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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11436/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Brescia, in sede di rinvio disposto da questa Corte, sezione Prima penale, in data 6 giugno 2019, con sentenza n. 39561 — 2019, ha confermato la condanna alla pena di mesi sei di reclusione, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale in sede, in data 24 settembre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 81, comma 2, 75, comma 2, d.

Igs. n. 159 del 2011, commesso in data 22, 23 e 24 marzo 2012, accertato a [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la descritta sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, eccependo inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen., violazione del principio del ne bis in idem e art. 4 Prot.

N. 7 CEDU. 2.1.Si tratta di eccezione già sollevata dinanzi alla Corte territoriale, come documentato con produzione del relativo verbale di udienza, respinta in grado di appello trattandosi, secondo la motivazione censurata, di fatto commesso in Ivrea, il 25 marzo 2012, quindi in data diversa da quelle in cui si collocano i fatti per cui si procede.

Sul punto, si osserva che sussiste sentenza irrevocabile, relativa a medesimo titolo di reato, per fatto commesso in Brescia, in data 25 marzo 2012, come da verbale di arresto, accertato presso la stazione dei Carabinieri di Ivrea, ove il ricorrente si era recato, in quell'occasione, proprio per dichiarare l'intervenuta violazione delle prescrizìoni impostegli derivanti da misura di prevenzione, commessa nelle date 22, 23 e 24 marzo 2012 sub iudice nel presente procedimento.

Si richiamano precedenti di questa Corte che considerano ammissibile il rilievo della violazione del divieto di bis in idem in sede di legittimità, in quanto vizio che si risolverebbe in error in procedendo.

Inoltre, si osserva che si tratta di condotta che è diretta conseguenza della violazione dell'obbligo di soggiorno e di presentazione alla polizia giudiziaria, compiuta dal medesimo Bonazzoli, nei giorni precedenti in Borgosatollo e [OSCURATO:PERSONA], nelle date del 22, 23, 24 marzo 2012. 2.1.1.In ogni caso, si deduce che la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare la continuazione tra i fatti da giudicare e quelli definiti con la descritta sentenza passata in giudicato. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 12 legge n. 1423 del 1956 e art. 15 d.

Igs. n. 159 del 2011, in riferimento all'art. 679 cod. proc. pen.

L'ordinanza con la quale è stato imposto l'obbligo, con riferimento alla pericolosità sociale, non sarebbe stata oggetto di valutazione all'attualità.

In particolare, si rileva che si tratta di ordinanza del 2008, notificata nel 2012, per essere intercorso lungo periodo di carcerazione; di qui la necessità di verificare la permanenza della pericolosità sociale in capo al ricorrente, al momento della concreta esecuzione, per essere stata giudicata sussistente soltanto al momento in cui il Bonazzoli era stato sottoposto alla misura di prevenzione.

La Corte territoriale avrebbe, nuovamente, omesso ogni esame della personalità del Bonazzoli, pur essendo intervenuti elementi, quali il periodo di detenzione, incidenti sull'originario corredo fattuale posto a base della individuata pericolosità, nonché essendo decorso un apprezzabile periodo di tempo tra l'epoca di accertamento, in sede penale, e il momento della formulazione del giudizio di prevenzione. 2.3.La difesa ha fatto pervenire a mezzo p.e.c., memoria integrativa, con documentazione allegata, ulteriormente precisando il primo motivo di ricorso, ribadendo che, in fatto, esaminata la sentenza passata in giudicato allegata, andava riscontrata la totale identità dei fatti, rispetto a quelli sub iudice, diversamente da quanto ritenuto in sede di gravame. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è manifestamente infondato e, dunque, va rilevata l'intervenuta prescrizione (solo un ricorso per cassazione inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. : Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni), non ravvisandosi ragioni per giungere al proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 2.

Sulla base dei convergenti provvedimenti di merito, quello di primo grado e la sentenza impugnata, emessa in sede di rinvio, si accertava che, nelle date in contestazione, Bonazzoli si rendeva inosservante all'obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria, presso la Stazione dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], che gli era stato imposto dalla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di due anni applicata nei suoi confronti.

La misura di prevenzione personale era stata applicata a Bonazzoli con ordinanza emessa dal Tribunale di Brescia il 2 aprile 2008, rimasta sospesa in conseguenza della detenzione patita dall'imputato.

Tale regime, quindi, veniva ripristinato, a partire dal 27 gennaio 2012, per effetto della scarcerazione del ricorrente, alla quale faceva seguito la notifica del verbale di prosecuzione della misura.2.1.11 primo motivo di ricorso è infondato.

Si deve rilevare che alla stregua della scarna motivazione della Corte territoriale sul punto, non è possibile ravvisare, senz'altro, l'identità del fatto, ai fini dell'invocata pronuncia di proscioglimento.

Le violazioni sub iudice, si concretizzavano nelle date del 22/03/2012, del 23/03/2012 e del 24/03/2012, in cui l'imputato ometteva di presentarsi presso la Stazione dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], territoríalmente competente, rendendosi inottemperante alle prescrizioni impostegli con la misura di prevenzione personale in atto a suo carico.

La sentenza irrevocabile secondo la ricostruzione recepita dal giudice del rinvio, accerterebbe, invece, la violazione della medesima misura, ma commessa in data diversa, cioè il 25 marzo 2012, oltre che in luogo diverso quanto meno in relazione all'accertamento dei fatti.

Accedere alla ricostruzione proposta dalla difesa, implicherebbe, comunque, alla stregua dell'insufficiente motivazione della Corte territoriale, il riesame degli atti, alcuni dei quali allegati alla memoria difensiva ed al ricorso, seppure coincidenti con quelli esaminati dal giudice di merito.

Tanto, pur tenendo conto della connotazione del vizio dedotto, ma dovendo procedere a giudizio che, per la peculiarità del caso al vaglio, postulerebbe, comunque, un apprezzamento storico-naturalistico di tipo fattuale, che, secondo parte della giurisprudenza di questa Corte, elaborato proprio in relazione al dedotto vizio di violazione del ne bis in idem (Sez. 2, n. 6179 del 15/01/2021, Pane, Rv. 280648; Sez. 3, n. 20885 del 15/04/2015, Calò, Rv. 264096) esula dal perimetro del sindacato di legittimità.

3. Consegue a quanto sin qui esposto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere i reati ascritti all'imputato estinti per prescrizione.

Tale pronuncia, assorbe l'esame degli altri motivi (relativi al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione e al secondo motivo di ricorso). 3.1.Invero, tenuto conto della pena edittale massima, dell'esistenza di plurimi atti interruttivi (sentenza di primo grado del 23 marzo 2018) e della data di commissione dei fatti (22, 23, 24 marzo 2012), ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen., il termine massimo di prescrizione pari ad anni sette e mesi sei, risulta spirato, per il primo dei fatti in contestazione, in data 22 settembre 2019, cui vanno aggiunti periodi di sospensione del corso della prescrizione, per la durata di giorni 436, indicati dall'Ufficio spoglio preposto, con conseguente compimento del corso della prescrizione in data 3 dicembre 2020, cioè prima dell'inoltro degli atti a questa Corte di legittimità, pervenuti ìn data 13 febbraio 2021.

P.Q.M. rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per Annulla sen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Brescia, in sede di rinvio disposto da questa Corte, sezione Prima penale, in data 6 giugno 2019, con sentenza n. 39561 — 2019, ha confermato la condanna alla pena di mesi sei di reclusione, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale in sede, in data 24 settembre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 81, comma 2, 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, commesso in data 22, 23 e 24 marzo 2012, accertato a [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la descritta sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, eccependo inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen., violazione del principio del ne bis in idem e art. 4 Prot. N. 7 CEDU. 2.1.Si tratta di eccezione già sollevata dinanzi alla Corte territoriale, come documentato con produzione del relativo verbale di udienza, respinta in grado di appello trattandosi, secondo la motivazione censurata, di fatto commesso in Ivrea, il 25 marzo 2012, quindi in data diversa da quelle in cui si collocano i fatti per cui si procede. Sul punto, si osserva che sussiste sentenza irrevocabile, relativa a medesimo titolo di reato, per fatto commesso in Brescia, in data 25 marzo 2012, come da verbale di arresto, accertato presso la stazione dei Carabinieri di Ivrea, ove il ricorrente si era recato, in quell'occasione, proprio per dichiarare l'intervenuta violazione delle prescrizìoni impostegli derivanti da misura di prevenzione, commessa nelle date 22, 23 e 24 marzo 2012 sub iudice nel presente procedimento. Si richiamano precedenti di questa Corte che considerano ammissibile il rilievo della violazione del divieto di bis in idem in sede di legittimità, in quanto vizio che si risolverebbe in error in procedendo. Inoltre, si osserva che si tratta di condotta che è diretta conseguenza della violazione dell'obbligo di soggiorno e di presentazione alla polizia giudiziaria, compiuta dal medesimo Bonazzoli, nei giorni precedenti in Borgosatollo e [OSCURATO:PERSONA], nelle date del 22, 23, 24 marzo 2012. 2.1.1.In ogni caso, si deduce che la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare la continuazione tra i fatti da giudicare e quelli definiti con la descritta sentenza passata in giudicato. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 12 legge n. 1423 del 1956 e art. 15 d. Igs. n. 159 del 2011, in riferimento all'art. 679 cod. proc. pen. L'ordinanza con la quale è stato imposto l'obbligo, con riferimento alla pericolosità sociale, non sarebbe stata oggetto di valutazione all'attualità. In particolare, si rileva che si tratta di ordinanza del 2008, notificata nel 2012, per essere intercorso lungo periodo di carcerazione; di qui la necessità di verificare la permanenza della pericolosità sociale in capo al ricorrente, al momento della concreta esecuzione, per essere stata giudicata sussistente soltanto al momento in cui il Bonazzoli era stato sottoposto alla misura di prevenzione. La Corte territoriale avrebbe, nuovamente, omesso ogni esame della personalità del Bonazzoli, pur essendo intervenuti elementi, quali il periodo di detenzione, incidenti sull'originario corredo fattuale posto a base della individuata pericolosità, nonché essendo decorso un apprezzabile periodo di tempo tra l'epoca di accertamento, in sede penale, e il momento della formulazione del giudizio di prevenzione. 2.3.La difesa ha fatto pervenire a mezzo p.e.c., memoria integrativa, con documentazione allegata, ulteriormente precisando il primo motivo di ricorso, ribadendo che, in fatto, esaminata la sentenza passata in giudicato allegata, andava riscontrata la totale identità dei fatti, rispetto a quelli sub iudice, diversamente da quanto ritenuto in sede di gravame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è manifestamente infondato e, dunque, va rilevata l'intervenuta prescrizione (solo un ricorso per cassazione inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. : Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni), non ravvisandosi ragioni per giungere al proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 2. Sulla base dei convergenti provvedimenti di merito, quello di primo grado e la sentenza impugnata, emessa in sede di rinvio, si accertava che, nelle date in contestazione, Bonazzoli si rendeva inosservante all'obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria, presso la Stazione dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], che gli era stato imposto dalla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di due anni applicata nei suoi confronti. La misura di prevenzione personale era stata applicata a Bonazzoli con ordinanza emessa dal Tribunale di Brescia il 2 aprile 2008, rimasta sospesa in conseguenza della detenzione patita dall'imputato. Tale regime, quindi, veniva ripristinato, a partire dal 27 gennaio 2012, per effetto della scarcerazione del ricorrente, alla quale faceva seguito la notifica del verbale di prosecuzione della misura.2.1.11 primo motivo di ricorso è infondato. Si deve rilevare che alla stregua della scarna motivazione della Corte territoriale sul punto, non è possibile ravvisare, senz'altro, l'identità del fatto, ai fini dell'invocata pronuncia di proscioglimento. Le violazioni sub iudice, si concretizzavano nelle date del 22/03/2012, del 23/03/2012 e del 24/03/2012, in cui l'imputato ometteva di presentarsi presso la Stazione dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], territoríalmente competente, rendendosi inottemperante alle prescrizioni impostegli con la misura di prevenzione personale in atto a suo carico. La sentenza irrevocabile secondo la ricostruzione recepita dal giudice del rinvio, accerterebbe, invece, la violazione della medesima misura, ma commessa in data diversa, cioè il 25 marzo 2012, oltre che in luogo diverso quanto meno in relazione all'accertamento dei fatti. Accedere alla ricostruzione proposta dalla difesa, implicherebbe, comunque, alla stregua dell'insufficiente motivazione della Corte territoriale, il riesame degli atti, alcuni dei quali allegati alla memoria difensiva ed al ricorso, seppure coincidenti con quelli esaminati dal giudice di merito. Tanto, pur tenendo conto della connotazione del vizio dedotto, ma dovendo procedere a giudizio che, per la peculiarità del caso al vaglio, postulerebbe, comunque, un apprezzamento storico-naturalistico di tipo fattuale, che, secondo parte della giurisprudenza di questa Corte, elaborato proprio in relazione al dedotto vizio di violazione del ne bis in idem (Sez. 2, n. 6179 del 15/01/2021, Pane, Rv. 280648; Sez. 3, n. 20885 del 15/04/2015, Calò, Rv. 264096) esula dal perimetro del sindacato di legittimità. 3. Consegue a quanto sin qui esposto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere i reati ascritti all'imputato estinti per prescrizione. Tale pronuncia, assorbe l'esame degli altri motivi (relativi al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione e al secondo motivo di ricorso). 3.1.Invero, tenuto conto della pena edittale massima, dell'esistenza di plurimi atti interruttivi (sentenza di primo grado del 23 marzo 2018) e della data di commissione dei fatti (22, 23, 24 marzo 2012), ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen., il termine massimo di prescrizione pari ad anni sette e mesi sei, risulta spirato, per il primo dei fatti in contestazione, in data 22 settembre 2019, cui vanno aggiunti periodi di sospensione del corso della prescrizione, per la durata di giorni 436, indicati dall'Ufficio spoglio preposto, con conseguente compimento del corso della prescrizione in data 3 dicembre 2020, cioè prima dell'inoltro degli atti a questa Corte di legittimità, pervenuti ìn data 13 febbraio 2021. P.Q.M. rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per Annulla sen
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