CassazionedecretoSezione 6Decisione del 1 luglio 2022
Cassazione n. 23785/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2140-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di se stesso, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 2345/2021 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 13/12/2021; Ric. 2022 n. 2140 sez. M2 -ud. 01-07-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], con le quali si richiede il rigetto del ricorso, con la dichiarazione della competenza in favore del Tribunale di Palermo; Lette le memorie del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE Con ricorso al Tribunale di Siracusa l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] esponeva che aveva rappresentato e difeso la "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a., tra gli altri, in numerosi giudizi di appello dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo - sezione distaccata di Siracusa; che i compensi a lui dovuti, compensi per i quali non era stata stipulata alcuna convenzione e nel complesso pari ad euro 206.024,15, erano rimasti insoluti. Chiedeva ingiungersene alla "[OSCURATO:PERSONA]" il pagamento con gli accessori. Con decreto n. 182/2013 l'adito tribunale pronunciava l'ingiunzione, la quale era opposta dalla debitrice che eccepiva pregiudizialmente il difetto di competenza del Tribunale di Siracusa, siccome competente ratione loci il Tribunale di Palermo. Deduceva, nel merito, che i compensi spettanti a controparte per le attività espletate nei giudizi di appello innanzi alla C.T.R. di Palermo - sezione distaccata di Siracusa erano stati pattuiti con apposita convenzione, convenzione Ric. 2022 n. 2140 sez. M2 -ud. 01-07-2022 -3- ove era contenuta clausola recante deroga, a favore del Tribunale di Palermo, alla competenza per territorio. Si costituiva l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che sosteneva invece che la convenzione del 26.4.2007 disciplinava unicamente le prestazioni ed i compensi per i giudizi tributari di primo grado, sicché la deroga alla competenza per territorio non esplicava alcuna valenza. Con sentenza n. 1855/2018 il Tribunale di Siracusa rigettava l’opposizione ritenendo che la convenzione e la clausola derogatoria della competenza ivi pattuita non era riferibile ai giudizi di appello patrocinati dal ricorrente. La "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a. proponeva appello cui resisteva l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza n. 2345/2021 la Corte d'Appello di Catania accoglieva l'appello e dichiarava l'incompetenza per territorio del Tribunale di Siracusa siccome competente, quale foro esclusivo convenzionale, il Tribunale di Palermo, cui rimetteva le parti per la riassunzione nel termine di mesi tre dalla comunicazione della stessa sentenza; revocava altresì il decreto ingiuntivo e condannava l’opposto al rimborso delle spese del doppio grado. La Corte d’Appello dava atto che nelle more era intervenuta l’ordinanza della Corte di cassazione n. 19971 del 23 settembre 2020, che, in relazione ad analoga controversa pendente tra le medesime parti, aveva affermato che la convenzione del 26/4/2007, quanto alla competenza del Tribunale di Palermo, trovava applicazione anche per i giudizi Ric. 2022 n. 2140 sez. M2 -ud. 01-07-2022 -4- di appello patrocinati dal Marano, sicché tale pronuncia spiegava efficacia di giudicato esterno. Infatti, la decisione emessa dal giudice di legittimità concerneva la medesima questione concernente la portata applicativa della clausola di deroga alla ordinaria competenza, come contenuta nella convenzione del 26 aprile 2007, così che le conclusioni alle quali era pervenuto ben potevano essere estese anche al caso in esame. Avverso tale sentenza propone ricorso per regolamento necessario di competenza l’avv. [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi, illustrati da memorie. L’intimata non ha svolto difese in questa fase. Il primo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 2909 c.c., poiché la sentenza gravata ha ritenuto che la decisione di questa Corte n. 29971/2020 avesse efficacia di giudicato anche nel diverso giudizio oggi in esame trascurando la circostanza che quella invocata non è una pronuncia di merito, ma una decisione sulla sola competenza e che non può estendersi a giudizi futuri tra le medesime parti. Inoltre, non si è tenuto conto del fatto che quello definito dalla Cassazione e quello in esame sono giudizi diversi, in quanto aventi ad oggetto diversi compensi professionali correlati ad incarichi differenti. La diversità dei fatti storici non può quindi implicare alcuna efficacia di giudicato. Il secondo motivo denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 20 e 637, 3 co., cod. Ric. 2022 n. 2140 sez. M2 -ud. 01-07-2022 -5- proc. civ. Deduce che il foro convenzionale di cui alla convenzione in data 26.4.2007 non rileva nel caso di specie, sicché ha ritualmente domandato al Tribunale di Siracusa l'ingiunzione di pagamento in danno della s.p.a. "[OSCURATO:PERSONA]" ai sensi dell'art. 637, 3° co., cod. proc. civ. ovvero ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ. in rapporto al foro facoltativo quivi previsto. Il terzo motivo denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., in quanto la Corte distrettuale ha omesso di valutare i fatti fondativi della domanda attorea e quindi di pronunciarsi sui medesimi. In particolare, non sarebbero state esaminate le lettere di incarico per i giudizi di primo grado e per quelli di appello, lettere dalle quali si ricaverebbe come in realtà la convenzione fosse destinata a regolare solo gli incarichi difensivi dinanzi alla CTP, essendo l’aggiunta della parola “Regionale” del tutto ultronea e superflua, ed inidonea quindi a supportare la diversa interpretazione cui ha acceduto il giudice di appello. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati. Ritiene il Collegio che la conclusione cui è pervenuta la Corte distrettuale, circa la portata vincolante anche nel presente procedimento, della decisione di questa Corte n. 19971/2020, sia incensurabile, trattandosi di decisione emessa all’esito di analogo regolamento di competenza, nel quale era in discussione la corretta portata applicativa della clausola di Ric. 2022 n. 2140 sez. M2 -ud. 01-07-2022 -6- deroga della competenza, e dibattendosi proprio dell’estensione della deroga anche alle controversie concernenti il pagamento dei compensi professionali maturati per la difesa della società concessionaria in giudizi di appello. Occorre a tal fine rilevare che la precedente decisione di questa Corte, la cui motivazione è quasi integralmente riportata nella sentenza oggetto di regolamento di competenza, dopo avere richiamato i limiti posti al giudice di legittimità per il sindacato in punto di interpretazione del contratto operata dal giudice di merito, ha ritenuto che l'interpretazione patrocinata dalla Corte di Catania fosse immune da vizi suscettibilidi assumere rilievo in relazione alla previsione del (novello) n. 5 del 1 co. dell'art. 360 cod. proc. civ. Infatti, era da escludere un’ipotesi di "anomalia motivazionale" nella decisione impugnata, evidenziando come la Corte territoriale avesse specificato che, in sede di interpretazione della convenzione del 26.4.2007, occorreva tener conto dell'ampia formulazione dell'art. 1, da intendere come riguardante qualsivoglia giudizio tributario, di primo grado o di appello, indipendentemente dalla posizione processuale assunta dalla s.p.a. "[OSCURATO:PERSONA]", dell'ampia formulazione dell'art. 2 e dell'espresso riferimento quivi contenuto anche alle [OSCURATO:PERSONA], nonché del dettato dell'art. 10, ove il riferimento ai giudizi in cui la s.p.a. "[OSCURATO:PERSONA]" fosse rimasta soccombente, prescindeva dal grado. Ric. 2022 n. 2140 sez. M2 -ud. 01-07-2022 -7- Ha quindi ritenuto che l'interpretazione letterale e restrittiva, patrocinata dal tribunale, della locuzione "controdeduzioni", figurante al punto n. 1 dell'art. 4, risultava contraddetta dai chiari esiti dell'esegesi sistematica delle clausole della convenzione, cosicché la medesima locuzione era da intendere come comprensiva pure del ricorso in grado d'appello all'uopo predisposto dal difensore della "[OSCURATO:PERSONA]". In secondo luogo, la sentenza aveva puntualmente esaminato il testo della convenzione del 26.4.2007, pervenendo ad una esegesi assolutamente ineccepibile sul piano della correttezza giuridica, e che non divergeva da alcun criterio legale di ermeneutica contrattuale. Quindi, dopo avere dato atto di come fossero state rispettate tutte le regole legali di interpretazione del contratto, non rinvenendosi alcuna violazione delle medesime, ha sottolineato come le censure del ricorrente si risolvessero tout court nella prefigurazione della (asserita) maggior plausibilità della patrocinata antitetica interpretazione, non palesandosi in alcun modo decisive le considerazioni spese da ultimo nella memoria. Rileva il Collegio che, avuto riguardo al contenuto ed alla sede nella quale è stata emessa la decisione invocata come vincolante dalla Corte d’Appello, la prima censura si palesi manifestatamente priva di fondamento, avendo questa Corte rilevato che la portata panprocessuale delle decisioni emesse in sede di regolamento ovvero di ricorso ordinario da parte della Suprema Corte, implica la loro efficacia esterna, Ric. 2022 n. 2140 sez. M2 -ud. 01-07-2022 -8- suscettibile di prodursi anche nei successivi giudizi tra le medesime parti (cfr. Cass. n. 30200/2017 che ha appunto affermato la portata vincolante della decisione in precedenza emessa dalla Corte quanto all’interpretazione della portata di una clausola compromissoria, in relazione alla impugnazione di una diversa delibera consortile, per la quale rilevava la medesima clausola). Deve quindi ritenersi che l’interpretazione offerta dalla precedente ordinanza n. 19971/2020 della previsione di deroga all’ordinaria competenza contenuta nella convenzione intercorsa tra le parti, interpretazione a mente della quale la deroga opera anche per le controversie in cui il ricorrente abbia prestato la propria attività professionale in giudizi di appello, sia destinata a prevalere anche nel presente giudizio, non essendo dato rimetterla in discussione, solo allegando la diversità degli incarichi oggetto del presente procedimento, rispetto a quelli invece interessati dalla precedente statuizione. La questione che si pone del pari in questa sede, circa la necessità di estendere il foro convenzionale individuato tra le parti anche alle controversie aventi ad oggetto compensi per incarichi professionali espletati in grado di appello, risulta ormai essere oggetto di statuizione a carattere vincolante ed insuscettibile di essere nuovamente posta in discussione. Tali considerazioni danno quindi contezza anche della palese infondatezza del secondo motivo di ricorso, che presuppone il superamento dell’interpretazione estensiva della clausola di Ric. 2022 n. 2140 sez. M2 -ud. 01-07-2022 -9- deroga della competenza in favore del foro convenzionale, individuato nel Tribunale di Palermo, nonché del terzo motivo che, anche a voler superare l’improprietà dei riferimenti normativi di cui si denuncia la violazione (avendo la Corte d’Appello in realtà deciso, ancorché ai fini della competenza, sui fatti addotti dalle parti), lamenta nella sostanza la mancata disamina di determinati fatti, e precisamente del contenuto delle lettere di incarico relative ai giudizi di appello, che sono prive di decisività, in ragione dell’approdo ermeneutico cui è giunta questa Corte nel richiamato precedente del 2020. 5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, null a dovendosi disporre in punto di spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. PQM La Corte rigetta il ricorso; Ric. 2022 n. 2140 sez. M2 -ud. 01-07-2022 -10- Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 22