CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01895/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 25800/2021 FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello con la sentenza in epigrafe ha confermato la sentenza di primo grado in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di insolvenza fraudolenta in danno di [OSCURATO:PERSONA] legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. ritenendo, fra l'altro, infondato il motivo di impugnazione riguardante la asserita tardività della querela avanzata dalla persona offesa. 2. Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] il quale ha dedotto vizio di motivazione per avere la corte erroneamente ritenuto tempestiva la querela. 3. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza del motivo proposto. 3.1. Va premesso che la corte di appello, nel confermare quanto ricostruito dai giudici di primo grado, ha ritenuto tempestiva la querela in questione presentata dalla persona offesa in data 12 Luglio 2014, assumendo che quest' ultima aveva avuto modo di rendersi conto della condotta fraudolenta dell' imputato solamente a metà maggio 2015, in seguito agli accertamenti compiuti dopo il mancato pagamento del prezzo, allorquando la Mazzoni aveva fatto delle verifiche rendendosi conto, con certezza, della non solvibilità dell' imputato gravato pure da ipoteca sull' immobile di sua proprietà. 3.2. Ritiene questa corte che la motivazione della corte sia corretta in diritto posto che per giurisprudenza pacifica, per la decorrenza del termine di presentazione della querela occorre che l'offeso abbia conoscenza completa e certa del fatto, apparendo priva di fondamento alcuno la tesi propugnata dall' imputato che intenderebbe fare decorre il dies a quo, per la presentazione della querela, dal 14 marzo 2014 (dato di emissione della fattura). Il ricorrente, peraltro, trascura di considerare che l'onere della prova dell'intempestività della querela incombe a chi lo deduce, sicché l'eventuale situazione di incertezza va risolta a favore del querelante. (Nella specie non si è ritenuta prova sufficiente alla dimostrazione della piena conoscenza del fatto da parte del titolare del diritto di querela l'acquisizione al processo dei tabulati TELECOM relativi a telefonate che lo avrebbero reso edotto del reato consumato in suo danno). (Sez. 6, Sentenza n. 35122 del 24/06/2003 Ud. (dep. 04/09/2003 ) Rv. 226327 - 01 e che, secondo la giurisprudenza pacifica, deve ritenersi tempestiva la proposizione della querela quando vi sia incertezza se la conoscenza precisa, certa e diretta del fatto, in tutti i suoi elementi costitutivi, da parte della persona offesa sia avvenuta entro oppure oltre il termine previsto per esercitare utilmente il relativo diritto, dovendo la decadenza ex art. 124 cod. pen. essere accertata secondo criteri rigorosi e non sulla base di supposizioni prive di adeguato supporto probatorio. (Sez. 6, Sentenza n. 24380 del 12/03/2015 Ud. (dep. 08/06/2015 ) Rv. 264165 - 01, principi questi correttamente considerati dai giudici di merito. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso