CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04242/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Romania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2020 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo b); [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 5 luglio 2018 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pavia che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per un delitto di contraffazione di documenti di identificazione di cui all'art. 497-bis cod. peri. (capo 1), per un delitto di falso ideologico in atto pubblico mediante induzione in errore di pubblico ufficiale (capo 2), per più delitti di falsa attestazione a pubblico ufficiale sulle proprie generalità (capi 3 e 4) e, ritenuta la continuazione tra i reati e considerato più grave il delitto di cui al capo 1, lo aveva condannato alla pena di giustizia ed alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici. • 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 48 e 479 cod. pen.. Evidenzia che al capo 2) gli è stato contestato di avere indotto in errore sulle proprie generalità, producendo falsi documenti, il pubblico ufficiale del Comune di Casteggio, portandolo in tal modo a rilasciare una carta di identità ideologicamente falsa, perché riportante le false generalità da lui dichiarate. Sostiene allora che, essendo la carta di identità un certificato, il fatto andava qualificato come falso ideologico in certificato amministrativo mediante induzione in errore del pubblico ufficiale, ex artt. 48, 480 cod. pen.. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione in ordine al rigetto del motivo di appello con il quale, nei termini sopra descritti, era stata lamentata la erronea qualificazione giuridica del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato con conseguente assorbimento del secondo motivo. Il falso ideologico in carta di identità configura l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 480 e non quella di cui all'art. 479 cod. pen., posto che la carta d'identità rientra tra i documenti tutelati da detta norma, trattandosi di un certificato - e non di un atto pubblico costitutivo di diritti a favore del privato ed obblighi a carico della P.A. - la cui specifica finalità è solo quella di consentire l'esatta identificazione delle persone (sulla natura di certificato della carta di identità vedi Sez. 5, n. 508 del 28/09/2006, dep. 2007, Festa, Rv. 235689). Ne consegue che laddove, come nel caso di specie, il falso ideologico venga commesso dal pubblico ufficiale a seguito di induzione in errore del pubblico ufficiale il fatto configurerà l'ipotesi di cui agli artt. 48 e 480 cod. pen.. Il fatto di cui al capo 2) deve quindi essere riqualificato come falso ideologico in certificato amministrativo mediante induzione in errore del pubblico ufficiale aggravato ex artt. 48,480 e 61, n. 6, cod. pen. e la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al punto concernente il trattamento sanzionatorio relativo a tale capo con rinvio per nuovo esame su tale punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. 2. Deve, a tale proposito, essere evidenziata la illegalità della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di tre anni di reclusione per più reati uniti dal vincolo della continuazione ed applicando la riduzione di pena per la scelta del rito abbreviato. Poiché, tuttavia, in caso di condanna per reato continuato, la pena principale alla quale si deve fare riferimento per stabilire la durata della conseguente pena accessoria è quella inflitta per la violazione più grave, come determinata per effetto del giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti ed aggravanti, e non già quella complessivamente individuata tenendo conto dell'aumento per la continuazione (Sez. 1, n. 7346 del 30/01/2013, Catapano, Rv. 254551, relativa alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici), illegalmente al Tiba è stata applicata la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici. Né può avere rilevanza, ai fini dell'applicazione della pena accessoria, la circostanza che la pena per il più grave reato continuato di cui al capo 1) sia stata fissata, prima della riduzione per la scelta del rito abbreviato, in anni tre e mesi sei di reclusione. Nella motivazione della sentenza di primo grado non vengono specificati gli aumenti di pena per la continuazione interna tra i più reati contestati al capo 1). Tuttavia, anche volendo ipotizzare che la pena per il più grave tra i reati di cui all'art. 497-bis cod. pen. contestati al capo 1) sia stata fissata in misura pari o superiore ad anni tre di reclusione, deve osservarsi che ai fini della applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, la sussistenza del presupposto costituito dal quantum di reclusione irrogata a titolo di pena principale deve essere valutata tenendo conto anche delle eventuali diminuzioni processuali (Sez. 1, n. 18149 del 04/04/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259749). Qualora nella sentenza di merito sia stata erroneamente disposta l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici in relazione a condanna a pena detentiva che non la consente, la Corte di cassazione provvede direttamente alla sua eliminazione, senza pronunciare annullamento (Sez. 1, n. 823 del 31/10/1995 - dep. 1996, lotti, Rv. 203488). L'applicazione di una pena accessoria extra o contra legem dal parte del giudice della cognizione può essere rilevata, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, dal giudice dell'esecuzione purché essa sia determinata per legge ovvero determinabile, senza alcuna discrezionalità, nella specie e nella durata, e non derivi da errore valutativo del giudice della cognizione (Sez. U, n. 6240 del 27/11/2014 — dep. 2015, B, Rv. 26232701); conseguentemente in tale ipotesi la illegalità della pena può essere rilevata anche di ufficio in sede di legittimità (Sez. 1, n. 1800 del 30/11/2012 - dep. 2013, Zito, Rv. 254288).Tuttavia, considerato che, a seguito della mutata qualificazione giuridica del fatto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per la determinazione del complessivo trattamento sanzionatorio, non appare necessario disporre in questa sede l'eliminazione della pena accessoria, trattandosi di questione anch'essa assorbita. P.Q.M. Qualificato il fatto di cui al capo 2 dell'imputazione ai sensi degli artt. artt. 48- 480, cod. pen., annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.