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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39465/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 del TRIBUNALE di BARIchat0-a-u4,50-a.4e-Pertil- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso sentenza di patteggiamento non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (tra le tante, in tema di verifica della sussistenza dell'art. 129 cod. proc. pen., Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014).; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 del TRIBUNALE di BARIchat0-a-u4,50-a.4e-Pertil- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso sentenza di patteggiamento non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (tra le tante, in tema di verifica della sussistenza dell'art. 129 cod. proc. pen., Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014).; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/0
Sentenza Cassazione n. 39465/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris