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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25957/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 2816-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA], 42, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2798/4/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 07/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 02816 sez.

MT - ud. 08-06-2022 -2- R.g.2816/2021 Agenzia delle entrate C/ [OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR dei Lazio, che su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di avviso di aczertamento catastale per la rideterminazione della classe e rendita ca:astale di immobile sito in Roma, Via dei Pastini, microzona I - centro storico, ha rigettato l'appello dell'Agenzia.

La CTR ha ritenuto che "nel merito l'appello è infondato in quanto l'orientamento ormai consolidatosi della giurisprudenza della cassazione impone all'amministrazione un onere motivazionale che nella fattispecie non è stato adempiuto".

Inoltre dopo aver richiamato la giurisprudenza in materia, ha statuito che "le considerazioni che precedono valgono a maggior ragione quando, come nella fattispecie, il contribuente ha prodotto una perizia tecnica che evidenzia fatti specifici dell'immobile che l'Ufficio anche in sede di appello non ha contestato né sui quali ha controdedotto".

II contribuente si costituisce con controricorso e propone ricorso incidentale.

Considerato che:

1. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto non inviato all'indirizzo pec del difensore costituito nel grado di appello (avv. [OSCURATO:PERSONA]), che è infondata, posto che la costituzione in giudizio della contribuente ha sanato le eventuali irregolarità della notifica.

Va applicato alla fattispecie il principio secondo cui l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Sez.

Un.n. 23620 del 28/09/2018).

È stato altresì statuitc, in diversa ipotesi di notifica nulla (Cass. n. 13857 de/ 18/06/2014), che nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., ove l'atto, malgrado l'irritualità della notifica, sia venuto a conoscenza del destinatario, la nullità non può essere dichiarata per il raggiungimento dello scopo (v. anche Sez. un. n. 7665 del 18/04/2016).

2. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione della

I. 212 del 2000, art. 7, e della

I. 241/1990, art. 3, nonché delle norme in materia di motivazione degli avvisi di accertamento catastali, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per aver la CTR statuito in maniera difforme dai principi giurisprudenziali in tema di motivazione degli atti del tipo in esame e delle norme di cui si denuncia la violazione.

3. Il motivo è inammissibile.

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per violazione del disposto di cui all'art. 360-bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez.

U., n. 7155 del 2017; conf.

Cass. n. 29629 del 2020), in quanto la tesi sostenuta dalla ricorrente si pone in insanabile contrasto con il consolidato orientamento espresso da questa Corte in materia di rideterminazione della rendita catastale di unità immobiliari ai sensi dell'art. 1, comma 335, della

I. n. 311 del 2004, secondo cui «non può ritenersi congruamente motivato» l'atto di revisione del classamento che «faccia esclusivo riferimento al rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale nella microzona in cui è situato l'immobile rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali e al relativo scostamento, senza indicare gli elementi che hanno in concreto interessato la microzona considerata e il modo in cui essi incidono sul diverso classamento della singola unità immobiliare» (Cass. 1543 del 2020; conf., ex multis, Cass. n. 19810 del 2019; n. 22671 del 2019; n. 23046 del 2019; n. 27180 del 2019; n. 32456 del 2019; in termini, da ultimo, Cass. n. 12023/2()22), senza peraltro fornire una valida critica a tale indirizzo giurisprudenziale.

Infatti, nel caso di specie, la CTR attenendosi ai principi espressi, ha rigettato l'appello dell'Agenzia, confermando la sentenza di primo grado poiché "l'Ufficio si è limitato alla revisione in questione sulla base delle caratteristiche edilizie ed abitative delle zona, ma non ha rigorosamente e specificamente motivato riguardo all'immobile per cui è causa". a

5. Con l'unico motivo del ricorso incidentale, icontribuenteIa- violazione fhTyttelk. e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.afta carenza ed illogicità della motivazione in tema di spese di lite.

6. Il ricorso incidentale, notificato il 15 febbraio 2021, va dichiarato inefficace, in applicazione del principio secondo cui in tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale, proposto oltre i termini di cui agli artt. 325, comma 2, ovvero 327, comma 1, c.p.c., è inefficace qualora il ricorso principale per cassazione sia inammissibile, senza che, in senso contrario rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 371, comma 2, c.p.c. (quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale): Sez. 5, n. 17707 del 22/06/2021).

7. Va respinta l'istanza ex art. 96 comma 1 c:.p.c., proposta dal controricorrente, a titolo di risarcimento dei danni, quantificati in €. 3.000,00, per avere l'Agenzia delle entrate continuato a notificare ai cittadini avvisi di accertamento per maggiore rendita catastale ex art. 1 comma 335

I. 311/2004, nonostante una giurisprudenza di legittimità consolidata a favore del contribuente. 7.1.Va premesso che ai sensi dell'art. 96 c.p.c., il ricorso per cassazione può considerarsi temerario solo allorquando, oltre ad essere erroneo in diritto, appalesi consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali. 7.2.Fermo restando che detta domanda può essere proposta sempreché sia formalmente avanzata, come nel caso di specie, nel controricorso, va rilevato che la temerarietà della pretesa va esaminata con riferimento al risultato finale e globale della controversia (Cass. n. 21805 del 05/12/2012; n. 27715 del 30/10/2018).

Questa Corte ha statuito che presupposti di tale condanna sono, oltre alla totale soccombenza, quel particolare stato soggettivo integrato dal almeno dalla colpa grave - che si concreta nel mancato doveroso impiego di quella diligenza che consenta di avvertire agevolmente l'ingiustizia della propria domanda- e il danno del a controparte (Cass.1592/1994; n. 2040 del 26/01/2018).

Tali presupposti non sono rinvenibili nella fattispecie, sia in relazione alla data di proposizione del ricorso (gennaio 2021) rispetto al consolidamento della giurisprudenza di legittimità (formatasi dall'anno 2019); sia con riferimento al non dimostrato danno causato alla controparte.

8. Conclusivamente va dichiarato inammissibile il ricorso principale e dichiarato inefficace il ricorso incidentale.

Dalla dichiarazione di inefficacia del ricorso incidentale va escluty la debenza del contributo unificato ex art. (iEt 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Ciò in quanto l'obbligo al versamento del raddoppio del contributo unificato è escluso nel caso, come quello in esame, di impugnazione incidentale tardiva, laddove il ricorso è divenuto inefficace ex art. 334 c.p.c., comma 2, ai sensi del quale <<(...), se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia».

In tal caso, con la perdita di efficacia, il ricorso incidentale tardivo diviene tanquam non esset e non può essere preso in esame dalla Corte, non potendosi così pervenire ad una pronuncia di "rigetto" o ad una declaratoria di "inammissibilita" o "improcedibilità" dell'impugnazione, che costituiscono le sole ipotesi in presenza delle quali il d.P.R. n. 115/2002, articolo 13 comma 1- quater, prevede che chi ha proposto l'impugnazione debba versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass., n. 18348 del 25 luglio 2017). 9.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in \i"Ovkt- dispositivo,vn parte dell'Agenzia delle entrate a favore della parte controricorrente.

Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n.

I

115. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso principale e LI dichiara inefficace il ricorso incidentale.

Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese a favore della controricorrente, liquidate in C. 3.000,00, oltre C. 200,00 per esborsi, spese generali nella misura forfetaria d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2816-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA], 42, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2798/4/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 07/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 02816 sez. MT - ud. 08-06-2022 -2- R.g.2816/2021 Agenzia delle entrate C/ [OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR dei Lazio, che su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di avviso di aczertamento catastale per la rideterminazione della classe e rendita ca:astale di immobile sito in Roma, Via dei Pastini, microzona I - centro storico, ha rigettato l'appello dell'Agenzia. La CTR ha ritenuto che "nel merito l'appello è infondato in quanto l'orientamento ormai consolidatosi della giurisprudenza della cassazione impone all'amministrazione un onere motivazionale che nella fattispecie non è stato adempiuto". Inoltre dopo aver richiamato la giurisprudenza in materia, ha statuito che "le considerazioni che precedono valgono a maggior ragione quando, come nella fattispecie, il contribuente ha prodotto una perizia tecnica che evidenzia fatti specifici dell'immobile che l'Ufficio anche in sede di appello non ha contestato né sui quali ha controdedotto". II contribuente si costituisce con controricorso e propone ricorso incidentale. Considerato che: 1. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto non inviato all'indirizzo pec del difensore costituito nel grado di appello (avv. [OSCURATO:PERSONA]), che è infondata, posto che la costituzione in giudizio della contribuente ha sanato le eventuali irregolarità della notifica. Va applicato alla fattispecie il principio secondo cui l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Sez. Un.n. 23620 del 28/09/2018). È stato altresì statuitc, in diversa ipotesi di notifica nulla (Cass. n. 13857 de/ 18/06/2014), che nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., ove l'atto, malgrado l'irritualità della notifica, sia venuto a conoscenza del destinatario, la nullità non può essere dichiarata per il raggiungimento dello scopo (v. anche Sez. un. n. 7665 del 18/04/2016). 2. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione della I. 212 del 2000, art. 7, e della I. 241/1990, art. 3, nonché delle norme in materia di motivazione degli avvisi di accertamento catastali, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per aver la CTR statuito in maniera difforme dai principi giurisprudenziali in tema di motivazione degli atti del tipo in esame e delle norme di cui si denuncia la violazione. 3. Il motivo è inammissibile. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per violazione del disposto di cui all'art. 360-bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. U., n. 7155 del 2017; conf. Cass. n. 29629 del 2020), in quanto la tesi sostenuta dalla ricorrente si pone in insanabile contrasto con il consolidato orientamento espresso da questa Corte in materia di rideterminazione della rendita catastale di unità immobiliari ai sensi dell'art. 1, comma 335, della I. n. 311 del 2004, secondo cui «non può ritenersi congruamente motivato» l'atto di revisione del classamento che «faccia esclusivo riferimento al rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale nella microzona in cui è situato l'immobile rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali e al relativo scostamento, senza indicare gli elementi che hanno in concreto interessato la microzona considerata e il modo in cui essi incidono sul diverso classamento della singola unità immobiliare» (Cass. 1543 del 2020; conf., ex multis, Cass. n. 19810 del 2019; n. 22671 del 2019; n. 23046 del 2019; n. 27180 del 2019; n. 32456 del 2019; in termini, da ultimo, Cass. n. 12023/2()22), senza peraltro fornire una valida critica a tale indirizzo giurisprudenziale. Infatti, nel caso di specie, la CTR attenendosi ai principi espressi, ha rigettato l'appello dell'Agenzia, confermando la sentenza di primo grado poiché "l'Ufficio si è limitato alla revisione in questione sulla base delle caratteristiche edilizie ed abitative delle zona, ma non ha rigorosamente e specificamente motivato riguardo all'immobile per cui è causa". a 5. Con l'unico motivo del ricorso incidentale, icontribuenteIa- violazione fhTyttelk. e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.afta carenza ed illogicità della motivazione in tema di spese di lite. 6. Il ricorso incidentale, notificato il 15 febbraio 2021, va dichiarato inefficace, in applicazione del principio secondo cui in tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale, proposto oltre i termini di cui agli artt. 325, comma 2, ovvero 327, comma 1, c.p.c., è inefficace qualora il ricorso principale per cassazione sia inammissibile, senza che, in senso contrario rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 371, comma 2, c.p.c. (quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale): Sez. 5, n. 17707 del 22/06/2021). 7. Va respinta l'istanza ex art. 96 comma 1 c:.p.c., proposta dal controricorrente, a titolo di risarcimento dei danni, quantificati in €. 3.000,00, per avere l'Agenzia delle entrate continuato a notificare ai cittadini avvisi di accertamento per maggiore rendita catastale ex art. 1 comma 335 I. 311/2004, nonostante una giurisprudenza di legittimità consolidata a favore del contribuente. 7.1.Va premesso che ai sensi dell'art. 96 c.p.c., il ricorso per cassazione può considerarsi temerario solo allorquando, oltre ad essere erroneo in diritto, appalesi consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali. 7.2.Fermo restando che detta domanda può essere proposta sempreché sia formalmente avanzata, come nel caso di specie, nel controricorso, va rilevato che la temerarietà della pretesa va esaminata con riferimento al risultato finale e globale della controversia (Cass. n. 21805 del 05/12/2012; n. 27715 del 30/10/2018). Questa Corte ha statuito che presupposti di tale condanna sono, oltre alla totale soccombenza, quel particolare stato soggettivo integrato dal almeno dalla colpa grave - che si concreta nel mancato doveroso impiego di quella diligenza che consenta di avvertire agevolmente l'ingiustizia della propria domanda- e il danno del a controparte (Cass.1592/1994; n. 2040 del 26/01/2018). Tali presupposti non sono rinvenibili nella fattispecie, sia in relazione alla data di proposizione del ricorso (gennaio 2021) rispetto al consolidamento della giurisprudenza di legittimità (formatasi dall'anno 2019); sia con riferimento al non dimostrato danno causato alla controparte. 8. Conclusivamente va dichiarato inammissibile il ricorso principale e dichiarato inefficace il ricorso incidentale. Dalla dichiarazione di inefficacia del ricorso incidentale va escluty la debenza del contributo unificato ex art. (iEt 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Ciò in quanto l'obbligo al versamento del raddoppio del contributo unificato è escluso nel caso, come quello in esame, di impugnazione incidentale tardiva, laddove il ricorso è divenuto inefficace ex art. 334 c.p.c., comma 2, ai sensi del quale <<(...), se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia». In tal caso, con la perdita di efficacia, il ricorso incidentale tardivo diviene tanquam non esset e non può essere preso in esame dalla Corte, non potendosi così pervenire ad una pronuncia di "rigetto" o ad una declaratoria di "inammissibilita" o "improcedibilità" dell'impugnazione, che costituiscono le sole ipotesi in presenza delle quali il d.P.R. n. 115/2002, articolo 13 comma 1- quater, prevede che chi ha proposto l'impugnazione debba versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass., n. 18348 del 25 luglio 2017). 9.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in \i"Ovkt- dispositivo,vn parte dell'Agenzia delle entrate a favore della parte controricorrente. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. I 115. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso principale e LI dichiara inefficace il ricorso incidentale. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese a favore della controricorrente, liquidate in C. 3.000,00, oltre C. 200,00 per esborsi, spese generali nella misura forfetaria d
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