CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 novembre 2022
Cassazione n. 37427/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1058-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. 8 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.10, presso [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 833/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 15/07/2016 Oggetto R.G.N. 1058/2017 Cron. Rep. Ud. 17/11/2022 CC R.G.N. 619/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Catania, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Ragusa, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato in data 2 ottobre 2002 tra [OSCURATO:PERSONA] e il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa, condannando il Consorzio alla riammissione in servizio dell’appellante e al pagamento di una indennità pari a quattromensilità; 2. [OSCURATO:PERSONA], operaio specializzato addetto ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, aveva agito in giudizio per ottenere la declaratoria di nullità dei contratti a termine stipulati inter partesdal 2002 al 201 1 ; 3. il Tribunale aveva parzialmente accolto la domanda, affermando l’illegittimità dei contratti per generica indicazione delle ragioni di apposizione del termine e mancata prova del collegamento tra l’assunzione e le esigenze contingenti, ma escludendo la conversione del rapporto, ostandovi la normativa regionale (che aveva previsto l’espletamento del concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze degli enti consortili), con condanna del Consorzio al pagamento di un’indennità commisurata ex art. 32 della l. n. 183 del 2010 a quattordici mensilità; 4. per quello che ancora rileva, la Corte d’appello, ribadita la nullità del termine e dichiarato il rapporto in questione sin dall’origine a tempo indeterminato, disponeva la riammissione in servizio del lavoratore; riteneva, poi, sussistente il diritto al risarcimento del danno e per la quantificazione dello stesso faceva applicazione dell’art. 32 della l. n. 183 del 2010; 5. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il Consorzio, articolato in sei motivi di censura, mentre l’intimato non ha svolto attività difensiva; 6. il ricorrente ha poi depositato atto di rinuncia al ricorso. Considerato che: 1. in via preliminare, va dichiarata l’estinzione del processo per rituale rinuncia, tempestivamente depositata in data 14/11/2022, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ.; 2. nulla per le spese, in difetto di attività difensiva dell’intimato; 3. la declaratoria di estinzione esime dall’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Così deciso