutti gli elementi della motivazione della decisione i quali formano un insieme coerente che riguarda pure l'articolo impugnato. Stante l'ampiezza del testo della convenzione, compresavi la disciplina commerciale, il pretendere dall'[OSCURATO:PERSONA] che essa riesponga in modo esauriente le sue vedute generali rispetto ad ogni restrizione o diniego d'approvazione, rappresenterebbe un ultroneo ampliamento dell'obbligo di motivare. In secondo luogo, il controllo sull'osservanza delle prescrizioni formali non deve sconfinare nell'esame del merito. La Corte ha già avuto occasione di statuire che nella motivazione di una decisione non è necessario confutare tutte le opinioni contrarie espresse ma che vi si devono enunciare gli elementi essenziali delle constatazioni di fatto da cui discende la giustificazione legale della decisione (in questo senso le sentenze N o 4-54 e N o 6-54). Non basta dunque che la motivazione riprenda il testo del [OSCURATO:PERSONA]; vanno al contrario opportunamente circoscritti i fatti concreti ai quali l'[OSCURATO:PERSONA] ha applicato le norme del [OSCURATO:PERSONA] di cui trattasi. Ciò è necessario ma anche sufficiente per adempiere all'obbligo di motivare: gli interessati devono sapere a quali concrete circostanze l'[OSCURATO:PERSONA] ha applicato le norme del [OSCURATO:PERSONA] su cui essa fonda la sua decisione; in caso di controversia la Corte controlla se tali fatti sono stati esattamente accertati e se essi legittimano l'applicazione delle norme richiamate. 3. Come ho già detto all'inizio, nella presente causa non si tratta della valutazione di avvenimenti reali. Si tratta di accertare la legittimità di una parte della disciplina commerciale e precisamente le disposizioni sul riconoscimento della qualifica di grossista autorizzato a ritirare direttamente presso l'[OSCURATO:PERSONA] di vendita. Gli elementi essenziali di tali disposizioni sono enunciati nella motivazione della decisione ( pag. 33/56 colonna sinistra della [OSCURATO:PERSONA] della Comunità N o 6, del 13 marzo 1956 ). Prima di esaminarli in linea di diritto l'[OSCURATO:PERSONA] ne ha tratto delle deduzioni di fatto. La prima riguarda tutti i criteri proposti e così dunque anche quello in contesto. Nello stabilire i requisiti richiesti per poter fare acquisti diretti, la convenzione nega tale facoltà a tutti i negozianti che ad essi non adempiano ( [OSCURATO:PERSONA] della Comunità N o 6, del 13 marzo 1956, pag. 33/56 colonna sinistra). Ricavandone tale ovvia deduzione che nemmeno le ricorrenti contestano, e tenendo conto della suddivisione dei distretti di vendita quale risulta dalla disciplina commerciale e della fissazione di tonellaggi limite, l'[OSCURATO:PERSONA] ha chiaramente indicati gli elementi di fatto in cui ravvisa una ripartizione degli acquirenti e del mercato nel senso inteso dagli articoli 4 d e 65 N o 1 (vedasi la motivazione, [OSCURATO:PERSONA] della Comunità N o 6, del 13 marzo 1956, pag. 33/56 colonna sinistra). Allorchè le ricorrenti pretendono che l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe pure dovuto indicare tutte le ripercussioni che la disciplina commerciale poteva avere in materia di limitazione della concorrenza esse, secondo me, data l'evidenza dei fatti, pretendono troppo. Anzitutto qui le constatazioni di fatto c'entrano ancor meno che rispetto al contenuto della disciplina commerciale stessa; qui si tratta invece di previsioni sugli effetti di una disciplina generale di carattere economico, previsioni strettamente connesse ad una valutazione giuridica. Per tutte queste ragioni si dovrà attendere l'esame di merito per stabilire se le constatazioni di fatto menzionate giustifichino le conseguenze giuridiche che se ne sono tratte o se esse erano incomplete e se si è potuto meglio precisarle in corso di causa. Io giungo così all'opinione che la limitazione della concorrenza derivante dalle condizioni poste per essere ammessi ad acquistare direttamente e fra le quali è compresa la clausola in contesto, dia sufficienti motivi per applicare l'art. 65 N o 1 del [OSCURATO:PERSONA]. La seconda deduzione di fatto che l'[OSCURATO:PERSONA] ha tratto dalla disciplina commerciale riguarda soltanto la clausola in contesto e non gli altri requisiti per fare acquisti diretti. Dopo aver constatato che gli altri requisiti adempiono alle condizioni poste dall'art. 65 N o 2, l'[OSCURATO:PERSONA] così si esprime ( [OSCURATO:PERSONA] della Comunità N o 6, del 13 marzo 1956, pag. 34/56 ): «… Considerando che la clausola in contesto … porta alla conseguenza che il negoziante — per assicurarsi il vantaggio dell'acquisto diretto — acquisterà di preferenza, fino a concorrenza di tale quantitativo di 25.000 tonnellate all'anno, combustibili provenienti dagli altri due Uffici di vendita del carbone della Ruhr e quindi differirà l'acquisto di combustibili presso i produttori di altri bacini;» l'[OSCURATO:PERSONA] ravvisa la singolarità del requisito in contesto rispetto agli altri che ha approvati, nella circostanza che esso induce i negozianti a dare la preferenza ai due altri Uffici di vendita del carbone della Ruhr con pregiudizio dei rimanenti produttori della Comunità. Tale motivo fa chiaramente apparire che il concetto determinante è stato che il requisito in contesto consentiva ad uno qualsiasi degli Uffici di conteggiare, come fatti presso di se, gli acquisti effettuati presso gli altri Uffici; con gli altri requisiti si trattava soltanto di un determinato volume di acquisti in uno qualsiasi dei vari Bacini della Comunità o presso le ricorrenti ma non presso determinati altri Uffici di vendita. Non posso quindi seguire le ricorrenti quando sostengono che i motivi enunciati avrebbero potuto valere per vietare anche qualsiasi altro requisito. Dovremmo attendere l'esame di merito per vedere se l'[OSCURATO:PERSONA] ha rettamente valutato in linea giuridica tale situazione di fatto ed in ispecie se essa ha con ragione fatto richiamo al divieto di discriminazioni dell'art. 4. 4. Ritengo in definitiva che i motivi su cui fonda l'art. 8 della decisione N o 5-56 appaiano in modo sufficiente dall'insieme della motivazione della decisione. Ciò vale pure per le circostanze che hanno portato all'applicazione del fondamentale divieto di limitare la concorrenza, sancito dall'art. 6 N o 1 nonchè in particolare per quelle che hanno indotto l'[OSCURATO:PERSONA] ad affermare che l'art. 65 N o 2 vietava di approvare la clausola in contesto. Va ancora rilevato che un minuto esame della motivazione nel suo complesso, rivela che essa fu redatta in modo esauriente e dettagliato. IV — [OSCURATO:PERSONA] L'ARTICOLO 65 E L'ARTICOLO 4 b 1. A sostegno del mezzo di violazione del [OSCURATO:PERSONA] sono state elevate varie censure. Le ricorrenti assumono che la clausola in contesto non contravviene al divieto di discriminazioni di cui l'art. 4 b e neppure al divieto delle intese di cui l'art. 65. Quest'ordine si ritrova in tutti gli atti di causa benchè le ricorrenti sostengano a priori che il principio del divieto di discriminazioni sia completamente estraneo al procedimento d'autorizzazione previsto dall'art. 65. In tal modo si trova proposta la questione di principio della relazione tra l'art. 65 e l'art. 4 b. Tale relazione può avere importanza per l'ordine in cui vanno esaminate le varie questioni; se si dovesse accogliere la tesi delle ricorrenti ciò potrebbe persino rendere superfluo l'esame sotto il profilo della discriminazione. Si deve quindi esaminare anzitutto tale questione per quanto lo richiede la fattispecie. 2. Le ricorrenti assumono che l'art. 65 rappresenta rispetto all'art. 4 una « lex specialis »; a prescindere dalla particolare norma del paragrafo 12 della Convenzione relativa alle Disposizioni transitorie l'art. 65 N o 2 enuncerebbe tassativamente tutti i motivi per cui l'autorizzazione può venir negata per modo che l'art. 4 non avrebbe più alcuna autonoma portata. La ricorrenti assumono inoltre che gli accordi che comportino discriminazioni non possono venir approvati ai sensi dell'art. 62 paragrafo 2 b perchè essi hanno sempre un carattere più restrittivo di quanto il loro legittimo scopo richieda e che all'opposto, una disciplina che adempia alle condizioni poste dall'art. 65 N o 2 non può violare l'art. 4. Esse sostengono altresì che di pratiche discriminatorie è questione nell'art. 65 N o 1 e che di conseguenza qualora ricorrano le condizioni indicate nel N o 2 esse possono venir autorizzate. Sembra che la convenuta condivida questa opinione posto che ammette che una discriminazione non è essenziale per conseguire lo scopo di una convenzione che comporti delle limitazioni della concorrenza lecite per se stesse e che tale discriminazione darebbe alla convenzione un carattere più restrittivo di quanto il suo scopo richieda. Da ciò essa deduce che quando si procede all'esame previsto dall'art. 65 N o 2 si deve sempre accertare, diretta-mente od indirettamente, se la convenzione comporti delle discriminazioni. Che quindi non ha importanza che l'[OSCURATO:PERSONA] si richiami al N o 2 o che faccia invece espresso richiamo all'art. 4 b. Dato che nella decisione impugnata essa ha fatto l'uno e l'altro, la questione sollevata dalle ricorrenti sarebbe inconsistente. 3. Da un sommario esame della dottrina sulle intese emerge che vi si fa sempre questione della relazione fra le discriminazioni e le intese. Da parte delle intese si afferma in ispecie che talune discriminazioni sono inevitabili per conseguire scopi che possano essere autorizzati mentre le autorità responsabili da parte loro, si richiamano alle discriminazioni per vietare le intese. Rinuncio a citare tutto quanto in dottrina si è detto su questo argomento perchè ciò mi porterebbe a farne una scelta arbitraria ed incompleta. Vorrei soltanto menzionare il rapporto della [OSCURATO:PERSONA] sui Monopoli del 1955, ove sono specialmente trattate le discriminazioni collettive. Se volessi assumere una posizione di principio su questi problemi andrei ben oltre al compito che mi compete in questa causa. Anche limitandomi al diritto della Comunità nel quale i concetti di discriminazione e di limitazione della concorrenza vanno esaminati alla luce del [OSCURATO:PERSONA] ed in cui si devono studiare e considerare le specifiche condizioni delle industrie fondamentali che sono state messe in comune, è impossibile esaminare a fondo tale problema nell'ambito delle conclusioni relative ad una singola controversia. Senza pretendere di essere completi si possono solo porre in luce alcuni punti di vista di carattere generale e porre poi il problema in termini che permettano di risolvere il caso di specie. 4. Il primo punto che si può stabilire è il seguente: non tutte le limitazioni alla concorrenza di cui l'art. 65 costituiscono necessariamente discriminazioni vietate dall'art. 4 b. Ce ne fornisce un esempio la vendita in comune fatta per conto di varie imprese produttrici: essa limita in fatto la concorrenza e deve quindi ottenere la preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 65 N o 2; è però perfettamente possibile organizzare tale vendita in comune in modo che essa non abbia carattere discriminatorio. Ciò posto, per la questione che ci interessa si può trame la seguente deduzione: Quand'anche dall'esame di una convenzione che istituisce un'intesa risulti che essa non contravviene al divieto dell'art. 4 b devesi ancora esaminare se si trovino adempiute le condizioni poste dall'art. 65 N o 2. 5. Vale anche l'inverso? Ossia si può affermare che: non ogni discriminazione che per se stessa è vietata dall'art. 4 b costituisce per ciò solo una limitazione della concorrenza, illegittima ai sensi dell'art. 65. Quì bisogna distinguere. Vi possono infatti essere delle pratiche discriminatorie che non hanno incidenze sensibili sulla concorrenza. Ciò avverà in generale se tali discriminazioni sian fatte da imprese che non hanno notevole influenza sulla concorrenza. Invece le intese e le imprese che hanno sul mercato una posizione predominante possono pure limitare la concorrenza per mezzo di discriminazioni. Se ne deve comunque concludere che non basta che dall'autonomo esame, fatto ai sensi dell'art. 4 b, emerga una discriminazione perchè si possa affermare che vi è una limitazione della concorrenza incompatibile con l'art. 65 N o 2. 6. Le due considerazioni che ho ora fatte portano ad affermare che non ci si può comunque astenere dal procedere all'esame previsto dall'art. 65 N o 2; è con esso quindi che il procedimento di autorizzazione deve avere inizio. È inoltre dubbio che si possa procedere ad un separato esame. La Corte ha già affermato (cito la sentenza N o 1-54) che: «Gli articoli 2, 3 e 4 del [OSCURATO:PERSONA] … rappresentano le disposizioni fondamentali che istituiscono il mercato comune ed enunciano gli obbiettivi della Comunità. La loro importanza si evince chiaramente dall'art. 95. [OSCURATO:PERSONA], Dell 'autorizzare l'[OSCURATO:PERSONA] a definire le pratiche vietate, le impone di tener conto di tutti gli scopi indicati negli articoli 2, 3 e 4.» ( 1 ) Nella sentenza N o 7 e N o 9-54 la Corte si è richiamata alla suddetta pronuncia ed ha ancora affermato che: «Per quelle disposizioni dell'articolo 4 che si trovano riprese richiamate ed integrate in altre parti del [OSCURATO:PERSONA], i testi … vanno considerati nel loro complesso e simultaneamente applicati.» Ebbi già a ricordare nelle mie conclusioni in quella causa che il divieto di discriminazioni vige «nei modi previsti dal [OSCURATO:PERSONA]». Secondo quanto ho esposto, è possibile che il divieto di discriminazioni e quello delle intese si sovrappongano in parte e che così le due disposizioni stiano teoricamente in contrasto. Ciò mi porta a ritenere che nel procedimento di autorizzazione previsto dall'art. 65, si devon prender le mosse dalle disposizioni di tale articolo, pur tenendo conto dell'art. 4 b e richiamandovisi per l'interpretazione dell'art. 65 N o 2, ma che il divieto di discriminazioni in sè non costituisce uno specifico motivo per negare l'autorizzazione ai sensi dell'art. 65 N o 2. 7. Sembra che in un certo modo anche l'[OSCURATO:PERSONA] sia di questo avviso, come emerge da alcuni punti della sua motivazione; L'[OSCURATO:PERSONA] ha invero riconosciuto che la disciplina commerciale comporta una ripartizione dei clienti e dei mercati e che pertanto essa contravviene non soltanto all'art. 65 N o 1 ma pure all'art. 4 b che è un'altra delle norme fondamentali; malgrado tale infrazione al divieto di principio posto dall'art. 4 l'[OSCURATO:PERSONA] ha in sostanza approvato la disciplina commerciale. In secondo luogo l'[OSCURATO:PERSONA] ha accertato che l'autorizzazione di vendita in comune dà alle società minerarie che vi partecipano una notevole influenza sul mercato che a sua volta permette di applicare sistemi contrari alle prescrizioni dell'art. 4 b e d , in ispecie per quanto ha tratto al divieto di discriminazioni ed alla ripartizione del mercato ( vedasi [OSCURATO:PERSONA] della Comunità N o 6, del 13 marzo 1956, pag. 32/56 ). Tale possibilità di fare discriminazioni non proviene dal contenuto stesso della disciplina sottoposta ad approvazione e non ha quindi determinato il divieto della vendita in comune ma soltanto una messa in guardia contro talune modalità pratiche di applicazione della disciplina, modalità in cui l'[OSCURATO:PERSONA] ravviserebbe effetti discriminatori. 8. Dall'esame or fatto risulta che nella specie si doveva cominciare con l'esaminare se si trovavano adempiute le condizioni poste dall'art. 65 N o 2. [OSCURATO:PERSONA] esame farà apparire fino a qual punto si deve tener conto, all'atto in cui vi si procede, delle possibilità di discriminazione nonchè se sia possibile o necessario procedere in seguito ad un separato esame sotto il profilo della discriminazione. Le considerazioni generali fatte in merito alla relazione che vi è fra i due divieti verranno così confermate e completate per quanto lo richiede il caso in esame. V — [OSCURATO:PERSONA]'ARTICOLO 65 N o 1 1. Prima di poter accertare se la clausola in contesto adempia alle condizioni previste dal N o 2 e se pertanto possa venir approvata, bisogna anzitutto stabilire in qual modo essa, in via diretta od indiretta, impedisca limiti o falsi il normale giuoco della concorrenza nel senso indicato al N o 1. A dir vero, le ricorrenti han sostenuto soltanto nella replica che la clausola respinta non comportava limitazioni della concorrenza e che essa pertanto non abbisognava di autorizzazione. Se in ciò si ravvisa un mezzo nuovo ed autonomo fatto valere a sostegno del ricorso, tale mezzo, ai sensi dell'esplicita norma dell'art. 22 dello Statuto della Corte, non potrebbe essere ammesso. Tale re-iezione a limine avrebbe tuttavia soltanto valore formale. Infatti, l'accertamento se la clausola comporti una limitazione della concorrenza nel senso indicato dal N o 1, è un presupposto necessario per poter esaminare se la limitazione, una volta accertata, doveva essere autorizzata ai sensi del N o 2. Si può inoltre ritenere che stante la stretta relazione materiale che vi è, ciò non costituisca un nuovo mezzo ma soltanto lo sviluppo e l'ampliamento di un mezzo già fatto valere nel ricorso. Con esso le ricorrenti avevano sostenuto che la clausola non ha carattere più restrittivo di quanto lo scopo della disciplina commerciale esiga. Dopo che la convenuta ebbe a precisare quali elementi costituivano, a suo avviso, una limitazione della concorrenza, le ricorrenti hanno sviluppato la loro tesi sostenendo che le asserite limitazioni non sussistevano. È comunque necessario procedere all'esame del merito. 2. Nella motivazione della sua decisione l'[OSCURATO:PERSONA] ha ripreso la parte in discussione della disciplina commerciale ed ha poi affermato: «Considerando che siffatti accordi comportano una ripartizione degli acquirenti e del mercato, ai sensi degli articoli 4 d e 65 N o 1 del [OSCURATO:PERSONA]». Nella comparsa di risposta l'[OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che la clausola in contesto rappresentava un elemento di una convenzione cui conseguiva una ripartizione del mercato e dei clienti. Che inoltre la clausola in contesto limitava la concorrenza fra i tre Uffici di vendita; infatti, posto che applicano tutti la stessa disciplina, essi costituiscono così una sola unità economica (vedasi pag. 38 della comparsa di risposta). Allorchè il negoziante ha raggiunto il quantitativo di 12.500 tonnellate nei suoi acquisti presso l'[OSCURATO:PERSONA] dal quale intende farsi riconoscere grossista qualificato ad acquistare direttamente, la clausola ha l'effetto di fargli perdere ogni interesse di acquistare ulteriori 12.500 tonnellate presso quello stesso ufficio cioè a raggiungere il quantitativo di 25.000 tonnellate. La clausola infine incide in modo ingiustificatamente diverso sulla situazione competitiva dei negozianti posto che essi, a seconda dei distretti di vendita in cui operano, non potrebbero adempiere nello stesso modo a quanto essa prescrive. In ispecie poi la clausola non ha effetto pratico per i negozianti germanici mentre ha una importanza decisiva per quelli degli altri paesi della Comunità. A ciò le ricorrenti ribattono con due argomenti: a) Non vi sarebbe una ripartizione dei clienti tale da limitare la concorrenza posto che nonostante la clausola resterebbero comunque circa 400 grossisti qualificati per di più la successiva revisione prescritta dall'art. 9 N o 4 della decisione N o 5-56 permetterebbe di ovviare alle eventuali limitazioni della concorrenza che si fossero verificate. b) Che in fatto, senza la clausola non vi sarebbe concorrenza fra i tre Uffici di vendita posto che con o senza di essa, per ottenere la qualifica di grossista non importa a quale dei tre Uffici vengano acquistati i quantitativi in supero alle 12.500 tonnellate. La clausola non tende ad influenzare il mercato, nè potrebbe farlo, ma ha soltanto lo scopo di garantire che la qualifica di grossista venga adeguatamente attribuita. 3. Se si prendono alla lettera gli argomenti delle ricorrenti e s'interpretano nel senso che la clausola non ricadrebbe sotto il disposto dell'art. 65, non occorre scendere ad un minuto esame per confutare tale tesi. Nel complesso degli accordi di cui tratta la decisione N o 5-56 si possono ravvisare delle limitazioni alla concorrenza che sono, in un certo senso, di vario grado. In primo luogo, l'accordo riguardante la vendita in comune delle diciannove imprese ricade già sotto il divieto di principio genericamente enunciato nel N o 1 perchè limita in ispecie la reciproca concorrenza fra le varie imprese così raggruppate. Non è necessario che una convenzione relativa alla vendita in comune preveda anche la delimitazione dei grossisti con facoltà di acquistare direttamente; vi è dunque in ciò una ulteriore limitazione che proviene dal fatto di ammettere taluni negozianti e di escluderne altri, il che comporta una limitazione della concorrenza fra negozianti. In relazione al N o 1 il numero dei grossisti ammessi non ha rilevanza. Neppure la revisione prevista dall'art. 9 N o 4 della decisione N o 5-56 ha incidenza sul divieto di principio posto dall'art. 65 N o 1 del [OSCURATO:PERSONA]; essa deve soltanto impedire che le limitazioni esistenti vadano al di .là di quanto il N o 2 consente (vedasi motiva-zione della decisione, [OSCURATO:PERSONA] della Comunità N o 6, del 13 marzo 1956, pag. 34/56 ove, nell'ambito del N o 2 si è pur tenuto conto degli effetti della clausola di revisione nonchè del numero prevedibile di grossisti che operano nei vari distretti di vendita). Posto che la clausola in contesto è un elemento della disciplina commerciale il quale serve a circoscrivere la categoria dei grossisti ammessi agli acquisti diretti, le considerazioni sovra-menzionate bastano a dimostrare che anche la clausola ricade sotto il divieto di principio del N o 1 e che pertanto essa è soggetta ad autorizzazione. 4. Per dimostrarlo non è necessario esaminare ancora quali sono le ulteriori specifiche limitazioni della concorrenza che da tale clausola derivano. Sembra tuttavia opportuno esaminare sin d'ora in che cosa la clausola incida particolarmente sulla concorrenza posto che le altre limitazioni derivanti dalla vendita in comune e dalla disciplina commerciale sono state, all'opposto della clausola in contesto, sostanzialmente autorizzate. Con ciò ci avviamo all'esame previsto dal N o 2 nel quale ci si dovrà soprattutto preoccupare di stabilire se la specifica ulteriore limitazione della concorrenza e di cui si è constata l'esistenza, esuli dai limiti ammessi. In quest'argomento delle ricorrenti si potrà anche ritrovare l'affermazione che la clausola in contesto non ha l'effetto di fare alla concorrenza delle particolari limitazioni che vadano al di là di quelle che son già siate autorizzate; in questo senso va anche intesa l'affermazione delle ricorrenti secondo cui non si comprenderebbe per quale ragione la clausola in contesto, all'opposto delle altre, è stata respinta. Nella discussione orale il patrono delle ricorrenti ha ammesso che la disciplina commerciale, considerata nel suo complesso, era soggetta ad autorizzazione; egli ha soltanto negato che la clausola comporti delle limitazioni alla concorrenza o le aggravi. 5. Nell'esaminare se la motivazione della decisione N o 5-56 era sufficiente ho già citato quella sua parte che riguarda specificamente la clausola in contesto e non gli altri requisiti previsti per aver la facoltà di fare acquisti diretti. Si tratta di una preferenza data, in forza di detta clausola, ai due Uffici di vendita del carbone della Ruhr e con pregiudizio degli altri produttori della Comunità nonchè al computo, sul quantitativo di 25.000 tonnellate, degli acquisti fatti presso Uffici di vendita diversi dalla «Geitling». Del pari, nell'esaminare il mezzo di violazione di forme essenziali ho già esposto che le deduzioni tratte dal contenuto della clausola non costituiscono una constatazione di fatto bensì la valutazione economica dei prevedibili effetti di una disciplina generale, valutazione che è strettamente connessa alla valutazione giuridica della clausola. Il precisare e sviluppare tale valutazione in corso di causa non costituisce quindi un mutamento dei mezzi difensivi fatti valere. Prescindendo da quanto le parti hanno esposto, la Corte può esaminare quali sono le particolari limitazioni della concorrenza cui la clausola in contesto dà origine. Durante la discussione orale sul tema dell'ampiezza del controllo della Corte, le ricorrenti stesse hanno rilevato che il fatto di accertare se sussista una discriminazione od una limitazione della concorrenza non ha nulla da vedere con i fatti economici ma rientra nell'interpretazione del [OSCURATO:PERSONA]; la Corte ha dunque ampi poteri per esaminare tale questione. Ma stando così le cose, la Corte ha pure facoltà di valutare sovranamente quali sono gli effetti della clausola senza esser legata dagli argomenti che l'[OSCURATO:PERSONA] ha enunciata nella sua decisione nè da quelli che per la prima volta essa ha invocati in corso di causa; solo dopo di ciò la Corte potrà validamente stabilire se la clausola ha l'effetto di aggravare il carattere restrittivo della disciplina commerciale. Deve però trattarsi in tal caso di argomenti veri e propri o meglio di deduzioni di fatto o giuridiche che si possano direttamente trarre dal tenore della disciplina commerciale senza dover a tal fine procedere ad una nuova analisi dei fatti. 6. Per esaminare la questione così posta va precisato il contenuto della clausola. A tale fine si deve tener conto di due punti: a) In primo luogo , la clausola non è stata vietata perchè vi si prescriveva un quantitativo di 25.000 tonnellate. Le ricorrenti mettono con ragione in rilievo che non vi è nella decisione alcuna considerazione di tal genere. Nell'ambito dell'esame previsto dal N o 2 si sarebbe dovuto ricercare, a tal effetto, quale sarebbe effettivamente stato il numero dei negozianti che restavano ammessi quali grossisti; a tal proposito sarebbe pure valido l'argomento delle ricorrenti secondo cui la prevista revisione avrebbe ovviato ad una eccessiva riduzione del numero dei grossisti ammessi. Ma se il volume degli acquisti non è stato determinante pel diniego d'approvazione, non si dovrebbe tener conto della ulteriore limitazione derivante dalla circostanza che il volume di acquisti prescritto sia stato elevato da 12.500 a 25.000 tonnellate. b) In secondo luogo , la clausola non impone l'obbligo di rifornirsi presso i due altri Uffici di vendita del carbone della Ruhr. Al contrario, il negoziante adempirebbe a quanto la clausola esige anche ove acquisti l'intero quantitativo di 25.000 tonnellate presso la «Geitling». Ritornerò più tardi su questi due punti. Per quanto riguarda la limitazione della concorrenza di cui sto trattando, basti rilevare che: Non si può sostenere che la clausola, coll'imporre il quantitativo di 25.000 tonnellate in luogo di 12.500, comporti una ulteriore limitazione della concorrenza posto che il diniego d'approvazione della clausola non si basa su tale motivo. Non si può nemmeno sostenere che la limitazione derivi dal presunto obbligo di rifornirsi anche presso taluni altri Uffici di vendita posto che la clausola non impone un obbligo del genere. Vi è nella clausola un solo elemento che può dar origine ad una particolare limitazione della concorrenza e precisamente il fatto che essa dà al negoziante la possibilità di farsi conteggiare, sino ad un determinato quantitativo, gli acquisti fatti presso gli altri Uffici di vendita. 7. È su questa base che va ora eseminato se ed in qual modo la clausola dia adito ad una limitazione della concorrenza. Essa potrebbe avere tale effetto per i negozianti; lo potrebbe pure avere nei rapporti fra i produttori della Ruhr da una parte e gli altri produttori della Comunità dall'altra; li potrebbe avere infine nei reciproci rapporti dei tre Uffici di vendita. a) La clausola dà adito ad un'ulteriore limitazione della concorrenza fra i negozianti che desiderino essere riconosciuti quali grossisti dalla «Geitling» ma ciò proviene unicamente dal volume di acquisti che vi si esige. Mentre secondo gli altri requisiti bastava l'acquisto di 12.500 tonnellate, con la clausola ce ne vogliono 25.000. Tale aggravamento delle condizioni imposte ai negozianti è però attenuato dal fatto che non si richiede che le 25.000 tonnellate provengano dalla «Geitling» potendosene acquistare la metà presso gli altri due Uffici. La possibilità di far conteggiare tale quantitativo — solo elemento specifico della clausola di cui qui si possa tener conto — non rappresenta pertanto per i negozianti una nuova restrizione ma all'opposto, un'attenuazione delle restrizioni derivanti dall'aumento del quantitativo limite. b) Non appare che la clausola incida sulla concorrenza fra i produttori della Ruhr in generale e gli altri produttori della Comunità. Posto che a questo riguardo i produttori della Ruhr devono venir considerati come un unico raggruppamento, la possibilità di conteggiare gli acquisti fatti presso i tre Uffici non può modificare i rapporti fra loro. Si può dire tuttalpiù che la posizione competitiva di ciascun [OSCURATO:PERSONA], e quindi anche delle ricorrenti, viene ad essere rinforzata per quanto concerne i loro rapporti con gli altri produttori della Comunità e che così il giuoco normale della concorrenza fra ciascuno degli Uffici ed i suoi concorrenti sul mercato comune, viene ad essere falsato. c) La facoltà di conteggiare tali acquisti ha però incidenze soprattutto sui rapporti fra i tre Uffici. Posto che non si ha da prendere in considerazione il volume di acquisti richiesto, non si devono confrontare il requisito delle 12.500 tonnellate acquistate presso «Geitling» con quello delle 25.000 tonnellate acquistate nella Ruhr. Il particolare carattere di tale facoltà emerge invece solo ove si confrontino i requisiti 25.000 tonnellate acquistate presso «Geitling» e 12.500 tonnellate acquistate presso la stessa con quello delle 12.500 tonnellate acquistate presso altri Uffici di vendita del carbone della Ruhr: solo ove si applichi la seconda condizione invece della prima si può rilevare una limitazione della concorrenza fra i tre Uffici. Ecco perchè quando le ricorrenti sostengono che con o senza la clausola, non importa presso quale degli Uffici venga acquistato il supero delle 12.500 tonnellate, esse trascurano il fondo del problema. La differenza sta invece nella circostanza che senza la clausola si richiede soltanto un determinato volume di acquisti presso la «Geitling» e non è quindi affatto indifferente presso quale [OSCURATO:PERSONA] essi vengano fatti; solo la clausola in contesto offre un'alternativa. In questo esame si può partire dal presupposto che l'attribuzione della qualifica di grossista rappresenti un mezzo di concorrenza. Le ricorrenti stesse hanno sostenuto che, quali commercianti, compete loro di dire ad un negoziante: «Se ti impegni a fondo per lo smercio del nostro carbone, noi ti daremo una posizione particolare». Si esige dal negoziante tale impegno applicando la clausola delle «25.000 tonnellate da acquistare presso «Geitling». Tale esigenza viene attenuata dall'alternativa offerta e dalla facoltà di far conteggiare con le «12.500 tonnellate acquistate presso “Geitling” anche le 12.500 tonnellate acquistate presso altri Uffici di vendita del carbone della Ruhr»; come abbiamo visto, in ciò si può ravvisare un'attenuazione dell'obbligo imposto al negoziante. Ma quali ne sono gli effetti sui rapporti fra i tre Uffici? Il solo effetto che ne può derivare è di far sì che la «Geitling» esiga che l'impegno sia volto soltanto per metà allo smercio dei suoi prodotti e che essa tenga conto, a favore del negoziante, dell'impegno con cui egli tratta i prodotti degli altri Uffici di vendita della Ruhr. In tal modo la «Geitling» rinuncia parzialmente ai mezzi di concorrenza di cui dispone e limita, a favore degli altri due Uffici, l'offerta competitiva dei suoi prodotti. Le ricorrenti pretendono dai loro grossisti che essi smercino 25.000 tonnellate di carbone della Ruhr e che si valgano di ogni mezzo perchè l'intero quantitativo provenga dalla «Geitling». Ma prevedendo la facoltà dei reciproci conteggi, le ricorrenti rinunciano in parte ad uno di tali mezzi. Ciò basta a falsare la concorrenza fra i tre Uffici ed è quindi irrilevante che la concorrenza rimanga possibile in altro modo. Le stesse ricorrenti hanno sostenuto nella discussione orale che la clausola deve anzitutto permettere al carbone della Ruhr di affermarsi; quando si sarà raggiunto tale risultato anche la concorrenza fra i tre Uffici verrà intensificata. Ma con ciò si viene a dire chiaramente che per ragioni di comune interesse i tre Uffici limitano fra loro la concorrenza per lo smercio dei loro prodotti, e quindi la loro reciproca competizione e che, almeno all'inizio, intendono agire come un'unica entità economica. 8. Dalla facoltà che la clausola prevede deriva che la «Geitling» sacrifica in parte il proprio interesse a smerciare i suoi prodotti in omaggio all'interesse collettivo che è quello di smerciare in generale carbone della Ruhr e ciò senza che il volume di acquisti preteso abbia rilevanza. Ciò significa rinunciare in parte ad una autonoma politica di vendite e costituisce una limitazione della concorrenza nei confronti degli altri due Uffici di vendita del carbone della Ruhr. Dovremo esaminare in seguito se in relazione all'art. 65 N o 2 b , questo particolare effetto sia essenziale per gli obbiettivi della vendita in comune e della disciplina commerciale o se esso non abbia un carattere più restrittivo di quanto il conseguimento di tali obbiettivi richieda. VI — [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA]'ARTICOLO 65 N o 2 1. Nella motivazione della sua decisione l'[OSCURATO:PERSONA] ha risposto negativamente a tale interrogativo avendo essa constatato — a prescindere dall'esame sotto il profilo della discriminazione — che il requisito in contesto aveva carattere più restrittivo di quanto lo scopo della delimitazione richiedeva, scopo che consisteva nello stabilire norme che imponessero al negoziante un determinato volume d'acquisti; il requisito non adempirebbe dunque alle condizioni poste dall'art. 65 N o 2 e non potrebbe pertanto venir approvato (vedi [OSCURATO:PERSONA] della Comunità N o 6, del 13 marzo 1956, pag. 34/56 ). Nel ricorso le ricorrenti sostengono che l'[OSCURATO:PERSONA] non sarebbe scesa all'esame previsto dal N o 2 evidentemente perchè avrebbe ritenuto ch'essa doveva negare a priori la sua approvazione perchè vi era una discriminazione. A questo argomento contraddice quella parte della motivazione in cui si dà espressamente atto che vi è una violazione del N o 2. Le ricorrenti espongono in seguito diffusamente che la clausola sarebbe stata necessaria per conseguire i ben intesi obbiettivi della disciplina commerciale. Esse assumono che lo smercio di 12.500 tonnellate del loro carbone è in sè cosa troppo modesta e non sufficiente a conferire al negoziante la qualifica di grossista se non vi si aggiungessero altre 12.500 tonnellate di carbone della Ridir. Che invero le ricorrenti avrebbero dovuto pretendere che si smerciassero ben 25.000 tonnellate del loro carbone; tuttavia, per non introdurre restrizioni più importanti di quanto necessario, esse si sarebbero limitate a pretendere che la metà soltanto dell'intero quantitativo sia di loro produzione. Esse ritengono legittimo far entrare nel computo anche gli acquisti fatti presso gli altri due Uffici di vendita e ciò perchè trattasi di carbone della stessa qualità, estratto nello stesso bacino e la cui vendita si fa con uguali modalità in specie per ciò che riguarda i noli, l'assicurazione e la costituzione delle scorte. Tale 'disciplina renderebbe nel contempo più facili i rifornimenti in caso di temporanea penuria presso l'uno o l'altro degli Uffici; essa faciliterebbe inoltre la simultanea ammissione dei negozianti agli acquisti diretti presso tutti gli Uffici di vendita del carbone della Ruhr. 2. Per valutare questa tesi bisogna prender le mosse dalla specifica limitazione della concorrenza che si è accertata e la quale, per effetto della clausola in contesto, s'aggiungerebbe alle limitazioni che sostanzialmente sono state autorizzate. Si tratta di sapere se questa specifica limitazione sia necessaria per poter fare una scelta ragionevole dei grossisti ammessi agli acquisti diretti presso la «Geitling». Va notato a questo proposito che tale selezione dei grossisti costituisce soltanto una parte dell'accordo concernente la vendita in comune intervenuto fra le diciannove imprese raggruppate in seno alla «Geitling» accordo che poteva venir approvato solo ove contribuisse notevolmente a migliorare la distribuzione dei prodotti della « Geitling » e si rivelasse necessario a tal fine. 3. Sotto questo profilo appare chiaramente da tutti gli argomenti che le ricorrenti han fatto valere a sostegno del reciproco conteggio degli acquisti, che non si tratta di contribuire ad un sensibile miglioramento della distribuzione del loro proprio carbone ma tuttalpiù di favorire cumulativamente la distribuzione del carbone della Ruhr. Ma l'autorizzazione data alle ricorrenti riguarda soltanto i loro propri prodotti. Scopo della riorganizzazione della vendita del carbone della Ruhr fu precisamente di istituire tre Uffici di vendita indipendenti con un'autonoma politica di produzione e di sbocchi (vedasi [OSCURATO:PERSONA] della Comunità N o 6, del 13 marzo 1956, pag. 32/56 ). In questa nuova disciplina l'[OSCURATO:PERSONA] non ha trascurato i dati naturali cui le ricorrenti si richiamano per pretendere che tutto il carbone della Ruhr venga messo sullo stesso piano. All'opposto, furono autorizzati taluni organismi ed alcune disposizioni comuni ai tre Uffici di vendita. Per quanto riguarda la Ruhrkohlen-Exportgesellschaft, la Ruhrkohlen-Beratungsgesellschaft e la Ruhrkohle-Treuhand-gesellschaft, l'[OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che l'autorizzazione non era necessaria per tali organismi che non svolgono alcuna attività da cui possano derivare limitazioni della concorrenza sul mercato comune (vedasi [OSCURATO:PERSONA] della Comunità N o 6, del 13 marzo 1956, pag. 31/56 ). Con decisione N o 8-56 l'[OSCURATO:PERSONA] ha autorizzato un ufficio comune, una commissione delle norme ed alcuni meccanismi finanziari dei tre Uffici di vendita in quanto gli obbiettivi che i tre Uffici perseguono possono venir raggiunti soltanto se tutte le imprese minerarie interessate nonchè i tre Uffici di vendita del carbone della Ruhr, cooperino entro limiti stabiliti ma l'attività di detti organismi e meccanismi comuni deve essere tuttavia circo-scritta a quanto è necessario per conseguire i predetti obbiettivi (vedi [OSCURATO:PERSONA] della Comunità N o 6, del 13 marzo 1956, pag. 71/56 ). Le ricorrenti stesse affermano che la clausola introduce un «elemento di concorrenza» per il carbone della Ruhr. L'[OSCURATO:PERSONA] ha con ragione ribattuto che il fare propaganda commerciale per il carbone della Ruhr è di spettanza della Ruhrkohlen-Beratungsgesellschaft (vedi [OSCURATO:PERSONA] della Comunità N o 6, del 13 marzo 1956, pag. 31/56 ). Le ricorrenti pretendono che la clausola faciliti i rifornimenti in caso di temporanea penuria presso un [OSCURATO:PERSONA] di vendita ma va rilevato che di ciò si è tenuto conto nelle attribuzioni dell'[OSCURATO:PERSONA] comune (vedi [OSCURATO:PERSONA] della Comunità N o 6, del 13 marzo 1956, pag. 71/56 ). Infine la decisione N o 8-56 elenca le norme la cui uniformità è stata riconosciuta necessaria per i tre Uffici di vendita (vedasi [OSCURATO:PERSONA] della Comunità N o 6, del 13 marzo 1956, pagg. 71/56 e 72/56 ); fra di esse non figura alcun requisito per l'ammissione dei grossisti da parte dei vari Uffici di vendita. 4. Dopo le considerazioni ora fatte mi è possibile rispondere riassuntivamente alla questione sollevata e per quanto ha tratto al conteggio degli ordini passati agli altri due Uffici di vendita. La clausola in contesto limita la concorrenza fra i tre Uffici. Gli argomenti cui le ricorrenti si richiamano a favore dell'uguale trattamento del carbone dei tre Uffici non valgono a dimostrare che tale limitazione sia necessaria per migliorare la distribuzione dei loro propri prodotti nè per fare una ragionevole scelta dei grossisti. Alla constatazione fatta che gli acquisti effettuati presso altri Uffici di vendita dello stesso bacino, all'infuori della «Geitling», non rappresentano un elemento essenziale per la qualifica dei grossisti da esse ammessi, le ricorrenti nulla hanno opposto di valido. Per quanto ha tratto al controllo giurisdizionale rilevo ancora che quando l'[OSCURATO:PERSONA] fa la constatazione che taluni accordi sono essenziali per raggiungere uno scopo e che essi non hanno carattere più restrittivo di quanto tale scopo richiede, essa procede ad una valutazione economica complessiva ai sensi dell'art. 33 comma I o —2 a frase del [OSCURATO:PERSONA]. Le ricorrenti avrebbero pertanto dovuto dimostrare che nel fare tale valutazione l'[OSCURATO:PERSONA] ha «palesemente» misconosciuto delle disposizioni del [OSCURATO:PERSONA]. Gli argomenti fatti valere dalle ricorrenti a tal fine sono, a mio avviso, insufficienti. 5. Devo ritornare ancora sulla tesi delle ricorrenti riguardo al volume degli acquisti prescritto. Le ricorrenti assumono che l'acquisto di 12.500 tonnellate del loro carbone non basta a conferire la qualifica di grossista di prima mano e che in realtà esse avrebbero dovuto richiedere l'acquisto di 25.000 tonnellate. Ove la disciplina commerciale fosse stata concepita in questo senso ed oltre ai due primi requisiti avesse imposto soltanto l'acquisto di 25.000 tonnellate presso le ricorrenti, non ne sarebbe conseguita la limitazione della concorrenza fra i tre Uffici che si è rilevata. L'[OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la clausola in contesto dava luogo ad una eccessiva limitazione per tale suo specifico effetto e non già per il volume d'acquisti richiesto. Stando così le cose, ci si deve chiedere se l'[OSCURATO:PERSONA] aveva diritto di scartare semplicemente la clausola in contesto o se invece essa avrebbe dovuto trarre conseguenze diverse dai motivi cui si è richiamata. 6. La disciplina commerciale prevedeva quale terzo requisito per l'ammissione agli acquisti diretti il ritiro di non meno di 25.000 tonnellate «presso gli Uffici di vendita del carbone della Ruhr» e come quarto requisito che almeno la metà di tale quantitativo venisse acquistato presso «Geitling». «Un negoziante poteva pertanto adempiere ai due requisiti acquistando 25.000 tonnellate soltanto presso la “Geitling”.» Poteva l'[OSCURATO:PERSONA] tener conto anche di tale possibilità e modificare di conseguenza il requisito delle «25.000 tonnellate di carbone della Ruhr» in «25.000 tonnellate presso “Geitling”» rendendo così privo di oggetto il quarto requisito? E per giustificare la decisione che in fatto essa emanò avrebbe potuto l'[OSCURATO:PERSONA] enunciare nella motivazione che la pretesa dell'acquisto di 25.000 tonnellate presso la «Geitling» era eccessiva? Per rispondere a tali interrogativi si deve tener presente che l'[OSCURATO:PERSONA] può soltanto approvare o respingere una convenzione che viene sottoposta alla sua approvazione. Secondo l'art. 65 N o 2, 3 o comma del [OSCURATO:PERSONA] le autorizzazioni possono venir accordate sotto specifiche condizioni e per un periodo di tempo limitato. Il 4 o comma della citata disposizione consente all'[OSCURATO:PERSONA] di modificare i termini di un accordo del genere soltanto ove le circostanze mutino. Secondo le predette disposizioni l'[OSCURATO:PERSONA] ha quindi diritto di imporre delle condizioni ma non ha facoltà, o quanto meno non l'obbligo, di modificare i termini di una convenzione sottopostale in modo da renderla atta ad essere approvata. Nella fattispecie il requisito delle «25.000 tonnellate da acquistare presso gli Uffici di vendita del carbone della Ruhr» dev'essere considerato diverso dal requisito delle «25.000 tonnellate da acquistare presso la “Geitling”. Ciò risulta dal fatto che la limitazione della concorrenza che è stata accertata si verifica soltanto per effetto del primo requisito. L'[OSCURATO:PERSONA] poteva dunque attenersi soltanto al volume di acquisti prescritto presso la “Geitling” ed è indifferente che esso sia esplicitamente indicato o che si possa agevolmente e sicuramente ricavarlo. Posto che l'[OSCURATO:PERSONA] non ha obbiettato che il volume di acquisti richiesto era eccessivo, essa non aveva motivo di fare ampie considerazioni su tale volume. 7. L'assunto delle ricorrenti che l'acquisto di 25.000 tonnellate è indispensabile per un'adeguata qualifica dei grossisti non può determinare il richiesto annullamento dell'art. 8 della decisione. Neppure tale tesi può venir presa in considerazione nel caso in esame. La Corte ha facoltà di sindacare soltanto la legittimità della decisione che l'[OSCURATO:PERSONA] ha collegialmente adottata ai sensi dell'art. 65 N o 2 e nelle forme prescritte ma nel farlo, essa deve attenersi alle disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] — e penso in ispecie all'art. 33, I o comma 2 a frase. Essa non può direttamente provvedere su una domanda d'autorizzazione — che del resto le ricorrenti nemmeno le hanno presentato in quanto, con i loro argomenti esse han soltanto inteso difendere la disciplina commerciale che hanno concordata. Nemmeno l'agente della convenuta può far in corso di causa dichiarazioni che impegnino l'[OSCURATO:PERSONA] per la decisione che potrebbe prendere in avvenire su un'altra richiesta che le venisse presentata. Richiamiamo quindi le ricorrenti sulla possibilità che hanno di modificare la disciplina commerciale e di ripresentarla all'[OSCURATO:PERSONA]; tale ipotesi è del resto prevista nella decisione N o 5-56 (art. 3 N o 10, 10 A, ed articoli 11 e 12). 8. Concludendo il mio esame, ritengo non si possa ravvisare una violazione dell'art. 65 del [OSCURATO:PERSONA] nel fatto che la clausola in contesto sia stata respinta. Posto che quella parte della decisione che è stata impugnata si basa su detto articolo, ed in ispecie sul N o 2 b, essa è pertanto giuridicamente fondata ed il ricorso potrebbe venir respinto anche senza proseguire nell'esame. Tuttavia, per sola compiutezza e per precisare i concetti generali sulla relazione tra il divieto di discriminazioni ed il divieto delle intese, aggiungerò alcune brevi considerazioni sulla questione della discriminazione cui le parti han voluto dare rilievo. VII — [OSCURATO:PERSONA] 1. Nella motivazione della decisione l'[OSCURATO:PERSONA] dà atto che il requisito in contesto oltre a limitare la concorrenza al di là di quanto necessario, creava pure discriminazioni, in ispecie a danno dei produttori degli altri bacini della Comunità. Le ricorrenti ritengono che giuridicamente non siano nemmeno concepibili discriminazioni fatte da produttori nei confronti di altri produttori. Esse assumono che si tratta di un legittimo mezzo di concorrenza a favore del carbone della Ruhr e sostengono che sarebbe discriminatorio fare artificiose distinzioni fra il carbone offerto dai tre Uffici. L'[OSCURATO:PERSONA] ritiene che il sistema di cui le ricorrenti intendono valersi non è lecito in quanto comporta diversità di trattamento oggettivamente ingiustificate, non già fra esse ricorrenti e determinati produttori ma tra vari altri produttori. 2. All'argomento secondo cui una discriminazione fra enti economici posti sullo stesso piano non sarebbe concepibile, si deve rispondere che qualsiasi discriminazione può avere molteplici effetti di cui gli uni sono forse previsti e voluti e gli altri sorgono quale inevitabile conseguenza. [OSCURATO:PERSONA] stesso, precisamente all'art. 60 N o 1 2 o comma, prevede l'ipotesi di una discriminazione fatta da produttori nei confronti dei loro concorrenti: si tratta dei ribassi puramente locali cioè dei prezzi “differenziali” che tendono ad eliminare i concorrenti in una determinata zona. Si potrebbe dire a questo proposito che gli acquirenti di altre zone vengono trattati in modo discriminatorio perchè si nega loro l'applicazione di tali prezzi “differenziali” più bassi; ma questa è soltanto una conseguenza accessoria: lo scopo è quello di incitare gli acquirenti della zona di cui trattasi a dar la preferenza al produttore che fa una discriminazione nei confronti degli altri produttori con cui sta in concorrenza. È solo per via indiretta che si può fare una differenziazione fra entità economiche che stanno sullo stesso piano; ma ciò non consente ancora di stabilire se la diversità di trattamento fatta con mezzi indiretti sia oggettivamente giustificata. Se consideriamo ora gli argomenti illustrati dalle parti appare che nell'esame in relazione all'art. 65 N o 1 e 2 se n'è tenuto ampiamente conto. Anche in questa sede le ricorrenti hanno insistito sul trattamento pari che dovrebbero avere i carboni dei tre Uffici e quindi sul concetto di “carbone della Ruhr” mentre l'[OSCURATO:PERSONA] insiste sul fatto che gli altri due Uffici sono autonomi ed indipendenti rispetto alle ricorrenti. Per stabilire se sia oggettivamente giustificato fare pari trattamento a tutto il carbone della Ruhr dobbiamo riportarci agli obbiettivi che la “Geitling” persegue. La “Geitling” non è incaricata di vendere in comune il carbone della Ruhr ma soltanto di vendere in comune i prodotti delle diciannove imprese in essa raggruppate. La disciplina commerciale deve stabilire la qualifica dei grossisti ammessi presso la “Geitling” non già esigere che i negozianti siano degli “specialisti della Ruhr” e che questo sarebbe lo scopo della clausola lo han confessato le stesse ricorrenti. La loro tesi, secondo cui sarebbe ingiusto ed artificioso far distinzioni fra i prodotti dei tre Uffici, rimette invero in discussione il principio stesso della istituzione dei tre Uffici indipendenti, ciascuno con una propria politica di vendita ed i quali possono solo limitatamente cooperare. La discriminazione consiste quindi nel fatto che le ricorrenti conteggino ai grossisti, come acquistato presso di loro il carbone che questi acquistano presso determinati altri Uffici mentre questi ultimi devono agire nei confronti delle ricorrenti, in materia di acquisti e di vendita, con la stessa indipendenza con cui agiscono nei confronti degli altri produttori della Comunità delle cui vendite invece non si tiene alcun conto a favore dei grossisti. Arriviamo così alla conclusione che il requisito in contesto crea pure una discriminazione tra i produttori della Ruhr da un lato e tutti gli altri produttori della Comunità dall'altro. 3. In corso di causa l'[OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che vi è pure una discriminazione tra negozianti e precisamente fra coloro che adempiono ai requisiti ammessi, e che secondo l'[OSCURATO:PERSONA] sono adeguatamente qualificati quali grossisti presso la “Geitling”, e coloro che oltre a ciò adempirebbero anche al requisito in contesto. Tale differenziazione non è obbiettivamente giustificata in quanto gli ulteriori acquisti presso determinati altri Uffici non han nulla a che vedere con le qualifiche richieste per essere riconosciuti grossisti dall'[OSCURATO:PERSONA] ricorrente. Essa, in pratica, condurrebbe persino ad una discriminazione di carattere nazionale posto che il requisito scartato è pressocchè privo d'importanza per i negozianti tedeschi ma essenziale per quelli degli altri Paesi. Le ricorrenti ritengono dubbio che il [OSCURATO:PERSONA] preveda per i negozianti, isolatamente considerati, una specifica tutela contro le discriminazioni. Secondo loro la differenziazione creata dalla clausola è oggettivamente giustificata in quanto esse han dovuto esigere un sufficiente volume di acquisti di carbone della stessa provenienza e riservare la qualifica di grossisti agli “specialisti del carbone della Ruhr”. 4. A questo proposito devo ancora rilevare che gli argomenti fatti valere son già stati esaminati in ciò che han d'essenziale, in relazione all'art. 65. Essi non toccano il merito perchè il volume di acquisti imposto non va preso in considerazione e la clausola non ha l'effetto di costringere i negozianti a rifornirsi presso gli altri Uffici di vendita del carbone della Ruhr. All'opposto, ho già chiarito che l'elemento decisivo è la possibilità offerta dalla clausola in con-testo. Si devono quindi raffrontare i seguenti due gruppi di negozianti: Il primo, costituito da coloro che acquistano l'intero quantitativo di 25.000 tonnellate presso la “Geitling”; Il secondo gruppo, costituito da coloro che si valgono dell'alternativa che la clausola offre e si riforniscono in parte presso gli altri due Uffici. Per valutare questa situazione di fatto bisogna riportarsi alla circostanza che l'ammissione agli acquisti diretti e la concessione del conseguente ribasso son destinati a compensare gli sforzi che il negoziante fa; le stesse ricorrenti lo hanno affermato. Da ciò consegue che si accorda lo stesso ribasso a dei negozianti di cui gli uni smerciano 25.000 tonnellate di carbone della “Geitling” e gli altri soltanto 12.500. In sostanza, le ricorrenti concedono a tutti l'identico sconto pur imponendo a coloro che smerciano anche carbone degli altri due Uffici, un'impegno a favore dei loro stessi prodotti che è ben minore di quello che impongono a chi voglia smerciare esclusivamente carbone acquistato presso di esse. Due negozianti che giungano allo stesso risutato per la «Geitling», cioè che abbiano smerciato 12.500 tonnellate dei suoi prodotti, vengono trattati in modo diverso a seconda che ritirino il supero presso «Praesident» e «Mausegatt» oppure presso altri produttori della Comunità. Risulta da ciò chiaramente che la clausola in contesto permette di fare un diverso trattamento ai vari negozianti. Per rispondere alle obbiezioni di carattere generale fatte dalle ricorrenti le quali si chiedono se il negoziante deve avere un'autonoma tutela contro le discriminazioni, l'[OSCURATO:PERSONA] si richiama con ragione al testo dell'art. 4 b che espressamente menziona gli acquirenti in relazione alle prescrizioni sulle condizioni di prezzo e di consegna. Le parti concordano nel riconoscere che nel termine «acquirenti» si devono intendere compresi i negozianti; bisogna dar loro ragione. L'argomento che le ricorrenti vogliono trarre dall'art. 3 non è convincente. L'accesso degli utilizzatori alle fonti di produzione è possibile in ampia misura solo per tramite dei negozianti ed essi vi esercitano una sensibile influenza. I produttori stessi han sempre manifestato un grande interesse per l'organizzazione degli sbocchi; basti ricordare ad esempio, gli uffici di vendita direttamente istituiti dalle miniere. Le ricorrenti stesse ammettono che i negozianti devono venir tutelati allorchè la situazione dei produttori sul mercato subisce sfavorevoli incidenze; abbiamo constatato che quì di ciò si tratta in quanto la clausola comporta una discriminazione dei produttori ed una limitazione della concorrenza fra i produttori della Ruhr. Vi è dunque pure una discriminazione fra negozianti. 5. Dopo quanto ho detto in generale sulla relazione tra il divieto di discriminazioni ed il divieto delle intese, aggiungo che il caso in esame ci conferma che le due disposizioni possono apparire teoricamente in contrasto. La necessità od anche soltanto l'opportunità di valutare anzitutto la portata delle limitazioni lecite della concorrenza deriva dal fatto che nell'ipotesi di differenziazioni che limitino la concorrenza, la loro oggettiva giustificazione è strettamente legata all'accertamento che tali limitazioni siano essenziali e necessarie a conseguire lo scopo lecito che l'intesa si propone. VIII — [OSCURATO:PERSONA] Riassumo l'esito del mio esame: 1. L'impugnato art. 8 della decisione dell'[OSCURATO:PERSONA] N o 5-56 15 febbraio 1956 è stato adeguatamente motivato sia riguardo agli effetti limitativi della concorrenza che la clausola comporta sia per quanto concerne il carattere più restrittivo di quanto il suo scopo richieda. 2. Il requisito in contesto comporta una specifica limitazione della concorrenza che va al di là di quella che proviene dagli altri requisiti. 5. Tale specifica limitazione non è necessaria per selezionare i grossisti da ammettere agli acquisti diretti presso la ricorrente «Geitling». Nel caso in esame non ha rilevanza il fatto che gli altri requisiti approvati garantiscano a tale effetto un sufficiente volume d'affari. 4. Il requisito in contesto crea inoltre discriminazioni tra produttori nonchè tra negozianti. I mezzi fatti valere sono pertanto infondati. Concludo quindi per la reiezione del ricorso; per le spese si provveda ai sensi del Regolamento della Corte art. 60, paragrafo 1. ( 1 ) Raccolta della Giurisprudenza della Corte, Volume 1, Edizione italiana, pag. 23 II 1 a).
Sentenza Corte di giustizia UE/1957 — Fons Iuris — Fons Iuris