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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2026

Cassazione n. 31608/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di norme penali e processuali ed il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di truffa, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta meramente riproduttivo di rilievi già dedotti in appello e compiutamente disattesi dalla Corte territoriale (si vedano le pagine da 4 a 6 della sentenza impugnata, ove si rileva come dall'istruttoria dibattimentale fosse emersa in modo chiaro e univoco la prova della intestazione al [OSCURATO:PERSONA] della carta di credito sulla quale erano confluite le somme provento della condotta decettiva, essendo stata attivata previa esibizione del documento di identità del prevenuto, che peraltro non aveva mai dichiarato di aver smarrito o ceduto a terzi la carta menzionata, così da poter giustificare la propria estraneità ai fatti), cosicché le doglianze prospettate devono ritenersi non connotate da un effettivo confronto con le corrette argomentazioni logiche e giuridiche poste a base della sentenza impugnata ed invero appaiono volte a prefigurare una diversa lettura e un diverso giudizio di rilevanza delle emergenze probatorie, risultando del tutto avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti delle risultanze processuali valorizzate dai giudici di merito e, pertanto, estranee al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01); che a tale specifico riguardo deve ribadirsi, anche alla luce di un recente orientamento di questa Corte, come l'incameramento del profitto confluito su una carta di credito intestata all'imputato costituisca, in assenza di ricostruzioni alternative validamente dimostrate nel corso del procedimento, elemento di decisiva rilevanza ai fini dell'affermazione di responsabilità per il delitto di truffa aggravata, sussistendo dimostrazione del ruolo essenziale svolto dal prevenuto nella consumazione dell'illecito (cfr. Sez. 2, n. 15091 del 09/04/2026, Rizzi, n.m. allo stato); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendodisattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); che, inoltre, deve osservarsi come in tema di attenuanti generiche il giudice del merito esprima un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01 - si veda pagina 6 della sentenza impugnata, ove si rileva l'assenza di elementi suscettibili di positiva valutazione, tenuto conto peraltro dell'ingente entità del profitto conseguito e dei precedenti penali da cui risulta gravato l'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.MIN CANCEL1 • 20 P,\G 9026 L'ASSISTENT I ZIARIO Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] le. iente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di norme penali e processuali ed il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di truffa, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta meramente riproduttivo di rilievi già dedotti in appello e compiutamente disattesi dalla Corte territoriale (si vedano le pagine da 4 a 6 della sentenza impugnata, ove si rileva come dall'istruttoria dibattimentale fosse emersa in modo chiaro e univoco la prova della intestazione al [OSCURATO:PERSONA] della carta di credito sulla quale erano confluite le somme provento della condotta decettiva, essendo stata attivata previa esibizione del documento di identità del prevenuto, che peraltro non aveva mai dichiarato di aver smarrito o ceduto a terzi la carta menzionata, così da poter giustificare la propria estraneità ai fatti), cosicché le doglianze prospettate devono ritenersi non connotate da un effettivo confronto con le corrette argomentazioni logiche e giuridiche poste a base della sentenza impugnata ed invero appaiono volte a prefigurare una diversa lettura e un diverso giudizio di rilevanza delle emergenze probatorie, risultando del tutto avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti delle risultanze processuali valorizzate dai giudici di merito e, pertanto, estranee al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01); che a tale specifico riguardo deve ribadirsi, anche alla luce di un recente orientamento di questa Corte, come l'incameramento del profitto confluito su una carta di credito intestata all'imputato costituisca, in assenza di ricostruzioni alternative validamente dimostrate nel corso del procedimento, elemento di decisiva rilevanza ai fini dell'affermazione di responsabilità per il delitto di truffa aggravata, sussistendo dimostrazione del ruolo essenziale svolto dal prevenuto nella consumazione dell'illecito (cfr. Sez. 2, n. 15091 del 09/04/2026, Rizzi, n.m. allo stato); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendodisattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); che, inoltre, deve osservarsi come in tema di attenuanti generiche il giudice del merito esprima un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01 - si veda pagina 6 della sentenza impugnata, ove si rileva l'assenza di elementi suscettibili di positiva valutazione, tenuto conto peraltro dell'ingente entità del profitto conseguito e dei precedenti penali da cui risulta gravato l'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MIN CANCEL1 • 20 P,\G 9026 L'ASSISTENT I ZIARIO Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] le. iente
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