CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 marzo 1949
Cassazione n. 36933/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia emessa in data 11/06/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Leo, che, nel riportarsi alle conclusioni scritte già rassegnate, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; udito l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore e procuratore speciale della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi alla memoria depositata, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso, riportandosi alle conclusioni scritte ed alla nota spese; udito il difensore di fiducia dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato al ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Perugia, in riforma della sentenza del Tribunale di Perugia, emessa in data 17/10/2019 - che, per quanto di presente rilevanza, aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato a lui ascritto, ai sensi dell'art. 57 cod. pen., in riferimento all'art. 595 cod. pen., in Roma il 01/02/2012 e 09/02/2012, perché il fatto non sussiste - ha condannato [OSCURATO:PERSONA] ai soli effetti civili e, quindi, al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile [OSCURATO:PERSONA], limitatamente all'omesso controllo sulla pubblicazione del 01/02/2012 avvenuta sulla pagina web del settimanale "L'Espresso". 1.bis La vicenda riguarda la pubblicazione sul sito web de "L'Espresso", in data 01/02/2012, dell'anticipazione di un dossier, composto da più articoli a firma di [OSCURATO:PERSONA], effettivamente pubblicati in data 09/02/2012, aventi ad oggetto la vicenda della sostituzione di [OSCURATO:PERSONA], nominato al vertice del DAP dal ministro della Giustizia Alfano, da parte del nuovo ministro della Giustizia, [OSCURATO:PERSONA], poco prima della naturale scadenza del mandato; tali articoli erano dedicati a varie e specifiche vicende di sprechi o dubbia gestione del denaro pubblico e di immobili pubblici, in cui — secondo l'inchiesta giornalistica - il capo del DAP era stato coinvolto, e che ne avevano determinato l'allontanamento. Il primo giudice aveva ritenuto che, nei confronti del Manfellotto, fosse stata elevata la sola imputazione di omesso controllo, in riferimento alla pubblicazione degli articoli a firma di [OSCURATO:PERSONA], in data 09/02/2012; in riferimento a [OSCURATO:PERSONA], quindi, aveva ritenuto che il contenuto dell'inchiesta fosse espressione del diritto di critica, assolvendo sia il giornalista che il direttore responsabile, perché il fatto non sussiste; quanto all'anticipazione on line, escluso, come detto, che l'imputazione fosse stata elevata nei confronti del Manfellotto, il primo giudice aveva ritenuto che non fosse emersa la prova della commissione del fatto da parte di [OSCURATO:PERSONA], assolvendolo, quindi, per non aver commesso il fatto. A seguito di impugnazione della parte civile, la Corte di merito ha confermato la pronuncia assolutoria, quanto alla pubblicazione in data 09/02/2012, ed ha ritenuto, quanto all'anticipazione on line del 01/02/2012, che anche in riferimento a tale vicenda fosse stato ascritto al direttore responsabile un omesso controllo, ravvisando nel contenuto dell'anticipazione un autonomo contenuto diffamatorio, del cui omesso controllo era responsabile il direttore del settimanale, [OSCURATO:PERSONA]. 2. In data 21/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 51 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito è pervenuta ad una contraddittoria pronuncia, avendo ammesso che il contenuto dell'articolo di [OSCURATO:PERSONA] fosse scriminato dall'esercizio del diritto di cronaca e, nello stesso tempo, avendo affermato che l'anticipazione, pubblicata una settimana prima sulla pagina web del settimanale, presentasse autonomo contenuto diffamatorio, con particolare riferimento alla vicenda della ristrutturazione dell'immobile di proprietà del Ministero della Giustizia, in Roma, voluta da [OSCURATO:PERSONA], fatto dal quale sarebbe scaturito l'avvicendamento ai vertici del DAP. In realtà, l'articolo a firma di [OSCURATO:PERSONA], comparso sul settimanale "L'Espresso" non era un articolo di cronaca, bensì un commento critico a specifiche vicende, relative al disinvolto uso di risorse pubbliche da parte di coloro che si erano succeduti ai vertici del DAP, tra cui il dott. [OSCURATO:PERSONA], in attuazione della libertà di espressione di cui il diritto di critica costituisce manifestazione; in tale contesto, quindi, va inquadrata la convinzione che la ragione dell'improvviso allontanamento del dott. [OSCURATO:PERSONA] dalla carica sino a quel momento rivestita, di vertice del DAP, da parte del nuovo ministro della Giustizia, [OSCURATO:PERSONA], fosse da ascrivere ad una certa opacità nella gestione di denaro pubblico, che il giornalista denunziava sulla scorta di ampia documentazione, tra cui una relazione della Corte dei Conti. Rispetto a tale commento critico, l'anticipazione pubblicata sul sito web non presenta alcun tratto contenutistico autonomo, costituendo solo una sintesi del più ampio contenuto dell'articolo, descrittivo di vicende, come già rappresentato nel corso del giudizio di appello con documentazione allegata al ricorso ed ivi illustrata, indiscutibilmente vere. Non si comprende, quindi, come possa ravvisarsi nella detta anticipazione un autonomo contenuto diffamatorio, laddove sono state, addirittura, usate le stesse parole, emergendo evidente l'errore di diritto in cui è incorsa la sentenza impugnata, che giunge a conclusioni difformi in presenza di identici presupposti, tanto con particolare riferimento alle ragioni dell'allontanamento del dott. [OSCURATO:PERSONA] dall'incarico, avendo il firmatario dell'articolo prodotto in giudizio tutta la documentazione da lui utilizzata per la redazione dello stesso, al cui contenuto l'anticipazione si riferisce pedissequamente. Peraltro, la Corte di merito ha del tutto travisato le prove in atti, nella misura in cui ha ritenuto che la notizia della sostituzione del dott. [OSCURATO:PERSONA] con il dott.[OSCURATO:PERSONA] ed il collegamento di tale avvicendamento con la opaca gestione di denaro pubblico fosse una notizia falsa; 2.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 57 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] dovesse rispondere della condotta colposa di omesso controllo nei confronti dell'autore non identificato dell'articolo apparso sulla pagina web, in assenza di una condotta dolosa da parte di tale soggetto non identificato; il contenuto dell'art. 57 cod. pen., alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, individua una negligenza inescusabile che deve essere configurata alla luce di specifici elementi di fatto, laddove, nel caso in esame, la notizia contenuta nell'anticipazione sulla pagina web era formulata in termini talmente generici e riassuntivi da impedire la possibilità di configurare, qualsiasi negligenza inescusabile. 3. In data 05/04/2023 l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore della costituita parte civile, ha inviato memoria con cui chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e va, pertanto, accolto. La sentenza impugnata ha riprodotto il contenuto dell'anticipazione, apparsa in data 01/02/2012 sul web, del dossier a firma di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta pubblicato sul quotidiano "L'Espresso" in data 09/02/2012, condividendo la motivazione del primo giudice - quanto alla pubblicazione sul settimanale - circa "la sostanziale veridicità delle notizie riportate e la piena facoltà del giornalista sia di farne menzione che di ricavarne spunti critici di riflessione" (pag. 13). Al contrario, l'anticipazione on line, fondata sulla notizia che il Governo aveva deciso di "mandare a casa" improvvisamente il dott. [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna avvisaglia per lo stesso, oltre che come conseguenza, almeno ventilata, di episodi di cattiva gestione, rivestiva un autonomo contenuto diffamatorio e, soprattutto, veniva ignorato nel corpo degli articoli anticipati (pag. 17 e 18). Appare appena il caso di osservare che la sentenza impugnata, dopo tale asserzione, afferma un concetto del tutto opposto, nella misura in cui sostiene che, negli articoli comparsi sul settimanale in data 09/02/2012, "è vero che vi erano episodi di discutibile gestione di risorse pubbliche, in parte coinvolgenti il dott. [OSCURATO:PERSONA] e in parte no, ed è lecito che gli organi di stampa - nel senso lato imposto dalla giurisprudenza di legittimità - li rendessero oggetto di approfondimento e censure, ma non era affatto vero che da quegli episodi fosse derivata la decisione di allontanare il magistrato dalla direzione del dipartimento, e tanto meno lo era che taluno si fosse determinato in tal senso prefigurandosi gli scandali che di lì a poco avrebbero coinvolto lo stesso querelante." (pag. 18). Appare evidente, quindi, come la sentenza impugnata finisca per affermare - in maniera evidentemente contraddittoria - che anche il dossier a firma di [OSCURATO:PERSONA] - legittima espressione di giornalismo di inchiesta - contenesse il riferimento ad episodi di dubbia gestione che, almeno in parte, avevano coinvolto il dott. [OSCURATO:PERSONA], ravvisando, tuttavia, la valenza diffamatoria nell'unica affermazione, ritenuta non vera - contenuta nell'anticipazione on line e non nel dossier successivamente pubblicato - che proprio la detta dubbia gestione potesse essere stata la causa dell'improvviso avvicendamento ai vertici del DAP. Tanto premesso, ed in coerenza con il principio secondo cui, in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività delle frasi che si assumono lesive della altrui reputazione, in quanto è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie (Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 22/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278145; Sez. 5, n. 832 del 21/06/2005, dep. 12/01/2006, Travaglio, Rv. 233749), non può non rilevarsi come, in maniera percettivamente chiara ed evidente, la motivazione della Corte di merito confligga in maniera palese con i principi giurisprudenziali elaborati da questa Corte e dalla stessa sentenza di merito richiamati. Dalla lettura dell'anticipazione on line, pubblicata in data 01/02/2012, avente ad oggetto la successiva pubblicazione del dossier a firma di [OSCURATO:PERSONA] in data 09/02/2012, emerge la radicale assenza di qualsivoglia contenuto diffamatorio: la sintesi anticipatoria, infatti, dava atto della improvvisa decisione del Governo di "mandare a casa" il capo del DAP, dott. [OSCURATO:PERSONA], riferendo che "al centro di molte accuse sulla gestione del suo potere" vi fosse anche la ristrutturazione di un appartamento al centro di Roma, rinviando alla successiva pubblicazione intitolata "Carceri d'oro"; l'anticipazione, quindi, si chiedeva nuovamente cosa ci fosse dietro il cambio al vertice del DAP deciso in quella stessa data dal Governo, domandandosi se ciò fosse dipeso da una scelta tecnica o se non si trattasse "della cacciata di un dirigente in odore di scandali", riferendo, quindi, nuovamente, della vicenda inerente la ristrutturazione dell'appartamento riservato al capo del DAP, tra via Giulia e piazza Farnese in Roma, in termini esattamente identici al contenuto riportato nell'articolo a firma di [OSCURATO:PERSONA], pubblicato il successivo 09/02/2012. Posto che il dossier a firma di [OSCURATO:PERSONA] è stato correttamente ritenuto manifestazione di giornalismo di inchiesta e, quindi, legittimo esercizio del diritto di critica, non si comprende per quale ragione l'anticipazione di tale dossier - del tutto corrispondente contenutisticamente - abbia valenza diffamatoria, dato che l'avvicendamento al vertice del DAP tra il dott. [OSCURATO:PERSONA] ed il dott. [OSCURATO:PERSONA] risulta vicenda incontestata. Il redattore dell'anticipazione, in sostanza, aveva ventilato la possibilità che tale avvicendamento fosse dipeso dal coinvolgimento del dott. [OSCURATO:PERSONA] in vicende discutibili dal punto di vista gestionale, secondo quanto poi approfondito più analiticamente nel dossier a firma di [OSCURATO:PERSONA]; l'autore dell'anticipazione on line, quindi, aveva manifestato una propria legittima opinione, ancorata ad una lettura di alcune vicende rispetto alle quali aveva espresso una propria, libera interpretazione dei fatti, peraltro in senso non assoluto, ma adottando formule dubitative ed ipotetiche, in aderenza con il diritto di critica e di opinione, che non possono essere avulsi da una componente soggettiva. Pacificamente - secondo il chiaro orientamento di questa Corte regolatrice - costituisce legittimo esercizio del diritto di critica politica la diffusione di giudizi negativi circa condotte ritenute e/o qualificate come biasimevoli, poste in essere da amministratori pubblici, purché tale critica prenda spunto da una notizia vera, rilevante dal punto di vista dell'interesse pubblico e non trascendente in un attacco personale (da ultimo, Sez. 5, n. 4530 del 10/11/2022, dep. 02/02/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283964; Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279909, che ha evidenziato, in particolare, come ai fini della configurabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica, che trova fondamento nell'interesse all'informazione dell'opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o pubblici amministratori, è necessario che l'elaborazione critica non sia avulsa da un nucleo di verità e non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui, rilevando, in particolare che "Anche la giurisprudenza europea, peraltro, ha sottolineato più volte l'ampiezza peculiare del diritto di critica giornalistica, insistendo sul ruolo che la stampa esercita nelle società moderne e libere di "cane da guardia" per conto dell'opinione pubblica, attuando un controllo diffuso sull'agire di coloro i quali hanno cariche o incarichi pubblici e fornendo in tal modo un contributo fondamentale alla crescita del dibattito collettivo su temi di interesse generale, ancor più se politici (cfr. le pronunce della Corte EDU Busuioc c. Moldavia del 21 dicembre 2004; Mamère c. Francia del 7 novembre 2006; Med2lis [OSCURATO:PERSONA] e altri c. [OSCURATO:PERSONA] [GC] del 27 giugno 2017; Mariapori c. Finlandia del 6 luglio 2010 e, da ultimo, per un quadro di sintesi, Magosso e Brindani c. Italia del 16 gennaio 2020). L'obiettivo ultimo che la verifica dei reciproci confini tra l'intervento penale dello Stato a tutela del singolo individuo e della sua reputazione ed il diritto ad essere informati e ad informare deve porsi è quello di evitare che si dia luogo, mediante l'intervento penale, ad un effetto dissuasivo per i giornalisti nell'esercizio della propria libertà di espressione, con un'ingerenza da parte dello Stato sproporzionata e non necessaria in una società democratica, determinando, pertanto, una violazione dell'art. 10 della CEDU, che tutela il diritto alla libertà di espressione nei riguardi di ogni persona, includendo in tale diritto anzitutto la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee (in tal senso cfr. la citata pronuncia Magosso e Brindani della Corte EDU"). Al di là, quindi, del profilo di contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata - in quanto non si ravvisa alcuna autonomia contenutistica tra l'anticipazione on line ed il dossier, ma, al contrario, anche una parziale sovrapposizione testuale - ciò che emerge evidente è l'assoluta carenza degli elementi costitutivi del reato ascritto al Manfellotto, non ravvisandosi alcuna valenza diffamatoria nel contenuto dell'anticipazione. Ne discende, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, agli effetti civili e la conseguente caducazione delle re