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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 39701/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari, con sentenza emessa in data 24/05/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Bari in data 14/11/2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di ricettazione di tre assegni di provenienza illecita.

Ritenuto che i motivi di ricorso, con cui si contesta violazione del contraddittorio scritto in relazione all'art. 23 D.L. 149/2020, violazione dell'art.499 comma 5 cod. proc. pen. in relazione alle modalità di escussione del teste di P.G. e mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al comma secondo dell'art.648 cod. pen., sono generici; che il primo motivo è generico poiché si limita a dedurre che nella intestazione della sentenza per mero errore materiale si riporta che la difesa non ha presentato conclusioni scritte, mentre le stesse risultano in effetti essere pervenute all'attenzione del collegio; il ricorso non espone il tenore delle stesse che limitandosi a richiamare i motivi di appello sono state compiutamente esaminate e respinte dalla corte; che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché il giudizio di responsabilità non si fonda sulle dichiarazioni dell'imputato riportate dal teste di P.G., ma su quanto da questi costatato direttamente in ordine alla disponibilità delle chiavi del veicolo; che il terzo motivo è manifestamente infondato poiché la corte ha reso al riguardo adeguata e congrua motivazione, valorizzando la personalità negativa dell'imputato, motivazione con cui il ricorrente neppure si confronta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13/09/2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari, con sentenza emessa in data 24/05/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Bari in data 14/11/2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di ricettazione di tre assegni di provenienza illecita. Ritenuto che i motivi di ricorso, con cui si contesta violazione del contraddittorio scritto in relazione all'art. 23 D.L. 149/2020, violazione dell'art.499 comma 5 cod. proc. pen. in relazione alle modalità di escussione del teste di P.G. e mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al comma secondo dell'art.648 cod. pen., sono generici; che il primo motivo è generico poiché si limita a dedurre che nella intestazione della sentenza per mero errore materiale si riporta che la difesa non ha presentato conclusioni scritte, mentre le stesse risultano in effetti essere pervenute all'attenzione del collegio; il ricorso non espone il tenore delle stesse che limitandosi a richiamare i motivi di appello sono state compiutamente esaminate e respinte dalla corte; che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché il giudizio di responsabilità non si fonda sulle dichiarazioni dell'imputato riportate dal teste di P.G., ma su quanto da questi costatato direttamente in ordine alla disponibilità delle chiavi del veicolo; che il terzo motivo è manifestamente infondato poiché la corte ha reso al riguardo adeguata e congrua motivazione, valorizzando la personalità negativa dell'imputato, motivazione con cui il ricorrente neppure si confronta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13/09/2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 39701/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris