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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31400/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del 12 aprile 2019 del Tribunale di Pesaro che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di minaccia grave e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta mancanza di motivazione in ordine al motivo di gravame volto a contestare l'attendibilità della persona offesa ritenuta dal Tribunale, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello esplicitato - alle pagine 3 e 4 della sentenza qui impugnata - le ragioni per le quali la dichiarazioni del teste Morotti non valgono ad escludere la credibilità della persona offesa e anche che le dichiarazioni della vittima in ordine alle fasi in cui la condotta aggressiva si sarebbe articolata trovano riscontro nelle dichiarazioni dei testi; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del 12 aprile 2019 del Tribunale di Pesaro che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di minaccia grave e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta mancanza di motivazione in ordine al motivo di gravame volto a contestare l'attendibilità della persona offesa ritenuta dal Tribunale, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello esplicitato - alle pagine 3 e 4 della sentenza qui impugnata - le ragioni per le quali la dichiarazioni del teste Morotti non valgono ad escludere la credibilità della persona offesa e anche che le dichiarazioni della vittima in ordine alle fasi in cui la condotta aggressiva si sarebbe articolata trovano riscontro nelle dichiarazioni dei testi; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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