CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 novembre 2022
Cassazione n. 35478/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15075/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 430/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ate [OSCURATO:PERSONA] 1.La società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre avverso la sentenza n. 430/2019 con la quale la Corte di appello di Salerno, in accoglimento del gravame, aveva dichiarato la nullità della sentenza non definitiva n. 2182/2016 del Tribunale di quella città, e, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato risolto il contratto di locazione tra le parti per suo inadempimento, condannandola al pagamento delle spese processuali. 2.Nella esposizione del fatto, la società ricorrente deduce che: -nel 2012, in forza di contratto di locazione stipulato con il Grieco (che aveva materialmente provveduto alla sua stesura), era entrata in possesso di due locali, siti in via degli Etruschi a Salerno, al fine di esercitare l'attività di pasticceria; a seguito di successiva visura, aveva preso atto del fatto che i locali, presi in locazione, risultavano al catasto inesistenti (e, quindi, erano privi di certificato di agibilità); pertanto, dopo aver chiesto (inutilmente) al locatore di rimuovere l'anomalia, lo aveva convenuto davanti al Tribunale di Salerno chiedendo che il contratto di locazione fosse dichiarato risolto con condanna del Grieco al pagamento di somma pari a circa 50 mila euro a titolo di risarcimento danni; -il Grieco si era costituito, contestando che la società non si era attivata per ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per l'avviamento della attività e non aveva neppure pagato i canoni di locazione e chiedendo in via riconvenzionale la risoluzione del contratto di locazione per fatto ad essa imputabile, con condanna al pagamento della somma di euro 11.900 a titolo indennità per illegittima occupazione dell'immobile dal momento della stipula del contratto al momento del rilascio (avvenuto il 22 giugno 2013); - la Corte di appello di Salerno ha dichiarato la nullità della sentenza che era stata emessa dal giudice di merito di primo grado ed ha dichiarato infondate le circostanze da essa società eccepite;mentre, in accoglimento dell'appello del Grieco, ha dichiarato risolto il contratto di locazione per inadempimento ad essa imputabile. 3. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La società ricorrente denuncia la sentenza impugnata per due motivi. 1.1. Con il primo denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 327 comma 1 cpc. Deduce che la sentenza del giudice di primo grado riportava in calce il timbro di cancelleria con data 16 maggio 2015, era stata pubblicata il 16 maggio 2016 ed era stata impugnata con ricorso depositato il 7 giugno 2016, oltre il termine previsto dall'art. 327 comma 1 c.p.c. Conseguentemente, la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'appello per tardività dello stesso. 1.2. Con il secondo denuncia la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1578 e 1341 comma 2 c.c. nonché per motivazione insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia. Deduce che l'art. 3 del contratto inter partes faceva riferimento alle autorizzazioni amministrative per l'esercizio dell'attività commerciale, ma non specificava lo stato del bene locato, che sotto il profilo urbanistico era poi risultato non accatastato. Sostiene che la clausola, contenuta in detto articolo contrattuale, era da considerare vessatoria "perché il contratto è stato predisposto unilateralmente dal locatore e tale clausola non è prevista da una norma imperativa, riferimento Cass. civ. sez. III del 8.11.2018 n. 28502", ragion per cui avrebbe dovuto formare oggetto di una specifica sua approvazione, che invece era mancata. 2.11 ricorso è inammissibile. 2.1. Inammissibile è il primo motivo. Occorre rilevare che la Corte territoriale, nella sentenza impugnata (p. 4), riferisce che, a seguito del cambiamento del rito, l'udienza di discussione (secondo il rito locatizio) si tenne all'udienza del 16 maggio 2016, ad esito della quale il Giudice si riservava la decisione, per poi decidere in quello stesso giorno. Orbene, al riguardo di detto assunto, contenuto nella sentenza impugnata, l'illustrazione del motivo risulta del tutto priva di attività argomentativa ed inoltre non svolge alcuna precisazione sul come e perché la data di pubblicazione sarebbe stata il 16 maggio 2016 ancorché sulla sentenza figuri il timbro della cancelleria in data 16 maggio 2015. In particolare, parte ricorrente omette di spiegare se e come tale timbro possa giustificarsi, se non come mero errore materiale, a fronte del fatto che l'udienza è stata tenuta il 16 maggio 2016. Inoltre, la Corte territoriale, nella sentenza impugnata (p. 2) indica la sentenza come depositata il 16 maggio 2016. Orbene, anche a voler prescindere dalla genericità dell'assunto svolto dal difensore di parte ricorrente, che costituisce ulteriore ragione di inammissibilità, il motivo denuncerebbe comunque - lo si osserva ad abundantiam - un errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. (dato che sostiene che il deposito sarebbe avvenuto il 16 maggio 2015, a fronte di quanto affermato in sentenza), circostanza questa che lo renderebbe per ciò solo ulteriormente inammissibile. Peraltro, dall'esame degli atti, al quale la Corte accede a motivo della natura della doglianza proposta, risulta che la sentenza impugnata è stata pronunciata a seguito di discussione all'udienza del 16 maggio 2016, (evidentemente con riserva di deposito, poi avvenuto lo stesso giorno); circostanza questa che conferma che il timbro del 16 maggio 2015 fu frutto di errore materiale. 2.2. Inammissibile è anche il secondo motivo: sia perché nemmeno indica la motivazione della sentenza impugnata, cui la censura si riferirebbe e dunque non si correla ad essa (Cass. n. 359 del 2005, il cui consolidato principio di diritto è stato ribadito, in motivazione espressa non massimata, da Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017), sia, quanto alla censura ex n. 5 del 360, perché, nel denunciare la sentenza impugnata per motivazione insufficiente e contraddittoria, evoca il vecchio (non più vigente) paradigma e di fatto deduce l'erronea valutazione del materiale probatorio compiuta in sede di merito, articolando così doglianza preclusa nella presente sede processuale. 3.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte controricorrente, nonché declaratoria di sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo. P.Q.M. La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso; -condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.600 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così dec