CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 07618/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 28540 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto Da Agenzia delle entrate-Riscossione, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] - intimato- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n.270/08/20, depositata in data 3 febbraio 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l'Agenzia delle entrate- riscossione propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 5887/18/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Milano di parziale accoglimento del ricorso del contribuente avverso intimazione di pagamento relativa al mancato pagamento di presupposte cartelle esattoriali emesse per gli anni di imposta 1995,1996, 1998, 2001-2011; -il contribuente rimane intimato; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. degli artt. 11, comma 2, 12, comma 1, e 15, comma 2-sexies, del d.lgs. n. 546 del 1992, 1, comma 8, del d.l. n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 2016, e 4-novies del d.l. n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, lamentando l'erronea dichiarazione di inammissibilità dell'appello dell'agente della riscossione per essersi avvalso del patrocinio di un avvocato del libero foro. 2. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 182, comma 2, c.p.c., 11 e 12, comma decimo, del d.lgs. n. 546/92 per avere non la CTR concesso un termine per regolarizzare il mandato alle liti conferito dall'Agenzia delle entrate- Riscossione, ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., richiamato dall'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 546/92. 3. Il primo motivo, incentrato sulla possibilità dell'agente della riscossione di avvalersi di un avvocato del libero foro dinanzi alle commissioni tributarie, è manifestamente fondato, con assorbimento del secondo. 4. Nella specie viene preliminarmente in rilievo l'art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1992, dettato in materia di «assistenza tecnica», che, prescrivendo, anche a seguito della modifica operata dall'art. 9, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 156 del 2015, l'obbligo dell'assistenza tecnica per i privati, non rende affatto illegittima la nomina a difensore di un professionista esterno iscritto all'albo da parte degli uffici finanziari e dell'agente della riscossione che, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del citato d.lgs., stanno in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Invero, il fatto che gli uffici finanziari, gli agenti della riscossione ed i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997 (ovvero, i soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni) non siano destinatari di tale obbligo, non significa che non abbiano la facoltà di farsi assistere da un difensore abilitato. In tale direzione muove anche la disposizione di cui al vigente comma 8 del citato art. 12 che prevede la facoltà per i soli uffici finanziari (Agenzia delle entrate, delle dogane e dei monopoli) di farsi assistere anche dall'Avvocatura dello Stato. Questa disposizione, infatti, non sta ad indicare una facoltà "residuale" quanto, piuttosto, una facoltà "aggiuntiva" per detti uffici finanziari, fermo restando che nessuna norma impedisce che questi o gli agenti della riscossione o gli enti locali possano farsi assistere da difensori abilitati anche privati, posto che una simile limitazione mal si concilierebbe con l'art. 24, secondo comma, Cost. (in tale senso, con riferimento al previgente art. 12 citato, cfr. Cass. n. 22804/2006, n. 17936/2004, n. 19080/2003, n. 18541/2003). 5.Ciò precisato osserva il Collegio che il motivo in esame è fondato alla stregua delle disposizioni introdotte dalla riforma del settore di cui al d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225 (vigente all'epoca di notifica dell' atto di appello, effettuata in data 16/04/2018, come dedotto nel ricorso per cassazione), cui ha fatto seguito la stipula del Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione n. 36437 del 5 luglio 2017, nonché alla luce della sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 30008 del 2019, che pronunciando al riguardo, hanno affermato (par. 24) il seguente principio di diritto: «impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r. d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r. d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in I. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato de/libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.)» (da ultimo, Cass. n. 9853/2021; in tema, v. anche Cass SU 4845/21 e 15911/21). 6. [OSCURATO:PERSONA] d'intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate - Riscossione, n. 36437 del 5 luglio 2017, ha poi previsto espressamente, al punto 3.4.2, in tema di «Contenzioso afferente l'attività di Riscossione», che «L'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: [...] liti innanzi alle [OSCURATO:PERSONA]». 8.In conclusione, va accolto il primo motivo, assorbito il secondo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Cosi dec