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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 30537/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Reggio calabria Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRITENUTO [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta in regime di arresti domiciliari, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] cui era stato contestato (nell'ambito della c.d. operazione Recherche) il reato di cui all'art. 12-quinquies L. 7 agosto 1992, n. 356, in relazione ad intestazione fittizia, aggravata dall'art. 416-bis 1 cod. pen., relativa alla società GE.TRA.L., s.r.I., condotta volta ad agevolare la cosca [OSCURATO:PERSONA].

Secondo la contestazione cautelare, il Cannata avrebbe, in concorso con altri soggetti, accettato di essere nominato amministratore della GE.TRA.L., pur consapevole dell'effettiva titolarità e riconducibilità della società a [OSCURATO:PERSONA], al figlio [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali.

1.1. Condannato in primo grado dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che tr A revocava la misura degli arresti domiciliari sostituendola con quella presentazione alla P.G., l'imputato veniva assolto (sent. del 22/01/2021, irrevocabile in data 08/06/2021) dalla locale Corte di appello "perché il fatto non sussiste".

L'assoluzione trovava sostanzialmente ragione nel fatto che la nomina dell'istante da sola non bastava "a realizzare il fittizio conferimento di una qualche signoria sulla cosa né il trasferimento di denaro, beni o altra utilità, secondo lo schema voluto dalla fattispecie incriminatrice" e, comunque, "essendo la GE.TRA.L. una società cooperativa..., la semplice nomina di una persona ad amministratore della stessa non potrebbe realizzare la dissimulazione a fini elusivi delle misure di prevenzione patrimoniali voluta dalla norma incriminatrice".

2. Avverso la citata ordinanza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso l'istante per il tramite del proprio difensore che ha sollevato un unico motivo /con cui deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen.

Si lamenta che, ai fini del riconoscimento della colpa grave, ostativa all'invocato indennizzo, la Corte territoriale abbia valorizzato quanto espresso dal Tribunale del riesame relativamente al contenuto di intercettazioni telefoniche, intercorse tra altri coimputati, peraltro assolti.

La difesa ribadisce la buona fede del [OSCURATO:PERSONA] sostenendo l'insussistenza di alcun elemento atto a far ritenere in capo al medesimo la conoscenza ex ante dell'imposizione mafiosa ovvero il suo inserimento nel contesto delittuoso di cui si tratta.

3. É pervenuta memoria dell'Avvocatura generale dello Stato, per conto e nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con cui si chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile, o, in subordine, che sia rigettato. 2I

4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Corte che chiesto che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

2. La giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata nel senso tracciato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza ([OSCURATO:PERSONA]) n. 34559 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], secondo la quale in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per verificare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità.

Si è, inoltre, precisato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 Cc., [OSCURATO:PERSONA], dep. 2017, Rv. 268952).

In definitiva, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Ca lza retta Gianluca, Rv. 280246; Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Trombetta, Rv. 256764: "Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti"), impegnando piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti: ciò sia in considerazione del diverso oggetto di accertamento (nel giudizio penale la condotta di reato; nel giudizio di riparazione la condotta gravemente colposa o dolosa causalmente rilevante ai fini della misura cautelare) sia in considerazione delle diverse regole di giudizio (applicandosi solo in sede penale la regola del al di là di ogni ragionevole dubbio ed una serie di limitazioni probatorie). 3Nel provvedimento impugnato, con una motivazione esaustiva e non manifestamente illogica, la Corte territoriale - dopo avere ricordato che il [OSCURATO:PERSONA], quando subentrò ad [OSCURATO:PERSONA] nella titolarità formale della GE.TRA.L., dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], si prestò consapevolmente a figurare come amministratore intestatario apparente di detta società, disinteressandosi delle vicende aziendali che di fatto continuavano ad essere gestite da [OSCURATO:PERSONA] - ha osservato che la fittizia attribuzione dei soli compiti di amministrazione nell'ambito di detta società commerciale, senza l'intestazione, altrettanto fittizia, di beni ed utilità, pur non integrando il reato originariamente contestato di cui all'art. 512-bis cod. pen., «non vale a neutralizzare sul piano fattale la condotta macroscopicamente imprudente dell'imputato», per avere questi consapevolmente accettato di assumere la carica di amministratore, a seguito delle dimissioni di [OSCURATO:PERSONA], in un contesto ambientale a rischio e gravemente inquinato, segnato dall'arresto di [OSCURATO:PERSONA] già gestore di fatto della GE.TRA.L. e zio del [OSCURATO:PERSONA].

L'istante, come dallo stesso riferito in sede di interrogatorio di garanzia, aveva assunto l'incarico su sollecitazione di [OSCURATO:PERSONA], padre del menzionato [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna esperienza e senza interessarsi delle vicende aziendali, di fatto affidate a soggetti estranei alla compagine sociale dei quali consapevolmente ratificava l'operato, sottoscrivendo gli atti inerenti alla qualifica formalmente assunta.

Così facendo, il [OSCURATO:PERSONA] ha contribuito di fatto, si legge nell'ordinanza impugnata, a dissimulare la riconducibilità dell'amministrazione della società in capo ad esponenti della locale cosca di n'drangheta, favorendo il perpetrarsi dell'illecito meccanismo ricostruito dalle indagini, secondo il quale la GE.TRA.L. rappresentava realmente lo strumento attraverso il quale veniva concretamente realizzato il monopolio illecito del sistema di trasporto merci, esercitato con le modalità di imposizione mafiosa ai produttori agricoli da parte dello [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] tiAtio,vi t/1 2 - i L - e di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] della riparazioneWa-- rife-nuto 1à dèSdritta con otta- G.,dell'istante macroscopicamente imprudente e con efficacia sinergica rispetto alle t7 nt t 1-r determinazioni assunte nella fase cautelare a carico dello stesso, trattandosi di condotta all'apparenza dimostrativa dell'inserimento del ricorrente nel contesto delittuoso che era oggetto di indagine, nonché causalmente rilevante ai fini della sopravvivenza economica della cosca [OSCURATO:PERSONA].

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Le spese in favore del Ministero resistente non sono dovute, atteso che, in applicazione del condiviso principio di diritto, già enunciato dalle sentenze delle Sezioni Unite con riguardo alla parte civile (Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA]; Sez.

U, n. 5466 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Gallo), in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore dell'Avvocatura generale dello Stato non è 4dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Reggio calabria Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta in regime di arresti domiciliari, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] cui era stato contestato (nell'ambito della c.d. operazione Recherche) il reato di cui all'art. 12-quinquies L. 7 agosto 1992, n. 356, in relazione ad intestazione fittizia, aggravata dall'art. 416-bis 1 cod. pen., relativa alla società GE.TRA.L., s.r.I., condotta volta ad agevolare la cosca [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la contestazione cautelare, il Cannata avrebbe, in concorso con altri soggetti, accettato di essere nominato amministratore della GE.TRA.L., pur consapevole dell'effettiva titolarità e riconducibilità della società a [OSCURATO:PERSONA], al figlio [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali. 1.1. Condannato in primo grado dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che tr A revocava la misura degli arresti domiciliari sostituendola con quella presentazione alla P.G., l'imputato veniva assolto (sent. del 22/01/2021, irrevocabile in data 08/06/2021) dalla locale Corte di appello "perché il fatto non sussiste". L'assoluzione trovava sostanzialmente ragione nel fatto che la nomina dell'istante da sola non bastava "a realizzare il fittizio conferimento di una qualche signoria sulla cosa né il trasferimento di denaro, beni o altra utilità, secondo lo schema voluto dalla fattispecie incriminatrice" e, comunque, "essendo la GE.TRA.L. una società cooperativa..., la semplice nomina di una persona ad amministratore della stessa non potrebbe realizzare la dissimulazione a fini elusivi delle misure di prevenzione patrimoniali voluta dalla norma incriminatrice". 2. Avverso la citata ordinanza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso l'istante per il tramite del proprio difensore che ha sollevato un unico motivo /con cui deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen. Si lamenta che, ai fini del riconoscimento della colpa grave, ostativa all'invocato indennizzo, la Corte territoriale abbia valorizzato quanto espresso dal Tribunale del riesame relativamente al contenuto di intercettazioni telefoniche, intercorse tra altri coimputati, peraltro assolti. La difesa ribadisce la buona fede del [OSCURATO:PERSONA] sostenendo l'insussistenza di alcun elemento atto a far ritenere in capo al medesimo la conoscenza ex ante dell'imposizione mafiosa ovvero il suo inserimento nel contesto delittuoso di cui si tratta. 3. É pervenuta memoria dell'Avvocatura generale dello Stato, per conto e nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con cui si chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile, o, in subordine, che sia rigettato. 2I 4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Corte che chiesto che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. La giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata nel senso tracciato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza ([OSCURATO:PERSONA]) n. 34559 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], secondo la quale in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per verificare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. Si è, inoltre, precisato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 Cc., [OSCURATO:PERSONA], dep. 2017, Rv. 268952). In definitiva, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Ca lza retta Gianluca, Rv. 280246; Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Trombetta, Rv. 256764: "Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti"), impegnando piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti: ciò sia in considerazione del diverso oggetto di accertamento (nel giudizio penale la condotta di reato; nel giudizio di riparazione la condotta gravemente colposa o dolosa causalmente rilevante ai fini della misura cautelare) sia in considerazione delle diverse regole di giudizio (applicandosi solo in sede penale la regola del al di là di ogni ragionevole dubbio ed una serie di limitazioni probatorie). 3Nel provvedimento impugnato, con una motivazione esaustiva e non manifestamente illogica, la Corte territoriale - dopo avere ricordato che il [OSCURATO:PERSONA], quando subentrò ad [OSCURATO:PERSONA] nella titolarità formale della GE.TRA.L., dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], si prestò consapevolmente a figurare come amministratore intestatario apparente di detta società, disinteressandosi delle vicende aziendali che di fatto continuavano ad essere gestite da [OSCURATO:PERSONA] - ha osservato che la fittizia attribuzione dei soli compiti di amministrazione nell'ambito di detta società commerciale, senza l'intestazione, altrettanto fittizia, di beni ed utilità, pur non integrando il reato originariamente contestato di cui all'art. 512-bis cod. pen., «non vale a neutralizzare sul piano fattale la condotta macroscopicamente imprudente dell'imputato», per avere questi consapevolmente accettato di assumere la carica di amministratore, a seguito delle dimissioni di [OSCURATO:PERSONA], in un contesto ambientale a rischio e gravemente inquinato, segnato dall'arresto di [OSCURATO:PERSONA] già gestore di fatto della GE.TRA.L. e zio del [OSCURATO:PERSONA]. L'istante, come dallo stesso riferito in sede di interrogatorio di garanzia, aveva assunto l'incarico su sollecitazione di [OSCURATO:PERSONA], padre del menzionato [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna esperienza e senza interessarsi delle vicende aziendali, di fatto affidate a soggetti estranei alla compagine sociale dei quali consapevolmente ratificava l'operato, sottoscrivendo gli atti inerenti alla qualifica formalmente assunta. Così facendo, il [OSCURATO:PERSONA] ha contribuito di fatto, si legge nell'ordinanza impugnata, a dissimulare la riconducibilità dell'amministrazione della società in capo ad esponenti della locale cosca di n'drangheta, favorendo il perpetrarsi dell'illecito meccanismo ricostruito dalle indagini, secondo il quale la GE.TRA.L. rappresentava realmente lo strumento attraverso il quale veniva concretamente realizzato il monopolio illecito del sistema di trasporto merci, esercitato con le modalità di imposizione mafiosa ai produttori agricoli da parte dello [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] tiAtio,vi t/1 2 - i L - e di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] della riparazioneWa-- rife-nuto 1à dèSdritta con otta- G.,dell'istante macroscopicamente imprudente e con efficacia sinergica rispetto alle t7 nt t 1-r determinazioni assunte nella fase cautelare a carico dello stesso, trattandosi di condotta all'apparenza dimostrativa dell'inserimento del ricorrente nel contesto delittuoso che era oggetto di indagine, nonché causalmente rilevante ai fini della sopravvivenza economica della cosca [OSCURATO:PERSONA]. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Le spese in favore del Ministero resistente non sono dovute, atteso che, in applicazione del condiviso principio di diritto, già enunciato dalle sentenze delle Sezioni Unite con riguardo alla parte civile (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. U, n. 5466 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Gallo), in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore dell'Avvocatura generale dello Stato non è 4dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti. P.Q.M
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